Approfondimento

Guida Regime Forfettario 2026: soglia 85k, coefficienti, calcolo del netto

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Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 15 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 21 Giugno 2026

Come funziona il regime forfettario nel 2026?

Il regime forfettario 2026 mantiene la soglia di ricavi/compensi a 85.000 €/anno. Sul reddito (calcolato applicando il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO) si paga un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di nuova attività. Non si applicano IVA né IRPEF/addizionali; gli adempimenti contabili sono semplificati.

Rif.: L. 190/2014. Contenuto informativo.

GUIDA PRATICA 2026

Percorso regime forfettario 2026

Questa pagina resta utile come approfondimento. Per il percorso principale, con requisiti, calcolo, INPS, fatturazione, cause ostative e uscita dal regime, parti dalla guida completa sul regime forfettario 2026.

Guida Regime Forfettario 2026

Tutto quello che serve sapere sul regime forfettario nel 2026: la soglia degli 85.000 euro, i coefficienti di redditivita per codice ATECO, l’aliquota agevolata al 5% per chi avvia l’attività, le cause di esclusione, gli adempimenti residui (fatturazione elettronica, contributi previdenziali) e il confronto numerico con il regime ordinario. Una guida pensata per chi sta valutando di aprire la partita IVA o di entrare/uscire dal forfettario nel 2026.

  • Tabella coefficienti di redditivita aggiornata per tutti i gruppi ATECO
  • Calcolo passo-passo del reddito e dell’imposta sostitutiva
  • 5 casi pratici con netto reale (medico, avvocato, dev, agente, commerciante)
  • Cause di esclusione 2026 e confronto numerico con regime ordinario

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1. Cos’e il regime forfettario e perché resta conveniente

Il regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilita 190/2014 (commi 54-89) e più volte modificato, e un regime fiscale sostitutivo per persone fisiche con partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione. Si chiama “forfettario” perché le spese non vengono dedotte analiticamente ma in modo forfettario, applicando ai ricavi un coefficiente di redditivita stabilito dalla legge per ciascun gruppo ATECO.

Il vantaggio principale e l’aliquota unica sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP: 15% in regime ordinario, 5% per i primi 5 anni se si rispettano i requisiti startup. Inoltre il contribuente forfettario non addebita IVA, non subisce ritenute d’acconto, non ha obbligo di studi di settore o ISA (Indici Sintetici di Affidabilita).

Restano invece dovuti i contributi previdenziali (INPS gestione separata, gestione artigiani/commercianti, casse professionali), con possibilità di riduzione contributiva del 35% per artigiani e commercianti forfettari (legge 190/2014, comma 77). La fatturazione elettronica e obbligatoria dal 1 gennaio 2024 per tutti i forfettari (DL 36/2022).

Nel 2026 il regime resta vantaggioso per la maggioranza dei professionisti e piccoli imprenditori sotto soglia, soprattutto perché l’IRPEF ordinaria, anche con la rimodulazione degli scaglioni 2024-2026, parte dal 23% sul primo scaglione (fino a 28.000 euro). La differenza tra 15% e 23-43% IRPEF e sostanziale, ma va sempre verificata caso per caso considerando le deduzioni e detrazioni perse in forfettario.

2. La soglia 85.000 euro: come si calcola davvero

La soglia di accesso e permanenza nel regime forfettario, dopo la legge di bilancio 2023, e fissata a 85.000 euro di ricavi o compensi annui (era 65.000 fino al 2022). E la prima e più importante variabile da monitorare ogni anno.

Cosa conta nel computo degli 85.000 euro:

  • Tutti i ricavi o compensi incassati nell’anno solare di riferimento (criterio di cassa per i professionisti; criterio di competenza per le imprese), al lordo di eventuali rivalse e contributi previdenziali addebitati in fattura.
  • Indennizzi assicurativi sostitutivi di redditi.
  • Compensi di lavoro autonomo occasionale assimilabili (sopra 5.000 euro lordi annui).

Cosa NON conta nel computo:

  • Ricavi derivanti dalla cessione di beni strumentali (es. vendita auto aziendale).
  • Rivalse contributive dei professionisti iscritti a casse private autonome (es. CNPADC, INARCASSA), che si scorporano dal compenso.

Attenzione alla soglia 100.000 euro. Dal 2023 e prevista una causa di decadenza immediata in corso d’anno se i ricavi superano i 100.000 euro: si esce dal forfettario dal giorno stesso del superamento e si entra nel regime ordinario per tutto l’anno, con applicazione retroattiva di IVA e IRPEF. Sotto i 100.000 ma sopra gli 85.000 si esce dal regime ma solo dall’anno successivo.

Per chi inizia in corso d’anno, la soglia 85.000 va ragguagliata ai giorni di attività: se si apre la partita IVA il 1 ottobre, la soglia proporzionale per quei 92 giorni diventa circa 21.400 euro (85.000 x 92/365).

3. Coefficienti di redditivita per codice ATECO

Il reddito imponibile in regime forfettario non e ricavi meno costi, ma ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditivita. Il coefficiente varia per attività ed e definito dall’allegato 4 alla legge 190/2014.

Gruppo di attività Codici ATECO indicativi Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande 10-11 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45-46.2-46.9-47.1-47.4-47.7-47.8-47.9 40%
Commercio ambulante alimentari e bevande 47.81 40%
Commercio ambulante altri prodotti 47.82-47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari 41-42-43-68 86%
Intermediari del commercio (agenti, rappresentanti) 46.1 62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 55-56 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, finanziarie 64-65-66-69-70-71-72-73-74-75-85-86-87-88 78%
Altre attività economiche (residuale) tutti gli altri 67%

Il coefficiente più favorevole (40%) e per commercio e ristorazione, dove tipicamente la marginalita reale e bassa e quindi un’imposizione su solo il 40% dei ricavi e congrua. Il più sfavorevole (86%) e per le costruzioni e immobiliare, segno che il legislatore presume marginalita alta. Per i professionisti il coefficiente e 78%, considerato spesso elevato rispetto ai costi reali della categoria.

Verificare sempre il proprio codice ATECO principale sulla visura camerale o sulla certificazione di apertura partita IVA, perché il coefficiente segue il codice ATECO prevalente: in caso di attività multiple si applica il coefficiente del codice principale a tutti i ricavi.

4. Aliquota 5% startup vs 15% standard

L’aliquota base del regime forfettario e il 15% sull’imponibile (ricavi x coefficiente). Per chi avvia una nuova attività esiste l’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni, a condizione che siano rispettati tutti e tre i requisiti seguenti (legge 190/2014, comma 65):

  • Il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
  • L’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (eccezione: la pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni).
  • Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi/compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore alla soglia di accesso (85.000 euro).

I 5 anni di startup si contano dall’apertura della partita IVA, non dall’iscrizione al regime forfettario. Se si apre la partita IVA il 1 luglio 2026, l’aliquota 5% si applica fino al 31 dicembre 2030 (5 periodi d’imposta).

Mera prosecuzione: attenzione. L’Agenzia delle Entrate considera “mera prosecuzione” l’attività esercitata da ex dipendente per lo stesso datore di lavoro (anche con codice ATECO diverso) o l’attività identica già svolta in forma occasionale. In caso di accertamento, l’aliquota 5% viene riqualificata a 15% con sanzioni 90-180% dell’imposta evasa.

5. Calcolo passo-passo dell’imposta sostitutiva

Vediamo il calcolo standard, con un esempio neutro a 50.000 euro di ricavi per un professionista (coefficiente 78%, aliquota 15%):

  1. Ricavi incassati nell’anno: 50.000 euro
  2. Reddito imponibile lordo = ricavi x coefficiente = 50.000 x 78% = 39.000 euro
  3. Contributi previdenziali pagati nell’anno (esempio gestione separata 26,07%): circa 10.170 euro
  4. Reddito imponibile netto = reddito lordo – contributi = 39.000 – 10.170 = 28.830 euro
  5. Imposta sostitutiva = 28.830 x 15% = 4.324,50 euro

Il passaggio chiave e la deduzione dei contributi previdenziali pagati: a differenza del regime ordinario, in forfettario i contributi sono integralmente deducibili dal reddito (anno per anno, per cassa). Questo abbatte significativamente l’imponibile.

L’imposta sostitutiva si versa con il modello F24, codice tributo 1790 (saldo) e 1791 (acconto), entro gli stessi termini IRPEF: saldo al 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%), primo acconto al 30 giugno, secondo acconto al 30 novembre. Gli acconti si calcolano al 100% dell’imposta dovuta nell’anno precedente (50% + 50%, salvo regole specifiche).

6. 5 casi pratici con netto reale

Caso 1 – Medico specialista, secondo anno di attività, forfettario 5% startup. Compensi annui: 60.000 euro. Coefficiente 78%. Reddito lordo: 46.800. Contributi cassa ENPAM (circa 19,50% indicativi): 9.126 euro. Reddito netto: 37.674. Imposta sostitutiva al 5%: 1.883,70 euro. Netto disponibile dopo imposte e contributi: circa 48.990 euro all’anno (81,6% del lordo).

Caso 2 – Avvocato, 6 anno di attività, forfettario 15%. Compensi annui: 70.000 euro. Coefficiente 78%. Reddito lordo: 54.600. Contributi Cassa Forense (circa 16% per professionisti attivi sopra 5 anni con minimi): 11.180 euro. Reddito netto: 43.420. Imposta sostitutiva al 15%: 6.513 euro. Netto disponibile: circa 52.307 euro (74,7% del lordo).

Caso 3 – Freelance sviluppatore software, primo anno, forfettario 5% startup. Compensi annui: 45.000 euro. Coefficiente 78%. Reddito lordo: 35.100. Contributi INPS gestione separata 26,07%: 9.150 euro circa. Reddito netto: 25.950. Imposta sostitutiva al 5%: 1.297,50 euro. Netto disponibile: circa 34.552 euro (76,8% del lordo).

Caso 4 – Agente di commercio, 4 anno di attività, forfettario 15%. Provvigioni annue: 55.000 euro. Coefficiente 62% (intermediari del commercio). Reddito lordo: 34.100. Contributi ENASARCO + INPS commercianti circa 16,5% sul reddito (con riduzione 35% forfettari): circa 5.626 euro. Reddito netto: 28.474. Imposta sostitutiva al 15%: 4.271 euro. Netto disponibile: circa 45.103 euro (82% del lordo).

Caso 5 – Commerciante al dettaglio, 7 anno, forfettario 15%. Ricavi annui: 80.000 euro. Coefficiente 40%. Reddito lordo: 32.000. Contributi INPS commercianti (fissi minimi circa 4.500 + percentuale ridotta 35% sul reddito): circa 9.700 euro. Reddito netto: 22.300. Imposta sostitutiva al 15%: 3.345 euro. Netto disponibile: circa 66.955 euro (83,7% del lordo, ma da qui vanno scorporati i costi reali di magazzino, affitto, utenze, dipendenti che il regime forfettario non considera).

Il caso 5 e didatticamente importante: il forfettario funziona bene per attività di servizi a basso costo, ma per il commercio al dettaglio il vantaggio nominale del coefficiente 40% nasconde il fatto che i costi reali (acquisto merci, affitto del negozio, utenze, eventuali dipendenti) non sono deducibili. Per un negoziante con margine sotto il 30-35%, il regime ordinario può essere più conveniente.

Caso 6 – Consulente marketing freelance, 3 anno, forfettario 5% startup. Compensi annui: 38.000 euro. Coefficiente 78%. Reddito lordo: 29.640. Contributi INPS gestione separata 26,07%: circa 7.726 euro. Reddito netto: 21.914. Imposta sostitutiva al 5%: 1.095,70 euro. Netto disponibile: circa 29.178 euro (76,8% del lordo). Il consulente marketing tipico, con costi reali bassi (software, viaggi, eventi sporadici per 2-3k euro l’anno), trae il massimo vantaggio dal forfettario.

Caso 7 – Insegnante privata di lingue (corsi individuali e di gruppo), 7 anno, forfettario 15%. Compensi annui: 30.000 euro. Coefficiente 78%. Reddito lordo: 23.400. Contributi INPS gestione separata 26,07%: circa 6.100 euro. Reddito netto: 17.300. Imposta sostitutiva al 15%: 2.595 euro. Netto disponibile: circa 21.305 euro (71% del lordo). Caso di reddito basso dove il vantaggio del forfettario rispetto all’ordinario e minore: con un reddito imponibile sotto i 28.000 euro, l’IRPEF ordinaria sarebbe al 23%, già molto vicina al 15% sostitutivo. Si perdono però detrazioni familiari potenzialmente significative se ci sono figli.

L’analisi dei casi pratici mostra che il forfettario “vince” in modo netto soprattutto per: professionisti senza cassa con compensi medi (30-70k), agenti e intermediari, attività di servizi a basso costo reale. “Vince” meno o pareggia per: professionisti con cassa privata già agevolata (es. Cassa Forense con aliquote modeste), commercianti e artigiani con costi reali alti, attività di costruzioni (coefficiente 86% troppo elevato), redditi molto bassi (sotto i 20.000 euro netti, dove la differenza con l’IRPEF e modesta e si perdono detrazioni utili).

7. Cause di esclusione e decadenza

Non possono accedere o devono uscire dal regime forfettario nel 2026:

  • Chi nell’anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (collaboratori, pensionati) superiori a 30.000 euro lordi, salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente.
  • Chi controlla direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione che esercitano attività economicamente riconducibili a quelle svolte come forfettari.
  • Chi esercita prevalentemente attività verso datori di lavoro con cui sono in corso o sono cessati nei 2 anni precedenti rapporti di lavoro dipendente (clausola anti-elusione professionisti).
  • Chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per personale dipendente o collaboratori superiori a 20.000 euro lordi.
  • Chi nell’anno precedente ha superato 85.000 euro di ricavi/compensi (decadenza dall’anno successivo) o 100.000 euro (decadenza immediata in corso d’anno).
  • Soggetti che applicano regimi speciali IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito (es. agricoltori, editoria, agenzie di viaggio).
  • Soggetti non residenti, salvo residenti UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia.
  • Soci di società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, SRL trasparenti.

Decadenza per controllo di SRL. Questa e probabilmente la causa di esclusione più controversa: chi e socio di SRL (anche minoritario) che svolge attività riconducibile all’attività forfettaria esce dal regime. Il termine “riconducibilita” e interpretato dalla giurisprudenza in modo abbastanza ampio: un consulente fiscale forfettario socio di SRL che fa anche consulenza fiscale e quasi certamente fuori; un consulente IT forfettario socio di SRL immobiliare di famiglia probabilmente no. La materia richiede attenzione, soprattutto per chi ha partecipazioni in SRL familiari ereditate.

Decadenza per redditi da lavoro dipendente. La soglia di 30.000 euro lordi di redditi da lavoro dipendente nell’anno precedente non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e cessato definitivamente nell’anno precedente. Va dimostrata la cessazione effettiva (NASpI, lettera di dimissioni, dichiarazione del datore di lavoro). Resta da dimostrare anche la non-prosecuzione di mera attività già svolta come dipendente (ad esempio, ex dipendente di azienda che diventa fornitore della stessa azienda con attività identiche cade in mera prosecuzione, con applicazione aliquota 15% anziche 5% startup).

Effetti pratici della decadenza in corso d’anno (oltre 100.000 euro). Chi supera i 100.000 euro di compensi in corso d’anno esce immediatamente dal forfettario. Le fatture emesse precedentemente senza IVA vanno integrate con IVA con “nota di variazione in aumento” da emettere al cliente (che potra detrarla se soggetto IVA o subirne l’addebito se consumatore finale). Le imposte vanno ricalcolate sull’intero anno in regime ordinario. La situazione e operativamente complessa e va gestita immediatamente con un commercialista esperto per minimizzare il danno.

8. Confronto numerico con regime ordinario

Per capire se il forfettario conviene davvero, occorre confrontarlo con il regime ordinario tenendo conto sia delle imposte sia delle detrazioni e deduzioni “perse”. Vediamo un confronto su un professionista con 50.000 euro di compensi e costi reali del 20% (10.000 euro).

Voce Forfettario 15% Ordinario semplificato
Compensi lordi 50.000 50.000
Costi deducibili non deducibili 10.000
Reddito imponibile lordo 50.000 x 78% = 39.000 40.000
Contributi INPS gestione separata 26,07% 10.170 10.428
Reddito imponibile netto 28.830 29.572
Imposta (sostitutiva o IRPEF + addizionali) 4.325 circa 7.500 (IRPEF a scaglioni + add. medie 2%)
Detrazioni utilizzabili (es. ristrutturazioni, figli) nessuna in forfettario fino a riduzione netta dell’IRPEF
Imposta netta finale stimata 4.325 5.000-7.500 a seconda detrazioni

Il forfettario “vince” nella maggior parte dei casi sui professionisti con costi reali inferiori al 22% dei ricavi (perché il coefficiente 78% già presume il 22% di costi). Sopra quella soglia di costi reali, l’ordinario semplificato può essere più conveniente, soprattutto se ci sono detrazioni significative (figli a carico, ristrutturazioni, sport bambini, mutuo prima casa).

Il pareggio cambia drasticamente per le attività con coefficiente 40% (commercio, ristorazione) dove i costi reali superano facilmente il 60%, e per quelle con coefficiente 86% (costruzioni) dove il coefficiente già molto alto avvicina il forfettario all’ordinario.

9. Adempimenti residui (fatturazione, contributi, dichiarazione)

Pur essendo un regime semplificato, il forfettario non e “zero adempimenti”. Vediamo cosa resta obbligatorio nel 2026.

Fatturazione elettronica. Dal 1 gennaio 2024 e obbligatoria per tutti i forfettari, senza più soglie di esonero (DL 36/2022). Serve un canale SDI (codice univoco oppure PEC) e un software di fatturazione elettronica. In fattura va riportata la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario” e, sopra 77,47 euro, la marca da bollo virtuale da 2 euro.

Conservazione documenti. Vanno conservate per 10 anni (codice civile) o 5 anni più eventuali contestazioni (norme fiscali) le fatture emesse, le ricevute di pagamento dei contributi, le quietanze F24 dell’imposta sostitutiva.

Contributi previdenziali. Dipendono dalla categoria: gestione separata INPS per professionisti senza cassa (26,07% nel 2026, di cui un terzo a carico committente se applicabile), casse private per professionisti iscritti ad albi (Cassa Forense, ENPAM, INARCASSA, ecc.), gestione artigiani o commercianti per imprese non professionali con fissi minimi sul reddito minimale + variabili sul reddito eccedente.

Dichiarazione dei redditi. I forfettari presentano il Modello Redditi PF (quadro LM) entro il 30 novembre dell’anno successivo. Non si applica il modello 730. Vanno indicati ricavi, coefficiente, contributi pagati, imposta sostitutiva dovuta, acconti versati.

Versamenti. Saldo e primo acconto al 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione), secondo acconto al 30 novembre. Codici tributo F24: 1790 (saldo), 1791 (primo acconto), 1792 (secondo acconto).

Fattura elettronica: cosa deve contenere oggi. Una fattura corretta del contribuente forfettario nel 2026 deve riportare: dati anagrafici e fiscali del cedente/prestatore (incluso codice ATECO), dati del cessionario/committente, numero progressivo univoco per anno, data di emissione, descrizione di beni o servizi, importo del compenso (senza addebito IVA), eventuale rivalsa contributiva (per professionisti iscritti a casse private), bollo da 2 euro se l’importo supera 77,47 euro, dicitura obbligatoria “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario”, eventuale richiamo alla causale di non addebito IVA tramite codice natura N2.2 nel tracciato XML. Il bollo da 2 euro va versato a fine trimestre con F24 codici 2521-2524 (cumulativamente per i bolli del trimestre, importi in fattura riepilogati nel report bolli del cassetto fiscale).

Conservazione delle fatture elettroniche. Sebbene il Sistema di Interscambio (SDI) conservi automaticamente le fatture per 15 anni come standard, il contribuente forfettario deve attivare anche per conto proprio la conservazione a norma o tramite servizio del provider di fatturazione elettronica. Il servizio gratuito offerto dall’AdE tramite il portale Fatture e Corrispettivi e una valida soluzione di base; soluzioni a pagamento (5-50 euro l’anno) offrono interfacce più user-friendly e funzioni avanzate.

10. Quando uscire dal forfettario: segnali e strategia

Restare in forfettario “all’infinito” non e sempre la scelta migliore. Esistono segnali oggettivi che indicano quando conviene programmare il passaggio al regime ordinario, alla forma associata o alla SRL.

Segnale 1: ricavi vicini agli 85.000 euro per più anni consecutivi. Chi fattura stabilmente tra 70.000 e 85.000 euro e in costante allerta soglia. Ogni anno deve valutare se rifiutare incarichi o se accettarli rischiando la decadenza. Il salto verso il regime ordinario diventa quasi inevitabile e va programmato per non subire decadenza in corso d’anno.

Segnale 2: costi reali superiori al 25-30% dei ricavi. Se l’attività comporta affitto di studio, software professionali costosi, viaggi frequenti, formazione, collaboratori esterni, il coefficiente forfettario presunto (es. 78% per professionisti) non rispecchia più la realta. In regime ordinario semplificato si dedurrebbero costi effettivi più alti.

Segnale 3: necessità di assumere personale. Una volta superati i 20.000 euro l’anno di costi per personale, si esce dal forfettario. Per chi vuole crescere strutturalmente e portare al lavoro 1-2 dipendenti o collaboratori coordinati, il forfettario diventa un freno.

Segnale 4: detrazioni e deduzioni elevate (figli, ristrutturazioni, mutuo). Il regime forfettario non consente di sfruttare il bonus ristrutturazione 50%, la detrazione interessi mutuo, le detrazioni familiari, le donazioni a enti del Terzo Settore, le spese mediche eccedenti la franchigia. Chi ha 5.000-10.000 euro di detrazioni “potenziali” non sfruttate in forfettario perde un vantaggio fiscale concreto.

Segnale 5: necessità di emettere fatture con IVA. Alcuni clienti professionali (multinazionali, pubblica amministrazione, esportatori) preferiscono fornitori con IVA addebitata. In forfettario non si addebita IVA e questo può essere un ostacolo commerciale.

Segnale 6: progetto di costituire SRL. Per attività scalabili, con più soci, con esposizione a responsabilità patrimoniale o con prospettiva di apertura del capitale a investitori, la SRL diventa lo strumento corretto. La trasformazione da forfettario a SRL non e diretta: si tratta di un conferimento d’azienda o di un avvio ex novo della SRL con cessazione della partita IVA forfettaria. Va pianificato fiscalmente per ottimizzare le plusvalenze latenti su clientela e know-how.

Strategia di uscita ordinata. Quando si decide di uscire dal forfettario, conviene farlo dall’inizio dell’anno fiscale successivo (1 gennaio) per evitare passaggi a meta anno con doppia gestione contabile. Nei mesi precedenti si predispone: scelta del nuovo regime contabile (semplificato o ordinario), apertura nuovi registri IVA, scelta del software gestionale, eventuale ricalcolo della fatturazione per inserire IVA, aggiornamento dei contratti con clienti che vanno informati del nuovo regime, valutazione dell’opportunita di un commercialista con esperienza nel passaggio (la fase transitoria ha alcuni adempimenti tecnici specifici, come la rettifica dell’IVA pregressa).

Per chi sta valutando il salto, il principio guida e: il forfettario e ottimo per partire e per restare se l’attività resta piccola e con bassi costi. Quando l’attività cresce e si struttura, i vantaggi del forfettario si riducono e i suoi limiti (no deduzione costi, no detrazioni, soglie rigide) iniziano a pesare di più del vantaggio della tassazione sostitutiva.

11. Domande frequenti

Posso restare in forfettario se nel 2026 fatturo 90.000 euro?

Si, ma solo per il 2026. Dal 2027 si esce automaticamente dal regime e si passa all’ordinario. Se invece supero 100.000 euro nel 2026, esco dal regime immediatamente in corso d’anno con applicazione retroattiva di IVA e IRPEF su tutti i compensi dell’anno.

Sono dipendente con stipendio lordo 35.000 euro. Posso aprire partita IVA in forfettario?

No. Dal 2020 esiste la causa di esclusione per chi ha percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. La soglia e calcolata sul lordo, non sul netto. Si può accedere solo se il rapporto di lavoro dipendente e cessato definitivamente nell’anno precedente.

Sono medico ospedaliero dipendente: posso fare attività libero-professionale in forfettario?

Tipicamente no, per la regola dei 30.000 euro di redditi da dipendente. Esiste eccezione per la cosiddetta intramoenia (attività libero-professionale all’interno della struttura pubblica) che segue regimi specifici. Andrebbe valutato caso per caso.

Posso dedurre le spese in regime forfettario?

No: il regime e definito “forfettario” proprio perché le spese sono presunte forfettariamente nel coefficiente di redditivita. Unica deduzione ammessa: i contributi previdenziali obbligatori effettivamente pagati nell’anno, che si sottraggono dal reddito imponibile prima del calcolo dell’imposta sostitutiva.

Le detrazioni per figli, mutuo, ristrutturazioni valgono in forfettario?

No, e una delle principali “perdite” del regime. Le detrazioni IRPEF si applicano solo a redditi soggetti a IRPEF; il reddito forfettario e tassato con imposta sostitutiva e quindi non beneficia di detrazioni. Per chi ha solo redditi forfettari e detrazioni elevate, il regime ordinario può paradossalmente convenire.

Il forfettario incide negativamente sulla pensione?

Si, indirettamente: chi sceglie la riduzione contributiva del 35% per artigiani/commercianti accantona meno contributi e quindi maturera una pensione più bassa. Anche senza riduzione, in genere il forfettario produce contribuzione su un imponibile più basso (perché calcolato sul reddito post-coefficiente, non sui ricavi lordi). Va valutato l’impatto previdenziale di lungo periodo.

Quanto costa il commercialista per un forfettario?

Mediamente nel 2026 tra 600 e 1.500 euro l’anno, inclusi: tenuta registro corrispettivi/fatture, F24, dichiarazione dei redditi, consulenza ordinaria. Cifre sopra i 1.500 euro per forfettari sono spesso ingiustificate, salvo casistiche complesse (immobili esteri, partecipazioni, ravvedimenti).

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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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