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Costi deducibili PIVA ordinaria 2026: elenco e limiti

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 23 Dicembre 2025🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Costi deducibili PIVA ordinaria 2026: elenco, limiti e regole pratiche

In regime ordinario di contabilità semplificata o ordinaria, ogni euro di costo deducibile riduce la base imponibile IRPEF/IRES e quindi l’imposta dovuta. Ma non tutti i costi si scaricano al 100%: vediamo l’elenco aggiornato 2026 con percentuali, riferimenti TUIR e cinque esempi numerici.

  • Principi generali: inerenza, competenza, certezza (art. 109 TUIR)
  • Auto, immobili, telefonia, vitto, rappresentanza: percentuali
  • Esempio di bilancio PIVA con risparmio fiscale calcolato
  • Errori frequenti contestati in sede di accertamento

1. Principi generali di deducibilità

Il caposaldo è l’art. 109 TUIR (D.P.R. 917/86), che pone tre requisiti perché un costo sia deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo: inerenza (collegamento con l’attività esercitata), competenza (imputazione all’esercizio cui si riferisce), certezza e determinabilità (importo e ragione oggettivamente verificabili). A questi si aggiunge la documentazione: fattura elettronica, ricevuta fiscale o scontrino parlante con codice fiscale del contribuente.

Il principio di inerenza è stato affinato dalla Cassazione (sent. 450/2018) come giudizio qualitativo, non quantitativo: il costo è inerente se funzionale all’attività, anche se non genera direttamente ricavi. Resta però possibile per l’Agenzia delle Entrate contestare la congruità in caso di sproporzione manifesta.

2. Elenco costi deducibili al 100%

Sono integralmente deducibili dal reddito di impresa o lavoro autonomo (con IVA detraibile al 100%):

  • Materie prime, merci, materiale di consumo: art. 92 TUIR (rimanenze) e 109 TUIR.
  • Compensi a collaboratori e dipendenti: art. 95 TUIR; deducibili per competenza per le società di capitali, per cassa per autonomi.
  • Affitto locali strumentali: deducibile l’intero canone, IVA detraibile salvo locazione abitativa.
  • Utenze (luce, gas, internet fisso) di locali strumentali: 100%.
  • Software gestionale, hosting, SaaS B2B: 100%, deducibili per competenza.
  • Consulenze professionali (notaio, commercialista, avvocato): 100% se inerenti.
  • Formazione professionale: per autonomi limite 10.000 € (art. 54 c. 5 TUIR); per imprese 100% senza limite.
  • Assicurazioni RC professionale, polizza infortuni dipendenti, polizze beni strumentali: 100%.
  • Cancelleria, abbonamenti tecnici, libri professionali: 100%.

3. Costi a deducibilità parziale

Costo% deduc. costo% detraz. IVA
Auto aziendale non assegnata20% (tetto 18.075,99 €)40%
Auto in uso promiscuo a dipendente70%40%
Auto agenti commercio80% (tetto 25.822,84 €)100%
Telefono cellulare80%50% (presunzione)
Vitto e alloggio professionisti75%, max 2% ricavi100% se inerente
Vitto e alloggio imprese75% (art. 109 c. 5 TUIR)100%
Spese rappresentanza1,5%/0,6%/0,4% ricavi0% se >50 €
Omaggi clienti < 50 € unitari100%100%
Immobile uso promiscuo professionista50%indetraibile abitativa
Attenzione. Per i carburanti l’art. 19-bis1 D.P.R. 633/72 richiede pagamento tracciabile (carta, bonifico) per la detrazione IVA: contanti = IVA indetraibile e costo deducibile solo se inerente documentato.

4. Esempio numerico: PIVA con 80.000 € ricavi

Esempio — Consulente IT in semplificata

Ricavi 2025: 80.000 € (fatturato netto IVA). Costi:

  • Hosting + SaaS: 3.000 € (100% deducibile)
  • Affitto coworking: 4.800 € (100%)
  • Auto in proprietà uso promiscuo: 6.000 € costo annuo × 20% = 1.200 € deducibili
  • Cellulare: 1.200 € × 80% = 960 €
  • Vitto trasferte clienti: 2.500 € × 75% = 1.875 € (sotto soglia 2% di 80.000 = 1.600 € → limite ricalcolato: 1.600 €)
  • Formazione corsi: 1.800 € (sotto 10.000 €, 100%)
  • Consulenza commercialista: 1.500 € (100%)
  • Cancelleria + libri: 400 € (100%)

Costi deducibili totali: 3.000 + 4.800 + 1.200 + 960 + 1.600 + 1.800 + 1.500 + 400 = 15.260 €. Reddito imponibile: 80.000 − 15.260 = 64.740 €. Sui costi non deducibili (circa 4.000 € residui) c’è una perdita fiscale pari al 43% IRPEF + addizionali ≈ 1.700 € di risparmio mancato.

5. Errori frequenti in fase di accertamento

L’Agenzia delle Entrate, secondo i dati della relazione annuale 2024, contesta più frequentemente: (a) costi non inerenti, in particolare auto e vitto privi di documentazione del contesto professionale; (b) fatture per operazioni inesistenti, sanzionate al 90-180% dell’imposta dovuta ex art. 1 D.Lgs. 471/97; (c) costi non documentati o documentati con scontrino senza codice fiscale (non parlante); (d) spese personali dell’imprenditore registrate come aziendali (cene private, abbigliamento, vacanze).

Per ridurre il rischio è opportuno: conservare per 5 anni dalla dichiarazione (10 in caso di reato tributario ex D.Lgs. 74/2000) tutta la documentazione; annotare sulle fatture vitto/alloggio il riferimento al cliente; tenere registro analitico delle trasferte; evitare promiscuità di carte di credito (separare personale da aziendale).

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Esempi numerici, scaglioni IRPEF e impatto detrazione

Per capire il valore reale di una detrazione non basta conoscere la percentuale: dipende dallo scaglione IRPEF in cui ricadi e dalle altre detrazioni in cumulo. Riportiamo qui tabelle di calcolo per i tre scaglioni 2026 e tre esempi numerici riproducibili.

Reddito imponibileAliquota marginale 2026Risparmio su detrazione 19% di 1.000 €
fino a 28.000 €23%190 €
28.001 – 50.000 €35%190 €*
oltre 50.000 €43%progress. ridotta sopra 75k

* La detrazione resta 19% in valore assoluto a prescindere dallo scaglione, ma la riduzione progressiva sopra 50k può azzerarla a 75k.

Tre casi numerici riproducibili

Caso 1. Tizio (reddito 32.000 €, dipendente) sostiene spese mediche per 1.840 €. Franchigia 129,11 € → base detraibile 1.710,89 €. Detrazione 19% = 325,07 €. Risparmio IRPEF effettivo: 325,07 €.

Caso 2. Caia (45.000 €, libero professionista forfettario) NON può portare in detrazione le spese: il regime forfettario sostituisce IRPEF con imposta sostitutiva 15% che non ammette detrazioni.

Caso 3. Sempronio (90.000 € lordi) ha sostenuto 5.000 € di spese sanitarie. La detrazione 19% si applica ma con riduzione progressiva: a 90k è quasi azzerata. Risparmio effettivo: ~190 € contro i 925 € teorici.

Altre domande frequenti

Le detrazioni si applicano anche al forfettario?

No. Il regime forfettario sostituisce l’IRPEF con un’imposta sostitutiva (15% o 5% startup) che non ammette detrazioni né deduzioni eccetto i contributi previdenziali obbligatori.

Posso portare in detrazione spese pagate in contanti?

No, dal 2020 le detrazioni richiedono pagamento tracciabile (bonifico, carta, assegno). Eccezione per farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie SSN.

Quando si riducono le detrazioni sopra 50k?

Da 50.000 a 75.000 € la detrazione subisce riduzione progressiva: si moltiplica per (75.000 − reddito) / 25.000. Sopra 75k si azzera per la maggior parte delle detrazioni al 19%.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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