Approfondimento

IVA e Fatturazione Regime Forfettario 2026: Guida Pratica

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 26 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 19 Maggio 2026

Il regime forfettario semplifica la gestione dell’IVA, ma non la elimina del tutto: permangono obblighi precisi sulle fatture, sull’imposta di bollo, sulle operazioni con l’estero e sulla fattura elettronica, diventata obbligatoria per tutti dal 1° gennaio 2024. Questa guida analizza ogni aspetto della fatturazione forfettaria nel 2026, con riferimenti normativi aggiornati, esempi numerici passo per passo e le eccezioni che è indispensabile conoscere prima di emettere una fattura sbagliata.

L’esonero IVA nel regime forfettario: portata e limiti concreti

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. 190/2014. Questo significa che non addebitano l’imposta ai propri clienti, non detraggono l’IVA sugli acquisti e non presentano dichiarazioni né liquidazioni periodiche. L’esonero è ampio, ma non assoluto: le operazioni con soggetti esteri e gli acquisti intracomunitari generano obblighi specifici che tratteremo nei paragrafi dedicati.

In termini operativi, l’esonero comporta in modo esaustivo:

  • Assenza di IVA in fattura: il corrispettivo indicato è il totale dovuto dal cliente;
  • IVA indetraibile sugli acquisti: diventa un costo pieno che incide sul margine operativo;
  • Nessuna liquidazione IVA mensile o trimestrale (art. 1, comma 58, lett. d, L. 190/2014);
  • Nessun invio delle comunicazioni LIPE (liquidazioni periodiche IVA ex art. 21-bis D.L. 78/2010);
  • Nessuna dichiarazione IVA annuale (modello IVA);
  • Nessun obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, ha chiarito che il numero di partita IVA rimane obbligatorio: l’esonero riguarda le operazioni IVA, non l’identificazione fiscale del soggetto. La partita IVA va mantenuta attiva per tutta la durata del regime.

Il costo dell’IVA indetraibile: quanto pesa davvero

L’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti è lo svantaggio strutturale del regime per chi sostiene costi elevati. Un consulente che acquista un software professionale da 2.000 euro + IVA al 22% (440 euro) paga 2.440 euro e porta a costo l’intera cifra. Nel regime ordinario, avrebbe recuperato 440 euro nella liquidazione successiva. Su base annua, con 10.000 euro di acquisti imponibili, l’IVA indetraibile ammonta a 2.200 euro che gravano interamente sul reddito. Per approfondire se il regime conviene nel tuo caso specifico, con simulazioni sui costi effettivi dell’IVA indetraibile, consulta la guida completa al regime forfettario 2026, che include confronti numerici dettagliati con il regime ordinario.

Come si emette una fattura in regime forfettario

La fattura forfettaria deve contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del DPR 633/72, integrati dalle specificità del regime. L’assenza anche di un solo elemento obbligatorio espone il contribuente a sanzioni per fattura irregolare ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997.

Elementi obbligatori della fattura forfettaria

  • Data di emissione;
  • Numero progressivo univoco e sequenziale nell’anno solare;
  • Dati del cedente/prestatore: nome e cognome (o denominazione), indirizzo, partita IVA;
  • Dati del cessionario/committente: ragione sociale o nome/cognome, P.IVA o codice fiscale;
  • Descrizione dell’operazione: natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati;
  • Importo del corrispettivo: espresso in euro, senza IVA;
  • Dicitura di esonero IVA (obbligatoria, vedi testo sotto);
  • Dicitura di esonero da ritenuta d’acconto (per professionisti soggetti a ritenuta);
  • Imposta di bollo da 2 euro se il corrispettivo supera 77,47 euro (assolta virtualmente nelle fatture elettroniche).

Le diciture obbligatorie

Sulla fattura forfettaria devono comparire due diciture specifiche:

Esonero IVA:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54–89, della L. 190/2014 – Regime forfettario. Imposta non addebitata ai sensi dell’art. 1, comma 58, della medesima legge.”

Esonero da ritenuta d’acconto (per i professionisti):
“Non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014.”

L’esonero dalla ritenuta d’acconto è un vantaggio operativo rilevante: il committente non trattiene il 20% sul compenso al momento del pagamento. Il forfettario incassa il compenso pieno e versa l’imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi. Per capire come funziona la ritenuta nei rapporti con i committenti e come gestirla nei confronti delle aziende che richiedono comunque di applicarla, approfondisci la guida alle ritenute d’acconto sui professionisti 2026.

Fattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2024

Con la Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), l’obbligo di fattura elettronica è stato esteso a tutti i soggetti in regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2024, senza eccezioni di soglia di ricavi. Prima di questa data, i forfettari con ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro potevano emettere fatture cartacee. Dal 2024 tale esonero è stato eliminato definitivamente e nel 2026 la regola rimane invariata.

L’unica eccezione residua riguarda le prestazioni sanitarie verso persone fisiche (medici, psicologi, fisioterapisti, odontoiatri, logopedisti): queste rimangono escluse dalla fattura elettronica per motivi di privacy, in applicazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 3 novembre 2018 e del divieto confermato anche per il 2026. Per tali prestazioni si continua a emettere fattura cartacea o analogica.

Come funziona tecnicamente la fattura elettronica forfettaria

La fattura elettronica in formato XML (FatturaPA) deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, che la smista al destinatario. Il processo prevede: compilazione del file XML secondo le specifiche tecniche AdE (versione 1.3.2 in vigore nel 2026); trasmissione al SdI direttamente o tramite intermediario; ricezione della ricevuta di consegna o della notifica di scarto; in caso di scarto, correzione e ritrasmissione entro 5 giorni dalla data del documento originale.

Per trasmettere le fatture elettroniche, i forfettari possono utilizzare:

  • Portale gratuito AdE (fattureincloud.agenziaentrate.gov.it): soluzione base, adatta a chi emette poche fatture al mese;
  • Software di fatturazione (Fatture in Cloud, FatturaPRO, Aruba, ecc.): più comodi, con costi mensili da circa 5 a 20 euro/mese;
  • Intermediari abilitati: commercialisti, CAF, software houses con delega di trasmissione.

La Circolare AdE n. 26/E del 2 agosto 2022 e le successive FAQ pubblicate sul portale AdE hanno chiarito i principali dubbi operativi sulla trasmissione e correzione delle fatture elettroniche per i soggetti in regime semplificato.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche forfettarie

Poiché le fatture forfettarie non espongono IVA, sono soggette all’imposta di bollo di 2 euro ai sensi dell’art. 13 della tariffa allegata al DPR 642/72, quando il corrispettivo supera 77,47 euro. Nelle fatture elettroniche, l’imposta di bollo non viene applicata fisicamente: si versa trimestralmente in modalità virtuale tramite il portale AdE, con il codice tributo 2501. Le scadenze previste dal D.M. 17 giugno 2014, come modificato dal D.M. 4 dicembre 2020, sono:

  • I e II trimestre: entro il 30 settembre;
  • III trimestre: entro il 30 novembre;
  • IV trimestre: entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Se l’importo cumulato dei trimestri I e II non supera 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al III trimestre. Se nemmeno la somma di I, II e III trimestre supera 5.000 euro, il versamento può essere rinviato al IV trimestre. Questa semplificazione opera automaticamente: non richiede comunicazioni all’AdE.

Esempio 1 – Calcolo imposta di bollo trimestrale

Un grafico freelance in regime forfettario emette nel 2026 le seguenti fatture:

  • Q1 (gennaio–marzo): 9 fatture, tutte superiori a 77,47 euro → 9 × 2 euro = 18 euro
  • Q2 (aprile–giugno): 8 fatture, tutte superiori a 77,47 euro → 8 × 2 euro = 16 euro
  • Q3 (luglio–settembre): 7 fatture, tutte superiori a 77,47 euro → 7 × 2 euro = 14 euro
  • Q4 (ottobre–dicembre): 6 fatture, tutte superiori a 77,47 euro → 6 × 2 euro = 12 euro

Verifica soglia 5.000 euro e scadenze di versamento:

  • Q1+Q2 = 18 + 16 = 34 euro → sotto 5.000 euro: il versamento si posticipa al Q3
  • Q1+Q2+Q3 = 34 + 14 = 48 euro → sotto 5.000 euro: il versamento si posticipa al Q4
  • Totale annuo: 48 + 12 = 60 euro → il professionista versa tutto in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2027

Risultato: invece di quattro versamenti separati, il forfettario effettua un solo versamento di 60 euro tramite F24 entro fine febbraio 2027. L’AdE calcola automaticamente l’importo dovuto nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Forfettari e clienti esteri: le regole 2026

La gestione delle operazioni con clienti esteri è l’area più complessa della fatturazione forfettaria. Le regole variano in base alla natura del cliente (privato o soggetto passivo IVA) e alla sua localizzazione (UE o extra-UE).

Clienti privati UE – B2C (Business to Consumer)

Quando il forfettario vende beni o eroga servizi a privati in altri Paesi UE, si applica la soglia unificata di 10.000 euro prevista dall’art. 7-octies del DPR 633/72, in recepimento della Direttiva UE 2017/2455. Tale soglia è calcolata sul totale delle vendite B2C intracomunitarie nell’anno solare corrente:

  • Sotto la soglia: si applica il regime forfettario normale, senza IVA. La fattura non espone imposta e riporta la dicitura standard di esonero;
  • Sopra la soglia: scattano le regole OSS (One-Stop Shop) e il forfettario dovrebbe registrarsi all’IVA nel Paese del cliente o aderire al regime OSS tramite il portale AdE. Si tratta di una situazione molto complessa che richiede l’assistenza di un autore specializzato in IVA internazionale.

Esempio 2 – Soglia B2C UE per una consulente digitale

Una web designer forfettaria italiana lavora con clienti privati UE. Nel 2026 ha emesso le seguenti fatture a privati europei:

  • Servizi di web design a privati francesi: 4.500 euro
  • Servizi a privati tedeschi: 3.800 euro
  • Servizi a privati spagnoli: 2.000 euro

Totale vendite B2C intracomunitarie 2026: 4.500 + 3.800 + 2.000 = 10.300 euro

Avendo superato la soglia di 10.000 euro, la professionista è soggetta alle norme OSS dal momento del superamento. In questo caso deve rivolgersi a un commercialista per valutare la registrazione al portale OSS dell’AdE e il versamento dell’IVA nei Paesi di destinazione. Attenzione: la soglia si monitora in corso d’anno. Nell’esempio, il superamento avviene con la terza fattura spagnola che porta il totale a 10.300 euro: da quella fattura in poi scattano gli obblighi OSS.

Clienti soggetti passivi UE – B2B (Business to Business)

Quando il forfettario presta servizi a soggetti passivi IVA in altri Paesi UE (es. un’azienda tedesca), si applica il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), previsto dall’art. 7-ter del DPR 633/72 in recepimento della Direttiva 2006/112/CE. La fattura verso un’azienda UE non espone IVA, riporta le partite IVA di entrambi i soggetti e include la dicitura “Inversione contabile – art. 7-ter DPR 633/72” o semplicemente “Reverse charge”. Il cliente estero integra e versa l’IVA nel proprio Paese. Importante: le operazioni B2B UE non confluiscono nella soglia dei 10.000 euro, che riguarda esclusivamente le cessioni B2C.

Clienti extra-UE

Le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi con sede fuori dall’Unione Europea sono considerate fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), DPR 633/72: la territorialità IVA segue il luogo del committente, che è fuori UE. Le fatture per clienti extra-UE non espongono IVA e riportano la dicitura standard di esonero forfettario, senza necessità di indicazioni aggiuntive sul reverse charge. La fattura elettronica va comunque trasmessa al SdI anche per i clienti extra-UE.

Acquisti intracomunitari: la soglia da tenere d’occhio

Il forfettario che acquista beni da fornitori UE è soggetto all’imposta sugli acquisti intracomunitari se supera la soglia di 10.000 euro annui prevista dall’art. 38, comma 5, lett. c), DPR 633/72. Questa soglia è distinta e indipendente da quella per le vendite B2C. Sotto la soglia, l’acquisto è trattato come nazionale e il fornitore UE applica la propria IVA locale. Superata la soglia, il forfettario deve iscriversi al VIES, presentare il modello Intrastat per gli acquisti intracomunitari e versare l’IVA italiana sull’acquisto tramite F24, senza possibilità di detrarla.

Esempio 3 – Acquisti intracomunitari e superamento soglia

Un fotografo professionista forfettario acquista attrezzatura da fornitori UE nel 2026:

  • Febbraio: obiettivo fotografico da fornitore tedesco → 3.500 euro
  • Maggio: flash professionale → 2.800 euro
  • Luglio: treppiede e accessori → 2.200 euro
  • Settembre: drone professionale → 2.000 euro

Verifica progressiva della soglia:

  • Dopo febbraio: 3.500 euro (sotto soglia, IVA tedesca in fattura)
  • Dopo maggio: 6.300 euro (sotto soglia)
  • Dopo luglio: 8.500 euro (sotto soglia)
  • Dopo settembre: 10.500 euro → soglia superata con l’acquisto di settembre

Conseguenze dall’acquisto di settembre:

  1. Iscrizione al VIES obbligatoria (entro il momento del superamento);
  2. Autofattura per l’acquisto di settembre: 2.000 euro × 22% = 440 euro di IVA da versare tramite F24, costo totale effettivo 2.440 euro;
  3. Presentazione modello Intrastat acquisti per il mese di settembre;
  4. Per tutti gli acquisti intracomunitari successivi: stessa procedura, IVA italiana non detraibile.

Il costo aggiuntivo rispetto a un acquisto nazionale è pari all’intera IVA del 22%, che il forfettario non può recuperare. Prima di programmare acquisti significativi da fornitori UE, è prudente verificare la posizione rispetto alla soglia annua.

Superamento del limite di ricavi: effetti immediati sull’IVA

Il regime forfettario cessa in due scenari distinti previsti dall’art. 1, commi 71 e 72, L. 190/2014, come modificati dalla L. 197/2022:

  • Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro nell’anno: il regime decade dall’anno successivo, senza effetti immediati sull’IVA nell’anno in corso. Le fatture dell’anno rimangono senza IVA fino al 31 dicembre;
  • Ricavi superiori a 100.000 euro nell’anno: il regime decade immediatamente, a partire dall’operazione che ha determinato il superamento. Da quella fattura in poi, l’IVA va addebitata obbligatoriamente.

Nel caso di superamento di 100.000 euro in corso d’anno, dalla fattura che supera la soglia il contribuente deve: addebitare l’IVA al 22% (o all’aliquota applicabile) su tutte le fatture successive; aprire i registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti; effettuare le liquidazioni IVA periodiche (mensili o trimestrali in base al volume d’affari); comunicare il cambio di regime all’AdE. Per una gestione corretta del passaggio, con le relative implicazioni reddituali e IVA, consulta la guida completa sull’uscita dal regime forfettario: superamento limiti e ritorno al regime ordinario.

Riepilogo obblighi IVA: forfettario vs regime ordinario

Adempimento IVA Regime forfettario Regime ordinario
IVA in fattura ai clienti italiani Non si applica Obbligatoria (4%, 10%, 22%)
Detrazione IVA sugli acquisti Non prevista – IVA è costo Prevista nei limiti art. 19 DPR 633/72
Liquidazione IVA periodica Non prevista Mensile o trimestrale
Dichiarazione IVA annuale Non prevista Obbligatoria entro 30 aprile
Comunicazione LIPE Non prevista Trimestrale
Registri IVA Non obbligatori Obbligatori
Fattura elettronica (SdI) Obbligatoria dal 1/1/2024 (salvo prestazioni sanitarie verso privati) Obbligatoria
Imposta di bollo 2 euro su fatture > 77,47 euro Solo su fatture esenti IVA > 77,47 euro
VIES e Intrastat acquisti Solo se acquisti intra-UE > 10.000 euro/anno Se effettua operazioni intracomunitarie
OSS (vendite B2C UE) Solo se vendite B2C UE > 10.000 euro/anno Se effettua vendite B2C UE > 10.000 euro/anno

Casi particolari ed eccezioni

1. Prestazioni sanitarie verso persone fisiche

I professionisti sanitari in regime forfettario (medici, psicologi, fisioterapisti, odontoiatri, logopedisti) che erogano prestazioni a persone fisiche rimangono esclusi dall’obbligo di fattura elettronica anche nel 2026. Devono emettere fattura cartacea o analogica, in applicazione del divieto di trasmissione al SdI per motivi di tutela della riservatezza dei dati sanitari (Provvedimento Garante Privacy 3 novembre 2018). L’esonero non si applica alle prestazioni verso aziende, enti o PA: in quel caso, anche il professionista sanitario forfettario deve trasmettere via SdI.

2. Condomini come committenti

I condomini non sono soggetti passivi IVA: le fatture emesse verso un condominio seguono le regole della fattura forfettaria verso un privato. Si applica l’imposta di bollo se il corrispettivo supera 77,47 euro. La fattura elettronica è obbligatoria anche verso i condomini dal 1° gennaio 2024, con il codice fiscale del condominio nel campo dedicato e il codice destinatario “0000000” se il condominio è privo di recapito telematico.

3. Nota di variazione (nota di credito) in regime forfettario

Il forfettario che deve rettificare una fattura emette una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 DPR 633/72. La nota di credito riporta le stesse diciture della fattura (esonero IVA, esonero ritenuta), indica la fattura originale che rettifica e l’importo con segno negativo. Se la fattura originale era soggetta all’imposta di bollo, la nota di credito non genera rimborso del bollo già versato: il bollo si versa sulla fattura originale e non può essere recuperato per le rettifiche successive.

4. Anticipi e acconti: principio di cassa

Il forfettario applica il principio di cassa: i ricavi rilevano al momento della percezione effettiva, non della maturazione. Un acconto ricevuto a dicembre 2026 va fatturato nell’anno di incasso e concorre ai ricavi 2026, anche se la prestazione sarà completata nel 2027. Questo può avere rilevanza critica in prossimità della soglia degli 85.000 euro: un acconto di fine anno può determinare il superamento e la perdita del regime dall’anno successivo.

5. Split payment: perché non si applica al forfettario

Lo split payment (scissione dei pagamenti, art. 17-ter DPR 633/72) si applica esclusivamente ai soggetti passivi IVA che addebitano l’imposta in fattura. Il forfettario non espone IVA e quindi lo split payment non è applicabile: il committente, anche se PA o ente soggetto allo split payment in altri rapporti commerciali, paga il corrispettivo integrale senza trattenere alcuna IVA. Alcuni sistemi di fatturazione delle PA possono generare confusione su questo punto: se richiesto, è sufficiente indicare nella fattura che si tratta di operazione fuori campo IVA ai sensi del regime forfettario.

6. Enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni

Le fatture verso enti pubblici e PA seguono le stesse regole generali: fattura elettronica tramite SdI con codice destinatario IPA dell’ente pubblico. I forfettari emettono fattura senza IVA con le diciture standard. Attenzione: alcune PA richiedono nei propri sistemi gestionali di indicare comunque “esente IVA” o codice “N2.2” (operazioni non soggette) nel campo natura IVA del file XML. Questo è corretto: il codice N2.2 identifica le operazioni non soggette ad IVA per regime forfettario nelle fatture elettroniche.

Domande frequenti

Devo indicare la partita IVA sulla fattura anche se sono forfettario e non addebito IVA?

Sì, assolutamente. La partita IVA è obbligatoria sulla fattura forfettaria ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, anche se il contribuente non addebita l’IVA. L’esonero dagli obblighi IVA non elimina l’obbligo di identificazione fiscale. La partita IVA va mantenuta attiva per tutta la durata del regime forfettario, come confermato dalla Circolare AdE n. 9/E/2019. Chi inizia un’attività in regime forfettario deve aprire la partita IVA prima di emettere la prima fattura, scegliendo il codice ATECO corrispondente all’attività principale.

Cosa succede se emetto la fattura senza la dicitura di esonero IVA?

Omettere la dicitura di esonero IVA configura l’emissione di una fattura irregolare, sanzionabile ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 con una sanzione da 250 a 2.000 euro (ridotta se il cessionario ha registrato correttamente l’operazione). La correzione si effettua emettendo una nota di variazione che annulla la fattura irregolare e sostituendola con una conforme. Il rischio aggiuntivo è che il committente, ricevendo una fattura senza dicitura di esonero, possa aver applicato la ritenuta d’acconto o tentato di detrarre un’IVA mai addebitata, generando ulteriori problemi contabili per entrambe le parti.

Il cliente estero può chiedermi di applicare l’IVA del suo Paese sulla mia fattura?

No. Un forfettario italiano non può applicare l’IVA di un Paese estero sulla propria fattura, a meno di essersi registrato fiscalmente in quel Paese, il che sarebbe contraddittorio con il regime forfettario. Il regime forfettario esenta dall’IVA italiana: le fatture verso clienti esteri non espongono alcuna IVA. Se il cliente estero insiste nel richiedere un’IVA estera sulla fattura italiana, probabilmente non conosce il regime forfettario italiano oppure il rapporto presenta profili di stabile organizzazione che richiedono una valutazione professionale specifica prima di modificare il comportamento in fattura.

Devo versare l’imposta di bollo anche sulle note di credito?

No. L’imposta di bollo si applica alle fatture, non alle note di variazione in diminuzione. Le note di credito annullano o riducono un importo già fatturato e non costituiscono un nuovo documento soggetto a bollo ai sensi del DPR 642/72. Se la fattura originale è già stata conteggiata ai fini del bollo trimestrale, la nota di credito non genera un rimborso del bollo precedentemente versato: il bollo già versato rimane definitivo. Per le note di credito con importo superiore a 77,47 euro che non rettificano una fattura già bollata, l’AdE non richiede il bollo.

Posso emettere una fattura forfettaria in valuta estera?

Sì. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. l), DPR 633/72, il corrispettivo può essere espresso in valuta estera. Per i forfettari, che non espongono IVA, la fattura in valuta estera (dollari, sterline, ecc.) è ammessa senza restrizioni. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, i compensi in valuta estera vanno convertiti in euro al tasso di cambio della data di incasso, applicando il principio di cassa. È prassi consigliata indicare anche il controvalore in euro sulla fattura per facilitare le registrazioni del committente e ridurre il rischio di contestazioni in sede di verifica fiscale.

Come funziona la numerazione delle fatture elettroniche forfettarie?

La numerazione deve essere progressiva e univoca nell’anno solare ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. b), DPR 633/72. Non esiste un formato obbligatorio: può essere numerica (1, 2, 3…), alfanumerica (FT001/2026) o con prefisso anno (2026/001). L’importante è che non esistano buchi nella sequenza né numeri duplicati. I software di fatturazione gestiscono automaticamente la numerazione, ma è bene verificare manualmente se si emettono fatture da più strumenti diversi contemporaneamente, situazione che può generare duplicati difficili da correggere a posteriori.

Le fatture forfettarie verso privati italiani vanno comunque trasmesse al SdI?

Sì, dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fattura elettronica vale anche per le fatture verso privati italiani (B2C nazionali), salvo l’esenzione per le prestazioni sanitarie. In questo caso il campo “Codice destinatario” può essere valorizzato con il codice convenzionale “0000000” (sette zeri) se il cliente privato non ha un indirizzo PEC o codice destinatario. La fattura viene comunque trasmessa al SdI e resta disponibile nell’area riservata del cliente sul portale AdE. Al cliente privato va comunque fornita una copia in PDF o cartacea ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015.

Cosa succede all’imposta di bollo se una fattura viene stornata e riemessa?

Se una fattura superiore a 77,47 euro viene stornata tramite nota di credito e poi riemessa correttamente, l’imposta di bollo si applica solo alla nuova fattura: la fattura originale stornata non va conteggiata nel totale trimestrale ai fini del bollo, poiché è stata annullata. In pratica, se la fattura originale era già stata inclusa nel calcolo trimestrale dell’AdE, occorre segnalare la rettifica nel portale “Fatture e Corrispettivi” accedendo alla sezione dedicata al bollo virtuale. L’AdE aggiorna il conteggio trimestrale tenendo conto delle note di credito correttamente trasmesse al SdI.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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