Oro da investimento 2026: IVA, plusvalenza e regole fiscali
L’oro da investimento gode in Italia di un regime fiscale particolare: esenzione IVA, tassazione delle plusvalenze al 26% con possibilità di forfait al 25% del corrispettivo, obbligo di dichiarazione in quadro RW se detenuto all’estero. Capire la distinzione fra oro da investimento e oro industriale è il punto di partenza.
- Oro da investimento: lingotti, placchette, monete d’oro con purezza ≥ 995/1000.
- IVA: esente (art. 10 c.1 n.11 DPR 633/72).
- Plusvalenza: 26% sul realizzo (o 25% forfait se manca documentazione).
- Detenzione estera: quadro RW e IVAFE 0,2%.
1. Oro da investimento vs oro industriale
La legge 7/2000 definisce l’oro da investimento come oro in forma di lingotti o placchette di peso superiore a 1 grammo e purezza pari o superiore a 995/1000, oppure monete d’oro di purezza ≥ 900/1000, coniate dopo il 1800, accettate come moneta legale nel Paese di origine e vendute a un prezzo non superiore dell’80% al valore intrinseco dell’oro contenuto. L’Agenzia delle Entrate pubblica annualmente l’elenco delle monete che soddisfano questi requisiti (sterline, marenghi, krugerrand, american eagle, maple leaf, panda, ecc.).
L’oro industriale e quello da gioielleria (titoli inferiori, lavorato, semilavorato) non rientra nella definizione e segue regole fiscali ordinarie: IVA 22%, tassazione plusvalenza solo se attività abituale.
2. IVA: esenzione e operatori abilitati
La cessione di oro da investimento è esente IVA ai sensi dell’art. 10 c.1 n.11 DPR 633/1972, indipendentemente dal fatto che il venditore sia banca, operatore professionale in oro o privato. L’esenzione si applica anche all’importazione da Paesi extra-UE.
Le operazioni in oro fisico devono essere effettuate tramite operatori professionali in oro iscritti all’albo OAM/Banca d’Italia (art. 1 L. 7/2000). Le compravendite tra privati sono ammesse ma vanno tracciate: per importi superiori a 12.500 € l’operatore deve segnalare l’operazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
3. Tassazione della plusvalenza 2026
La plusvalenza realizzata dalla vendita di oro da investimento da parte di un privato è qualificata come reddito diverso ex art. 67 c.1 lett. c-ter TUIR e tassata con imposta sostitutiva del 26%. La base imponibile è la differenza fra prezzo di vendita e costo d’acquisto documentato (fattura, ricevuta dell’operatore, atto di donazione o di successione con indicazione del valore).
Se manca la documentazione del costo d’acquisto, l’art. 68 c.7 lett. d TUIR prevede una tassazione forfettaria pari al 25% del corrispettivo della vendita, assunto come plusvalenza. Su un realizzo di 10.000 € senza documentazione, la base imponibile è quindi 2.500 € e l’imposta 2.500 × 26% = 650 €.
Il versamento si effettua con F24 (codice tributo 1100) entro il termine di pagamento del saldo IRPEF dell’anno successivo a quello del realizzo. In alternativa, se l’oro è detenuto in regime amministrato presso una banca, è il sostituto d’imposta ad applicare la ritenuta.
4. Esempi numerici e calcolo
Esempio 1 — Costo documentato
Mario acquista nel 2020 un lingotto da 100 g a 4.800 € (fattura operatore OAM). Lo vende nel 2026 a 7.200 €. Plusvalenza = 7.200 – 4.800 = 2.400 €. Imposta = 2.400 × 26% = 624 €. Mario dichiara la plusvalenza nel quadro RT del modello Redditi PF.
Esempio 2 — Costo non documentato
Anna eredita dalla nonna 5 sterline d’oro nel 2015 senza atto di successione con valore. Nel 2026 le vende a 2.500 € totali. Non avendo costo documentato, la plusvalenza forfettaria è 2.500 × 25% = 625 €. Imposta = 625 × 26% = 162,50 €. Il forfait conviene rispetto a stimare un valore basso o assente.
5. Detenzione all’estero, RW e IVAFE
L’oro fisico custodito in cassetta di sicurezza in Italia non genera obblighi dichiarativi di monitoraggio. Se invece l’oro è detenuto all’estero (es. caveau in Svizzera, vault BullionVault a Zurigo o Londra, conti oro presso banche estere) scatta l’obbligo di compilazione del quadro RW di Redditi PF, indicando valore di mercato a fine anno e valore medio.
L’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) NON si applica all’oro fisico custodito in cassetta o caveau, perché non è un’attività finanziaria in senso stretto. Si applica invece sui conti oro e prodotti finanziari assimilabili (es. ETC fisicamente replicanti detenuti su broker esteri): aliquota 0,2% sul valore di mercato.
| Tipologia detenzione | RW | IVAFE |
|---|---|---|
| Lingotti in cassetta di sicurezza in Italia | No | No |
| Lingotti in caveau estero (es. BullionVault) | Sì | No |
| Conto oro presso banca estera | Sì | Sì 0,2% |
| ETC oro (es. Xetra-Gold) presso broker estero | Sì | Sì 0,2% |
La sanzione per omessa compilazione del quadro RW va dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, raddoppiata se l’attività è in Paese black list (art. 5 D.L. 167/1990).
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