Bonus barriere architettoniche 2026: detrazione 75%, requisiti e limiti
Il bonus barriere architettoniche consente di detrarre il 75% delle spese sostenute per eliminare gli ostacoli fisici che limitano la mobilità di persone anziane o con disabilità. La detrazione, prevista dall’art. 119-ter del D.L. 34/2020, si applica a interventi su edifici già esistenti e riguarda sia le abitazioni private sia le parti comuni condominiali. La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato l’agevolazione con restrizioni rispetto alla versione originaria.
- Detrazione 75% con massimali variabili per tipologia di edificio
- Ascensori, rampe, bagni accessibili, porte allargate
- Obbligatorio che i lavori rispettino i requisiti del DM 236/1989
- Cessione del credito limitata: solo per alcuni soggetti
1. Base normativa e soggetti beneficiari
Il bonus barriere architettoniche al 75% è disciplinato dall’art. 119-ter del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), introdotto dal D.L. 41/2021 e successivamente modificato. L’agevolazione riguarda le spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La norma si distingue dalla detrazione IRPEF ordinaria del 50% per il superamento delle barriere architettoniche (art. 16-bis TUIR), sia per la maggiore aliquota (75% vs 50%) sia per i massimali di spesa più elevati.
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la proroga dell’art. 119-ter per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2027, ma ha introdotto alcune restrizioni rispetto alle versioni precedenti: la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ammessi solo per soggetti ONLUS, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché per i condomini con determinate caratteristiche. I contribuenti persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività economiche possono ancora cedere il credito solo se rientrano in condizioni specifiche di ISEE o vulnerabilità.
Questo è un punto spesso frainteso: il bonus barriere architettoniche al 75% non richiede la presenza di una persona con disabilità come condizione soggettiva per accedere all’agevolazione. L’importante è che i lavori siano oggettivamente riconducibili all’eliminazione di barriere architettoniche così come definite dal DM 236/1989 e dal DPR 503/1996.
2. Interventi ammissibili, massimali e aliquota
Gli interventi ammissibili al bonus 75% devono rispettare i requisiti tecnici previsti dal DM 236/1989 (per gli edifici privati) e dal DPR 503/1996 (per gli edifici pubblici). In pratica, devono garantire l’accessibilità, la visitabilità o l’adattabilità dell’edificio come definita dalla normativa tecnica. I principali interventi agevolabili includono:
- Installazione di ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici
- Realizzazione di rampe di accesso in sostituzione di gradini
- Adeguamento di bagni (docce a filo pavimento, maniglioni, spazi di manovra)
- Allargamento di porte e corridoi per consentire il passaggio di sedia a rotelle
- Installazione di sistemi di apertura automatica di porte e cancelli
- Rifacimento di pavimentazioni scivolose con materiali antisdrucciolo
I massimali di spesa variano in funzione della tipologia di edificio:
| Tipologia di edificio | Massimale spesa | Detrazione max (75%) |
|---|---|---|
| Edificio unifamiliare o unità funzionalmente indipendente | 50.000 € | 37.500 € |
| Condominio con fino a 8 unità immobiliari | 40.000 € × n. unità | 30.000 € × n. unità |
| Condominio con più di 8 unità immobiliari | 30.000 € × n. unità | 22.500 € × n. unità |
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo (non dieci, a differenza di molti altri bonus edilizi). Questa caratteristica rende il bonus barriere architettoniche particolarmente vantaggioso per chi ha un’IRPEF annuale capiente: si recupera il beneficio in un arco temporale più breve.
3. Esempi di calcolo pratici
Esempio 1 — Installazione ascensore in villa unifamiliare
I coniugi Bianchi possiedono una villa su due piani a Bergamo. Per consentire la mobilità del padre ottantaduenne che vive con loro, installano un ascensore privato da un piano all’altro. Costo totale: 28.000 euro. L’impianto rispetta i requisiti del DM 236/1989. Massimale: 50.000 euro (edificio unifamiliare); spesa agevolabile: 28.000 euro; aliquota: 75%; detrazione totale: 21.000 euro, ripartita in cinque anni (4.200 euro/anno). In cinque anni i coniugi recuperano 21.000 euro di IRPEF, pari a 4.200 euro l’anno ciascuno se la spesa è sostenuta in parti uguali.
Esempio 2 — Rampa e rifacimento bagno in condominio di 6 unità
Un condominio di 6 appartamenti a Torino decide di installare una rampa di accesso al piano terra e di adeguare il bagno comune. Costo complessivo: 72.000 euro. Massimale: 40.000 × 6 = 240.000 euro (abbondantemente capiente). Detrazione totale del condominio: 72.000 × 75% = 54.000 euro, ripartita in cinque anni. Quota per condomino (millesimi uguali): 54.000 / 6 = 9.000 euro, ovvero 1.800 euro/anno per condomino per cinque anni.
Esempio 3 — Porta automatica in appartamento singolo
Carla abita in un appartamento a Roma e decide di installare un sistema di apertura automatica per la porta d’ingresso e un maniglione ribaltabile nel bagno per agevolare il marito che usa un deambulatore. Costo: 4.500 euro. Intervento ammissibile (DM 236/1989). Detrazione: 4.500 × 75% = 3.375 euro in cinque anni (675 euro/anno). Intervento semplice, di modesta entità, ma con un recupero fiscale proporzionalmente rilevante.
4. Condizioni, cessione del credito e adempimenti 2026
Requisiti tecnici obbligatori
Per accedere al bonus 75%, i lavori devono rispettare i requisiti tecnici del DM 236/1989. Non è sufficiente che l’intervento abbia genericamente a che fare con le barriere architettoniche: occorre che i parametri dimensionali e tecnici prescritti dalla norma siano effettivamente rispettati. Ad esempio, per le rampe il DM 236/1989 prescrive pendenze massime precise; per le porte, larghezze minime nette. Il rispetto di questi requisiti deve essere attestato da un professionista abilitato.
Visto di conformità e asseverazione
Per fruire della detrazione in dichiarazione non è richiesto il visto di conformità. Il visto diventa obbligatorio solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura nelle ipotesi ammesse. L’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici è invece consigliabile per documentare la conformità al DM 236/1989 in caso di controllo.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
In caso di opzione per cessione del credito o sconto in fattura (ove ammessa), la comunicazione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate tramite la piattaforma dedicata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Per la detrazione ordinaria in dichiarazione, non è richiesta alcuna comunicazione preventiva.
Per la pianificazione complessiva degli interventi sull’immobile, si consiglia di coordinare il bonus barriere architettoniche con le altre detrazioni disponibili, come il sismabonus per le zone ad alto rischio sismico (si veda la guida sul sismabonus 2026) e le agevolazioni per la ristrutturazione edilizia ordinaria. La consulenza di un commercialista consente di ottimizzare l’ordine temporale degli interventi e la capienza IRPEF disponibile.
Parla con un commercialista esperto
Il bonus barriere architettoniche al 75% offre un risparmio fiscale significativo, ma richiede il rispetto di requisiti tecnici precisi e una documentazione accurata. Un commercialista può guidarti nella gestione dell’agevolazione.
Domande frequenti
È necessario che in casa viva una persona con disabilità per accedere al bonus 75%?
No. L’art. 119-ter D.L. 34/2020 non richiede come condizione soggettiva la presenza di un disabile nell’immobile. Chiunque esegua interventi oggettivamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, nel rispetto del DM 236/1989, può fruire della detrazione del 75%.
In quante rate si recupera la detrazione del 75%?
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, non in dieci come avviene per la maggior parte degli altri bonus edilizi. Questo riduce il rischio di perdere le rate per incapienza IRPEF e consente un recupero più rapido del beneficio fiscale.
La sostituzione di una vasca con una doccia a filo pavimento rientra nel bonus?
Sì, se il nuovo box doccia rispetta i requisiti di spazio e accessibilità previsti dal DM 236/1989 (dimensioni minime, sedile ribaltabile, maniglioni di supporto). La semplice sostituzione della vasca con una doccia standard, senza rispettare i parametri tecnici di accessibilità, non dà diritto al bonus 75%.
Il bonus barriere architettoniche è cumulabile con la detrazione del 50% per ristrutturazione?
Non per le stesse spese. Se si sceglie di applicare il 75% dell’art. 119-ter su determinati interventi, non si può applicare anche il 50% dell’art. 16-bis TUIR sulle stesse voci. Le due detrazioni possono invece coesistere su spese distinte dello stesso immobile.
Il massimale di spesa si azzera ogni anno?
No. Il massimale di spesa (es. 50.000 euro per gli edifici unifamiliari) non si rinnova ogni anno: è un limite complessivo per l’intero periodo agevolato. Tuttavia, interventi distinti su unità immobiliari diverse o su anni diversi nell’ambito di lavori diversi possono beneficiare ciascuno del proprio massimale.
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