Bilancio d’esercizio SRL 2026: schemi
Il bilancio d’esercizio di una SRL è il documento contabile obbligatorio che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società al termine di ogni anno. Si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, disciplinati dagli artt. 2423-2435 c.c. e dai principi contabili OIC. Questa guida illustra gli schemi obbligatori, le voci principali e le scadenze per il 2026.
- I tre documenti obbligatori: SP, CE, nota integrativa
- Schema stato patrimoniale OIC: voci principali
- Schema conto economico: dalla produzione all’utile netto
- Scadenze deposito Registro Imprese 2026
1. Struttura del bilancio d’esercizio: i documenti obbligatori
Il bilancio d’esercizio è disciplinato dagli artt. 2423-2435-ter c.c. e dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Per le SRL che non adottano i principi contabili internazionali IFRS — la quasi totalità delle PMI italiane — il riferimento normativo primario è il Codice Civile integrato dagli OIC.
L’art. 2423 c.c. stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio, costituito da:
- Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.): fotografia della situazione patrimoniale e finanziaria alla data di chiusura dell’esercizio;
- Conto economico (art. 2425 c.c.): rappresentazione del risultato economico dell’esercizio (utile o perdita);
- Nota integrativa (art. 2427 c.c.): documento esplicativo che integra e commenta i dati di SP e CE;
- Rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.): obbligatorio dal 2016 per le società che non redigono il bilancio in forma abbreviata.
Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione degli amministratori (art. 2428 c.c.), che non fa parte del bilancio in senso stretto ma è documento obbligatorio allegato (con alcune esenzioni per le società più piccole).
2. Schema dello stato patrimoniale
L’art. 2424 c.c. prescrive uno schema rigido per lo stato patrimoniale, articolato in attivo e passivo. Le voci devono essere indicate con le lettere e i numeri dello schema e non possono essere raggruppate o modificate, salvo nei casi espressamente previsti (bilancio abbreviato ex art. 2435-bis c.c.).
| Sezione | Macro-voce | Contenuto principale |
|---|---|---|
| ATTIVO — A | Crediti verso soci | Versamenti ancora dovuti |
| ATTIVO — B | Immobilizzazioni | Immateriali, materiali, finanziarie |
| ATTIVO — C | Attivo circolante | Rimanenze, crediti, disponibilità liquide |
| ATTIVO — D | Ratei e risconti attivi | Quote di costo/ricavo di competenza futura |
| PASSIVO — A | Patrimonio netto | Capitale, riserve, utile/perdita |
| PASSIVO — B | Fondi per rischi e oneri | TFR, fondo garanzie, fondo imposte |
| PASSIVO — C | TFR | Trattamento di fine rapporto dipendenti |
| PASSIVO — D | Debiti | Obbligazioni, banche, fornitori, tributari |
| PASSIVO — E | Ratei e risconti passivi | Quote di ricavo/costo di competenza futura |
Le immobilizzazioni immateriali (voce B.I) includono costi di sviluppo, brevetti, concessioni, avviamento. Le immobilizzazioni materiali (B.II) comprendono terreni, fabbricati, impianti, attrezzature. Le immobilizzazioni finanziarie (B.III) includono partecipazioni, crediti a lungo termine e altri titoli detenuti come investimento duraturo.
3. Schema del conto economico e calcolo dell’utile
L’art. 2425 c.c. prescrive lo schema del conto economico articolato in macroclassi A (valore della produzione), B (costi della produzione), C (proventi e oneri finanziari) e D (rettifiche di valore). Il risultato ante imposte si ottiene sommando algebricamente A-B+/-C+/-D.
Esempio — Conto economico semplificato SRL manifatturiera 2025
A) Valore della produzione:
A.1 Ricavi delle vendite: 4.800.000 €
A.5 Altri ricavi: 120.000 €
Totale A: 4.920.000 €
B) Costi della produzione:
B.6 Acquisti materie prime: 2.100.000 €
B.7 Variazione rimanenze: -80.000 €
B.9 Costi del personale: 980.000 €
B.10 Ammortamenti: 210.000 €
B.14 Oneri diversi: 340.000 €
Totale B: 3.550.000 €
A – B = 1.370.000 €
C) Proventi e oneri finanziari: -45.000 € (interessi passivi su mutui)
Risultato ante imposte: 1.325.000 €
Imposte IRES (24%) + IRAP (3,9%): ~368.000 €
Utile netto: ~957.000 €
Esempio — Gestione dell’utile: destinazione
L’assemblea che approva il bilancio 2025 delibera la destinazione dell’utile netto (957.000 €):
– Riserva legale (5% fino a raggiungimento 1/5 del capitale): 20.000 €
– Distribuzione dividendi ai soci: 700.000 €
– Utile a nuovo (rinvio a esercizio successivo): 237.000 €
I dividendi distribuiti a persone fisiche soci non imprenditori sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (art. 27 DPR 600/1973).
4. Nota integrativa: contenuto minimo
La nota integrativa (art. 2427 c.c.) è il documento che spiega i criteri di valutazione adottati, commenta le voci più significative di SP e CE e fornisce informazioni aggiuntive che il lettore del bilancio non potrebbe ricavare dai soli prospetti numerici. Non ha uno schema rigido come SP e CE, ma il Codice Civile elenca le informazioni che devono essere contenute.
Le informazioni obbligatorie principali includono: i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio (metodo LIFO/FIFO/costo medio per le rimanenze); le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni; la composizione dei crediti e debiti con indicazione delle scadenze; i compensi degli amministratori e dei sindaci; le operazioni con parti correlate; la composizione delle imposte anticipate e differite.
Le SRL che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) beneficiano di un contenuto semplificato della nota integrativa. Si rimanda alla guida sul bilancio abbreviato vs. ordinario per il dettaglio delle semplificazioni.
5. Scadenze e deposito 2026
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 deve seguire le seguenti scadenze nel 2026.
| Adempimento | Scadenza | Note |
|---|---|---|
| Redazione e approvazione amministratori | Entro 120 gg da chiusura (30 aprile 2026) | O 180 gg se statuto + ragioni particolari |
| Deposito in assemblea per approvazione | 15 gg prima dell’assemblea | Con relazione sindaci/revisore e relazione gestione |
| Assemblea approvazione bilancio | Entro 30 aprile 2026 (o 29 giugno 2026) | Termine ordinario / prorogato |
| Deposito Registro Imprese | 30 giorni da approvazione | Obbligatorio con tutti gli allegati |
| Versamento saldo IRES/IRAP 2025 | 30 giugno 2026 (o luglio con maggiorazione) | In base all’utile del bilancio |
La mancata approvazione del bilancio nei termini è una violazione grave che può dar luogo a responsabilità degli amministratori e, in caso di inerzia prolungata, a provvedimenti cautelari da parte del tribunale su ricorso dei soci o dei sindaci.
Supporto nella redazione e revisione del bilancio
La corretta redazione del bilancio d’esercizio richiede competenza contabile e aggiornamento normativo costante. Un commercialista esperto può assistere nella predisposizione dei prospetti e nella gestione dei rapporti con il revisore.
Domande frequenti
Il rendiconto finanziario è obbligatorio per tutte le SRL?
No. Il rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.) è obbligatorio per le SRL che redigono il bilancio in forma ordinaria. Le società che si qualificano per il bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) o per il bilancio delle microimprese (art. 2435-ter c.c.) sono esenti dall’obbligo.
Qual è il termine massimo per depositare il bilancio nel Registro Imprese?
Il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni dall’approvazione assembleare. Se l’assemblea approva il bilancio il 28 aprile 2026, il deposito deve avvenire entro il 28 maggio 2026. Il deposito tardivo comporta sanzioni amministrative a carico degli amministratori.
Cosa si intende per «principio della chiarezza» nel bilancio?
L’art. 2423 c.c. impone che il bilancio sia redatto con chiarezza, veridicità e correttezza. La chiarezza significa che le voci devono essere comprensibili e non ingannevolmente aggregate: non è consentito compensare poste attive e passive o raggruppare voci eterogenee senza esplicita indicazione normativa.
Gli amministratori possono approvare il bilancio senza l’assemblea dei soci?
No. Il bilancio d’esercizio deve essere approvato dall’assemblea ordinaria dei soci (art. 2364 c.c. per le SPA, applicabile per rinvio alle SRL). Gli amministratori redigono il bilancio e lo sottopongono all’assemblea, ma l’approvazione formale compete ai soci.
La perdita d’esercizio va sempre coperta nell’anno successivo?
Non necessariamente. Le perdite possono essere rinviate a nuovo se non intaccano il capitale sociale sotto il minimo legale (10.000 € per le SRL). Se la perdita riduce il capitale sotto il minimo, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare la ricapitalizzazione o lo scioglimento (art. 2482-ter c.c.).
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