Tassazione TFR 2026: aliquota media e calcolo
Il Trattamento di Fine Rapporto è tassato separatamente con aliquota media IRPEF calcolata sul reddito di riferimento (TFR × 12 / anni servizio). Nel 2026 le aliquote sono ricalibrate sui nuovi scaglioni (L. 207/2024): 23% fino a 28k, 35% da 28k a 50k, 43% oltre 50k. Risultato medio: 18-30% sul TFR netto.
- Tassazione separata art. 17-19 TUIR (no IRPEF ordinaria)
- Reddito di riferimento = TFR × 12 / anni servizio (≥ 1)
- Aliquota media calcolata sugli scaglioni IRPEF 2026
- Rivalutazione TFR maturata: imposta sostitutiva 17%
1. Come si calcola il TFR (art. 2120 c.c.)
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), disciplinato dall’art. 2120 c.c., è una retribuzione differita corrisposta al lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto. Si calcola annualmente sommando la retribuzione utile (in genere stipendio lordo annuo) e dividendo per 13,5:
Esempio: stipendio lordo 30.000 €/anno → quota TFR = 30.000 / 13,5 ≈ 2.222 € per anno. Le quote annuali accantonate sono rivalutate al 31/12 di ogni anno con un coefficiente pari a 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT di inflazione (FOI).
Al momento della liquidazione, il TFR comprende:
- Accantonamenti annui (retribuzione/13,5)
- Rivalutazione capitalizzata anno per anno
- Eventuali anticipazioni richieste (max 70% del TFR maturato, art. 2120 c. 6 c.c.)
2. Tassazione separata: meccanismo dell’aliquota media
Il TFR è soggetto a tassazione separata dal reddito complessivo IRPEF (art. 17 e 19 TUIR), per evitare l’effetto progressivo che lo schiaccerebbe nello scaglione massimo nell’anno della liquidazione.
Il calcolo segue 4 passi:
- Si determina il reddito di riferimento: TFR maturato × 12 / numero anni di servizio (con minimo 1 anno)
- Si applica l’aliquota IRPEF media risultante dalle aliquote progressive 2026 sul reddito di riferimento
- L’aliquota media così ottenuta si applica al TFR totale (al netto delle rivalutazioni già tassate al 17%)
- Il sostituto d’imposta (datore) trattiene direttamente l’imposta al momento della liquidazione
Aliquote IRPEF 2026 (L. 207/2024 a regime):
| Scaglione | Aliquota |
|---|---|
| Fino a 28.000 € | 23% |
| 28.001 – 50.000 € | 35% |
| Oltre 50.000 € | 43% |
3. Esempi numerici 2026 di calcolo
Esempio 1 — Impiegato dopo 15 anni con TFR 45.000 €
Sig. Rossi cessa rapporto nel 2026 dopo 15 anni di servizio, TFR maturato (netto rivalutazioni) 45.000 €.
- Reddito di riferimento = 45.000 × 12 / 15 = 36.000 €
- IRPEF su 36.000 €: 28.000 × 23% + (36.000 – 28.000) × 35% = 6.440 + 2.800 = 9.240 €
- Aliquota media = 9.240 / 36.000 = 25,67%
- IRPEF sul TFR = 45.000 × 25,67% = 11.550 €
- TFR netto: 45.000 – 11.550 = 33.450 € (+ rivalutazione già tassata al 17%)
Esempio 2 — Quadro dopo 25 anni con TFR 90.000 €
Sig.ra Bianchi cessa rapporto nel 2026 dopo 25 anni, TFR 90.000 €.
- Reddito di riferimento = 90.000 × 12 / 25 = 43.200 €
- IRPEF: 28.000 × 23% + (43.200 – 28.000) × 35% = 6.440 + 5.320 = 11.760 €
- Aliquota media = 11.760 / 43.200 = 27,22%
- IRPEF sul TFR = 90.000 × 27,22% = 24.500 €
- TFR netto: 90.000 – 24.500 = 65.500 €
4. Tassazione della rivalutazione (17%)
Le rivalutazioni annuali del TFR (1,5% + 75% FOI ISTAT) sono tassate separatamente con imposta sostitutiva del 17% (art. 11 D.Lgs. 47/2000 come modificato dalla L. 190/2014).
Il datore di lavoro è tenuto a versare annualmente in F24:
- Acconto 16 dicembre: 90% dell’imposta dovuta sulla rivalutazione dell’anno (codice tributo 1712)
- Saldo 16 febbraio anno successivo (codice 1713)
Esempio 3 — Rivalutazione 2026 su TFR accantonato 25.000 €
Stock TFR al 31/12/2025: 25.000 €. Inflazione FOI 2026 stimata 1,8%. Rivalutazione 2026 = 25.000 × (1,5% + 75% × 1,8%) = 25.000 × 2,85% = 713 €. Imposta sostitutiva 17% = 121 €. La rivalutazione netta accreditata al TFR sarà di 592 €.
5. TFR in fondo pensione: regime diverso
Se il lavoratore decide di destinare il TFR a un fondo pensione (Cometa, Fondo Pensione Aperto, PIP), la tassazione cambia radicalmente:
| Componente | Aliquota fondo pensione |
|---|---|
| Rendimenti annuali | 20% (titoli Stato 12,5%) |
| Prestazione finale (capitale o rendita) | 15% – 9% |
L’aliquota sulla prestazione finale parte dal 15% e si riduce di 0,3 punti per ogni anno di partecipazione oltre il 15° anno, fino al minimo del 9% dopo 35 anni di adesione (art. 11 D.Lgs. 252/2005).
Va considerato anche il regime di anticipazione del TFR (art. 2120 c. 6 c.c.): il dipendente con almeno 8 anni di servizio può richiedere fino al 70% del TFR maturato per spese sanitarie straordinarie, acquisto prima casa o congedi parentali. L’anticipazione è tassata con la stessa aliquota media calcolata su TFR + reddito di riferimento al momento dell’erogazione, e va detratta dal TFR finale.
Per i contratti di apprendistato e per i lavoratori assunti dal 2007 in poi senza scelta espressa, il TFR è destinato per silenzio-assenso al fondo pensione di categoria (es. Cometa per metalmeccanici, Previndustria, Fonchim). La revoca della scelta è possibile in qualsiasi momento, ma il TFR già versato al fondo non rientra in azienda.
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