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Sismabonus 2026: detrazione 50-85% per interventi antisismici

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 23 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Sismabonus 2026: detrazione 50-85% per interventi antisismici

Il sismabonus consente di detrarre dal 50% all’85% delle spese sostenute per ridurre il rischio sismico degli edifici residenziali e produttivi. L’aliquota dipende dalla classe sismica dell’immobile, dalla zona di rischio e dall’entità del miglioramento ottenuto. La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato l’agevolazione con le stesse regole di fondo, ma con alcune modifiche sui massimali e sulle modalità di fruizione.

  • Aliquote dal 50% all’85% in base alla riduzione di rischio
  • Zone sismiche 1, 2 e 3: chi ha diritto e chi no
  • Massimale di spesa: 96.000 euro per unità immobiliare
  • Cessione del credito e sconto in fattura nel 2026

1. Cos’è il sismabonus e base normativa

Il sismabonus è la detrazione fiscale prevista dall’art. 16, commi 1-bis e seguenti, del D.L. 63/2013 (convertito con L. 90/2013) per le spese sostenute su edifici situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 classificate in base all’OPCM 3274/2003. L’agevolazione riguarda gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ossia quelli che consentono di passare a una classe di rischio inferiore rispetto a quella di partenza.

La classificazione sismica degli immobili in Italia distingue quattro zone: la zona 1 è quella a rischio più elevato (Calabria, Campania, Sicilia orientale, Marche, Umbria, Toscana meridionale, parte della Basilicata); la zona 2 comprende ulteriori province del Centro-Sud e alcune del Nord-Est; la zona 3 include zone a rischio moderato; la zona 4, esclusa dal sismabonus, è quella a rischio trascurabile. L’appartenza a una specifica zona si verifica consultando la classificazione del proprio Comune.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2025) ha confermato la proroga del sismabonus fino al 31 dicembre 2027, mantenendo l’impianto di aliquote differenziate. Il meccanismo rimane quello della detrazione IRPEF o IRES ripartita in dieci quote annuali di pari importo, con un massimale di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

In sintesi. Il sismabonus si applica a edifici in zone sismiche 1, 2 e 3. La detrazione base è del 50%, ma sale al 70-80% con passaggio di una classe di rischio e all’85% con passaggio di due o più classi, per interventi su parti comuni condominiali.

Hanno diritto alla detrazione i proprietari, i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), gli affittuari e i comodatari, purché sostengano le spese e i documenti di spesa siano a loro intestati. Anche gli imprenditori possono accedere al sismabonus per immobili non strumentali. Per gli immobili strumentali all’impresa o alle arti e professioni, la detrazione è utilizzabile a condizione che i lavori siano eseguiti su fabbricati situati nelle predette zone sismiche.

2. Aliquote, zone sismiche e massimali

L’art. 16, comma 1-bis, D.L. 63/2013 distingue le aliquote di detrazione in funzione di due variabili: la zona sismica in cui si trova l’immobile e il miglioramento ottenuto in termini di classe di rischio sismico. La classificazione delle classi va dalla A+ (rischio minimo) alla G (rischio massimo), con passaggi intermedi A, B, C, D, E, F. Un professionista abilitato certifica la classe di rischio prima e dopo i lavori tramite le “Schede di valutazione della vulnerabilità sismica” (modelli allegati al DM 28 febbraio 2017, n. 58).

Le aliquote applicabili nel 2026 sono le seguenti:

Intervento Aliquota Massimale spesa Detrazione massima
Riduzione rischio sismico (nessun passaggio di classe) 50% 96.000 € 48.000 €
Passaggio a 1 classe di rischio inferiore 70% 96.000 € 67.200 €
Passaggio a 2 o più classi di rischio inferiori 80% 96.000 € 76.800 €
Parti comuni cond. — passaggio 1 classe 75% 96.000 € × n. unità 72.000 € × n. unità
Parti comuni cond. — passaggio 2 classi 85% 96.000 € × n. unità 81.600 € × n. unità

Il massimale di 96.000 euro per unità immobiliare si riferisce all’insieme delle spese agevolabili nell’anno. In presenza di un condominio con più unità, il limite si moltiplica per il numero di appartamenti che compongono l’edificio: un condominio di dieci unità può quindi beneficiare di un massimale complessivo di 960.000 euro di spese per lavori su parti comuni. Il singolo condomino fruisce della detrazione in proporzione alla propria quota millesimale.

Zona 4 esclusa. Gli immobili situati nella zona sismica 4 non accedono al sismabonus nelle aliquote maggiorate. Per questi fabbricati rimane applicabile la sola detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia ordinaria ai sensi dell’art. 16-bis TUIR, ma non quella del sismabonus vero e proprio.

Le spese ammissibili includono quelle relative alla progettazione, all’esecuzione dei lavori strutturali (consolidamento fondazioni, rinforzo pareti, cerchiature, isolatori sismici), all’acquisto dei materiali, all’installazione di strutture antisismiche, nonché le spese tecniche per le asseverazioni del professionista abilitato. Le spese di ristrutturazione ordinaria accessorie (pittura, rifinitura) non sono imputabili al sismabonus.

3. Esempi di calcolo pratici

Esempio 1 — Villa unifamiliare in zona sismica 2, passaggio di due classi

Marco possiede una villa unifamiliare a Benevento (zona sismica 1) classificata originariamente in classe E. Nel 2026 esegue un intervento di consolidamento strutturale per 90.000 euro. Il professionista certifica il passaggio dalla classe E alla classe C, ovvero due classi di miglioramento. Spesa sostenuta: 90.000 euro; massimale: 96.000 euro; aliquota applicabile: 80% (passaggio di due classi, immobile singolo). Detrazione totale: 90.000 × 80% = 72.000 euro, ripartita in dieci quote annuali da 7.200 euro ciascuna. IRPEF risparmiata ogni anno: 7.200 euro per dieci anni.

Esempio 2 — Condominio di 8 unità in zona sismica 2, passaggio di due classi (parti comuni)

Un condominio di Napoli (zona sismica 1) con 8 appartamenti decide di realizzare interventi antisismici su parti comuni (fondazioni e pareti portanti) per un costo totale di 600.000 euro. Il professionista attesta il miglioramento di due classi di rischio sismico. Massimale complessivo: 96.000 × 8 = 768.000 euro; spesa sostenuta: 600.000 euro (entro massimale); aliquota: 85% (parti comuni, due classi). Detrazione totale condominio: 600.000 × 85% = 510.000 euro. Ogni condomino usufruisce della propria quota millesimale. Ipotizzando millesimi uguali (1/8 ciascuno): detrazione per condomino = 63.750 euro, ripartita in dieci anni a 6.375 euro/anno.

Esempio 3 — Appartamento in zona sismica 3, nessun cambio di classe

Lucia possiede un appartamento a Pescara (zona sismica 2) in un edificio degli anni ’70. Esegue lavori di rinforzo dei nodi trave-pilastro per 40.000 euro, ma la valutazione del tecnico non certifica un passaggio di classe (rimane in classe D). Aliquota applicabile: 50%; detrazione: 40.000 × 50% = 20.000 euro, in dieci quote da 2.000 euro annui. Il beneficio è reale ma inferiore rispetto a quanto ottenibile con un progetto di miglioramento più incisivo.

Per la corretta imputazione temporale, le spese si considerano sostenute nel momento del pagamento (criterio di cassa per persone fisiche). È necessario utilizzare il bonifico bancario o postale “parlante” con causale che richiami l’art. 16 D.L. 63/2013, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita IVA del fornitore. Il bonifico ordinario non è sufficiente: l’istituto di credito deve operare la ritenuta d’acconto dell’8% sull’importo, come previsto dall’art. 25 D.L. 78/2010.

4. Documentazione, adempimenti e cessione del credito nel 2026

Documentazione obbligatoria

Per accedere al sismabonus è indispensabile predisporre: (a) l’asseverazione del professionista abilitato (ingegnere o architetto iscritto all’albo) che certifica la classe di rischio sismico dell’edificio prima e dopo i lavori, redatta ai sensi del DM 58/2017; (b) la polizza professionale del tecnico asseverante; (c) le ricevute dei bonifici “parlanti”; (d) le fatture dei fornitori; (e) il titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA o comunicazione, a seconda del tipo di intervento); (f) l’eventuale APE (Attestato di Prestazione Energetica) se combinato con l’ecobonus. L’asseverazione va depositata allo sportello unico del Comune competente o, per i condomini, all’ENEA tramite l’apposito portale.

Cessione del credito e sconto in fattura

A partire dal D.L. 11/2023 (decreto “blocca cessioni”), la cessione del credito e lo sconto in fattura per il sismabonus ordinario (aliquote 50%, 70%, 80%) sono stati fortemente limitati. Nel 2026, salvo interventi normativi successivi, queste opzioni restano accessibili solo per: (i) interventi su condomini in zone sismiche 1 e 2, (ii) case popolari IACP, (iii) soggetti che rispettano i criteri ISEE fissati dalle norme di dettaglio. Per la generalità dei contribuenti privati, la fruizione avviene esclusivamente tramite detrazione in dichiarazione dei redditi.

Attenzione al visto di conformità. Per chi intende cedere il credito o optare per lo sconto in fattura nelle ipotesi ancora ammesse, è richiesto il visto di conformità rilasciato da un CAF o da un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, ragioniere). Il visto attesta la correttezza dei dati indicati nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Rapporto con il Superbonus

Il sismabonus è distinto dal Superbonus 110%, oggi sceso al 65% nel 2026 per le villette e al 110% residuale per i condomini che abbiano avviato i lavori entro determinate scadenze. Le due agevolazioni non sono cumulabili sulla stessa spesa, ma possono coesistere su interventi distinti dello stesso edificio. Si rimanda alla guida dedicata al Superbonus 2026 per il quadro aggiornato. Chi sta valutando ristrutturazioni ampie può considerare anche le detrazioni per ristrutturazione edilizia previste dall’art. 16-bis TUIR, che nel 2026 scendono al 36% per le spese ordinarie, rendendo il sismabonus con passaggio di classe la scelta più conveniente nelle zone ad alto rischio.

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La corretta pianificazione del sismabonus richiede un’analisi preliminare della zona sismica, della classe di rischio attuale e degli interventi possibili. Un commercialista può aiutarti a massimizzare la detrazione e a gestire la documentazione richiesta.

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Domande frequenti

Il sismabonus si applica anche agli edifici in zona sismica 4?

No. Il sismabonus con aliquote del 70-85% è riservato alle zone sismiche 1, 2 e 3. Gli immobili in zona 4 possono usufruire solo della detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia ordinaria ai sensi dell’art. 16-bis TUIR, e non del sismabonus vero e proprio disciplinato dall’art. 16 D.L. 63/2013.

Come si determina il passaggio di classe sismica?

Il passaggio di classe viene certificato da un ingegnere o architetto abilitato tramite l’asseverazione prevista dal DM 58/2017. Il tecnico redige una scheda di valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio prima e dopo i lavori. Solo se la valutazione post-lavori attesta almeno un miglioramento di classe rispetto alla situazione precedente scattano le aliquote maggiorate.

Il sismabonus è cumulabile con l’ecobonus?

Sì, ma con limiti. Se gli interventi antisismici e quelli di efficienza energetica sono separati e distinti, le due detrazioni possono coesistere su spese diverse. Se invece lo stesso intervento produce miglioramenti sia sismici sia energetici, è possibile optare per il cosiddetto “sismabonus acquisti” o combinare le agevolazioni, ma occorre verificare caso per caso che le spese non siano conteggiate due volte.

Qual è il massimale di spesa per un condominio?

Il massimale di 96.000 euro si moltiplica per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Un condominio di 12 appartamenti ha quindi un massimale complessivo di 1.152.000 euro di spese detraibili. Ogni condomino fruisce della detrazione in proporzione alla propria quota millesimale sulle parti comuni.

Il bonifico ordinario è sufficiente per il sismabonus?

No. Le spese devono essere pagate con bonifico bancario o postale “parlante”, ovvero con causale che richiami l’art. 16 D.L. 63/2013, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del fornitore. Il bonifico ordinario non consente alla banca di operare la ritenuta d’acconto dell’8%, rendendo la spesa non detraibile.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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