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Modifiche statuto SRL notarili 2026

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 9 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Modifiche statuto SRL notarili 2026

Le modifiche allo statuto di una SRL richiedono una delibera dell’assemblea straordinaria dei soci e un successivo atto notarile. La procedura, disciplinata dall’art. 2480 c.c., prevede il deposito al Registro delle Imprese entro 30 giorni e l’iscrizione della modifica. Nel 2026 alcune modifiche, come l’aumento del capitale o la revisione dei quorum, sono tra le più richieste.

  • Quali modifiche richiedono l’atto notarile (art. 2480 c.c.)
  • Procedura assembleare e verbale notarile
  • Deposito al Registro delle Imprese: termini e costi
  • Modifiche più frequenti nel 2026: capitale, oggetto, governance

1. Quando occorre modificare lo statuto SRL

Lo statuto di una SRL è l’atto costitutivo che ne definisce oggetto sociale, sede, capitale, governance, quorum deliberativi e regole di trasferimento delle quote. Alcune modifiche di tale documento sono obbligatorie per legge (es. adeguamento al capitale sociale effettivo), altre sono facoltative ma necessarie per adeguare la società all’evoluzione del business.

Ai sensi dell’art. 2480 c.c., le deliberazioni che importano modificazione dell’atto costitutivo devono essere iscritte nel Registro delle Imprese. Per alcune modifiche (in particolare quelle che incidono sul capitale, sull’oggetto o sul regime delle quote) la legge richiede che il verbale assembleare sia redatto da un notaio o che l’atto sia ricevuto dal notaio.

Le principali modifiche che richiedono l’intervento notarile sono:

  • aumento o riduzione del capitale sociale;
  • modifica dell’oggetto sociale;
  • modifica della denominazione o della sede legale in altro Comune;
  • modifica del regime di cessione delle quote (es. introduzione di diritti di prelazione, tag-along, drag-along);
  • modifica dei diritti particolari dei soci (art. 2468, comma 3, c.c.);
  • trasformazione, fusione o scissione della società.
Non tutte le modifiche richiedono il notaio. Le delibere che non incidono sull’atto costitutivo (es. nomina dell’amministratore, approvazione del bilancio) possono essere adottate con verbale privato autenticato o anche non autenticato, a seconda dello statuto. È il notaio a valutare caso per caso.

2. Procedura: assemblea straordinaria e verbale notarile

La procedura standard per una modifica statutaria richiede i seguenti passaggi:

Convocazione dell’assemblea

L’amministratore convoca l’assemblea straordinaria dei soci con le modalità previste dallo statuto (tipicamente raccomandata o PEC, con preavviso di 8 giorni salvo diverso termine statutario). L’avviso di convocazione deve indicare l’ordine del giorno con la specifica modifica proposta.

Delibera assembleare

L’assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata, come stabilita dallo statuto o, in mancanza, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (art. 2479-bis c.c.). Per alcune modifiche particolarmente rilevanti (es. modifica dell’oggetto sociale, trasformazione) lo statuto può richiedere maggioranze più elevate.

Verbale notarile

Il notaio assiste all’assemblea (o riceve la dichiarazione dei soci) e redige il verbale in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo la natura della modifica. Verifica la regolarità della convocazione, il raggiungimento dei quorum e la legalità della delibera.

Deposito al Registro delle Imprese

Il notaio deposita il verbale al Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dalla delibera (art. 2480 c.c.). In caso di deposito tardivo, è prevista una sanzione amministrativa. L’iscrizione nel Registro delle Imprese ha valore dichiarativo (non costitutivo) per la maggior parte delle modifiche.

Tipo di modifica Forma richiesta Quorum deliberativo (salvo statuto) Termine deposito RI
Aumento capitale (con nuovi conferimenti) Verbale notarile Maggioranza assoluta 30 gg
Riduzione capitale Verbale notarile Maggioranza assoluta 30 gg (+ 90 gg opposizione creditori)
Modifica oggetto sociale Verbale notarile Maggioranza assoluta 30 gg
Modifica denominazione Verbale notarile Maggioranza semplice 30 gg
Modifica clausola cessione quote Verbale notarile Unanimità o statuto 30 gg
Trasferimento sede (altro Comune) Verbale notarile Maggioranza assoluta 30 gg

3. Costi e deposito al Registro delle Imprese

I costi per la modifica dello statuto SRL si suddividono in:

Esempio 1 — Modifica oggetto sociale SRL con capitale 50.000 euro

Onorario notarile: indicativamente 800-1.500 euro (variabile per complessità e notaio). Imposta di registro: 200 euro (fissa). Diritti di segreteria Camera di Commercio: 90-130 euro. Bollo marche da bollo per deposito: 65 euro circa. Totale stimato 2026: 1.200-1.900 euro. Il preventivo notarile va richiesto prima di procedere, poiché gli onorari sono liberalizzati dal 2006 e possono variare significativamente tra professionisti.

Esempio 2 — Aumento capitale da 10.000 a 50.000 euro con nuovi conferimenti

Oltre all’onorario notarile base (800-1.500 euro), si aggiunge la tassa di concessione governativa per l’aumento di capitale: 309,87 euro fissi per gli aumenti fino a 516.456,90 euro (DPR 641/1972). Diritti RI: 90-130 euro. Imposta di registro 200 euro. Il nuovo capitale deve essere effettivamente versato (almeno il 25% contestualmente, il resto entro 90 giorni ai sensi dell’art. 2481-bis c.c.) prima del deposito. Totale stimato: 1.400-2.200 euro.

4. Modifiche più frequenti nel 2026: casistica

Introduzione clausole di governance moderna

Molte SRL nate prima del 2010 hanno statuti essenziali che non prevedono clausole di drag-along (obbligo di vendita per i soci di minoranza), tag-along (diritto di covendita), deadlock resolution o opzioni put/call sulle quote. L’ingresso di un investitore o di un nuovo socio richiede spesso l’introduzione di queste clausole attraverso la modifica statutaria, oppure con un patto parasociale separato (che però non ha efficacia reale).

Adeguamento a SRL PMI innovativa o startup

Le startup innovative e le PMI innovative (D.L. 179/2012) possono avere statuti con categorie di quote differenziate, opzioni su quote a favore di dipendenti e collaboratori, e deroghe al principio di proporzionalità. L’adeguamento richiede modifiche statutarie specifiche e l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Vedi anche la guida su SRL vs SRLS 2026 per le differenze tra le due forme societarie.

Riduzione del capitale per perdite

In caso di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale (10.000 euro per SRL), i soci devono deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento fino al minimo, oppure la trasformazione o lo scioglimento (art. 2482-ter c.c.). Il notaio assiste all’assemblea e deposita la delibera. Per la riduzione del capitale al di sotto di un terzo, occorre attendere 90 giorni per consentire l’opposizione dei creditori.

Controllo di legalità notarile. Il notaio non è un semplice verbalizzatore: verifica la legalità sostanziale della delibera e può rifiutarsi di iscriverla se la ritiene contraria alla legge. Questo controllo preventivo (art. 2436 c.c., applicabile per analogia) tutela i soci e i terzi da modifiche invalide.

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Le modifiche statutarie della SRL incidono sulla governance, sui rapporti tra soci e sui diritti dei terzi. Un notaio specializzato in diritto societario garantisce la conformità legale e l’iscrizione tempestiva al Registro delle Imprese.

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Domande frequenti

Tutte le modifiche allo statuto SRL richiedono il notaio?

No. Solo le modifiche che incidono sull’atto costitutivo (capitale, oggetto, sede, governance delle quote) richiedono il verbale notarile ai sensi dell’art. 2480 c.c. Le delibere operative (nomina amministratori, approvazione bilancio) possono avvenire con verbale privato, salvo diversa previsione dello statuto.

Entro quanto tempo va depositata la modifica al Registro delle Imprese?

Entro 30 giorni dalla delibera (art. 2480 c.c.). Il deposito tardivo comporta una sanzione amministrativa a carico dell’amministratore. Il notaio di norma provvede al deposito contestualmente o nelle ore successive alla delibera.

Cosa succede se la modifica dello statuto non viene iscritta al Registro delle Imprese?

La modifica non è opponibile ai terzi finché non è iscritta (effetto dichiarativo dell’iscrizione). Tra i soci la delibera è comunque efficace dalla data di adozione. Per alcune modifiche particolarmente rilevanti (trasformazione, fusione), l’iscrizione ha invece effetto costitutivo.

Un socio dissenziente può opporsi alla modifica statutaria?

Il socio che vota contro può impugnare la delibera in giudizio per vizi formali o sostanziali (art. 2479-ter c.c.) entro 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese. Per alcune modifiche particolarmente invasive (modifica dell’oggetto, aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione), il socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso (art. 2473 c.c.).

È possibile modificare lo statuto SRL online senza presentarsi dal notaio?

Dal 2021 (D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020) è possibile costituire SRL con capitale inferiore a 50.000 euro in modalità digitale tramite piattaforma del Consiglio Nazionale del Notariato, senza la presenza fisica. La normativa sulle modifiche statutarie in modalità digitale è in evoluzione; per il 2026, alcune modifiche possono già avvenire con firma digitale qualificata e videoconferenza notarile.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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