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Successione 2026: quote di legittima, eredi, calcolo

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 13 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Successione 2026: quote di legittima, eredi e calcolo dell’asse

Quando una persona muore, il Codice civile riserva una parte del suo patrimonio ai più stretti familiari: la cosiddetta legittima. Conoscere quote, soggetti tutelati e regole di calcolo è essenziale per redigere un testamento valido o per impugnare donazioni e lasciti lesivi. Nel 2026 le norme cardine restano gli artt. 536-564 c.c., affiancati dalla disciplina fiscale del D.Lgs. 346/1990 con franchigia 1 milione di euro per coniuge e figli.

  • Eredi legittimari: coniuge, figli (anche adottivi), ascendenti in mancanza di figli.
  • Quote variabili in base al numero dei legittimari.
  • Azione di riduzione: 10 anni dall’apertura della successione.
  • Imposta di successione 4-6-8% con franchigia 1M€ coniuge/figli.

1. Cos’è la legittima e a cosa serve

La legittima è la quota di patrimonio che la legge riserva agli eredi più stretti, indipendentemente dalla volontà del defunto. Non può essere ridotta né disconosciuta con testamento o donazioni: se le disposizioni del de cuius la ledono, gli eredi possono esercitare l’azione di riduzione (art. 553 e ss. c.c.) per recuperare quanto loro spetta.

La parte di patrimonio sulla quale invece il testatore può disporre liberamente è chiamata quota disponibile. La somma di legittima + disponibile è il 100% dell’asse ereditario. Se non c’è testamento si applicano le regole della successione legittima (artt. 565-586 c.c.), che divide tutto fra coniuge e parenti secondo schemi prefissati.

La ratio è proteggere la solidarietà familiare: la legge presume che chi muore voglia comunque garantire una base economica al coniuge e ai figli, anche in caso di rapporti difficili o di volontà contrarie. È un principio risalente al diritto romano e conservato nei codici di tutta Europa continentale.

2. Chi sono i legittimari nel 2026

L’art. 536 c.c. individua tre categorie di legittimari:

  • Coniuge superstite (e parte dell’unione civile ex L. 76/2016).
  • Figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi (parificazione integrale ex L. 219/2012). I figli premorti sono sostituiti dai discendenti per rappresentazione (art. 467 c.c.).
  • Ascendenti (genitori, nonni) solo in mancanza di figli.

Non sono legittimari fratelli e sorelle, zii, cugini e conviventi di fatto (la L. 76/2016 non ha previsto quote di riserva per la convivenza). Resta riconosciuto al convivente solo il diritto di abitare la casa familiare per un periodo limitato (2-5 anni) in caso di morte del partner proprietario.

3. Quote di legittima per i diversi scenari familiari

Composizione famigliaLegittima totaleDisponibile
Solo coniuge (no figli, no ascendenti)1/2 al coniuge1/2
1 figlio (no coniuge)1/2 al figlio1/2
2+ figli (no coniuge)2/3 ai figli in parti uguali1/3
Coniuge + 1 figlio1/3 coniuge + 1/3 figlio1/3
Coniuge + 2+ figli1/4 coniuge + 1/2 figli1/4
Coniuge + ascendenti (no figli)1/2 coniuge + 1/4 ascendenti1/4
Solo ascendenti (no coniuge, no figli)1/3 ascendenti2/3

Al coniuge spetta inoltre, sempre e in aggiunta alla quota di legittima, il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano (art. 540 c.c.), anche se gravato d’usufrutto o donato in passato.

4. Come si calcola la massa ereditaria

Per calcolare correttamente la legittima e verificare eventuali lesioni si parte dalla riunione fittizia (art. 556 c.c.), procedimento contabile in 3 fasi:

  1. Relictum: si determina il patrimonio del defunto al momento dell’apertura della successione (beni mobili, immobili, conti, crediti) detratti i debiti.
  2. Donatum: si aggiungono fittiziamente tutte le donazioni fatte in vita dal defunto a chiunque (donazioni dirette, indirette e simulate), valutate al momento dell’apertura della successione.
  3. Calcolo legittima: sulla somma relictum + donatum si calcolano le quote di legittima e disponibile.
Massa ereditaria = Relictum (beni – debiti) + Donatum (valore donazioni)

Se i lasciti testamentari o le donazioni hanno eroso la legittima, i legittimari possono agire in riduzione: prima si riducono i legati testamentari, poi le donazioni più recenti, infine quelle più antiche (art. 559 c.c.). Il termine è di 10 anni dall’apertura della successione (Cass. SS.UU. 20644/2004).

5. Azione di riduzione e tutela degli eredi

L’azione di riduzione è il rimedio del legittimario leso o pretermesso (cioè escluso integralmente dal testamento). Si propone in tribunale, in via ordinaria, e richiede prima la accettazione con beneficio di inventario se il legittimario non è anche erede ab intestato (art. 564 c.c.).

Effetti dell’accoglimento:

  • Le disposizioni testamentarie lesive vengono ridotte o annullate;
  • Le donazioni più recenti vengono ridotte (e se necessario restituiti i beni);
  • Il legittimario rientra in possesso della propria quota di riserva.

Vanno tenuti presenti due strumenti che neutralizzano l’azione di riduzione: la rinuncia all’azione di riduzione (possibile solo dopo l’apertura della successione, art. 557 c.c.) e l’opposizione alla donazione ex art. 563 c.c., che il legittimario può notificare per conservare il diritto di agire contro il terzo acquirente del bene donato anche oltre i 20 anni dalla donazione.

6. Successione legittima senza testamento

In assenza di testamento, gli artt. 565-586 c.c. dettano le regole della successione legittima. Le quote variano in modo simile alla legittima ma coprono il 100% dell’asse:

FamigliaDistribuzione
Solo coniuge100% al coniuge
Coniuge + 1 figlio1/2 coniuge + 1/2 figlio
Coniuge + 2+ figli1/3 coniuge + 2/3 figli
Solo figli (no coniuge)100% ai figli in parti uguali
Coniuge + ascendenti (no figli)2/3 coniuge + 1/3 ascendenti
Fratelli e sorelle (no coniuge, no figli, no ascendenti)100% ai fratelli, dimezzata ai germani solo unilaterali
Nessun erede entro il 6° gradoStato (art. 586 c.c.)
Attenzione. Senza testamento, il convivente di fatto non riceve nulla di patrimoniale: ottiene solo il diritto di abitare la casa per 2-5 anni (L. 76/2016). Per tutelarlo è necessario un testamento entro i limiti della disponibile.

7. Imposta di successione e franchigie 2026

Il D.Lgs. 346/1990 (e D.L. 262/2006 di reintroduzione) disciplina l’imposta di successione. Aliquote 2026:

Grado parentelaAliquotaFranchigia
Coniuge, figli, discendenti4%1.000.000 €
Fratelli, sorelle6%100.000 €
Parenti fino al 4° grado, affini fino al 3°6%
Estranei8%
Disabili gravi (L. 104/92)stessa aliquota1.500.000 €

Si aggiungono imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sui beni immobili, ridotte a 200 € fisse se l’erede chiede la prima casa. La dichiarazione di successione (telematica via Agenzia delle Entrate) va presentata entro 12 mesi dal decesso.

8. Esempi pratici di divisione

Esempio 1 — Coniuge + 2 figli, asse 600.000 €

Coniuge: 1/4 = 150.000 €. Figli: 1/2 = 300.000 € (150.000 € ciascuno). Disponibile 1/4 = 150.000 €. Se non c’è testamento si applica la successione legittima: coniuge 1/3 = 200.000 €, figli 2/3 = 400.000 € (200.000 € ciascuno). Imposta successione: 4% su 600.000 – 3×1.000.000 = 0 € (tutti sotto franchigia).

Esempio 2 — Solo convivente di fatto, asse 400.000 €

Senza testamento: convivente riceve zero, eredita 100% lo Stato in mancanza di parenti entro il 6° grado, oppure i parenti collaterali. Con testamento che lascia il 100% al convivente (vivente solo, nessun legittimario): valido. Imposta successione 8% × (400.000 – 0) = 32.000 € (estraneo, nessuna franchigia).

Esempio 3 — Donazioni precedenti

Padre dona in vita 300.000 € al figlio A, lascia per testamento gli altri 500.000 € a B. C’è anche un figlio C escluso. Riunione fittizia: 800.000 €. Quota di B (legittima) = 800.000/3 × 2/3 = 178.000 € spetta a ciascun figlio. Figlio C riceve 0: può agire in riduzione per i suoi 178.000 €. Si riduce prima il lascito testamentario, poi la donazione più recente. Termine: 10 anni dall’apertura della successione.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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