Il meccanismo del coefficiente di redditività
La caratteristica più peculiare del regime forfettario — e quella che genera più equivoci — è l’impossibilità di dedurre le spese effettivamente sostenute. Il legislatore, all’art. 1, comma 64 della legge 190/2014, ha stabilito che il reddito imponibile si determina applicando al totale dei ricavi e compensi incassati il coefficiente di redditività previsto per la specifica attività. La differenza tra il 100% dei ricavi e il coefficiente di redditività rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente.
Se un artigiano ha un coefficiente di redditività del 67%, significa che il legislatore riconosce in modo astratto il 33% dei ricavi come quota di costi inerenti all’attività, indipendentemente dalle spese realmente sostenute. Un artigiano che ha speso il 10% in costi reali beneficia dunque di una quota forfettaria superiore alle spese effettive; uno che ha sostenuto costi pari al 50% dei ricavi viene invece penalizzato rispetto al regime ordinario.
Cosa non si può dedurre: la lista completa
Nel regime forfettario sono indeducibili — a differenza del regime ordinario o semplificato — tutte le seguenti voci:
| Voce di spesa | Regime ordinario | Forfettario |
|---|---|---|
| Costi di acquisto merci e materiali | Deducibile | Non deducibile (assorbito dal coeff.) |
| Affitto ufficio o studio | Deducibile | Non deducibile |
| Utenze (telefono, luce, internet) | Deducibile al 50-80% | Non deducibile |
| Ammortamenti beni strumentali | Deducibili | Non deducibili |
| Spese auto (carburante, assicurazione) | Deducibile al 20-80% | Non deducibile |
| Compensi a collaboratori | Deducibili | Non deducibili |
| Spese di formazione e aggiornamento | Deducibili al 50% | Non deducibili |
| Interessi passivi su mutui aziendali | Deducibili nei limiti | Non deducibili |
| Spese di rappresentanza | Deducibili nei limiti | Non deducibili |
Coefficienti di redditività per categoria: la tabella 2026
La percentuale di costi riconosciuta forfettariamente varia significativamente a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata. La scelta del coefficiente corretto è determinante per il calcolo del reddito imponibile e, di conseguenza, dell’imposta sostitutiva dovuta.
| Gruppo di attività (ATECO) | Coefficiente di redditività | Quota forfettaria costi implicita |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande (10-11) | 40% | 60% |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio (45-47) | 40% | 60% |
| Costruzioni e attività immobiliari (41-43, 68) | 86% | 14% |
| Intermediari del commercio (46.1) | 62% | 38% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche (da 69 a 75), sanitarie (86-88) e altre | 78% | 22% |
| Attività dei servizi di ristorazione e alloggio (55-56) | 40% | 60% |
| Attività artigianali di produzione beni e fornitura servizi (da 01 a 09, 12-39) | 67% | 33% |
| Altre attività economiche (da 77 a 82, da 90 a 99) | 67% | 33% |
Un coefficiente del 78% per le attività professionali significa che l’84% dei ricavi costituisce reddito imponibile (il 78%) e solo il 22% è la quota “costi impliciti” forfettariamente riconosciuta. Chi ha spese effettive superiori al 22% dei ricavi è penalizzato rispetto al regime ordinario; chi ha spese inferiori è avvantaggiato. Questa analisi preliminare è fondamentale prima di scegliere il regime.
Per approfondire il confronto tra regime forfettario e ordinario in relazione alla struttura dei propri costi, si rimanda alla guida completa sul regime forfettario 2026 e all’articolo sui costi e deduzioni nel forfettario.
Le detrazioni IRPEF non spettano
Un aspetto spesso sottovalutato è che il forfettario, tassato con l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi cinque anni), non può applicare le detrazioni IRPEF previste per i soggetti che producono redditi ordinari. Ciò significa che non sono fruibili:
- Detrazione per carichi di famiglia (coniuge, figli a carico);
- Detrazione per spese sanitarie (farmaci, visite mediche, interventi);
- Detrazione per interessi su mutuo prima casa;
- Detrazione per spese di istruzione, università, asili nido;
- Detrazione per ristrutturazioni edilizie (50%) e interventi di efficienza energetica (Ecobonus);
- Detrazione per premi di assicurazione vita e infortuni;
- Detrazione per erogazioni liberali a ONLUS ed enti del terzo settore.
Queste detrazioni non sono applicabili sull’imposta sostitutiva, che è un’imposta distinta dall’IRPEF e su cui la normativa non prevede alcuna forma di riduzione analoga. Se il forfettario ha anche altri redditi soggetti a IRPEF (ad esempio redditi fondiari da abitazione principale), le detrazioni possono essere imputate a quella parte dell’imposta, ma non all’imposta sostitutiva.
L’unica deduzione consentita: i contributi previdenziali
L’art. 1, comma 64 della legge 190/2014 prevede una deroga al principio di forfetizzazione dei costi: i contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo d’imposta sono deducibili dal reddito forfettario nella misura in cui eccedono il reddito d’impresa o di lavoro autonomo. In pratica, i contributi INPS effettivamente versati si sottraggono dal reddito imponibile prima di applicare l’aliquota del 15%.
Questa è l’unica deduzione “analitica” consentita ai forfettari. Non esistono deduzioni per familiari a carico, per spese mediche o per altri oneri, a differenza di quanto avviene nel regime IRPEF ordinario. La scelta di aderire al forfettario implica dunque una rinuncia al sistema di deduzioni e detrazioni previsto dal TUIR per i redditi ordinari.
Per una visione completa del funzionamento del regime, incluso il calcolo dell’imposta, si rimanda alla guida completa sul regime forfettario 2026.
Quando il regime ordinario è più conveniente: la soglia critica dei costi
La scelta tra regime forfettario e regime ordinario non dipende solo dall’aliquota dell’imposta sostitutiva rispetto all’IRPEF progressiva: dipende anche dall’incidenza effettiva dei costi sulla struttura dei ricavi. Il regime forfettario è vantaggioso quando le spese reali sono inferiori alla quota forfettariamente riconosciuta dal coefficiente di redditività; è svantaggioso quando le spese reali sono superiori.
Per un professionista con coefficiente del 78%, la quota di costi implicita è del 22%. Se le spese effettive superano il 22% dei ricavi — ad esempio perché il professionista sostiene costi elevati per affitto dello studio, collaboratori, formazione e strumenti — il regime ordinario consente di dedurre l’eccedenza, riducendo la base imponibile IRPEF. A questo si aggiunge la possibilità di fruire delle detrazioni IRPEF (mutuo, figli, spese sanitarie) che nel forfettario non sono applicabili.
Un utile strumento di analisi è il calcolo della “soglia di indifferenza”: il livello di costi al quale i due regimi producono lo stesso carico fiscale netto. Per i professionisti con aliquota marginale IRPEF al 35% (reddito tra 28.001 e 50.000 euro) e coefficiente del 78%, la soglia di indifferenza si colloca indicativamente intorno al 35-40% dei ricavi come incidenza delle spese reali. Chi supera questa soglia trae beneficio dal regime ordinario; chi è al di sotto rimane avvantaggiato dal forfettario.
L’analisi va aggiornata ogni anno, poiché la struttura dei costi e il livello dei ricavi cambiano. In anni di investimento straordinario — acquisto di attrezzature, avvio di uno studio, assunzione di collaboratori — il regime ordinario può essere temporaneamente più conveniente anche per chi in condizioni normali beneficerebbe del forfettario.
Domande frequenti
Posso dedurre i contributi volontari INPS nel forfettario?
I contributi deducibili nel regime forfettario sono esclusivamente quelli obbligatori in base alle norme previdenziali — quindi i contributi alla Gestione Separata, alle gestioni artigiani/commercianti o alle casse professionali di categoria. I contributi volontari facoltativi (riscatto laurea, ricongiunzione, versamenti aggiuntivi ai fondi pensione) non sono deducibili dal reddito forfettario, a differenza di quanto avviene nel regime IRPEF ordinario.
Chi ha mutuo prima casa perde le detrazioni passando al forfettario?
Sì, per la quota di reddito tassato con l’imposta sostitutiva del 15% non spettano detrazioni IRPEF, compresa quella per interessi passivi sul mutuo prima casa (detrazione del 19% fino a 4.000 euro di interessi). Se il forfettario non ha altri redditi soggetti a IRPEF, la detrazione non potrà essere fruita. Questo può rappresentare un costo opportunità rilevante per chi ha un mutuo consistente da considerare nella scelta del regime.
Posso scaricare le spese del commercialista nel forfettario?
No. Le spese professionali — inclusi gli onorari del commercialista o del CAF — non sono deducibili analiticamente nel regime forfettario. Sono assorbite forfettariamente dal coefficiente di redditività applicato ai ricavi. Non esiste pertanto alcun beneficio fiscale diretto dal pagamento del professionista, se non la certezza di adempiere correttamente agli obblighi fiscali.
I premi di assicurazione professionale si scaricano nel forfettario?
No. I premi di responsabilità civile professionale e le assicurazioni contro gli infortuni professionali non sono deducibili nel regime forfettario, pur essendo oneri inerenti all’attività. Come tutte le spese di esercizio, vengono assorbiti dal meccanismo forfettario del coefficiente di redditività. Solo i contributi previdenziali obbligatori mantengono il diritto alla deduzione effettiva.
Il forfettario può portare in detrazione le spese per figli a carico?
No. Le detrazioni per carichi di famiglia — coniuge, figli, altri familiari a carico — si applicano sull’IRPEF. Il forfettario paga l’imposta sostitutiva del 15% in luogo dell’IRPEF, e su tale imposta non sono previste detrazioni di alcun tipo. Se il forfettario ha figli a carico e il coniuge paga IRPEF, è possibile attribuire le detrazioni interamente all’altro coniuge, a condizione che il forfettario non abbia altri redditi IRPEF su cui imputarle.
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