Chi è in regime ordinario nel 2026
La P.IVA ordinaria si applica automaticamente quando non si può accedere al regime forfettario. Nel 2026 si è in regime ordinario se si superano 85.000€ di ricavi nell’anno precedente, si percepiscono redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000€ annui, si partecipa a SRL in trasparenza con quote rilevanti, oppure si svolge un’attività con cause ostative al forfettario. In regime ordinario il reddito imponibile si determina come differenza tra compensi/ricavi e costi effettivamente sostenuti e documentati — non con coefficienti forfettari.
IRPEF 2026: scaglioni aggiornati e addizionali
La struttura IRPEF 2026 mantiene i tre scaglioni introdotti dalla L. 213/2023:
| Scaglione di reddito (€) | Aliquota IRPEF | Imposta massima sullo scaglione (€) |
|---|---|---|
| Da 0 a 28.000 | 23% | 6.440 |
| Da 28.001 a 50.000 | 35% | 7.700 |
| Oltre 50.000 | 43% | Sul totale eccedente |
Le addizionali regionali variano da 1,23% (base) fino a 3,33% (regioni con piano di rientro sanitario come Campania, Calabria, Molise). Le addizionali comunali variano da 0% a 0,9% massimo. In media nazionale si stima un’addizionale complessiva del 1,8-2,5% sull’imponibile IRPEF.
Le detrazioni IRPEF per lavoro autonomo (art. 13 TUIR) si applicano in misura decrescente all’aumentare del reddito: fino a 5.500€ di reddito la detrazione è 1.104€; tra 5.501 e 28.000€ la detrazione è 1.104€ + 1.327€ × (28.000 – reddito) / 22.500; oltre 55.000€ la detrazione è zero.
Contributi INPS gestione separata 2026
Il lavoratore autonomo in P.IVA ordinaria senza altra copertura previdenziale è iscritto alla Gestione Separata INPS (art. 2 co. 26 L. 335/1995). Le aliquote 2026 (Circ. INPS n. 17/2026):
- Aliquota ordinaria (senza altra copertura previdenziale obbligatoria): 26,23% (comprende 25,72% IVS + 0,51% aliquota aggiuntiva DIS-COLL)
- Aliquota ridotta per pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (casse professionali, gestione INPS dipendenti): 24%
- Massimale contributivo 2026: circa 119.650€ (aggiornato annualmente con i coefficienti ISTAT di adeguamento pensioni)
I contributi si calcolano sul reddito netto professionale (compensi meno costi deducibili). Il versamento avviene in due rate: acconto del 40% entro il 30 giugno e saldo + secondo acconto del 60% entro il 30 novembre dell’anno corrente (contestualmente agli acconti IRPEF).
I contributi INPS sono a loro volta deducibili dal reddito IRPEF ex art. 10 TUIR, creando un effetto riduzione circolare: la deducibilità dei contributi riduce la base IRPEF, e quindi i contributi dell’anno successivo (calcolati sul reddito netto) si riducono leggermente.
Esempio numerico 1: professionista con fatturato 95.000€
Avvocato, compensi 95.000€, spese deducibili documentate 15.000€ (affitto studio, software, libri, formazione, telefono).
Step 1 — Reddito lordo:
Compensi: 95.000€ − Costi: 15.000€ = Reddito lordo: 80.000€
Step 2 — Contributi INPS gestione separata (stima):
80.000 × 26,23% = 20.984€
(i contributi si calcolano sul reddito netto già definitivo, ma per l’acconto si usa il reddito dell’anno precedente)
Step 3 — Reddito imponibile IRPEF:
80.000 − 20.984 = 59.016€
Step 4 — IRPEF:
Primo scaglione: 28.000 × 23% = 6.440€
Secondo scaglione: 22.000 × 35% = 7.700€
Terzo scaglione: 9.016 × 43% = 3.877€
IRPEF lorda: 18.017€
Detrazione lavoro autonomo (reddito 59.016€ → circa 200€): 200€
IRPEF netta: 17.817€
Step 5 — Addizionali (2% su 59.016€): 1.180€
Riepilogo finale:
IRPEF netta: 17.817€
Addizionali: 1.180€
INPS: 20.984€
Totale carico fiscale-previdenziale: 39.981€
Percentuale sul fatturato lordo (95.000€): 42,1%
Netto disponibile dopo tasse e spese: 95.000 − 15.000 − 39.981 = 40.019€
Esempio numerico 2: fatturato 150.000€ con dipendente — quando conviene la SRL?
Studio professionale, fatturato 150.000€, dipendente part-time (costo totale 28.000€ inclusi contributi datoriali), altre spese 12.000€.
Calcolo reddito imponibile:
Compensi: 150.000€
Dipendente: 28.000€
Altre spese: 12.000€
Reddito lordo: 110.000€
INPS stimati (26,23% su 110.000€): 28.853€
Reddito netto imponibile IRPEF: 81.147€
IRPEF:
28.000 × 23% = 6.440€
22.000 × 35% = 7.700€
31.147 × 43% = 13.393€
IRPEF lorda: 27.533€ − Detrazioni (100€ stimati): 100€
IRPEF netta: 27.433€
Addizionali (2%): 1.623€
Carico totale: 27.433 + 1.623 + 28.853 = 57.909€
Percentuale sul fatturato: 38,6%
Netto dopo tasse e spese: 150.000 − 40.000 − 57.909 = 52.091€
Confronto con SRL sullo stesso utile ante compenso (110.000€):
IRES 24%: 26.400€ → utile netto 83.600€ → ritenuta dividendi 26%: 21.736€
Netto al socio: 61.864€
Vantaggio SRL: +9.773€/anno (prima dei costi di struttura SRL ~6.000€ → vantaggio netto reale ~3.773€)
Come analizzato in dettaglio nell’articolo su quando conviene aprire una SRL, il break-even effettivo (dopo costi struttura) si colloca intorno agli 80-90k€ di reddito netto.
IRAP per i professionisti: quando si paga e quando no
L’IRAP (D.Lgs. 446/97) è dovuta dai professionisti solo se l’attività è svolta con una struttura organizzativa autonoma rispetto alla persona del professionista. Questo criterio — l’«autonoma organizzazione» — è stato definito dalla Cassazione in centinaia di sentenze (SS.UU. 9451/2016).
In sintesi: se hai dipendenti o collaboratori stabili che svolgono attività professionale (non solo ausiliaria), o utilizzi beni strumentali di rilevante valore rispetto all’ordinaria dotazione, sei soggetto IRAP. Aliquota base: 3,9% sulla base imponibile. Per un’analisi completa, vedi l’articolo dedicato all’IRAP professionisti 2026.
Tabella confronto forfettario vs ordinario per chi è vicino alla soglia
| Caratteristica | Regime forfettario (≤85.000€) | Regime ordinario (>85.000€) |
|---|---|---|
| Base imponibile | Ricavi × coefficiente (es. 78% per professionisti) | Ricavi − costi effettivi documentati |
| Aliquota imposta | 15% (5% primi 5 anni) | IRPEF progressiva 23-43% |
| IVA | Non applicata, non recuperata | Applicata e detraibile |
| INPS | 26,23% (opzione riduzione 35%) | 26,23% sul reddito netto |
| IRAP | Non dovuta | Dovuta se autonoma organizzazione |
| Adempimenti contabili | Minimi (solo registro incassi/pagamenti) | Contabilità ordinaria o semplificata, IVA periodica |
| Spese deducibili | Nessuna spesa analitica — solo coefficiente | Tutte le spese inerenti e documentate |
| Ritenuta d’acconto subita | Non soggetto a ritenuta | Ritenuta 20% (art. 25 DPR 600/73) |
Detrazioni e deduzioni disponibili in regime ordinario
Il vantaggio principale del regime ordinario è dedurre i costi reali. Voci spesso sottovalutate:
- Formazione professionale: corsi, convegni, libri, abbonamenti — 100% deducibile se inerente all’attività
- Automobile: 20% del costo e delle spese per uso promiscuo (art. 164 TUIR), con limite massimo di costo fiscale 18.075,99€
- Telefono e dispositivi mobili: 80% deducibile per uso promiscuo
- Affitto studio: 100% deducibile se intestato alla P.IVA professionale
- Previdenza complementare: deducibile fino a 5.164,57€/anno (art. 10 TUIR)
- Contributi a cassa professionale: 100% deducibili (avvocati → Cassa Forense; medici → ENPAM; ingegneri → INARCASSA; etc.)
- Spese sanitarie certificate: non come costo d’impresa, ma come detrazione IRPEF (19% su spese eccedenti la franchigia)
- Mutuo prima casa (interessi): detrazione IRPEF 19% fino a 760€/anno — non inerente all’attività, ma riduce l’IRPEF personale
Gli acconti fiscali: come funzionano e come ridurli legalmente
Un aspetto pratico spesso sottovalutato: il professionista in regime ordinario versa acconti IRPEF e INPS durante l’anno. Per l’IRPEF, gli acconti si calcolano con il metodo storico (basato sull’imposta dell’anno precedente) o previsionale (basato al reddito stimato per l’anno in corso):
- Metodo storico: acconto = 100% dell’imposta IRPEF dell’anno precedente
- Metodo previsionale: acconto = imposta stimata per l’anno in corso × 100%
Se si prevede un anno in calo (meno clienti, più spese), conviene optare per il metodo previsionale e versare acconti ridotti. Attenzione: se si versa meno del dovuto, si pagano interessi e sanzioni ridotti (30% con ravvedimento operoso). Se si versa più del dovuto, si riceve a rimborso o si usa in compensazione.
Scadenze 2026: primo acconto IRPEF entro il 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione 0,4%); secondo acconto entro il 30 novembre 2026.
Partita IVA ordinaria e fatturazione elettronica
Dal 1° luglio 2022, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA (compreso i forfettari dal 2024). In regime ordinario, tutte le fatture devono transitare attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. Questo implica:
- Utilizzo di un software di fatturazione elettronica (costo: 0-200€/anno per soluzioni base) o del sistema gratuito AdE
- Le fatture sono automaticamente visibili all’Agenzia delle Entrate, rendendo i controlli più efficaci
- I dati delle fatture elettroniche alimentano il pre-compilato IVA e IRPEF, semplificando la dichiarazione
- Le fatture verso privati (B2C) devono comunque essere trasmesse via SdI ma possono essere stampate su carta e consegnate al cliente
Ritenuta d’acconto: come funziona per i professionisti
I professionisti senza dipendenti subiscono una ritenuta d’acconto del 20% sui compensi percepiti da committenti che sono sostituti d’imposta (art. 25 DPR 600/73). Questo meccanismo funziona così:
- Il professionista emette fattura per 10.000€
- Il committente paga 8.000€ (10.000 – 20% ritenuta = 2.000€)
- La ritenuta di 2.000€ viene versata dal committente all’Erario entro il 16 del mese successivo
- In sede di dichiarazione, il professionista recupera la ritenuta come acconto IRPEF già versato
Se le ritenute subite nell’anno superano l’IRPEF dovuta, il professionista vanta un credito IRPEF, rimborsabile o usabile in compensazione F24 (art. 17 D.Lgs. 241/97).
Domande frequenti
Se supero 85.000€ nel 2026, da quando scatta il regime ordinario?
Dipende dall’entità del superamento. Se superi 85.000€ ma non il doppio (170.000€), esci dal forfettario dall’anno successivo (2027). Se superi 170.000€ in corso d’anno, esci dal forfettario immediatamente nello stesso anno 2026, con effetto retroattivo da gennaio. In quest’ultimo caso, devi assoggettare ad IVA tutte le operazioni dell’anno e versare l’IVA non riscossa. Regola stabilita dall’art. 1 co. 71 L. 190/2014 come modificato dalla L. 197/2022.
Posso scegliere tra contabilità ordinaria e semplificata?
Sì. I professionisti (lavoratori autonomi) hanno sempre la contabilità «semplificata» come regime naturale — non esiste l’obbligo di contabilità ordinaria per i professionisti, indipendentemente dal fatturato. La contabilità ordinaria è obbligatoria solo per le imprese individuali e le società di persone con ricavi superiori a 400.000€ (servizi) o 700.000€ (cessioni). I professionisti possono scegliere volontariamente la contabilità ordinaria, ma è raramente conveniente.
Come funziona il pro rata IVA se ho sia operazioni esenti che imponibili?
Se il professionista effettua sia operazioni IVA imponibili (es. consulenze tassate al 22%) che operazioni esenti (es. prestazioni mediche esenti ex art. 10 DPR 633/72), deve calcolare un pro rata di detraibilità IVA (art. 19-bis DPR 633/72). Il pro rata è il rapporto tra operazioni imponibili e totale operazioni (imponibili + esenti). L’IVA sugli acquisti è detraibile solo in percentuale pari al pro rata.
Quanto si paga di INPS se si hanno due attività (dipendente + P.IVA)?
Se sei dipendente e hai anche una P.IVA, l’INPS si paga per entrambe le attività ma con regole diverse. Come dipendente, l’INPS è versato dal datore di lavoro (contributi a carico del dipendente + quota datoriale). Come autonomo, versi la gestione separata al 24% (aliquota ridotta per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale). Il massimale contributivo complessivo è unico: una volta raggiunto (circa 119.650€), non si versano ulteriori contributi.
Le spese di casa sono deducibili se lavoro da remoto?
Parzialmente. Se dedichi una parte dell’abitazione all’attività professionale in modo stabile e documentato (superficie identificabile e registrata), puoi dedurre una quota proporzionale delle spese (affitto, utenze, Internet). Il rapporto è superficie adibita ad ufficio / superficie totale dell’immobile. Attenzione: la Cassazione ha più volte negato la deduzione integrale degli interessi del mutuo per immobili a uso misto, ammettendo solo la quota proporzionale.
Posso detrarre i contributi volontari INPS?
Sì, i contributi previdenziali e assistenziali versati a forme obbligatorie sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF (art. 10 co. 1 lett. e TUIR), compresi i contributi volontari alla gestione separata. Anche i contributi a casse professionali obbligatorie (Cassa Forense, ENPAM, INARCASSA, etc.) sono integralmente deducibili.
La gestione del magazzino e delle rimanenze in regime ordinario
Un aspetto che riguarda chi vende prodotti (non solo servizi) con P.IVA ordinaria è la gestione delle rimanenze. In regime ordinario, le rimanenze di magazzino concorrono a formare il reddito imponibile: le rimanenze finali aumentano il reddito (sono un componente positivo) e le rimanenze iniziali lo diminuiscono (sono un costo deducibile). Il criterio di valutazione tipico è il LIFO (last in, first out) o il FIFO (first in, first out), scelto al momento dell’adozione del regime e mantenuto con continuità (art. 92 TUIR).
Chi presta solo servizi (avvocati, consulenti, medici, architetti) non ha rimanenze di magazzino e non deve preoccuparsi di questa tematica.
Esempio numerico 3: impatto delle spese deducibili sull’aliquota effettiva
Due professionisti con lo stesso fatturato lordo 120.000€ ma strutture di costi diverse:
Professionista A — poche spese (15.000€):
Reddito lordo: 105.000€
INPS 26,23%: 27.541€
Reddito imponibile IRPEF: 77.459€
IRPEF: 6.440 + 7.700 + 11.707 (27.459 × 43%) = 25.847€
Addizionali 2%: 1.549€
Carico totale: 54.937€ (45,8% sul fatturato)
Professionista B — molte spese deducibili (40.000€: dipendente, auto, studio):
Reddito lordo: 80.000€
INPS 26,23%: 20.984€
Reddito imponibile IRPEF: 59.016€
IRPEF: 6.440 + 7.700 + 3.877 = 18.017€
Addizionali 2%: 1.180€
Carico totale: 40.181€ (33,5% sul fatturato)
La differenza è di 14.756€ annui con lo stesso fatturato. Ottimizzare i costi deducibili in regime ordinario è una leva fiscale molto potente — purché le spese siano reali, inerenti e documentate.
La deducibilità dei contributi a casse professionali: differenze per categoria
I contributi alle casse professionali obbligatorie sono deducibili al 100% dal reddito IRPEF (art. 10 co. 1 lett. e TUIR). Le principali casse per i professionisti ordinistici:
- Avvocati → Cassa Forense: aliquota contributo soggettivo 15% del reddito netto professionale (progressivo tra 15% e 25% oltre certi livelli)
- Medici → ENPAM: contributo quota A (fisso annuale per iscritti all’albo) + quota B (proporzionale ai redditi libero-professionali)
- Ingegneri/Architetti → INARCASSA: aliquota 14,5% sul reddito professionale netto + 4% sul volume d’affari IVA
- Commercialisti → CNPADC: contributo soggettivo 12% sul reddito professionale netto (con minimi e massimali)
- Notai → Cassa Notarile: contributo proporzionale agli atti rogati
Chi è iscritto a una cassa professionale paga i contributi alla cassa invece che alla Gestione Separata INPS (salvo particolari situazioni di cumulo). Le aliquote delle casse sono generalmente inferiori al 26,23% della Gestione Separata, rendendo la professione ordinistica fiscalmente più vantaggiosa dal punto di vista previdenziale.
IVA in regime ordinario: liquidazioni e dichiarazione annuale
Il professionista in regime ordinario applica l’IVA alle proprie prestazioni (aliquota ordinaria 22%, o aliquote ridotte se applicabili) e può detrarre l’IVA sugli acquisti. Le liquidazioni IVA:
- Mensile: obbligatoria se il volume d’affari supera 400.000€ (servizi) o 800.000€ (cessioni). Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo.
- Trimestrale: regime standard per chi è sotto le soglie. Il versamento avviene entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre (es. 16 maggio per il primo trimestre), con maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
La dichiarazione IVA annuale si presenta entro il 30 aprile dell’anno successivo (es. aprile 2027 per il 2026). Il saldo finale (differenza tra IVA a debito e IVA a credito dell’anno) si versa entro il 16 marzo o, con maggiorazione 0,4% per mese, entro giugno.
Quando il regime ordinario diventa più conveniente del forfettario
Paradossalmente, in alcuni casi il regime ordinario può essere più conveniente del forfettario anche sotto la soglia degli 85.000€. Questo accade quando:
- I costi reali deducibili superano il coefficiente forfettario (es. per i professionisti con coefficiente 78%, le spese reali superiori al 22% dei ricavi rendono il regime ordinario più vantaggioso)
- Si ha diritto a detrazioni IRPEF significative (mutuo prima casa, familiari a carico, spese mediche elevate) che nel forfettario non si possono applicare all’imposta sostitutiva 15%
- I clienti sono in grande maggioranza soggetti IVA (aziende, professionisti) che possono detrarre l’IVA in fattura — il costo dell’IVA è quindi neutro per loro e il forfettario non offre vantaggi in termini di competitività
Un commercialista può calcolare la soglia di indifferenza specifica per la situazione individuale, considerando il mix di costi, detrazioni e tipologia di clienti.
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