Il limite dei 85.000 euro: cosa include e come si calcola
Il limite annuo di 85.000 euro, previsto dall’art. 1, comma 54, della L. 190/2014 come modificato dalla Legge di Bilancio 2023, si riferisce ai ricavi (per le imprese) o ai compensi (per i professionisti) percepiti nell’anno solare di riferimento. Non si tratta di una soglia di reddito, ma di fatturato lordo prima dell’applicazione del coefficiente di redditività.
Sono inclusi nel computo:
- Tutti i corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi inerenti all’attività professionale o d’impresa.
- Le somme ricevute a titolo di rimborso spese documentato da parte del cliente (se addebitate in fattura).
- Gli anticipi su fatture da emettere, nell’anno di percezione effettiva (principio di cassa).
Non rientrano invece nel computo:
- I redditi di lavoro dipendente, pensioni, affitti o altri redditi non inerenti all’attività forfettaria.
- I proventi finanziari (interessi, dividendi) non qualificabili come ricavi d’impresa.
- I contributi pubblici a fondo perduto (in linea generale, salvo che non costituiscano corrispettivo per prestazioni).
Il principio di cassa nel forfettario
Il regime forfettario adotta il principio di cassa: i ricavi e i compensi rilevano nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente incassati, non in quello in cui è emessa la fattura. Questo significa che una fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma pagata il 5 gennaio 2026 è di competenza del 2026.
Il principio di cassa ha implicazioni pratiche rilevanti per chi si trova vicino alla soglia di 85.000 euro: rinviare l’incasso di una fattura a fine anno può evitare il superamento del limite e consentire di mantenere il regime un anno in più. Tuttavia, tale comportamento deve rispondere a effettive esigenze commerciali e non essere artificiosamente strutturato per eludere i requisiti di accesso.
Cause di uscita dal regime forfettario
| Causa di uscita | Soglia / Condizione | Effetto temporale |
|---|---|---|
| Superamento ricavi/compensi | 85.001 – 100.000 € | Dal 1° gennaio anno successivo |
| Superamento ricavi/compensi | Oltre 100.000 € | Immediato (dall’operazione che supera) |
| Superamento spese per lavoro | Oltre 20.000 € lordi | Dal 1° gennaio anno successivo |
| Redditi da lavoro dipendente | Oltre 30.000 € (rapporto in corso) | Dal 1° gennaio anno successivo |
| Partecipazione in SRL con attività riconducibile | Controllo diretto o indiretto | Dal 1° gennaio anno successivo |
| Attività prevalente verso ex datore di lavoro (ultimi 2 anni) | Qualsiasi importo | Dal 1° gennaio anno successivo |
Differenza tra superamento a 85.000 e a 100.000 euro
La distinzione tra le due soglie è fondamentale per capire le conseguenze concrete dell’uscita dal regime:
Superamento fino a 100.000 euro. Se a fine anno i ricavi si collocano tra 85.001 e 99.999 euro, il contribuente mantiene il forfettario per l’intero anno in corso e paga la sua imposta sostitutiva (15% o 5%) senza variazioni. L’anno successivo, tuttavia, non può più applicare il forfettario e deve adottare il regime ordinario con IRPEF a scaglioni, IVA, deducibilità analitica dei costi e obblighi contabili più complessi.
Superamento oltre 100.000 euro. La fuoriuscita è immediata e avviene nell’anno stesso, a partire dall’operazione che supera la soglia. Da quel momento il contribuente deve:
- Applicare l’IVA sulle operazioni successive (con retroattività limitata al solo fatto generatore del superamento).
- Adottare il regime ordinario per il resto dell’anno.
- Iscriversi in contabilità ordinaria o semplificata.
- Calcolare l’IRPEF ordinaria per l’intero anno, sottraendo l’imposta sostitutiva già versata come acconto.
Come monitorare i ricavi durante l’anno
Per chi si avvicina alla soglia critica, è buona prassi tenere un registro aggiornato degli incassi, preferibilmente su base mensile, con supporto del proprio commercialista. Le piattaforme di fatturazione elettronica più diffuse (es. Fatture in Cloud, Aruba Fatturazione, Zucchetti) consentono di visualizzare in tempo reale il totale dei ricavi incassati nell’anno. Per una guida sull’obbligo di fatturazione elettronica si rinvia all’articolo Forfettario e fatturazione elettronica 2026.
Domande frequenti
I rimborsi spese sono inclusi nel limite di 85.000 euro?
Dipende da come sono strutturati. I rimborsi spese addebitati in fattura al cliente come parte del corrispettivo sono inclusi nel computo dei ricavi. I rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente, documentati con ricevute intestate al cliente stesso e non superiori all’importo effettivamente sostenuto (art. 15 DPR 633/1972), non concorrono alla base imponibile IVA e, in analogia, non rientrano nel limite forfettario.
Chi supera 85.000 euro nel 2026 può tornare al forfettario nel 2028?
Sì. Se nel 2027 i ricavi scendono sotto 85.000 euro (e tutti gli altri requisiti sono rispettati), il contribuente può rientrare nel regime forfettario dal 1° gennaio 2028. Non vi è alcun periodo minimo di attesa obbligatorio. L’aliquota agevolata del 5% per nuove attività non si applica al rientro, poiché si tratta di una prosecuzione dell’attività già avviata.
Come si trattano le fatture emesse ma non ancora incassate a fine anno?
Nel regime forfettario vige il principio di cassa: le fatture emesse ma non incassate entro il 31 dicembre non rilevano per l’anno in corso, ma nell’anno di effettivo incasso. Questo vale anche per i crediti inesigibili: se una fattura non viene mai pagata, non concorre ai ricavi e non genera base imponibile per l’imposta sostitutiva (a differenza del regime di competenza).
Il limite di 85.000 euro è al netto o al lordo dell’IVA?
Il limite si calcola al netto dell’IVA che il contribuente forfettario non applica nelle proprie fatture. Tuttavia, poiché i forfettari non addebitano IVA, il loro fatturato corrisponde già all’importo netto. Se invece il forfettario acquista beni o servizi in reverse charge, l’eventuale IVA assolta in reverse non è inclusa nel limite.
Una partita IVA forfettaria può avere due codici ATECO distinti?
Sì. È possibile esercitare più attività con codici ATECO diversi nell’ambito dello stesso regime forfettario. In questo caso il limite di 85.000 euro si applica alla somma di tutti i ricavi delle diverse attività. Il coefficiente di redditività da applicare è quello dell’attività principale (con i ricavi maggiori), salvo che lo statuto preveda diversamente.
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