Approfondimento

Coefficiente di redditività forfettario per codice ATECO 2026

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Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 13 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026
In sintesi. Il coefficiente di redditività forfettario è la percentuale dei ricavi che costituisce reddito imponibile. Varia dal 40% per il commercio al 86% per le costruzioni e attività immobiliari. Moltiplicando ricavi per coefficiente si ottiene il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% (o 5%).

Cos’è il coefficiente di redditività e come funziona

Nel regime forfettario il reddito imponibile non si calcola sottraendo analiticamente i costi dai ricavi, ma applicando ai ricavi (o compensi) un coefficiente di redditività predefinito dalla legge. Il coefficiente rappresenta la quota forfettaria di ricavi che si presume costituire reddito netto, tenuto conto dei costi tipici del settore.

I coefficienti sono definiti nell’allegato 4 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), suddivisi per macrocategorie di attività individuate dai codici ATECO 2007. Sono rimasti sostanzialmente invariati dalla loro introduzione: la Legge di Bilancio 2026 non ha apportato modifiche ai coefficienti in vigore.

La formula per il calcolo del reddito imponibile è:

Reddito imponibile = Ricavi (o compensi) × Coefficiente di redditività

Sul reddito imponibile si deducono poi i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno (INPS artigiani/commercianti o gestione separata), prima di applicare l’imposta sostitutiva.

Tabella completa dei coefficienti di redditività 2026

Categoria attività (Allegato 4 L. 190/2014) Coefficiente Codici ATECO principali
Industrie alimentari e bevande 40% 10, 11
Industrie manifatturiere (altre) 67% 12-33 (escluso 10-11)
Commercio all’ingrosso 40% 46
Commercio al dettaglio (escluso ambulante) 40% 47 (escluso 47.8)
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 40% 47.81
Commercio ambulante di altri prodotti 54% 47.82, 47.89
Commercio e riparazione di autoveicoli 40% 45
Costruzioni e attività immobiliari 86% 41, 42, 43, 68
Intermediari del commercio 62% 46.1
Servizi di alloggio e ristorazione 40% 55, 56
Servizi di informazione e comunicazione 67% 58-63
Attività finanziarie e assicurative 78% 64-66
Attività professionali, scientifiche e tecniche 78% 69-75
Istruzione, sanità, assistenza sociale 78% 85, 86, 87, 88
Attività artistiche, sportive, intrattenimento 67% 90-93
Altre attività di servizi alla persona 67% 94-96
Tutte le altre attività non classificate sopra 67% Tutti gli altri

Come trovare il proprio codice ATECO e coefficiente

Il codice ATECO è assegnato dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della partita IVA, sulla base dell’attività dichiarata. Può essere verificato:

  • Nella propria visura camerale (se si è anche titolari di un’impresa).
  • Nel modello AA9/12 presentato all’apertura della partita IVA.
  • Attraverso il Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate (accesso con SPID o CIE).

Il codice ATECO ha una struttura gerarchica (es. 69.20.11 — Servizi forniti da dottori commercialisti); per individuare il coefficiente applicabile, si verifica a quale macrocategoria dell’allegato 4 appartiene il codice specifico. In caso di dubbio, è opportuno rivolgersi a un commercialista per evitare applicazioni errate che possono dar luogo a recuperi fiscali in sede di verifica.

Coefficiente con più attività o cambio di attività

Se il contribuente svolge contemporaneamente più attività con codici ATECO diversi, le norme previgenti imponevano di applicare il coefficiente dell’attività prevalente all’intero fatturato. Le istruzioni ministeriali più recenti confermano questo orientamento: il coefficiente da applicare è quello dell’attività che genera i ricavi maggiori nell’anno, riferito alla totalità dei compensi.

In caso di cambio di attività nel corso dell’anno (es. da consulente informatico a formatore), il coefficiente applicabile al termine dell’anno è quello dell’attività che ha prodotto il maggior fatturato nel periodo.

Esempi di calcolo con diversi coefficienti

Esempio 1 — Architetto (ATECO 71.11, coefficiente 78%). Compensi 2026: 45.000 euro. Reddito imponibile: 45.000 × 78% = 35.100 euro. Contributi gestione separata INPS (26,07%, calcolati sul reddito netto): circa 7.245 euro. Base imponibile netta: 35.100 – 7.245 = 27.855 euro. Imposta sostitutiva 15%: 27.855 × 15% = 4.178 euro.
Esempio 2 — Titolare di ristorante (ATECO 56.10.11, coefficiente 40%). Ricavi 2026: 70.000 euro. Reddito imponibile: 70.000 × 40% = 28.000 euro. Contributi INPS commercianti (con riduzione 35%): circa 2.900 euro. Base imponibile netta: 28.000 – 2.900 = 25.100 euro. Imposta sostitutiva 15%: 25.100 × 15% = 3.765 euro. Notare come il coefficiente del 40% — tipico del settore alimentare e della ristorazione — sia molto vantaggioso rispetto all’aliquota IRPEF ordinaria.

Impatto del coefficiente sulla convenienza del forfettario

Il coefficiente di redditività determina in larga misura la convenienza del regime forfettario rispetto al regime ordinario. Un coefficiente basso (es. 40% per il commercio) significa che solo il 40% dei ricavi è tassato, il che equivale a una deduzione forfettaria dei costi pari al 60% — assai vantaggiosa per chi ha costi effettivi inferiori. Un coefficiente alto (es. 86% per le costruzioni) riduce il vantaggio forfettario, poiché si tassa quasi tutto il fatturato come reddito.

Per verificare se il regime forfettario è effettivamente più conveniente del regime ordinario nel proprio caso specifico, si rinvia all’articolo Forfettario o ordinario 2026: cosa conviene davvero.

Domande frequenti

Posso scegliere un coefficiente diverso da quello previsto dalla legge?

No. I coefficienti di redditività sono fissati per legge nell’allegato 4 della L. 190/2014 e non sono modificabili dal contribuente. Non è possibile applicare un coefficiente più basso (per pagare meno tasse) né più alto. L’unica scelta è quella del codice ATECO più adeguato all’attività svolta, da indicare correttamente in sede di apertura della partita IVA o tramite variazione dati.

Il coefficiente tiene conto dei costi effettivamente sostenuti?

No. Il coefficiente è forfettario e prescinde dai costi reali: un contribuente con costi molto elevati (es. un artigiano che acquista molta materia prima) potrebbe trovarsi in una situazione in cui il regime forfettario è svantaggioso. Per esempio, se un produttore manifatturiero (coefficiente 67%) ha costi effettivi pari all’80% dei ricavi, il regime ordinario — che consente la deduzione analitica — sarebbe più conveniente.

Come si calcola il coefficiente per un agente di commercio?

Gli agenti di commercio rientrano nella categoria “Intermediari del commercio” (codice ATECO 46.1x) con coefficiente del 62%. L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale classificazione con diversi documenti di prassi. I provvigioni percepiti dagli agenti costituiscono i compensi su cui applicare il coefficiente, al lordo delle eventuali spese rimborsate dal mandante.

Un medico o dentista ha un coefficiente diverso da un commercialista?

No. Sia i medici (ATECO 86.21, 86.22) sia i commercialisti e consulenti del lavoro (ATECO 69.20) rientrano in categorie che applicano il coefficiente del 78%. La distinzione tra professioni sanitarie, professionali e scientifiche a livello di coefficiente non è rilevante: tutte le attività professionali, scientifiche e tecniche dell’allegato 4 convergono sul medesimo coefficiente del 78%.

Se cambio codice ATECO devo comunicarlo all’Agenzia delle Entrate?

Sì. Il cambio di attività o l’aggiunta di un nuovo codice ATECO deve essere comunicata tramite variazione dati al modello AA9/12, da presentare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività. La variazione è necessaria sia per la corretta applicazione del coefficiente di redditività sia per l’aggiornamento della Camera di Commercio in caso di attività d’impresa.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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