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Detrazione donazioni ONLUS 2026: 26% detraibile e deducibilità al 30%

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 7 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Detrazione donazioni ONLUS 2026: 26% detraibile e deducibilità al 30%

Le erogazioni liberali a favore di ONLUS e Terzo Settore consentono due benefici alternativi: una detrazione IRPEF del 26% (o in alcuni casi del 30%) sull’importo donato, oppure una deduzione dal reddito complessivo fino al 30% del reddito stesso. La scelta dello strumento dipende dalla struttura del reddito del donante e dall’ente beneficiario. L’art. 15 TUIR disciplina la detrazione; la deducibilità trova base nell’art. 14 DL 35/2005 e nel D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

  • Detrazione 26% vs deduzione 30%: quando conviene l’una o l’altra
  • Limiti massimi e base di calcolo nel 2026
  • Quali enti beneficiari sono ammessi
  • Art Bonus: detrazione 65% per beni culturali pubblici

1. Il quadro normativo: detraibilità e deducibilità a confronto

Il sistema fiscale italiano prevede due meccanismi distinti per incentivare le donazioni al Terzo Settore. Il primo è la detrazione IRPEF, disciplinata dall’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, che riduce direttamente l’imposta lorda dovuta. Il secondo è la deduzione dal reddito, prevista dall’art. 14 del DL 35/2005 (convertito in L. 80/2005) e successivamente confermata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che abbassa la base imponibile su cui si calcola l’IRPEF.

I due strumenti non sono cumulabili per la medesima donazione: il contribuente deve scegliere quale dei due applicare. In linea di principio, la deduzione conviene a chi ha redditi elevati (aliquota marginale alta), mentre la detrazione è preferibile per chi ha redditi bassi o medio-bassi, in quanto garantisce un risparmio fisso del 26% indipendentemente dallo scaglione IRPEF.

Sul piano degli enti beneficiari, il sistema è articolato: le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), le APS (Associazioni di Promozione Sociale), le ODV (Organizzazioni di Volontariato) iscritte ai registri regionali, e gli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) accedono ai benefici. Le semplici associazioni sportive dilettantistiche, i partiti politici, le organizzazioni religiose seguono invece regimi fiscali specifici e diversi.

ONLUS in transizione. Con l’avanzare della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), le ONLUS stanno progressivamente confluendo nel RUNTS. Nel 2026 le ONLUS già iscritte al RUNTS mantengono i benefici; quelle non ancora iscritte transitano in un regime provvisorio.

2. Importi, limiti e aliquote 2026

Strumento Aliquota/Percentuale Limite massimo donazione Base normativa
Detrazione ONLUS/ETS 26% 30.000 €/anno Art. 15 c.1 lett. i-bis TUIR
Deduzione ONLUS/ETS Fino al 30% reddito 30% reddito complessivo Art. 14 DL 35/2005
Art Bonus (beni culturali pubblici) 65% 15% reddito imponibile Art. 1 DL 83/2014
Donazioni partiti politici 26% 30.000 € L. 96/2012
ODV iscritte al RUNTS 35% 30.000 € Art. 83 D.Lgs. 117/2017

La detrazione del 26% si applica all’importo effettivamente donato, fino a 30.000 euro. Il risparmio fiscale massimo con la detrazione 26% è quindi 30.000 × 26% = 7.800 euro. Con la deduzione, il risparmio dipende dall’aliquota marginale: chi è nel terzo scaglione IRPEF (43%) deduce 30.000 euro e risparmia 30.000 × 43% = 12.900 euro — quasi il doppio rispetto alla detrazione.

Per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) iscritte al RUNTS, il D.Lgs. 117/2017 prevede un’aliquota di detrazione più alta, pari al 35%, sempre fino al limite di 30.000 euro di donazione. Questo riflette il peso sociale delle organizzazioni di volontariato puro rispetto ad altre forme del Terzo Settore.

3. Esempi numerici: quale strumento conviene

Esempio 1 — Donazione 5.000 euro, reddito medio

Elena ha un reddito complessivo di 30.000 euro (aliquota marginale 27%) e dona 5.000 euro a una ONLUS iscritta al RUNTS. Opzione A — Detrazione 26%: risparmio fiscale = 5.000 × 26% = 1.300 euro. Opzione B — Deduzione 30% reddito: la deduzione abbassa il reddito imponibile di 5.000 euro; risparmio fiscale = 5.000 × 27% (aliquota marginale) = 1.350 euro. La deduzione è di poco superiore, ma l’effetto pratico è quasi identico. Per Elena la scelta non è determinante, ma conviene preferire la deduzione se è sicura della propria aliquota marginale.

Esempio 2 — Donazione 20.000 euro, reddito elevato

Roberto, professionista con reddito di 80.000 euro (aliquota marginale 43%), dona 20.000 euro a una ODV iscritta al RUNTS. Opzione A — Detrazione 35% (ODV): risparmio = 20.000 × 35% = 7.000 euro. Opzione B — Deduzione fino al 30% reddito: il 30% di 80.000 euro è 24.000 euro, quindi la donazione di 20.000 euro è interamente deducibile. Risparmio = 20.000 × 43% = 8.600 euro. La deduzione è nettamente più vantaggiosa per Roberto: 8.600 euro vs 7.000 euro, una differenza di 1.600 euro.

4. Art Bonus e altri regimi speciali

L’Art Bonus (art. 1 DL 83/2014 convertito in L. 106/2014) è una misura speciale per le erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico: musei statali, teatri lirici, fondazioni lirico-sinfoniche, archivi storici pubblici. La detrazione è del 65%, con un limite pari al 15% del reddito imponibile. L’importo eccedente può essere riportato nei tre anni successivi.

Si tratta dello strumento più generoso del sistema: una donazione di 10.000 euro a un museo statale genera una detrazione di 6.500 euro, con un risparmio fiscale effettivo pari ai due terzi della somma donata. La condizione è che il beneficiario sia un ente pubblico che gestisce beni culturali (non un’associazione privata che supporta un museo).

Per le donazioni a università pubbliche e istituti di ricerca è prevista invece una deduzione dal reddito complessivo senza limite massimo (art. 10, comma 1, lettera l-quater TUIR), ovvero l’intera somma donata riduce la base imponibile IRPEF.

Per una visione d’insieme delle spese detraibili più comuni nel 730, si rimanda alla guida sulle spese funebri e alla panoramica generale sulle aliquote IRPEF 2026.

Parla con un commercialista esperto

La scelta tra detrazione e deduzione dipende dall’aliquota marginale e dal tipo di ente beneficiario. Un commercialista calcola quale opzione massimizza il risparmio fiscale e verifica l’idoneità dell’ente destinatario.

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Domande frequenti

Posso detrarre una donazione a una semplice associazione non riconosciuta?

No. Per accedere alla detrazione del 26% o alla deduzione del 30%, l’ente beneficiario deve avere una specifica natura giuridica: ONLUS, APS, ODV o altro ETS iscritto al RUNTS. Le semplici associazioni non riconosciute, le associazioni sportive dilettantistiche ordinarie, i comitati occasionali non rientrano nel regime agevolato.

La donazione va fatta con bonifico o posso usare altri strumenti?

Per accedere ai benefici fiscali, la donazione deve essere documentata e pagata con strumenti tracciabili: bonifico bancario, carta di credito, assegno. Il pagamento in contanti non consente la detrazione né la deduzione. La ricevuta rilasciata dall’ente deve indicare il codice fiscale del donante, l’importo e la data.

Posso cumulare detrazione del 26% e deduzione del 30% su donazioni diverse nello stesso anno?

Si, a patto che si tratti di donazioni distinte a enti diversi. Per ogni singola donazione si sceglie uno strumento (detrazione o deduzione), ma è possibile detrarre una donazione a un ente e dedurre un’altra donazione a un ente diverso nello stesso anno fiscale. I due regimi non si escludono tra enti differenti.

Cosa si intende per Art Bonus e a chi si applica?

L’Art Bonus è una detrazione del 65% sulle erogazioni liberali destinate al sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano: musei statali, teatri lirici, archivi e biblioteche pubbliche. Spetta a persone fisiche (limite 15% del reddito) e imprese (limite 5 per mille dei ricavi). L’eccedenza non detraibile in un anno è riportabile nei tre anni successivi.

Le donazioni al Terzo Settore vanno indicate nel 730 o nel Modello Redditi?

Vanno indicate nel quadro E del Modello 730 (o nel quadro RP del Modello Redditi PF) per le detrazioni, e nel quadro RP/oneri deducibili per le deduzioni. È necessario conservare la ricevuta rilasciata dall’ente e la prova del pagamento tracciabile. Il CAF o il commercialista acquisirà la documentazione per il controllo preventivo.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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