Gli obblighi contabili di una SRLS: quadro generale
La SRLS è una società di capitali e come tale è soggetta agli obblighi contabili previsti dal Codice civile (artt. 2214 e ss.) e dal DPR 600/1973 per le imprese soggette a IRES. La “semplificazione” nel nome si riferisce esclusivamente all’atto costitutivo, non agli adempimenti amministrativi e contabili successivi.
La normativa fiscale distingue tra contabilità ordinaria e semplificata. Le SRL — comprese le SRLS — applicano in via obbligatoria la contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi, perché le società di capitali non possono adottare la contabilità semplificata prevista dall’art. 18 DPR 600/1973, che è riservata alle persone fisiche e alle società di persone con ricavi sotto determinate soglie.
Le query “bilancio srls” e “scritture contabili srls” riflettono la necessità pratica di comprendere la struttura degli adempimenti prima di avviare la società.
I libri sociali obbligatori
La SRLS deve tenere i libri sociali previsti dall’art. 2421 c.c. (richiamato dall’art. 2478 c.c. per le SRL). Nel 2026, i libri obbligatori per una SRLS sono:
| Libro sociale | Contenuto | Obbligo di bollatura |
|---|---|---|
| Libro dei soci | Nominativi soci, quote possedute, trasferimenti | Sì (notaio o Camera di Commercio, prima dell’uso) |
| Libro verbali assemblee dei soci | Verbali assemblee ordinarie e straordinarie | Sì |
| Libro verbali organo amministrativo | Verbali riunioni CDA o decisioni amministratore unico | Sì (se esistente) |
| Libro delle obbligazioni | Obbligazioni emesse (se previste dallo statuto) | Sì (se utilizzato) |
I libri sociali devono essere numerati progressivamente, bollati e vidimati prima di essere messi in uso. La bollatura avviene presso il notaio (costo circa 50-100 euro per libro) o presso la Camera di Commercio. In alternativa, è possibile tenere i libri sociali in formato elettronico con firma digitale qualificata e marca temporale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD).
I registri IVA e il libro giornale
Oltre ai libri sociali, la SRLS deve tenere:
- Registro IVA delle fatture emesse: registra tutte le fatture attive emesse dalla SRLS, con data, numero progressivo, imponibile e imposta
- Registro IVA degli acquisti: registra tutte le fatture passive (acquisti di beni e servizi), con gli stessi elementi
- Registro dei corrispettivi: se la SRLS effettua operazioni al dettaglio (con scontrino o ricevuta fiscale anziché fattura)
- Libro giornale: registra cronologicamente tutte le operazioni contabili della società; deve essere numerato e bollato (o tenuto in formato elettronico con le tutele previste dal CAD)
- Registro dei cespiti (libro beni ammortizzabili): elenca tutti i beni strumentali con indicazione del costo storico, coefficiente di ammortamento, quote annuali e valore residuo
La bollatura annuale dei libri contabili è stata abolita dalla legge 383/2001: i libri devono essere bollati solo prima dell’utilizzo (all’atto dell’apertura), non ogni anno. Rimane l’obbligo di imposta di bollo ogni 100 pagine del libro giornale (16 euro per ogni 100 pagine).
Il bilancio di esercizio: struttura e deposito
La SRLS, come tutte le SRL, deve redigere il bilancio di esercizio ai sensi degli artt. 2423 e ss. c.c. Il bilancio è composto da:
- Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)
- Conto economico (art. 2425 c.c.)
- Nota integrativa (art. 2427 c.c.)
- Rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.) — obbligatorio per le imprese che non redigono bilancio in forma abbreviata
Se la SRLS non supera per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti: totale attivo 4.400.000 euro, ricavi 8.800.000 euro, 50 dipendenti medi — può redigere il bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., con semplificazioni nella nota integrativa e facoltà di omettere il rendiconto finanziario e alcune voci dello stato patrimoniale.
Se non supera i limiti delle “micro-imprese” (art. 2435-ter c.c.: totale attivo 175.000 euro, ricavi 350.000 euro, 5 dipendenti medi), può redigere il bilancio micro-impresa, forma ulteriormente semplificata che omette la nota integrativa e si limita agli schemi essenziali di SP e CE.
Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile per esercizi che coincidono con l’anno solare) o entro 180 giorni in caso di motivate esigenze particolari (art. 2364 c.c.). Il bilancio approvato deve essere depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’approvazione.
Il commercialista e la gestione pratica
Data la complessità degli adempimenti — liquidazioni IVA mensili o trimestrali, versamenti F24, dichiarazioni periodiche (Comunicazione Liquidazioni IVA, CU per l’amministratore, Unico SC annuale) — la quasi totalità delle SRLS di piccole dimensioni si affida a un commercialista esterno per la tenuta della contabilità.
La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutte le SRLS sin dal 2019 (D.L. 119/2018): tutte le fatture attive devono transitare dal Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate in formato XML. I software di fatturazione elettronica certificati sono disponibili a costi contenuti (50-200 euro/anno) e si integrano con i gestionali del commercialista.
Per i costi del commercialista per una SRLS, si rinvia all’articolo Costi commercialista SRLS: tariffe 2026.
Domande frequenti
Una SRLS deve depositare il bilancio anche al primo anno di attività?
Sì. Dal momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese, la SRLS è soggetta all’obbligo di deposito del bilancio per ogni esercizio chiuso, incluso il primo (anche se l’esercizio è parziale, per esempio da settembre a dicembre dell’anno di costituzione). Il bilancio del primo esercizio parziale può essere molto semplice — spesso si riduce a un bilancio micro-impresa — ma l’adempimento è obbligatorio. La mancata approvazione e il mancato deposito espongono l’amministratore a sanzioni amministrative.
Qual è la sanzione per il mancato deposito del bilancio al Registro Imprese?
La sanzione per omesso deposito del bilancio è prevista dall’art. 2630 c.c.: da 206 a 2.065 euro per ciascun amministratore. Se la violazione è regolarizzata entro 30 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo. La sanzione è cumulabile per ogni esercizio in cui il deposito è omesso. Oltre alle sanzioni dirette, il mancato deposito comporta problemi di accesso al credito e di partecipazione a gare d’appalto.
La SRLS deve tenere il libro delle presenze dei dipendenti?
Sì, se ha dipendenti. Il libro unico del lavoro (LUL), istituito dal D.L. 112/2008, deve essere tenuto da tutti i datori di lavoro, comprese le SRLS. Il LUL registra le ore di lavoro, le assenze, le ferie, le retribuzioni e gli elementi utili per il calcolo delle buste paga. Può essere tenuto in formato cartaceo o elettronico ed è soggetto a vidimazione telematica presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (o suo ufficio territoriale).
È obbligatorio il revisore legale per una SRLS?
Non in via generale. L’obbligo di nomina del revisore legale (o del collegio sindacale, che può esercitare anche funzioni di controllo contabile) sorge quando la SRLS supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti previsti dall’art. 2477 c.c.: totale attivo 4 milioni di euro, ricavi 4 milioni di euro, 20 dipendenti medi. Tutte le SRLS di piccola dimensione (la quasi totalità) sono esonerate da questo obbligo.
I registri IVA e il libro giornale possono essere tenuti in formato elettronico?
Sì. Il D.Lgs. 127/2015 e le successive norme sull’obbligo di fatturazione elettronica hanno ulteriormente favorito la tenuta digitale dei registri. I registri IVA in formato elettronico sono considerati “regolarmente tenuti” se garantiscono l’inalterabilità, l’autenticità e la conservazione nel tempo, con apposizione di marca temporale almeno annuale. Molti software gestionali integrati con il SdI generano automaticamente i registri IVA in formato conforme.
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