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Compenso amministratore SRL: tassazione e contributi

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Compenso amministratore SRL: tassazione e contributi
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 23 Dicembre 2025🔄 Aggiornato il 21 Maggio 2026

Compenso amministratore SRL 2026: tassazione, contributi e deducibilità

Il compenso amministratore di una SRL è tassato come reddito assimilato al lavoro dipendente (IRPEF a scaglioni 23-43%) con contributi alla Gestione Separata INPS al 26,07% (24% se già pensionato/coperto). È deducibile per la SRL solo se erogato per cassa nell’esercizio. Vediamo calcoli, delibera, scadenze e errori frequenti.

  • Reddito assimilato lavoro dipendente (art. 50 TUIR)
  • Aliquota Gestione Separata 26,07% 2026
  • Deducibile per cassa art. 95 TUIR
  • Ritenuta 20% sul compenso + addizionali

1. Inquadramento fiscale del compenso amministratore

Il compenso percepito dagli amministratori di società di capitali è classificato dall’art. 50 c. 1 lett. c-bis TUIR come reddito assimilato a lavoro dipendente. Questa qualificazione comporta:

  • Applicazione del regime di tassazione dei redditi di lavoro dipendente (artt. 51-52 TUIR);
  • Tassazione progressiva IRPEF a scaglioni (23%, 35%, 43% per il 2026 secondo la riforma L. 207/2024);
  • Diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR), seppur in misura ridotta rispetto al dipendente classico;
  • Obbligo del committente (la SRL) di operare la ritenuta d’acconto IRPEF in busta paga;
  • Soggezione a contribuzione obbligatoria Gestione Separata INPS (per chi non è già iscritto ad altra cassa).

Differenza rispetto al lavoratore autonomo: l’amministratore di SRL non è titolare di partita IVA per l’attività amministrativa (salvo specifici casi di amministrazione professionale ex art. 53 TUIR), non emette fattura ma riceve cedolino-busta paga (o compenso lordo con ritenute) dalla SRL.

2. Delibera e formalità per la deducibilità

Il compenso amministratore è deducibile per la SRL ai sensi dell’art. 95 c. 5 TUIR a condizione che:

  • Sia stato deliberato dall’assemblea dei soci (art. 2389 c.c. richiamato per le SRL dall’art. 2475 c.c.) o, in alternativa, previsto direttamente nello statuto sociale;
  • Sia effettivamente pagato nell’esercizio (principio di cassa, art. 95 c. 5 TUIR);
  • Sia congruo rispetto all’attività svolta. La giurisprudenza tributaria (Cass. 24957/2010, 18702/2010) ha più volte affermato che compensi spropositati rispetto al fatturato o al lavoro effettivamente prestato possono essere rideterminati in sede di accertamento.
Attenzione. Il “principio di cassa allargato” si applica solo ai compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo (art. 51 c. 1 TUIR): rilevano nell’esercizio precedente. Compensi semplicemente “contabilizzati” come debito senza erogazione effettiva non sono deducibili per la SRL, anche se l’amministratore li ha indicati come reddito (asimmetria). Le rinunce di compenso possono essere imponibili come dividendo se ricorrono i presupposti dell’art. 88 TUIR.

3. IRPEF e ritenuta d’acconto

La SRL applica al compenso lordo:

  • Ritenuta IRPEF a titolo d’acconto del 20% per i compensi a co.co.co./amministratori (art. 24 D.P.R. 600/73), versata con codice tributo 1004 entro il 16 del mese successivo;
  • In alternativa, se l’amministratore è anche dipendente o lavoratore assimilato strutturale, si può applicare la tassazione ordinaria mensile con ritenuta calcolata sugli scaglioni IRPEF;
  • Addizionale regionale e comunale all’IRPEF, applicate al momento del conguaglio fiscale.

Scaglioni IRPEF 2026 (L. 207/2024):

RedditoAliquota
Fino a 28.000 €23%
Da 28.001 a 50.000 €35%
Oltre 50.000 €43%

L’amministratore presenta poi dichiarazione 730 o Redditi PF, dove conguaglia eventuali maggiori/minori imposte rispetto alla ritenuta del 20% subita.

4. Contributi INPS Gestione Separata

L’amministratore di SRL, se non iscritto ad altra cassa previdenziale e non pensionato, è obbligato all’iscrizione alla Gestione Separata INPS (art. 2 c. 26 L. 335/1995). Per il 2026 l’aliquota è del 35,03% sul compenso lordo (in quanto si tratta di rapporto di tipo parasubordinato, non professionale).

Contributi tot = compenso lordo × 35,03%
Quota committente (SRL) = 2/3 = 23,35%
Quota lavoratore = 1/3 = 11,68%

La SRL trattiene 1/3 dal compenso e versa il totale (2/3 + 1/3) tramite F24 con codice CXX entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso.

Casi particolari:

  • Pensionati o iscritti ad altra cassa: aliquota ridotta al 24% (non 35,03%);
  • Amministratore-socio commerciante: se la SRL svolge attività commerciale e l’amministratore-socio lavora abitualmente, deve iscriversi alla Gestione Commercianti IVS al 24,48% sul reddito d’impresa attribuito pro-quota (Cass. SS.UU. 3240/2010);
  • Amministratore di sola rappresentanza: senza attività operativa, no obbligo Gestione Separata.

5. Esempio integrato e ottimizzazioni

Esempio — Amministratore SRL con compenso lordo 36.000 €

Per la SRL: costo deducibile lordo 36.000 € (riduce IRES e IRAP imponibile) + quota committente Gestione Sep. 23,35% × 36.000 = 8.406 €. Costo totale SRL: 44.406 €.
Risparmio fiscale SRL: 44.406 × 24% (IRES) = 10.657 €. Non riduce IRAP perché compensi amministratore sono indeducibili IRAP (art. 11 D.Lgs. 446/97).
Per l’amministratore: compenso lordo 36.000 €. Trattenuta contributi 11,68% × 36.000 = 4.205 €. Imponibile IRPEF: 36.000 − 4.205 = 31.795 €. IRPEF (23% fino 28k = 6.440 + 35% su 3.795 = 1.328) = 7.768 €. Detrazione lavoro dipendente (art. 13) circa 1.500 €.
Imposta netta IRPEF: 6.268 €. Addizionali stimate: 350 €.
Netto in tasca all’amministratore: 36.000 − 4.205 − 6.268 − 350 = 25.177 € (69,9% del lordo).

Ottimizzazioni lecite:

  • Welfare aziendale per amministratori: alcuni fringe benefit (auto aziendale, polizze, fondo sanitario integrativo) sono deducibili per la SRL e parzialmente o totalmente esenti per l’amministratore (art. 51 c. 2 TUIR);
  • Compenso variabile legato a obiettivi: ammesso e deducibile se documentato e ragionevole;
  • TFM (Trattamento di Fine Mandato): accantonamento annuo per indennità di fine mandato, deducibile per cassa o per competenza con polizza dedicata (art. 105 c. 4 TUIR);
  • Dividendi vs compenso: per redditi marginali oltre 43% può convenire ridurre il compenso e aumentare la distribuzione di utili (26% sostitutiva). Va valutato con simulazione completa.
Attenzione. Per essere deducibile, il TFM (Trattamento di Fine Mandato) deve essere previsto in delibera assembleare/statuto con data certa anteriore all’inizio del mandato. Senza data certa, l’AdE può disconoscere la deducibilità per competenza, ammettendola solo per cassa al momento dell’effettiva erogazione finale (Cass. 26431/2014).

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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