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Contributi INPS commercianti 2026: aliquote e calcolo

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Contributi INPS commercianti 2026: aliquote e calcolo
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 18 Dicembre 2025🔄 Aggiornato il 21 Maggio 2026

Contributi INPS commercianti 2026: aliquote, calcolo e scadenze

Il commerciante iscritto alla Gestione IVS paga nel 2026 un’aliquota del 24,48% (24% + 0,48% indennizzo cessazione attività), con minimale di reddito di 18.812 € e massimale di 122.741 €. Il contributo fisso annuo è di circa 4.605 €. Vediamo come si calcola, le differenze rispetto agli artigiani e le scadenze.

  • Aliquota 24,48% e contributo aggiuntivo 0,48%
  • Minimale 4.605 € fissi all’anno
  • Calcolo eccedenza e maggiorazione 1%
  • Differenze con la gestione artigiani

1. Chi paga la gestione commercianti

L’iscrizione alla Gestione Esercenti Attività Commerciali (sempre Gestione IVS) è obbligatoria per i titolari di partita IVA che svolgono attività commerciali, turistiche, di pubblici esercizi, di intermediazione (agenti di commercio) o di terziario in genere, sempre che l’attività sia abituale e prevalente. Sono obbligati anche i soci di sas e gli amministratori-soci di srl commerciali che lavorano nell’impresa (cd. socio amministratore-lavoratore).

La normativa di base è la L. 613/1966 (istituzione gestione), confluita oggi nelle disposizioni unitarie della L. 233/1990. La specificità rispetto agli artigiani è il contributo aggiuntivo dello 0,48% destinato al fondo indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale (art. 5 D.Lgs. 207/1996).

2. Aliquote e parametri 2026

Per il 2026 i valori indicativi sono i seguenti:

VoceImporto 2026
Minimale di reddito18.812 €
Massimale (iscritti post 1995)122.741 €
Aliquota IVS24,00%
Contributo indennizzo cessazione0,48%
Aliquota totale ordinaria24,48%
Aliquota maggiorata oltre 55.448 €25,48%
Aliquota under 2123,28%
Contributo fisso annuo minimale≈ 4.605 €
Maternità7,44 €
Attenzione. L’aliquota maggiorata dell’1% si applica per scaglione: solo sull’eccedenza oltre 55.448 €, non sull’intero reddito. Il massimale di 122.741 € vale solo per gli iscritti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996; per i precedenti il tetto è 90.034 €.

3. Esempi di calcolo

Contributi = (24,48% × 18.812) + (24,48% × eccedenza fino a 55.448) + (25,48% × eccedenza oltre 55.448) + 7,44 € maternità

Esempio 1 — Commerciante con reddito 30.000 €

Fisso minimale: 24,48% × 18.812 = 4.605 €.
Eccedenza: 30.000 − 18.812 = 11.188 € × 24,48% = 2.739 €.
Maternità: 7,44 €.
Totale dovuto: circa 7.351 €.

Esempio 2 — Commerciante con reddito 80.000 €

Fisso: 4.605 €.
Eccedenza fino a 55.448: (55.448 − 18.812) × 24,48% = 36.636 × 24,48% = 8.969 €.
Eccedenza oltre 55.448: (80.000 − 55.448) × 25,48% = 24.552 × 25,48% = 6.256 €.
Maternità: 7,44 €.
Totale dovuto: circa 19.837 €.

4. Scadenze e codici F24

Le scadenze ricalcano quelle degli artigiani: parte fissa in 4 rate trimestrali, parte variabile in saldo e due acconti a giugno e dicembre.

RataScadenza 2026
1ª fissa18 maggio 2026
2ª fissa20 agosto 2026
3ª fissa16 novembre 2026
4ª fissa16 febbraio 2027
Saldo + 1° acconto eccedenza30 giugno 2026
2° acconto eccedenza1 dicembre 2026

I codici da utilizzare nel modello F24 sono CP e CPR per la parte fissa, CPA per saldo/acconti sull’eccedenza, e AF per le sanzioni civili in caso di ritardo. Importante: contributi e maggiorazioni dovuti per maternità sono evidenziati separatamente nel quadro previdenziale del modello F24.

5. Forfettari: riduzione 35%

Anche per i commercianti vige la riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 c. 77 L. 190/2014 per chi aderisce al regime forfettario. La riduzione si applica:

  • Sull’intera contribuzione IVS (fissa + variabile);
  • NON sul contributo maternità (7,44 €);
  • NON sul contributo aggiuntivo 0,48% (indennizzo cessazione) per la giurisprudenza prevalente, anche se talune circolari INPS lo hanno incluso: verificare con la circolare definitiva 2026.
Attenzione. La domanda di adesione alla riduzione si presenta tramite Cassetto Previdenziale entro il 28 febbraio di ogni anno; chi inizia attività in corso d’anno la richiede entro la comunicazione di iscrizione. Una volta accolta, resta valida fino a revoca o uscita dal regime forfettario.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.