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Tasse di successione 2026: aliquote e franchigie

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 12 Dicembre 2025🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Tasse di successione 2026: aliquote e franchigie

L’imposta di successione 2026 ha franchigia di 1 milione € per coniuge e figli con aliquota 4% sull’eccedenza. Per fratelli franchigia 100k al 6%, per altri parenti aliquota 6% senza franchigia, per estranei 8%. Su immobili si aggiungono ipotecaria 2% e catastale 1%. Riforma D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025.

  • Coniuge e figli: franchigia 1.000.000 €, aliquota 4%
  • Fratelli/sorelle: franchigia 100.000 €, aliquota 6%
  • Altri parenti fino 4° grado: aliquota 6%, no franchigia
  • Estranei: aliquota 8%, no franchigia
  • Disabili gravi L. 104: franchigia 1.500.000 €

1. Imposta di successione: presupposto e soggetti

L’imposta di successione, disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico Successioni e Donazioni) e profondamente riformata dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025, colpisce il trasferimento mortis causa di beni e diritti dal defunto agli eredi.

Presupposto oggettivo: trasferimento di beni mobili, immobili, aziende, partecipazioni, crediti e diritti dal de cuius ai successori legittimi o testamentari. Sono compresi i beni esistenti in Italia (sempre) e i beni esteri (solo se il defunto era residente in Italia, secondo principio della residenza fiscale).

Soggetti passivi:

  • Eredi legittimi (chiamati per legge ex artt. 565 ss. c.c.)
  • Legatari (chiamati per testamento a beni specifici)
  • Eredi testamentari (chiamati per testamento)

L’imposta si calcola sul valore netto globale dell’asse ereditario (attivo al netto di passività deducibili) e si ripartisce tra eredi in base alla quota ricevuta, applicando le aliquote e franchigie del grado di parentela.

2. Aliquote e franchigie 2026 per grado di parentela

La struttura dell’imposta di successione 2026, confermata dal D.Lgs. 139/2024, distingue per grado di parentela:

BeneficiarioFranchigiaAliquota oltre franchigia
Coniuge, figli, genitori, ascendenti e discendenti1.000.000 €4%
Fratelli e sorelle100.000 €6%
Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea rettaNessuna6%
Affini in linea collaterale fino al 3° grado, altriNessuna8%
EstraneiNessuna8%
Disabili gravi (art. 3 c. 3 L. 104/1992)1.500.000 €variabile per grado

La franchigia è per ciascun erede, non sull’intera eredità. Pertanto i tre figli di un de cuius godono ciascuno della propria franchigia di 1.000.000 €: l’eredità complessiva può raggiungere 3 milioni di euro senza imposta, se ripartita per quote uguali.

Attenzione. Per il calcolo della franchigia, vanno cumulate le donazioni effettuate in vita dal de cuius agli stessi beneficiari (art. 8 c. 4 D.Lgs. 346/1990). Le donazioni in vita “consumano” la franchigia disponibile alla successione: se padre dona 600k al figlio nel 2020 e poi gli lascia per testamento altri 500k nel 2026, eccedenza = 100k tassata al 4% = 4.000 €.

3. Imposte ipotecaria e catastale sugli immobili

Per gli immobili in successione si applicano oltre all’imposta di successione anche le imposte ipotecaria e catastale, calcolate sul valore catastale:

ImpostaAliquota standardAliquota prima casa
Ipotecaria2%200 € (fissa)
Catastale1%200 € (fissa)

Il valore catastale ai fini successioni si calcola: rendita catastale × 1,05 × moltiplicatore, dove il moltiplicatore è 110 per la prima casa, 120 per altre abitazioni, 60 per uffici e negozi (cat. C/1).

L’erede che dichiara di possedere requisiti prima casa (residenza nel comune entro 18 mesi, no altre abitazioni nello stesso comune, no altra prima casa nazionale) paga le due imposte fisse a 200 € ciascuna anziché proporzionali.

4. Esempi di calcolo: 3 scenari familiari

Esempio 1 — De cuius con coniuge e 2 figli, eredità 2 milioni

Sig. Rossi muore lasciando moglie e 2 figli. Asse ereditario: appartamento prima casa (valore catastale 250k, mercato 600k) + investimenti finanziari 800k + altra casa (valore catastale 200k, mercato 600k). Totale ai fini successione: 250k + 800k + 200k = 1.250k €.

  • Successione legittima (coniuge 1/3, figli 1/3 ciascuno): coniuge 416k, ogni figlio 417k
  • Tutti sotto franchigia 1M: imposta di successione 0 €
  • Imposta ipotecaria 2% × 200k (seconda casa) = 4.000 €
  • Imposta catastale 1% × 200k = 2.000 €
  • Prima casa: 200 + 200 = 400 € (chi la abita)
  • Totale tasse: ~6.400 € (+ bolli e diritti ~500 €)

Esempio 2 — Eredità a fratello, asse 350k

Sig.ra Bianchi muore senza coniuge né figli, lascia tutto al fratello. Asse 350k (casa 150k catastale + conto corrente 200k).

  • Franchigia fratello: 100.000 €
  • Eccedenza: 350.000 – 100.000 = 250.000 €
  • Imposta successione: 250.000 × 6% = 15.000 €
  • Ipotecaria + catastale (no prima casa per fratello): 2% × 150k + 1% × 150k = 4.500 €
  • Totale: ~19.500 €

Esempio 3 — Eredità a nipote (estraneo fiscalmente)

Sig. Verdi muore, lascia per testamento a un nipote (figlio del fratello) appartamento da 250k catastale.

  • Nipote = parente di 3° grado collaterale, no franchigia, aliquota 6%
  • Imposta successione: 250k × 6% = 15.000 €
  • Ipotecaria + catastale: 7.500 €
  • Totale: ~22.500 €

5. Esenzioni: prima casa, aziende, partecipazioni

La normativa prevede importanti esenzioni o agevolazioni:

A) Prima casa (Tariffa Parte I, art. 1 nota II-bis DPR 131/86): imposte ipotecaria e catastale fisse a 200 € ciascuna, se l’erede ha (o acquisisce entro 18 mesi) la residenza nel comune dell’immobile e non possiede altre prime case nazionali. Non incide sull’imposta di successione, che segue le regole di franchigia generali.

B) Trasferimento di azienda o partecipazioni di controllo (art. 3 c. 4-ter D.Lgs. 346/1990): esenzione totale dall’imposta di successione se:

  • I beneficiari sono discendenti o coniuge
  • Proseguono l’attività d’impresa per almeno 5 anni
  • Detengono il controllo (oltre 50% del capitale) della società per almeno 5 anni

L’agevolazione è confermata dalla riforma D.Lgs. 139/2024 e si estende anche alle holding di partecipazione, alle Sicaf e ai trust con beneficiari individuati.

C) Titoli di Stato: esenti dall’imposta di successione (art. 12 c. 1 lett. h D.Lgs. 346/1990) i BOT, BTP, CCT, CTZ italiani e quelli emessi da altri Stati UE/SEE.

D) Polizze vita: le indennità da polizza vita corrisposte ai beneficiari designati sono escluse dall’asse ereditario (art. 12 c. 1 lett. c D.Lgs. 346/1990), quindi non scontano imposta di successione.

Attenzione. La dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (decesso) tramite modello telematico Agenzia Entrate. Sanzione per omissione: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (minimo 250 €). Pagamento imposta entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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