Per accedere al regime forfettario nel 2026 è necessario rispettare requisiti precisi definiti dall’art. 1, commi 54–89, della L. 190/2014. Un solo requisito non soddisfatto è sufficiente per escludere l’applicazione del regime, sia in fase di accesso sia nel corso dell’anno. Di seguito l’analisi completa di ogni condizione, delle cause ostative e degli scenari pratici più ricorrenti.
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Il requisito principale: limite di ricavi o compensi 85.000 euro
\n\nIl requisito cardine è il limite annuo di ricavi o compensi di 85.000 euro, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) in sostituzione del precedente limite di 65.000 euro. Il limite va verificato sull’anno precedente a quello di applicazione del regime.
\n\nConcretamente, per applicare il forfettario nel 2026:
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- I ricavi o compensi del 2025 devono essere ≤ 85.000 euro. \n
- Per chi inizia l’attività nel 2026, non c’è ricavo precedente: il requisito si presume soddisfatto, ma il fatturato va ragguagliato ai mesi di attività per le verifiche degli anni successivi. \n
- Il computo avviene per cassa: rilevano i corrispettivi effettivamente percepiti, non quelli fatturati. \n
Non rientrano nel limite i ricavi derivanti da cessione di beni strumentali o da operazioni straordinarie effettuate in anni precedenti in regime ordinario.
\n\nUscita in corso d’anno: la soglia critica dei 100.000 euro
\n\nIl D.Lgs. 13/2024 (attuazione della delega fiscale) ha chiarito le regole di uscita infrannuale. Se nel corso dell’anno i ricavi superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa immediatamente, a partire dall’operazione che ha determinato il superamento. Da quel momento:
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- le fatture successive devono esporre l’IVA ordinaria; \n
- occorre aprire i registri IVA e le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali); \n
- il reddito dell’intero anno 2026 si calcola con le regole analitiche ordinarie (IRPEF progressiva, deducibilità dei costi effettivi); \n
- i contributi previdenziali dell’anno rientrano nel regime ordinario della gestione separata o della cassa di appartenenza. \n
Se invece i ricavi superano 85.000 ma restano sotto 100.000, il regime si applica per tutto il 2026 e la fuoriuscita decorre solo dal 1° gennaio 2027.
\n\nQuesta distinzione è fondamentale: molti contribuenti credono erroneamente che superare 85.000 euro a metà anno comporti effetti immediati. Non è così — l’effetto immediato scatta solo con il superamento della soglia di 100.000 euro.
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Il secondo requisito: spese per lavoro ≤ 20.000 euro
\n\nIl contribuente non deve aver sostenuto nell’anno precedente spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti o collaboratori, inclusi:
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- lavoro dipendente (stipendi lordi, contributi a carico del datore, TFR accantonato); \n
- lavoro accessorio (ex voucher, prestazioni occasionali); \n
- associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; \n
- co.co.co. e altre collaborazioni coordinate e continuative; \n
- lavoratori somministrati tramite agenzia interinale. \n
Il limite si applica al costo complessivo sostenuto nell’anno per cassa. Un dipendente part-time con retribuzione annua lorda inferiore a 20.000 euro non preclude il regime.
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Le cause ostative: chi è escluso anche in presenza dei requisiti
\n\nIl comma 57 dell’art. 1, L. 190/2014 elenca le condizioni che impediscono l’accesso o la permanenza nel forfettario, indipendentemente dal fatturato. Valgono sia in fase di prima applicazione sia in corso d’anno.
\n\n1. Partecipazione in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari
\n\nNon possono applicare il regime forfettario i contribuenti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività in proprio, partecipano a:
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- Società di persone (S.n.c., S.a.s.) — qualsiasi quota, anche minima, preclude il regime; \n
- Associazioni professionali (art. 5, co. 3, lett. c), TUIR) — studi associati tra avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, ecc.; \n
- Imprese familiari (art. 230-bis c.c.) — sia il titolare sia il collaboratore familiare sono esclusi se la partecipazione è formalmente attiva. \n
Casistiche frequenti:
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- Avvocato che ha la P.IVA individuale ma è anche socio di uno studio associato → escluso dal forfettario. \n
- Artigiano con ditta individuale che è anche socio accomandante di una S.a.s. → escluso, anche se non gestisce la società. \n
- Medico con P.IVA che partecipa a una cooperativa medica configurabile come associazione professionale → occorre verificare lo statuto. \n
Eccezioni e chiarimenti (Circolare AdE 9/E/2019):
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- La partecipazione in una S.r.l. non è causa ostativa in base a questo comma (ma potrebbe esserlo in base alla causa ostativa del controllo — vedi oltre). \n
- La partecipazione come mero socio di capitale in una S.a.s. (accomandante senza gestione) è formalmente ostativa, anche se l’Agenzia ha talvolta adottato interpretazioni più favorevoli in presenza di totale estraneità alla gestione. \n
- La causa ostativa opera nell’anno in cui si detiene la partecipazione: cedere le quote prima del 31 dicembre consente di accedere al regime dall’anno successivo. \n
2. Controllo, diretto o indiretto, di S.r.l. con attività riconducibile
\n\nNon possono accedere al forfettario i contribuenti che controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in proprio.
\n\nCome si verifica la causa ostativa:
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- Il contribuente deve controllare la S.r.l. ai sensi dell’art. 2359 c.c. (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, influenza dominante, ecc.). \n
- L’attività della S.r.l. deve essere riconducibile — anche solo parzialmente — all’attività della P.IVA individuale. Non è necessaria identità del codice ATECO: rileva la sostanziale affinità delle attività svolte. \n
- Entrambe le condizioni devono sussistere contemporaneamente. \n
Prassi e sentenze rilevanti:
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- Risposta interpello n. 458/2019 AdE: un consulente informatico con P.IVA forfettaria che controllava una S.r.l. di software è stato escluso dal regime perché le attività erano riconducibili l’una all’altra. \n
- Risposta interpello n. 512/2019 AdE: la causa ostativa si applica anche quando la S.r.l. svolge attività complementare (es. produzione e il forfettario distribuzione). \n
- Circolare 9/E/2019 AdE: la verifica va condotta anno per anno; la causa ostativa cessa se il controllo viene ceduto o se l’attività della S.r.l. cambia radicalmente. \n
- La giurisprudenza di merito (CTP Milano 2021, CTP Roma 2022) ha confermato che la nozione di "riconducibilità" è ampia e include anche attività a monte o a valle della catena del valore. \n
Eccezioni:
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- La semplice partecipazione di minoranza senza controllo non è ostativa. \n
- Se la S.r.l. svolge attività del tutto diverse (es. immobiliare vs. consulenza tecnica), la causa ostativa non opera. \n
- La partecipazione in S.r.l. a ristretta base con altre persone fisiche non integra la causa ostativa se manca il controllo individuale o familiare. \n
3. Redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 30.000 euro
\n\nNon possono accedere al forfettario i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (incluse le pensioni) superiori a 30.000 euro. La verifica riguarda l’anno antecedente a quello di applicazione del regime.
\n\nRegola del datore collegato: la causa ostativa è limitata ai casi in cui il reddito di lavoro dipendente proviene dallo stesso datore di lavoro o da un soggetto riconducibile allo stesso datore (società del medesimo gruppo, controllante/controllata, ecc.). Se il lavoro dipendente è totalmente scollegato dall’attività autonoma, la causa ostativa non opera — indipendentemente dall’importo del reddito dipendente.
\n\nCalcolo con pensione, CCNL e part-time:
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- Pensionato con P.IVA: la pensione rientra nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 49 TUIR). Un pensionato che percepisce 28.000 euro annui di pensione e avvia una P.IVA non è escluso dal forfettario per effetto di questa causa ostativa (soglia non superata). Se la pensione è 32.000 euro, è escluso. \n
- Lavoratore dipendente con P.IVA — stesso datore: un consulente assunto con contratto di lavoro dipendente dal cliente principale e che emette anche fatture sullo stesso soggetto è escluso se il reddito dipendente supera 30.000 euro. \n
- Lavoratore dipendente con P.IVA — datori diversi: un dipendente con RAL di 40.000 euro che svolge attività autonoma per clienti terzi non è escluso, a prescindere dall’importo della busta paga. \n
- Part-time: un dipendente part-time con RAL di 18.000 euro non è soggetto alla causa ostativa e può accedere al forfettario senza limitazioni legate al reddito dipendente. \n
- CCNL e premi: i premi di produttività e le indennità contrattuali concorrono al reddito di lavoro dipendente ai fini del calcolo della soglia 30.000 euro. \n
4. Non residenza, salvo eccezioni UE/SEE
\n\nI contribuenti non residenti in Italia sono esclusi dal regime forfettario, salvo quelli residenti in un Paese UE o SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (art. 1, co. 57, lett. d), L. 190/2014).
\n\n5. Attività in via esclusiva o prevalente verso datori di lavoro attuali o recenti
\n\nNon è possibile applicare il forfettario se l’attività autonoma è esercitata in via prevalente o esclusiva nei confronti di soggetti con i quali si ha o si ha avuto nei due anni precedenti un rapporto di lavoro dipendente o co.co.co. Questa causa ostativa, introdotta per contrastare il fenomeno delle false partite IVA, opera indipendentemente dall’importo dei ricavi.
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Cedolare secca su locazioni: chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
\n\nUn dubbio ricorrente riguarda i contribuenti che percepiscono redditi da locazione assoggettati a cedolare secca (art. 3, D.Lgs. 23/2011). La risposta dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 10/E/2016 e successive risposte a interpelli) è chiara:
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- I redditi da locazione in cedolare secca non si sommano ai ricavi o compensi dell’attività autonoma ai fini del limite 85.000 euro. \n
- La cedolare secca è un regime sostitutivo che si applica a redditi fondiari (categoria catastale distinta), non a redditi d’impresa o di lavoro autonomo. \n
- Pertanto, un professionista con 70.000 euro di compensi e 30.000 euro di affitti in cedolare non supera la soglia di accesso al forfettario. \n
- Attenzione: i canoni di locazione non assoggettati a cedolare secca (tassazione ordinaria IRPEF) confluiscono nel reddito complessivo ma non nel computo dei ricavi forfettari. \n
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Accesso nel 2026: quando si verifica il requisito e decorrenza
\n\nLa verifica dei requisiti per il 2026 avviene al 31 dicembre 2025. Il regime si applica dall’1 gennaio 2026 se:
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- I ricavi/compensi 2025 sono ≤ 85.000 euro; \n
- Le spese per collaboratori 2025 sono ≤ 20.000 euro lordi; \n
- Non sussistono cause ostative al 31 dicembre 2025 (e non si verificano nel corso del 2026). \n
Non è richiesta alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Il regime si adotta direttamente, indicando il codice 2 nel modello Redditi PF come reddito soggetto all’imposta sostitutiva al 15% (o al 5% per i primi 5 anni se nuova attività).
\n\nPer i soggetti che iniziano l’attività nel 2026: possono applicare il forfettario sin dal primo giorno se non sussistono cause ostative; l’imposta sostitutiva ridotta al 5% si applica per i primi 5 anni se non hanno esercitato la medesima attività nei tre anni precedenti.
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Regime dei minimi vs regime forfettario: differenze residuali
\n\nIl regime dei minimi (D.L. 98/2011) è stato formalmente abrogato nel 2016 con l’introduzione del forfettario. Tuttavia, i contribuenti che lo applicavano prima del 2016 hanno potuto mantenerne i benefici fino alla scadenza naturale del quinquennio o del 35° anno d’età. Nel 2026 non esistono più contribuenti in regime dei minimi.
\n\nLe differenze principali, di interesse storico e per l’analisi dei casi in transizione:
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- Il regime dei minimi prevedeva un’imposta sostitutiva al 5% (vs 15% ordinario forfettario, 5% per i primi 5 anni del forfettario); \n
- Il limite di ricavi era 30.000 euro (vs 85.000 del forfettario); \n
- Il regime dei minimi prevedeva limitazioni sull’acquisto di beni strumentali (≤ 15.000 euro nel triennio); \n
- Entrambi i regimi escludevano l’applicazione dell’IVA e delle ritenute d’acconto. \n
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Tabella: tutte le cause ostative con riferimento normativo ed eccezioni
\n\n| Causa ostativa | Riferimento normativo | Descrizione | Eccezioni principali |
|---|---|---|---|
| Partecipazione in SNC, SAS, associazioni professionali, imprese familiari | Art. 1, co. 57, lett. d), L. 190/2014 | Qualsiasi quota in società di persone o studio associato preclude il regime | Partecipazione in SRL non rientra in questo comma |
| Controllo diretto/indiretto di SRL con attività riconducibile | Art. 1, co. 57, lett. d), L. 190/2014 | Il contribuente controlla una SRL che svolge attività simile o collegata | Partecipazione di minoranza senza controllo; attività SRL del tutto diversa |
| Redditi lavoro dipendente/pensione > 30.000 € dallo stesso datore | Art. 1, co. 57, lett. d-ter), L. 190/2014 | Reddito dipendente/pensione > 30.000 € e datore coincide o è collegato | Datore totalmente diverso dal cliente della P.IVA; reddito ≤ 30.000 € |
| Attività prevalente verso ex datore (biennio precedente) | Art. 1, co. 57, lett. d-bis), L. 190/2014 | Più del 50% dei ricavi proviene dal soggetto con cui si ha/si aveva rapporto di lavoro | Rapporto lavorativo cessato da oltre 2 anni; clientela diversificata |
| Non residenza in Italia | Art. 1, co. 57, lett. d), L. 190/2014 | Contribuente residente fuori Italia | Residenti UE/SEE con almeno 75% del reddito prodotto in Italia |
| Applicazione di altri regimi speciali IVA | Art. 1, co. 57, lett. a), L. 190/2014 | Regime del margine, regimi monofase, regime speciale agricoltura | Regime ordinario su opzione è compatibile se cessato |
| Cessione di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi in UE | Art. 1, co. 57, lett. b), L. 190/2014 | Attività con IVA intracomunitaria su beni specifici | Operazioni occasionali non sistematiche |
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Tabella: scenari di accesso ed esclusione dal regime forfettario 2026
\n\n| Scenario | Ricavi 2025 | Altra condizione | Esito |
|---|---|---|---|
| Lavoratore dipendente (datore diverso dal cliente P.IVA), RAL 38.000 € | 60.000 € | Datore ≠ cliente P.IVA | Accesso consentito — la causa ostativa 30.000 € non opera se il datore è diverso |
| Lavoratore dipendente (stesso datore), RAL 35.000 € | 40.000 € | Datore = cliente P.IVA | Escluso — reddito dipendente > 30.000 € dallo stesso datore |
| Pensionato con P.IVA, pensione 28.000 € | 50.000 € | Nessuna causa ostativa | Accesso consentito — pensione ≤ 30.000 € |
| Pensionato con P.IVA, pensione 33.000 € | 50.000 € | Pensione > 30.000 € | Escluso — pensione supera la soglia |
| Socio accomandante SAS (quota 20%) | 45.000 € | Partecipazione SAS attiva | Escluso — causa ostativa partecipazione società di persone |
| Socio di SRL (quota 30%, senza controllo), attività diversa | 55.000 € | Nessun controllo; attività diversa | Accesso consentito — né comma d) né controllo SRL attivano la causa ostativa |
| Professionista che controlla SRL con stessa attività | 70.000 € | Controllo SRL + attività riconducibile | Escluso — causa ostativa controllo SRL |
| Professionista con ricavi 2025 di 92.000 € | 92.000 € | Superamento soglia 85.000 € | Escluso dal 2026 — fuoriuscita al 1° gennaio 2026 |
| Professionista che supera 100.000 € a luglio 2026 | 70.000 € | Superamento 100.000 € in corso d’anno | Uscita immediata da luglio 2026 — IVA sulle fatture successive |
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FAQ sul regime forfettario 2026
\n\nSe supero 85.000 euro a novembre 2026, devo applicare l’IVA subito?
\nNo. Il superamento della soglia di 85.000 euro non comporta effetti immediati. Il regime forfettario si applica per tutto il 2026 e la fuoriuscita decorre dal 1° gennaio 2027. L’uscita immediata con applicazione dell’IVA scatta solo se si supera la soglia di 100.000 euro in corso d’anno.
\n\nUn socio accomandante di una S.a.s. può applicare il forfettario?
\nNo. La partecipazione in una S.a.s. — anche come accomandante senza gestione — è causa ostativa al regime forfettario ai sensi del comma 57, lett. d). Per rimuovere l’ostacolo è necessario cedere le quote entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’applicazione del regime.
\n\nI redditi da affitto in cedolare secca si sommano ai ricavi forfettari?
\nNo. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circolare 10/E/2016) che i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca non rientrano nel computo del limite di 85.000 euro. I due regimi sono autonomi e cumulabili.
\n\nUn pensionato con assegno di 32.000 euro può aprire una P.IVA forfettaria?
\nNo, non può accedere al forfettario. La pensione è assimilata al reddito di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) e, superando la soglia di 30.000 euro, integra la causa ostativa. Il pensionato deve optare per il regime ordinario (o semplificato) con IRPEF progressiva.
\n\nQuando si verifica la causa ostativa del controllo della S.r.l.?
\nLa causa ostativa del controllo SRL richiede due condizioni cumulative: (1) il contribuente deve controllare la S.r.l. ai sensi dell’art. 2359 c.c. (non è sufficiente la semplice partecipazione); (2) l’attività della S.r.l. deve essere riconducibile a quella della P.IVA individuale, anche in senso lato (attività complementare, a monte o a valle). La verifica va effettuata anno per anno.
\n\nSe apro la P.IVA a luglio 2026, posso applicare il forfettario fin dall’inizio?
\nSì. Per i soggetti che iniziano l’attività nel corso dell’anno, il regime forfettario si applica sin dal primo giorno, senza verifica di ricavi dell’anno precedente (che per definizione è zero). L’aliquota ridotta al 5% si applica se nei tre anni precedenti non si è esercitata attività d’impresa, arte o professione, e se l’attività non è la mera prosecuzione di un’attività dipendente precedente.
\n\nPosso uscire volontariamente dal regime forfettario?
\nSì. Il contribuente può optare per il regime ordinario tramite comportamento concludente (emissione di fatture con IVA, esercizio delle detrazioni IVA). L’opzione, una volta esercitata, è vincolante per almeno un triennio. Non è possibile rientrare nel forfettario prima che siano trascorsi tre anni dall’uscita volontaria.
\n\nQuali codici ATECO sono compatibili con il regime forfettario?
\nIl regime forfettario è aperto a tutti i codici ATECO, senza esclusioni per categoria di attività. Il coefficiente di redditività da applicare ai ricavi varia però in base al codice ATECO (dal 40% per commercio al dettaglio all’86% per i professionisti senza altra specifica). La corretta individuazione del coefficiente impatta direttamente sull’imposta sostitutiva dovuta.
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Disclaimer: le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata. La normativa sul regime forfettario è soggetta a frequenti modifiche legislative e di prassi. Prima di adottare qualsiasi decisione fiscale, si raccomanda di rivolgersi a un praticante commercialista in formazione che possa valutare la specifica situazione del contribuente alla luce della normativa vigente.
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