Quando si perde il regime forfettario
Il regime forfettario cessa di applicarsi al verificarsi di determinate condizioni previste dall’art. 1, commi 54-89 della legge 190/2014. Le cause di uscita si distinguono in due categorie: quelle legate al superamento del limite di ricavi e quelle connesse al sopravvenire di una causa ostativa.
Quanto al limite di ricavi, la disciplina prevede due soglie con effetti differenziati:
- Superamento di 85.000 euro nell’anno in corso: il regime cessa di applicarsi dall’anno successivo. Il soggetto rimane forfettario per tutto l’anno in cui supera la soglia e transita al regime ordinario a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente.
- Superamento di 100.000 euro nell’anno in corso: il regime cessa immediatamente, nel corso dell’anno stesso, a partire dalle operazioni successive all’incasso che ha determinato il superamento. Su tali operazioni va immediatamente addebitata l’IVA.
Le cause ostative — quali il reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro, la partecipazione in società di persone o associazioni, il controllo di SRL in attività inerente — operano invece con effetto dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate.
Effetti immediati sull’IVA
Il passaggio al regime ordinario comporta il ripristino di tutti gli obblighi IVA. Il soggetto che esce dal forfettario deve:
- Addebitare l’IVA nelle fatture emesse a partire dall’inizio del nuovo regime (1° gennaio dell’anno successivo, o dalla data di superamento della soglia di 100.000 euro);
- Effettuare la detrazione IVA sugli acquisti — ma solo sugli acquisti compiuti dopo il rientro nel regime IVA ordinario, non su quelli effettuati durante il periodo forfettario;
- Aprire i registri IVA (registro fatture emesse e registro acquisti) e tenerli regolarmente;
- Procedere alla liquidazione periodica dell’IVA (mensile o trimestrale) e al versamento delle relative imposte;
- Presentare la dichiarazione IVA annuale.
Un aspetto critico riguarda i beni strumentali acquistati durante il periodo forfettario: per questi non è detraibile l’IVA, poiché all’epoca dell’acquisto il soggetto era in regime di esonero. Non è possibile “recuperare” retroattivamente l’IVA sugli acquisti del periodo forfettario.
Tabella: principali adempimenti al cambio regime
| Adempimento | Forfettario | Regime ordinario/semplificato | Decorrenza cambio |
|---|---|---|---|
| IVA in fattura | Non applicata | Obbligatoria (4/10/22%) | Dal 1° gennaio anno succ. (o immediata se >100k) |
| Liquidazione IVA periodica | Esentato | Mensile o trimestrale | Dal 1° gennaio anno succ. |
| Dichiarazione IVA annuale | Esentato | Obbligatoria | Primo anno di ritorno al regime IVA |
| Ritenuta d’acconto subita | Non subita | Subita se sostituto | Dal 1° gennaio anno succ. |
| Contabilità | Esentato (registro incassi) | Semplificata o ordinaria | Dal 1° gennaio anno succ. |
| Studi di settore/ISA | Escluso | Applicabile | Dal 1° anno in regime ordinario |
La dichiarazione dei redditi nell’anno di transizione
Nell’anno successivo all’uscita dal forfettario, la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF o modello 730 se ammesso) rifletterà il cambiamento di regime. Il reddito dell’ultimo anno forfettario viene dichiarato nel quadro LM (regime forfettario); dal primo anno in regime ordinario il reddito d’impresa o di lavoro autonomo va dichiarato rispettivamente nel quadro RF/RG o RE.
L’uscita dal forfettario non va comunicata preventivamente all’Agenzia delle Entrate con un atto formale di rinuncia: è sufficiente adottare il comportamento concludente corretto (applicare l’IVA, tenere la contabilità). In sede di dichiarazione annuale andrà indicato il regime adottato.
La rettifica dell’IVA sui beni strumentali
Una delle questioni più delicate al momento dell’uscita dal regime forfettario riguarda i beni strumentali acquistati durante il periodo forfettario. Come anticipato, l’IVA pagata su questi acquisti non è stata detratta — perché il forfettario era esonerato — e non può essere recuperata retroattivamente al momento del passaggio al regime ordinario. Questo crea una asimmetria rispetto ai soggetti che transitano da un regime IVA all’altro.
Esiste però la situazione inversa: se un soggetto in regime ordinario acquista beni strumentali detraendo l’IVA e poi passa al regime forfettario, deve effettuare la rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972. La rettifica si calcola proporzionalmente agli anni di utilizzo residuo del bene (quinquennio per i beni mobili, decennio per gli immobili): per ogni anno di utilizzo in regime di esonero IVA, occorre restituire la quota corrispondente dell’IVA originariamente detratta.
Questo meccanismo di rettifica può generare un costo immediato per chi decide di aderire al forfettario avendo in dotazione beni strumentali recentemente acquistati in regime IVA. La verifica dell’ammontare dell’eventuale rettifica è uno degli adempimenti preliminari da effettuare prima di optare per il regime forfettario, in particolar modo quando si dispone di macchinari, attrezzature o automezzi strumentali acquistati negli ultimi anni.
Per una panoramica completa delle cause di uscita e dei meccanismi di rientro nel regime, si rimanda all’articolo sui limiti e cause di uscita dal forfettario e alla guida completa sul regime forfettario 2026.
Il periodo di lock-out: il triennio di blocco per rientro volontario
Chi esce volontariamente dal regime forfettario — non per cause ostative o superamento soglie, ma per scelta — è soggetto a un periodo di lock-out: non può rientrarvi prima che siano trascorsi almeno tre anni in regime ordinario (art. 1, comma 71 della legge 190/2014). Questa disposizione mira a evitare un uso distorsivo del regime, con entrate e uscite strumentali a seconda della convenienza fiscale.
Attenzione: il triennio non si applica a chi esce per cause oggettive (superamento soglie, cause ostative sopravvenute). In questi casi, al venir meno della causa che ha determinato l’uscita — ad esempio, se nell’anno successivo i ricavi ritornano sotto 85.000 euro — il soggetto può immediatamente rientrare nel regime forfettario.
Esempi numerici 2026
La contabilità nel primo anno di regime ordinario
Chi transita dal forfettario al regime ordinario deve affrontare, nell’anno di uscita, l’onere di impostare ex novo la contabilità. I soggetti con ricavi non superiori a 500.000 euro per le prestazioni di servizi (o 800.000 euro per le attività di cessione di beni) possono adottare la contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/1973. Oltre queste soglie è obbligatoria la contabilità ordinaria.
La contabilità semplificata si basa sul registro degli incassi e pagamenti (criterio di cassa) e non richiede la tenuta del libro mastro, dello stato patrimoniale o del conto economico nel formato civilistico. È sufficiente un registro cronologico delle entrate e delle uscite, integrato dal registro IVA. Per i professionisti (lavoratori autonomi) l’adempimento contabile è ancora più snello: il registro degli incassi e pagamenti è il documento fondamentale, integrato dalle fatture emesse e ricevute.
Un aspetto critico del primo anno in regime ordinario riguarda le rimanenze: se l’attività comporta la detenzione di merci o materie prime, il valore delle rimanenze al 31 dicembre deve essere determinato e dichiarato. Le rimanenze di inizio anno del primo esercizio in regime ordinario (che coincidono con le eventuali scorte detenute al termine del periodo forfettario) vanno valorizzate al costo di acquisto IVA inclusa, poiché nel periodo forfettario l’IVA non era detraibile.
Per i beni strumentali acquistati durante il periodo forfettario, il valore fiscalmente riconosciuto ai fini degli ammortamenti nel regime ordinario corrisponde al costo storico di acquisto (comprensivo di IVA), diminuito della quota di ammortamento teoricamente maturata durante gli anni di utilizzo nel regime forfettario. Questa operazione di “ricostruzione” del valore fiscale dei cespiti può richiedere l’assistenza di un professionista abilitato, soprattutto quando il patrimonio strumentale è composto da più beni acquistati in anni diversi.
Domande frequenti
Posso tornare al forfettario dopo un anno in regime ordinario per superamento soglia?
Sì, se l’uscita è avvenuta per superamento della soglia di 85.000 euro (non per scelta volontaria), il rientro è possibile non appena i ricavi tornano sotto la soglia nell’anno precedente. Non si applica il lock-out triennale previsto per la fuoriuscita volontaria. Ad esempio, se nel 2025 i ricavi superano 85.000 euro e nel 2026 si ridimensionano a 60.000 euro, dal 1° gennaio 2027 è possibile rientrare nel forfettario.
Cosa succede all’IVA pagata sui beni ancora in magazzino quando si esce dal forfettario?
L’IVA sugli acquisti effettuati durante il periodo forfettario non è recuperabile: il soggetto era in regime di esonero e non aveva diritto alla detrazione. All’uscita dal forfettario i beni in rimanenza rimangono valorizzati al costo di acquisto IVA inclusa, che non è detraibile. Per i beni strumentali acquistati durante il forfettario, la quota di ammortamento deducibile nel regime ordinario andrà calcolata sul costo di acquisto comprensivo di IVA.
Devo restituire all’Agenzia delle Entrate le imposte pagate come forfettario se supero il limite?
No. Le imposte sostitutive versate negli anni di applicazione del regime forfettario sono definitive e non vanno restituite. Il cambio di regime opera solo per il futuro. Non esistono meccanismi di conguaglio o restituzione legati al superamento delle soglie nei periodi d’imposta successivi.
L’uscita dal forfettario per causa ostativa è immediata o dall’anno successivo?
Di regola, le cause ostative producono effetti dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate. Ad esempio, se nel 2025 si acquisisce una partecipazione in una SRL che svolge attività inerente, il forfettario cessa di essere applicabile dal 1° gennaio 2026. Fanno eccezione le cause che per loro natura rendono impossibile la prosecuzione del regime nello stesso anno in cui si verificano, per le quali l’uscita opera nell’immediato.
Come si comunicano le variazioni di regime all’Agenzia delle Entrate?
Non esiste una comunicazione preventiva obbligatoria per l’uscita dal regime forfettario. Il cambio di regime viene evidenziato in sede di dichiarazione annuale, compilando i quadri appropriati. In alcuni casi potrebbe essere necessario comunicare la variazione dati alla Camera di Commercio o aggiornare il modello AA9/12 per le modifiche rilevanti all’attività, ma non vi è un adempimento specifico solo per il cambio di regime fiscale.
Hai bisogno di assistenza specifica?
Trova commercialista sul marketplace di Fiscoinvest per ricevere un parere su misura.
Per collegare questo tema a una decisione concreta, parti da questi approfondimenti collegati.
Area fisco Calcolatori fiscali Ravvedimento operoso 2026 Come scegliere il commercialista Guide pilastro
Approfondisci
Guide e analisi correlate per inquadrare meglio il tema.
- Contributi INPS forfettario 2026: riduzione 35% gestione artigiani
- Regime forfettario 2026: guida completa aggiornata
- Forfettario 2026: limite 85.000 euro, soglie e cause di uscita
- Regime forfettario 2026: soglia 85k, requisiti, coefficienti
- Forfettario flat tax incrementale 2026: aggiornamento
- Guida Regime Forfettario 2026: soglia 85k, coefficienti, calcolo del netto
