Il compenso dell’amministratore di una S.r.l. è una delle voci più delicate nella gestione fiscale e societaria di una piccola e media impresa. Non si tratta solo di scegliere un importo: dietro ogni delibera si intrecciano norme fiscali, regole previdenziali, obblighi documentali e rischi concreti di contestazione. Un compenso deciso in modo informale, pagato fuori tempo o privo di adeguata base documentale può diventare indeducibile per la società, con conseguenze dirette sull’IRES e sui rapporti tra soci.
Nel 2026 le regole fondamentali restano quelle stabilite dall’articolo 95 del TUIR (DPR 917/86), dall’articolo 2389 del Codice Civile e dalla prassi interpretativa consolidata. Questa guida le analizza in dettaglio, con esempi numerici completi, le principali insidie pratiche e i documenti da preparare prima di qualsiasi verifica o consulenza fiscale.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina del compenso dell’amministratore di S.r.l. si articola su tre piani distinti ma strettamente interconnessi.
Sul piano civilistico, l’articolo 2389 del Codice Civile stabilisce che la determinazione del compenso spettante ai componenti del consiglio di amministrazione compete all’assemblea dei soci. Nelle S.r.l., il riferimento normativo è l’articolo 2479 c.c., che attribuisce ai soci la competenza a deliberare sulle materie riservate dalla legge o dall’atto costitutivo, tra cui la determinazione del compenso degli organi di gestione quando non sia regolato dallo statuto.
Sul piano fiscale per la società, l’articolo 95, comma 5, del TUIR prevede che i compensi spettanti agli amministratori delle società di cui all’articolo 73, comma 1 (quindi anche le S.r.l.), siano deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. È il cosiddetto principio di cassa differito: la deducibilità segue il momento del pagamento effettivo, non quello della competenza economica. La Circolare Ministeriale n. 73 del 27 maggio 1994 aveva già chiarito l’impostazione di fondo che ancora oggi regge la prassi applicativa.
In capo all’amministratore, il compenso percepito è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR. La S.r.l. è tenuta ad applicare la ritenuta IRPEF a titolo d’acconto secondo le regole dell’articolo 24 del DPR 600/1973, con le stesse modalità previste per i redditi di lavoro dipendente.
Sul fronte previdenziale, gli amministratori di S.r.l. non iscritti ad altra cassa di previdenza obbligatoria sono soggetti alla Gestione Separata INPS, disciplinata dall’articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995. Il quadro interpretativo per gli obblighi contributivi degli amministratori è stato consolidato dalla Circolare INPS n. 78 del 14 maggio 2013, tutt’oggi punto di riferimento operativo.
La delibera assembleare: come attribuire correttamente il compenso
Il primo errore nelle S.r.l. di piccole dimensioni è trattare il compenso dell’amministratore come una variabile informale, da decidere a consuntivo in base agli utili o alle esigenze del momento. Sia la normativa civilistica sia la prassi fiscale richiedono che la decisione sia preventiva, documentata e coerente con il ruolo effettivamente svolto.
Chi delibera e con quale atto
Nelle S.r.l., la competenza a determinare il compenso degli amministratori spetta all’assemblea dei soci, che decide con verbale assembleare o, nei casi previsti dall’atto costitutivo, con decisione dei soci assunta senza adunanza ai sensi dell’articolo 2479, comma 3, c.c. Il verbale deve indicare:
- il periodo di riferimento del compenso (anno solare, durata del mandato o data specifica)
- l’importo annuo lordo o la rata mensile lorda
- le modalità e la periodicità di pagamento
- l’eventuale presenza di componenti variabili legate a obiettivi o risultati aziendali
Se il compenso non è stabilito direttamente dallo statuto, l’atto di nomina dell’amministratore non è sufficiente: serve una delibera specifica separata. Molte S.r.l. inseriscono nello statuto una clausola generica che rinvia a successive delibere assembleari per la quantificazione: questa impostazione è corretta, purché la delibera venga effettivamente adottata e non resti soltanto una prassi informale.
Quando deve essere adottata la delibera
La delibera deve essere preventiva rispetto all’erogazione. Una delibera adottata a dicembre che attribuisce retroattivamente un compenso per l’intero anno è formalmente fragile: può essere contestata sia sul piano societario (mancanza di coerenza tra la decisione e l’attività effettivamente svolta) sia sul piano fiscale. La buona prassi è deliberare all’inizio dell’esercizio o all’atto della nomina, con eventuale revisione formale in corso d’anno qualora le condizioni cambino significativamente.
Deducibilità in capo alla società: il principio di cassa
L’aspetto che genera più errori pratici è la regola contenuta nell’articolo 95, comma 5, del TUIR. A differenza degli altri costi d’impresa, che seguono il principio di competenza economica, i compensi agli amministratori sono deducibili solo nell’esercizio in cui vengono effettivamente pagati.
Un compenso deliberato nel 2026 ma pagato il 5 gennaio 2027 sarà deducibile solo nel 2027 per la società. Non conta la registrazione contabile dell’accantonamento né la data della delibera: conta il flusso finanziario in uscita.
Esempio 1 — Compenso pagato entro e fuori esercizio: impatto sull’IRES
La S.r.l. Alfa delibera a gennaio 2026 un compenso annuo lordo di €80.000 per l’amministratore, da pagare in rate mensili di €6.666,67. L’utile ante-compenso è €200.000.
Scenario A — tutte le 12 rate pagate entro il 31 dicembre 2026:
- Compenso totale deducibile nel 2026: €80.000
- Utile imponibile IRES 2026: €200.000 − €80.000 = €120.000
- IRES 2026 (24%): €120.000 × 24% = €28.800
Scenario B — la 12ª rata (€6.666,67) pagata il 7 gennaio 2027 per difficoltà di liquidità:
- Compenso deducibile nel 2026: €73.333,33
- Utile imponibile IRES 2026: €200.000 − €73.333,33 = €126.666,67
- IRES 2026: €126.666,67 × 24% = €30.400
- Maggiore IRES 2026 rispetto allo Scenario A: €1.600
La differenza è modesta in questo caso, ma si moltiplica su importi più elevati e si cumula se il ritardo nei pagamenti diventa sistematico nel tempo.
Esempio 2 — Delibera tardiva: rischio di indeducibilità per antieconomicità
La S.r.l. Beta non ha deliberato alcun compenso a inizio 2026. In novembre, con ricavi di €150.000 e un utile ante-compenso di €55.000, l’assemblea delibera il 20 novembre 2026 un compenso di €50.000 e lo paga il 28 dicembre 2026.
- Il compenso è pagato entro il 31 dicembre 2026: tecnicamente deducibile nell’esercizio ai sensi dell’art. 95 co. 5 TUIR.
- Tuttavia: delibera tardiva, importo pari al 91% dell’utile ante-compenso, nessuna documentazione del ruolo svolto.
- Se in verifica l’Agenzia delle Entrate contesta l’antieconomicità: €50.000 non deducibili → IRES recuperata: €50.000 × 24% = €12.000, più sanzioni ordinarie (dal 90% al 180% dell’imposta) e interessi.
- Con ravvedimento operoso preventivo: le sanzioni si riducono significativamente, ma il rischio base resta.
La soluzione è una delibera preventiva, un importo proporzionato alla dimensione societaria e documentazione coerente con le mansioni effettive dell’amministratore.
Trattamento fiscale in capo all’amministratore
Per l’amministratore, il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR. La tassazione avviene per cassa: il reddito è imponibile nell’anno in cui il compenso è effettivamente percepito.
La S.r.l. applica la ritenuta IRPEF secondo gli scaglioni vigenti nel 2026:
- fino a €28.000: aliquota 23%
- da €28.001 a €50.000: aliquota 33%
- oltre €50.000: aliquota 43%
Non spettano le detrazioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 13, commi 1-4, del TUIR. Spetta invece, ove applicabile, la detrazione per redditi assimilati di cui all’articolo 13, comma 5-bis del TUIR. Il compenso da amministratore concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF insieme agli altri redditi del soggetto. La S.r.l. deve rilasciare la Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo dell’anno successivo, con indicazione delle somme erogate e delle ritenute versate.
Contribuzione INPS: Gestione Separata
Gli amministratori di S.r.l. non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria sono soggetti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS. Le aliquote contributive 2026 sono:
- 26,23% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati
Il contributo è ripartito per legge tra la S.r.l. (che ne sostiene due terzi) e l’amministratore (che ne sostiene un terzo, trattenuto dalla società sulla sua retribuzione). Il versamento è a carico della società in qualità di sostituto contributivo, con scadenze trimestrali fissate dal calendario INPS.
Esempio 3 — Calcolo dei contributi Gestione Separata su compenso di €60.000
L’amministratore della S.r.l. Gamma percepisce un compenso lordo annuo di €60.000 nel 2026. Non è iscritto ad altra cassa previdenziale obbligatoria. Aliquota applicabile: 26,23%.
- Contributo totale Gestione Separata: €60.000 × 26,23% = €15.738
- Quota a carico della S.r.l. (2/3): €15.738 × 66,67% = €10.492
- Quota a carico dell’amministratore (1/3, trattenuta): €15.738 × 33,33% = €5.246
- Compenso netto prima dell’IRPEF: €60.000 − €5.246 = €54.754
- Costo complessivo per la S.r.l.: €60.000 (compenso) + €10.492 (contributi a carico società) = €70.492
Entrambe le componenti — compenso e contributi a carico società — sono deducibili per la S.r.l. nell’esercizio di cassa ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del TUIR. Per le situazioni in cui l’amministratore è anche socio operativo con potenziale doppia contribuzione, si rinvia all’analisi dettagliata su socio amministratore S.r.l. e doppia contribuzione INPS.
Tabella riepilogativa: trattamento del compenso per tipo di amministratore
| Aspetto | Amministratore non socio | Socio-amministratore quota <50% | Socio-amministratore quota ≥50% |
|---|---|---|---|
| Delibera necessaria | Sì, assembleare (art. 2479 c.c.) | Sì, assembleare | Sì — attenzione a conflitti di interesse |
| Qualificazione reddito | Assimilato lav. dipendente (art. 50 c.1 lett. c-bis TUIR) | Assimilato lav. dipendente | Assimilato lav. dipendente |
| Deducibilità per la S.r.l. | Principio di cassa (art. 95 co. 5 TUIR) | Principio di cassa | Principio di cassa — maggior rischio antieconomicità |
| Ritenuta IRPEF | Sì, a cura della S.r.l. | Sì, a cura della S.r.l. | Sì, a cura della S.r.l. |
| INPS Gestione Separata | Sì (se senza altra previdenza) | Sì (se senza altra previdenza) | Sì + rischio doppia contribuzione se socio operativo |
| Rischio principale | Indeducibilità per pagamento tardivo | Conflitto interessi nella delibera | Antieconomicità, doppia contribuzione, mix compenso/dividendi |
Errori frequenti nella gestione del compenso
1. Deliberare il compenso a posteriori
Adottare la delibera a fine anno o in sede di approvazione del bilancio, attribuendo retroattivamente un compenso per l’intero esercizio, è il comportamento più rischioso. Non solo per la deducibilità, ma per la credibilità complessiva dell’operazione in caso di verifica. La mancanza di una delibera preventiva è il primo elemento che l’Agenzia delle Entrate valuta quando contesta l’antieconomicità di un costo.
2. Non distinguere compenso da rimborso spese
Il compenso per l’incarico gestorio e i rimborsi per spese sostenute nell’interesse della società sono due flussi distinti con trattamento fiscale diverso. Il rimborso analitico di spese documentate non è reddito per l’amministratore e non è soggetto a ritenuta. Mescolare i due profili genera problemi sia in dichiarazione dei redditi che in sede di verifica.
3. Ignorare gli effetti previdenziali prima di fissare l’importo
Un compenso elevato genera contributi INPS significativi che incidono sul costo complessivo per la società e sul netto percepito dall’amministratore. Prima di deliberare l’importo, la simulazione del costo contributivo totale è un passaggio necessario, soprattutto nei casi di possibile doppia contribuzione.
4. Non coordinare compenso e dividendi
Nelle S.r.l. con socio-amministratore, il compenso è deducibile per la società e tassato IRPEF più contributi per il percettore; il dividendo non è deducibile ma è tassato al 26% come reddito di capitale (ritenuta a titolo definitivo per persone fisiche con partecipazioni non qualificate). L’ottimizzazione del mix dipende dalla posizione fiscale complessiva del soggetto e non ammette regole universali.
5. Conservare documentazione incompleta
Statuto, verbali di nomina, delibere sui compensi, prove di pagamento e Certificazioni Uniche devono essere conservati e facilmente reperibili. Un archivio incompleto, anche in assenza di irregolarità sostanziali, aumenta il costo di gestione di una verifica e riduce significativamente la capacità difensiva.
Casi particolari ed eccezioni
Compenso a zero: è possibile e quando conviene
Nelle S.r.l. non esiste obbligo di riconoscere un compenso all’amministratore. Se i soci deliberano che l’incarico è gratuito, il tema della deducibilità non si pone. Tuttavia, quando l’amministratore è anche socio operativo e svolge attività concreta a favore della società senza compenso, è necessario verificare che questa situazione non venga riqualificata dall’INPS come lavoro coordinato non dichiarato, o che non emergano criticità in sede di valutazione della congruità da parte di finanziatori o potenziali acquirenti delle quote.
Compenso variabile o agganciato agli utili
È possibile deliberare un compenso con componente variabile legata a risultati aziendali o a obiettivi specifici. In questo caso, la delibera deve definire i parametri in modo sufficientemente preciso (ad esempio: percentuale sull’EBITDA, bonus al raggiungimento di un determinato fatturato). L’importo deducibile rimane quello effettivamente corrisposto nell’esercizio. Se la parte variabile viene determinata solo dopo la chiusura dell’esercizio e pagata nell’anno successivo, la deducibilità slitterà all’anno del pagamento ai sensi dell’art. 95 co. 5 TUIR.
Più amministratori: consiglio di amministrazione
Nelle S.r.l. con più amministratori, l’assemblea può deliberare un importo complessivo da ripartire tra i consiglieri, oppure importi individuali. Se l’atto deliberativo non distingue, il CDA può autonomamente ripartire il compenso globale. È importante che la delibera sia inequivocabile per evitare ambiguità in sede di verifica fiscale e contributiva, soprattutto quando gli importi individuali differiscono significativamente.
Amministratore con partita IVA che fattura alla S.r.l.
Se l’amministratore intende emettere fattura per la propria attività, occorre una distinzione precisa: i compensi per l’attività gestoria restano redditi assimilati ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. c-bis) TUIR indipendentemente dalla forma con cui vengono erogati. La fatturazione con IVA è possibile solo per attività distinte e separabili dall’incarico di amministratore (ad esempio, consulenze tecniche o professionali erogate in forza di un contratto separato). La sovrapposizione tra i due regimi è un’area di rischio rilevante.
Trattamento di fine mandato (TFM)
Le S.r.l. possono deliberare un accantonamento per il trattamento di fine mandato degli amministratori. Si tratta di un tema collegato ma distinto dal compenso corrente: il TFM ha regole proprie di deducibilità ai sensi dell’articolo 105 del TUIR e richiede una delibera specifica con indicazione precisa dei criteri di calcolo e maturazione. Per l’analisi completa si rinvia all’articolo dedicato al trattamento di fine mandato degli amministratori.
Compenso in natura e benefit
Parte del compenso può essere corrisposta in natura: auto aziendale, alloggio, polizze sanitarie o altri fringe benefit. La valorizzazione segue le regole dell’articolo 51 del TUIR, applicabili per analogia ai redditi assimilati. Nel 2026, le soglie di esenzione per i benefit sono quelle definite dalla Legge di Bilancio vigente (per il 2025 la soglia generale era €1.000, elevata a €2.000 per lavoratori con figli a carico). I benefit eccedenti la soglia concorrono al reddito imponibile e sono soggetti a ritenuta.
Documenti da preparare per il consulenza
Prima di qualsiasi consulenza fiscale o verifica, è utile raccogliere in modo ordinato i seguenti documenti:
- Statuto e atto costitutivo aggiornati
- Verbale di nomina dell’amministratore con eventuale indicazione del compenso
- Delibere assembleari sui compensi degli ultimi tre esercizi
- Prospetto dei pagamenti effettuati con date, importi e modalità (bonifico, assegno)
- Certificazioni Uniche (CU) degli ultimi anni
- Bilanci degli ultimi tre esercizi con nota integrativa
- Posizione INPS dell’amministratore (iscrizione Gestione Separata, codice azienda)
- Documentazione su benefit, rimborsi spese analitici e accantonamenti TFM
Per un’analisi strutturata del quadro complessivo di responsabilità connesse all’incarico gestorio, è utile consultare anche l’articolo sulle responsabilità dell’amministratore di SRL sul piano patrimoniale, fiscale e penale.
FAQ — Domande frequenti sul compenso dell’amministratore S.r.l.
1. Il compenso dell’amministratore è sempre deducibile per la S.r.l.?
No, non automaticamente. L’articolo 95, comma 5, del TUIR stabilisce che i compensi agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (principio di cassa). Se il compenso viene deliberato in un esercizio ma pagato nel successivo, la deducibilità slitterà all’anno del pagamento. Inoltre, il costo deve essere sorretto da una delibera formale e preventiva, deve essere congruo rispetto all’attività svolta e alle dimensioni della società, e non deve presentare elementi di antieconomicità che potrebbero portare a una contestazione. La semplice registrazione contabile di un accantonamento non è sufficiente a garantire la deducibilità nell’esercizio.
2. Cosa succede se la delibera è generica o assente?
Una delibera generica (ad esempio che rinvia a un «compenso da determinare») o del tutto assente rende il compenso molto più vulnerabile in sede di verifica fiscale. L’Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità del costo per mancanza di adeguata base documentale. Non si tratta di una preclusione automatica, ma l’onere della prova si sposta sul contribuente, che dovrà dimostrare la coerenza tra importo deliberato, ruolo effettivamente svolto e struttura societaria attraverso elementi indiziari. Il rischio di recupero a tassazione aumenta in modo significativo rispetto a una delibera formalmente completa.
3. Il compenso dell’amministratore è soggetto a IVA?
No. Il compenso per l’attività di amministratore di S.r.l. non è soggetto a IVA. Rientra nella categoria dei redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, e non costituisce esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo professionale. Non si emette quindi fattura con IVA: la S.r.l. eroga il compenso applicando la ritenuta IRPEF come sostituto d’imposta e rilascia la Certificazione Unica. Anche se l’amministratore è titolare di partita IVA per altre attività, il compenso per la funzione gestoria mantiene la propria qualificazione fiscale specifica.
4. Come si calcola la ritenuta IRPEF sul compenso mensile?
La ritenuta si calcola applicando gli scaglioni IRPEF 2026 al compenso annualizzato, poi dividendo per 12 per ottenere la rata mensile. Per un compenso lordo mensile di €5.000 (annuo €60.000): IRPEF sulla fascia fino a €28.000 = €6.440 (23%); sulla fascia €28.001-€50.000 = €7.260 (33%); sulla fascia €50.001-€60.000 = €4.300 (43%); totale IRPEF annua = €18.000; ritenuta mensile = €18.000 ÷ 12 = €1.500,00. Il netto mensile prima della quota INPS a carico dell’amministratore è €5.000 − €1.500,00 = €3.463,33. La CU annuale riepiloga l’intero ciclo di erogazioni e ritenute.
5. Il socio-amministratore può ricevere sia compenso che dividendo?
Sì. Il compenso per l’incarico gestorio e il dividendo quale socio sono due flussi distinti con trattamento fiscale diverso. Il compenso è deducibile per la S.r.l. e tassato IRPEF più contributi INPS per il percettore. Il dividendo non è deducibile per la S.r.l. ma è tassato al 26% come reddito di capitale (ritenuta a titolo definitivo per persone fisiche con partecipazioni non qualificate). La scelta della combinazione ottimale dipende dalla fascia IRPEF del soggetto, dalla presenza di altri redditi, dal livello di contribuzione già in essere e dall’orizzonte temporale previdenziale. Non esiste una soluzione universalmente migliore: serve un’analisi caso per caso.
6. Cosa si rischia se il compenso viene deliberato solo per abbassare l’utile?
Il rischio principale è la contestazione per antieconomicità o difetto di inerenza. Se in sede di verifica l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’importo non sia proporzionato all’attività svolta, alle dimensioni della società o al contesto di mercato, può recuperare a tassazione la quota ritenuta non congrua. Questo comporta un recupero di IRES (24% sull’importo contestato), più interessi legali e sanzioni ordinarie che vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa. Un compenso difendibile è quello coerente con il ruolo svolto, documentato preventivamente e commisurato alla struttura economica della società.
7. Quando scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per l’amministratore?
L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS scatta quando l’amministratore percepisce un compenso e non è già iscritto a un’altra forma di previdenza obbligatoria che copra la specifica attività gestoria. La S.r.l. deve iscrivere l’amministratore come collaboratore coordinato e continuativo e versare i contributi calcolati sul compenso lordo con scadenze trimestrali. L’omissione contributiva espone la società a sanzioni INPS e interessi, oltre alla responsabilità solidale per il mancato versamento. La Circolare INPS n. 78 del 14 maggio 2013 fornisce il quadro interpretativo di riferimento per l’inquadramento degli amministratori.
8. È possibile modificare il compenso in corso d’anno?
Sì, con una nuova delibera assembleare che stabilisce il nuovo importo a partire da una data precisa e futura. La modifica deve essere documentata formalmente e deve essere giustificata da ragioni identificabili: cambio delle mansioni, variazione significativa dell’attività societaria, difficoltà finanziarie della società. Non è corretto modificare retroattivamente un compenso già maturato. Se la riduzione avviene per tensioni di liquidità, il verbale dovrebbe darne atto esplicitamente — questa documentazione sarà utile anche in eventuali verifiche future sulla coerenza complessiva della gestione societaria.
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Riferimenti normativi e fonti ufficiali
Quello che si legge qui sopra discende dai testi elencati di seguito. Sono i documenti originali, non riassunti: conviene verificarli, perché una norma può essere cambiata dopo la data di aggiornamento di questa pagina.
- Codice civile — R.D. 262/1942
- TUIR — D.P.R. 917/1986, testo unico delle imposte sui redditi
- Agenzia delle Entrate — circolari, risoluzioni e risposte a interpello
- MIMIT — imprese, startup e PMI innovative
