Approfondimento

Forfettario e fatturazione elettronica 2026: obblighi

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Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 27 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026
In sintesi. Dal 1° gennaio 2024 tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Non esistono più soglie di esonero. Nel 2026 il regime sanzionatorio per il mancato adeguamento è pienamente operativo.

L’obbligo generalizzato dal 2024

Fino al 31 dicembre 2023 i forfettari con ricavi non superiori a 25.000 euro annui erano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. Con la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 36, legge 197/2022) l’esonero è stato eliminato: dal 1° gennaio 2024 tutti i soggetti in regime forfettario, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi, devono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Nel 2026 l’obbligo è quindi pienamente consolidato. Non esistono deroghe legate al volume d’affari, alla tipologia di attività o alla natura del cliente (privato consumatore o operatore IVA). L’unica eccezione residua riguarda le operazioni verso soggetti esteri, per le quali rimane applicabile la fatturazione analogica (o il sistema Esterometro, ora sostituito dall’invio tramite SDI con codice destinatario XXXXXXX).

Come funziona la fattura elettronica per il forfettario

La fattura elettronica del forfettario presenta caratteristiche specifiche rispetto a quella di un soggetto IVA ordinario. Poiché il forfettario non applica l’IVA nelle proprie fatture, il documento deve riportare la dicitura di non assoggettabilità e il corretto codice natura.

Il codice natura da utilizzare dipende dalla tipologia di operazione:

  • N2.2: operazioni non soggette — da utilizzare per le prestazioni verso committenti soggetti passivi IVA (B2B) e verso privati consumatori (B2C);
  • N1: operazioni escluse da IVA ex art. 15 DPR 633/1972 — da utilizzare solo per specifiche fattispecie (rimborsi spese documentati, ecc.).

La dicitura legale da riportare in fattura è: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014 — Regime forfettario. Il cedente/prestatore non è soggetto IVA.” La ritenuta d’acconto non va applicata per le attività non soggette a ritenuta; per i professionisti che operano con committenti sostituti d’imposta è invece necessario indicare esplicitamente la non assoggettabilità alla ritenuta con la dicitura prevista dall’art. 1, comma 67, legge 190/2014.

Tabella: confronto fattura forfettario vs regime ordinario

Elemento Forfettario Regime ordinario
IVA esposta No (N2.2) Sì (aliquota 4/10/22%)
Ritenuta d’acconto Non subita (dichiarazione in fattura) Subita se committente sostituto
Bollo virtuale Sì, 2 € per importi > 77,47 € Solo fuori campo IVA > 77,47 €
Canale trasmissione SDI obbligatorio dal 1/1/2024 SDI obbligatorio
Codice destinatario B2C 0000000 0000000
Liquidazione IVA periodica Non dovuta Mensile o trimestrale
Dichiarazione IVA annuale Esentato Obbligatoria

Bollo virtuale e conservazione

Le fatture elettroniche forfettarie, non essendo soggette a IVA, sono soggette all’imposta di bollo di 2 euro per importi superiori a 77,47 euro. L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si versa trimestralmente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al bollo virtuale. Se il totale del bollo trimestrale è inferiore a 250 euro, il versamento può essere posticipato al trimestre successivo; se è inferiore a 1.000 euro nell’intero anno, è consentito il versamento unico entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

La conservazione delle fatture elettroniche è a carico del titolare. Il sistema SDI provvede alla trasmissione ma non alla conservazione a norma ai sensi del DPCM 3 dicembre 2013. Il forfettario deve quindi dotarsi di un sistema di conservazione sostitutiva o affidarsi al servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate tramite l’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il termine di conservazione è di dieci anni.

La numerazione delle fatture e la gestione pratica quotidiana

La fattura elettronica del forfettario deve rispettare i requisiti formali previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972, adattati alla specificità del regime. In particolare, il documento deve contenere: la data di emissione, un numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco, i dati del cedente/prestatore (nome, cognome, partita IVA, indirizzo), i dati del cessionario/committente, la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi resi, il corrispettivo totale e la dicitura di regime forfettario.

La numerazione può essere progressiva per anno solare (es. 1/2026, 2/2026, …) oppure con numerazione continua senza reset annuale. La scelta è libera, purché la numerazione sia univoca e non dia luogo a duplicati. Il sistema SDI accetta entrambi gli approcci, verificando solo che non vi siano fatture con lo stesso numero e stesso mittente nello stesso anno.

Un aspetto pratico frequentemente trascurato riguarda i tempi di emissione. La fattura elettronica deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (per le fatture immediate) oppure entro il 15 del mese successivo (per le fatture differite, quando è consentito). La data di trasmissione al SDI può differire di qualche giorno dalla data del documento, ma non oltre i termini previsti. Il sistema SDI attribuisce una ricevuta di consegna o una notifica di mancata consegna, che il forfettario deve conservare.

Per chi emette poche fatture all’anno — situazione comune per i forfettari con pochi committenti abituali — il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate è lo strumento più immediato. Chi invece gestisce un volume consistente di fatture mensili trarrà vantaggio dall’integrazione con un software di contabilità che automatizzi la trasmissione e la conservazione.

Sanzioni per omessa o irregolare fatturazione

Il regime sanzionatorio per il mancato adeguamento alla fatturazione elettronica è disciplinato dall’art. 6 del decreto legislativo 471/1997, come modificato per tenere conto della e-fattura. Le sanzioni applicabili sono:

  • Omessa fatturazione o fatturazione analogica in luogo di quella elettronica: sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato. Nel caso del forfettario, non essendoci IVA, la sanzione è da 250 a 2.000 euro per ciascuna violazione.
  • Ritardata emissione: sanzione ridotta al 50% se la fattura viene emessa entro 90 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
  • Bollo virtuale non versato: sanzione del 30% dell’imposta omessa, con un minimo di 50 euro per ciascun trimestre.

Per ulteriori dettagli sul funzionamento del regime, si rimanda alla guida completa sul regime forfettario 2026 e all’articolo sui limiti e cause di uscita dal forfettario.

Domande frequenti

Quale software usare per emettere fatture elettroniche come forfettario?

Esistono diversi strumenti disponibili: il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate (portale Fatture e Corrispettivi), accessibile con credenziali SPID o CIE, consente di compilare e trasmettere le fatture senza costi. In alternativa, software di fatturazione privati (a pagamento o freemium) offrono funzionalità aggiuntive come la conservazione automatica, l’archiviazione e l’integrazione con la contabilità. La scelta dipende dalla complessità e dal volume di fatture emesse.

Il forfettario deve emettere fattura elettronica anche verso privati consumatori?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si applica anche alle operazioni verso privati consumatori (B2C). In questo caso il codice destinatario da indicare nella fattura è 0000000. L’originale informatico rimane nel sistema SDI; al cliente va consegnata o inviata una copia di cortesia in formato leggibile (PDF), ma non esiste obbligo legale di forma per questa copia.

Come si gestisce la fattura elettronica verso clienti stranieri?

Per le cessioni e prestazioni verso soggetti non stabiliti in Italia (clienti esteri), la fattura può essere emessa sia in formato elettronico XML tramite SDI (usando il codice destinatario XXXXXXX per i non residenti) sia in formato analogico. In entrambi i casi l’operazione va comunicata all’Agenzia delle Entrate. La scelta più pratica resta l’invio tramite SDI anche per l’estero, che assolve contestualmente all’obbligo di esterometro.

Cosa succede se il cliente non accetta la fattura elettronica?

L’accettazione del cliente non rileva ai fini dell’obbligo di legge. Il forfettario deve comunque emettere la fattura in formato elettronico tramite SDI. Se il cliente è un privato consumatore e non ha indicato un indirizzo PEC o un codice destinatario, la fattura viene trasmessa al SDI con codice 0000000 e il forfettario consegna o invia una copia di cortesia. Il rifiuto del cliente non esime dall’obbligo di trasmissione elettronica.

È possibile emettere nota di credito elettronica come forfettario?

Sì. Le note di variazione (note di credito) devono anch’esse essere emesse in formato elettronico tramite SDI, seguendo le stesse regole della fattura originale. Il tipo documento da indicare nel file XML è TD04 (nota di credito). La nota di credito riduce l’imponibile ai fini del reddito forfettario nell’esercizio in cui viene emessa, ma non incide sull’IVA, che il forfettario non applica.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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