Cos’è il coefficiente di redditività e come funziona
Nel regime forfettario il reddito imponibile non si calcola sottraendo analiticamente i costi dai ricavi, ma applicando ai ricavi (o compensi) un coefficiente di redditività predefinito dalla legge. Il coefficiente rappresenta la quota forfettaria di ricavi che si presume costituire reddito netto, tenuto conto dei costi tipici del settore.
I coefficienti sono definiti nell’allegato 4 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), suddivisi per macrocategorie di attività individuate dai codici ATECO 2007. Sono rimasti sostanzialmente invariati dalla loro introduzione: la Legge di Bilancio 2026 non ha apportato modifiche ai coefficienti in vigore.
La formula per il calcolo del reddito imponibile è:
Reddito imponibile = Ricavi (o compensi) × Coefficiente di redditività
Sul reddito imponibile si deducono poi i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno (INPS artigiani/commercianti o gestione separata), prima di applicare l’imposta sostitutiva.
Tabella completa dei coefficienti di redditività 2026
| Categoria attività (Allegato 4 L. 190/2014) | Coefficiente | Codici ATECO principali |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e bevande | 40% | 10, 11 |
| Industrie manifatturiere (altre) | 67% | 12-33 (escluso 10-11) |
| Commercio all’ingrosso | 40% | 46 |
| Commercio al dettaglio (escluso ambulante) | 40% | 47 (escluso 47.8) |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 40% | 47.81 |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 54% | 47.82, 47.89 |
| Commercio e riparazione di autoveicoli | 40% | 45 |
| Costruzioni e attività immobiliari | 86% | 41, 42, 43, 68 |
| Intermediari del commercio | 62% | 46.1 |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 40% | 55, 56 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 67% | 58-63 |
| Attività finanziarie e assicurative | 78% | 64-66 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 78% | 69-75 |
| Istruzione, sanità, assistenza sociale | 78% | 85, 86, 87, 88 |
| Attività artistiche, sportive, intrattenimento | 67% | 90-93 |
| Altre attività di servizi alla persona | 67% | 94-96 |
| Tutte le altre attività non classificate sopra | 67% | Tutti gli altri |
Come trovare il proprio codice ATECO e coefficiente
Il codice ATECO è assegnato dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della partita IVA, sulla base dell’attività dichiarata. Può essere verificato:
- Nella propria visura camerale (se si è anche titolari di un’impresa).
- Nel modello AA9/12 presentato all’apertura della partita IVA.
- Attraverso il Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate (accesso con SPID o CIE).
Il codice ATECO ha una struttura gerarchica (es. 69.20.11 — Servizi forniti da dottori commercialisti); per individuare il coefficiente applicabile, si verifica a quale macrocategoria dell’allegato 4 appartiene il codice specifico. In caso di dubbio, è opportuno rivolgersi a un commercialista per evitare applicazioni errate che possono dar luogo a recuperi fiscali in sede di verifica.
Coefficiente con più attività o cambio di attività
Se il contribuente svolge contemporaneamente più attività con codici ATECO diversi, le norme previgenti imponevano di applicare il coefficiente dell’attività prevalente all’intero fatturato. Le istruzioni ministeriali più recenti confermano questo orientamento: il coefficiente da applicare è quello dell’attività che genera i ricavi maggiori nell’anno, riferito alla totalità dei compensi.
In caso di cambio di attività nel corso dell’anno (es. da consulente informatico a formatore), il coefficiente applicabile al termine dell’anno è quello dell’attività che ha prodotto il maggior fatturato nel periodo.
Esempi di calcolo con diversi coefficienti
Impatto del coefficiente sulla convenienza del forfettario
Il coefficiente di redditività determina in larga misura la convenienza del regime forfettario rispetto al regime ordinario. Un coefficiente basso (es. 40% per il commercio) significa che solo il 40% dei ricavi è tassato, il che equivale a una deduzione forfettaria dei costi pari al 60% — assai vantaggiosa per chi ha costi effettivi inferiori. Un coefficiente alto (es. 86% per le costruzioni) riduce il vantaggio forfettario, poiché si tassa quasi tutto il fatturato come reddito.
Per verificare se il regime forfettario è effettivamente più conveniente del regime ordinario nel proprio caso specifico, si rinvia all’articolo Forfettario o ordinario 2026: cosa conviene davvero.
Domande frequenti
Posso scegliere un coefficiente diverso da quello previsto dalla legge?
No. I coefficienti di redditività sono fissati per legge nell’allegato 4 della L. 190/2014 e non sono modificabili dal contribuente. Non è possibile applicare un coefficiente più basso (per pagare meno tasse) né più alto. L’unica scelta è quella del codice ATECO più adeguato all’attività svolta, da indicare correttamente in sede di apertura della partita IVA o tramite variazione dati.
Il coefficiente tiene conto dei costi effettivamente sostenuti?
No. Il coefficiente è forfettario e prescinde dai costi reali: un contribuente con costi molto elevati (es. un artigiano che acquista molta materia prima) potrebbe trovarsi in una situazione in cui il regime forfettario è svantaggioso. Per esempio, se un produttore manifatturiero (coefficiente 67%) ha costi effettivi pari all’80% dei ricavi, il regime ordinario — che consente la deduzione analitica — sarebbe più conveniente.
Come si calcola il coefficiente per un agente di commercio?
Gli agenti di commercio rientrano nella categoria “Intermediari del commercio” (codice ATECO 46.1x) con coefficiente del 62%. L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale classificazione con diversi documenti di prassi. I provvigioni percepiti dagli agenti costituiscono i compensi su cui applicare il coefficiente, al lordo delle eventuali spese rimborsate dal mandante.
Un medico o dentista ha un coefficiente diverso da un commercialista?
No. Sia i medici (ATECO 86.21, 86.22) sia i commercialisti e consulenti del lavoro (ATECO 69.20) rientrano in categorie che applicano il coefficiente del 78%. La distinzione tra professioni sanitarie, professionali e scientifiche a livello di coefficiente non è rilevante: tutte le attività professionali, scientifiche e tecniche dell’allegato 4 convergono sul medesimo coefficiente del 78%.
Se cambio codice ATECO devo comunicarlo all’Agenzia delle Entrate?
Sì. Il cambio di attività o l’aggiunta di un nuovo codice ATECO deve essere comunicata tramite variazione dati al modello AA9/12, da presentare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività. La variazione è necessaria sia per la corretta applicazione del coefficiente di redditività sia per l’aggiornamento della Camera di Commercio in caso di attività d’impresa.
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