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Bonus mobili 2026: limite 5.000 euro, elettrodomestici e condizioni

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 3 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Bonus mobili 2026: limite 5.000 euro, elettrodomestici e condizioni

Il bonus mobili consente di detrarre il 50% delle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di nuova fabbricazione, fino a un massimale di 5.000 euro per il 2026. La detrazione è subordinata all’esecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia sull’unità immobiliare. Gli elettrodomestici devono rispettare precisi requisiti di classe energetica. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

  • Massimale 5.000 euro per unità nel 2026
  • Detrazione 50%: fino a 2.500 euro di risparmio IRPEF
  • Elettrodomestici: classe A o superiore obbligatoria
  • Collegamento alla ristrutturazione edilizia precedente o contestuale

1. Cos’è il bonus mobili e base normativa

Il bonus mobili è disciplinato dall’art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013, che consente ai contribuenti che hanno effettuato interventi di ristrutturazione edilizia di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di nuova fabbricazione destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la proroga di questa agevolazione, fissando il massimale di spesa a 5.000 euro per unità immobiliare.

Il collegamento con la ristrutturazione edilizia è il requisito fondamentale: i lavori che danno diritto al bonus devono essere avviati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui si acquistano i mobili o gli elettrodomestici. In pratica, per spese sostenute nel 2026, è sufficiente che i lavori di ristrutturazione siano stati avviati a partire dal 1° gennaio 2025. Non occorre che i lavori siano terminati, ma devono essere stati regolarmente avviati con comunicazione all’Agenzia delle Entrate o con apposita documentazione.

In sintesi. Il bonus mobili vale il 50% su un massimo di 5.000 euro di spesa nel 2026, per un risparmio IRPEF massimo di 2.500 euro ripartito in dieci anni (250 euro/anno). Non è autonomo: serve un collegamento con una ristrutturazione edilizia in corso o recente.

Hanno diritto al bonus i soggetti che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia sull’immobile in questione: proprietari, titolari di diritti reali di godimento, inquilini e comodatari. Il beneficio spetta anche al familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e sia intestatario dei documenti.

2. Beni ammissibili, limiti e requisiti energetici

I beni agevolabili si dividono in due categorie principali: mobili e grandi elettrodomestici.

Mobili

Rientrano nel bonus i mobili nuovi, anche componibili, quali letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e lampade. Non sono agevolabili le porte, le pavimentazioni (anche se in legno), i tende e gli altri complementi di arredo che non siano propriamente mobili. I mobili usati o di antiquariato non sono ammessi.

Grandi elettrodomestici

Gli elettrodomestici devono appartenere alle categorie elencate nell’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1369/2017 e devono rispettare il seguente requisito minimo di classe energetica:

Categoria elettrodomestico Classe energetica minima Note
Forni A Non si applica la vecchia scala A+++
Lavatrici e lavasciugatrici A Nuova scala EU dal 2021
Lavastoviglie A (nuova scala) Dal marzo 2021
Frigoriferi e congelatori E (nuova scala) Equivalente a A+ vecchia scala
Televisori e monitor F Nuova scala, da verificare
Condizionatori (solo riscaldamento) A Non ammessi quelli solo raffrescamento

Il massimale di 5.000 euro è riferito all’unità immobiliare nel suo complesso, non al singolo bene acquistato. Se si acquistano più mobili o elettrodomestici nello stesso anno per lo stesso immobile, il totale delle spese agevolabili non può superare 5.000 euro. In caso di più interventi di ristrutturazione su unità diverse, il limite si applica separatamente per ciascuna unità.

Pagamento tracciato obbligatorio. Il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito. Il pagamento in contanti non è ammesso. Non è invece richiesto il bonifico “parlante” (con ritenuta 8%) tipico degli altri bonus edilizi: per il bonus mobili è sufficiente un pagamento tracciato ordinario.

3. Esempi numerici di calcolo

Esempio 1 — Camera da letto completa e lavatrice

Giovanna ha ristrutturato il bagno della sua abitazione nel 2025 (lavori iniziati a marzo 2025). Nel 2026 arredo la camera da letto acquistando: letto matrimoniale 900 euro, armadio 1.400 euro, comodini 300 euro, materasso 600 euro. Acquista inoltre una lavatrice classe A da 800 euro. Totale spese: 4.000 euro (entro il massimale di 5.000 euro). Detrazione: 4.000 × 50% = 2.000 euro, ripartita in dieci rate annuali da 200 euro. IRPEF risparmiata su dieci anni: 2.000 euro.

Esempio 2 — Cucina componibile e frigorifero (spesa al massimale)

Roberto ha ristrutturato la cucina nel 2025 installando nuove pareti e rimuovendo tramezzi (intervento ammissibile). Nel 2026 acquista una cucina componibile nuova da 3.800 euro e un frigorifero di nuova classe E (equivalente al vecchio A+) da 1.300 euro. Totale: 5.100 euro, ma il massimale è 5.000 euro. Spesa agevolabile: 5.000 euro; detrazione: 5.000 × 50% = 2.500 euro in dieci anni (250 euro/anno). I 100 euro eccedenti non sono detraibili.

La detrazione di 2.500 euro è il massimo ottenibile con il bonus mobili nel 2026. Considerato che la detrazione è distribuita su dieci anni, l’impatto annuale sul risparmio IRPEF è di 250 euro: un importo contenuto, ma certo e garantito per un decennio, a condizione di avere sufficiente IRPEF capiente ogni anno. In caso di IRPEF insufficiente in uno degli anni, la rata non recuperata è perduta: non è trasferibile agli anni successivi.

4. Errori da evitare e adempimenti pratici

Il collegamento con la ristrutturazione

L’errore più frequente è acquistare mobili senza che vi sia un reale collegamento con un intervento di ristrutturazione. Il semplice acquisto di mobili, anche per un immobile di proprietà, non dà diritto al bonus. Occorre che sull’unità immobiliare sia in corso o sia stato recentemente eseguito un intervento che rientri nell’art. 16-bis TUIR: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché altri interventi elencati dalla norma (ad es. interventi per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, realizzazione di autorimesse e posti auto, eliminazione delle barriere architettoniche). La semplice manutenzione ordinaria (es. ritinteggiatura di pareti, riparazione di impianti) non è sufficiente.

Documentazione da conservare

Il contribuente deve conservare: le ricevute dei pagamenti tracciati, le fatture dei venditori con la descrizione dei beni acquistati, i documenti comprovanti l’avvio dei lavori di ristrutturazione (titolo edilizio, SCIA, comunicazione inizio lavori). In caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve essere in grado di dimostrare sia l’acquisto dei beni sia il collegamento con i lavori di ristrutturazione. Si consiglia di tenere un fascicolo ordinato con tutta la documentazione relativa sia alla ristrutturazione sia al bonus mobili.

Cumulabilità con altri bonus

Il bonus mobili non è cumulabile con il sismabonus o con il Superbonus per le stesse spese. Tuttavia, può coesistere con la detrazione per ristrutturazione edilizia al 50% (o al 36% dal 2026 per le spese ordinarie), a condizione che le spese siano distinte: quelle per i lavori edili accedono alla detrazione ristrutturazione, quelle per i mobili al bonus mobili. Per approfondire le detrazioni per ristrutturazione edilizia e le aliquote in vigore nel 2026, si rimanda alla guida sulla fiscalità immobiliare 2026.

Parla con un commercialista esperto

Verificare il collegamento tra i lavori eseguiti e gli acquisti ammissibili richiede un’analisi puntuale della documentazione. Un commercialista può aiutarti a ottimizzare le detrazioni disponibili ed evitare errori in dichiarazione.

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Domande frequenti

Il bonus mobili vale anche per gli elettrodomestici piccoli come aspirapolveri o microonde?

No. Il bonus mobili riguarda esclusivamente i grandi elettrodomestici appartenenti alle categorie dell’Allegato II del Reg. UE 1369/2017 (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni, ecc.). I piccoli elettrodomestici come aspirapolveri, microonde, macchine da caffè e simili non rientrano nell’agevolazione, anche se acquistati insieme a mobili agevolabili.

Il massimale di 5.000 euro è per persona o per immobile?

Il massimale è per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, non per persona. Se marito e moglie comproprietari di un immobile acquistano mobili per 5.000 euro, possono dividere la detrazione in proporzione alle spese sostenute da ciascuno, ma il totale detraibile rimane 5.000 euro. In presenza di più unità immobiliari in ristrutturazione, il limite si applica separatamente per ciascuna.

Si può acquistare mobili per immobili dati in locazione?

Sì, purché l’inquilino (o il proprietario-detentore) abbia eseguito lavori di ristrutturazione ammissibili sull’immobile e sostenga personalmente le spese per i mobili. Il beneficio spetta a chi detiene l’immobile a titolo di proprietà, diritto reale, locazione o comodato, a condizione che le spese per i mobili siano a suo nome.

I mobili su misura realizzati da un falegname locale rientrano nel bonus?

Sì, se si tratta di mobili nuovi realizzati appositamente (es. armadio a muro su misura, cucina componibile su misura). L’importante è che siano beni nuovi destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato e che il pagamento avvenga con modalità tracciata. Occorre conservare la fattura del falegname con la descrizione dettagliata dei beni realizzati.

Cosa succede se si vende l’immobile prima di aver fruito di tutte le rate?

In caso di vendita dell’immobile, le rate residue di detrazione non godute dal venditore si trasferiscono all’acquirente (salvo diverso accordo scritto tra le parti menzionato nell’atto di compravendita). Se il contribuente trasferisce la residenza, non vi è impatto sulla detrazione, che può continuare a essere fruita per le quote rimanenti nelle successive dichiarazioni dei redditi.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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