L’aliquota del 5%: inquadramento normativo
L’art. 1, comma 65, della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) prevede che i contribuenti che iniziano una nuova attività e rispettano i requisiti di accesso al regime forfettario possano applicare, per i primi cinque periodi d’imposta, un’aliquota ridotta del 5% anziché del 15% ordinario. Si tratta di un’agevolazione significativa: a parità di reddito imponibile, l’imposta sostitutiva si riduce di due terzi.
La norma intende favorire le nuove iniziative imprenditoriali e professionali, abbassando il carico fiscale nella fase di avvio, tradizionalmente la più delicata per un’attività autonoma. L’agevolazione non è automatica: il contribuente deve soddisfare tre condizioni aggiuntive rispetto ai requisiti ordinari di accesso al forfettario.
I tre requisiti per l’aliquota del 5%
Oltre al rispetto delle condizioni ordinarie del regime forfettario (limite 85.000 euro, assenza di partecipazioni rilevanti, ecc.), per accedere all’aliquota del 5% è necessario soddisfare cumulativamente le seguenti tre condizioni:
- Assenza di attività nei tre anni precedenti. Nei tre anni solari antecedenti l’inizio della nuova attività, il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. Il riferimento è ai tre anni antecedenti l’anno di apertura della partita IVA (non i tre anni antecedenti la prima fattura).
- Nuova attività, non prosecuzione. L’attività che si intende intraprendere non deve costituire la mera prosecuzione di una precedente attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo. Fanno eccezione le attività di tirocinio obbligatorio per l’iscrizione a un ordine professionale (es. tirocinio per avvocati, commercialisti). La norma mira a evitare che un lavoratore dipendente trasformi artificiosamente il proprio rapporto di lavoro in una partita IVA forfettaria per beneficiare dell’aliquota ridotta.
- Limite ricavi per attività precedenti. Se nei tre anni antecedenti è stata svolta una qualsiasi attività d’impresa (come imprenditore individuale o in società), i relativi ricavi non devono aver superato i 30.000 euro annui (limite aggiornato dalla Legge di Bilancio 2023). Questa condizione riguarda chi ha avuto una piccola attività in precedenza e intende ripartire con una nuova.
Come si contano i cinque anni
I cinque anni di applicazione dell’aliquota ridotta del 5% si contano a partire dall’anno di inizio attività (coincidente con l’anno di apertura della partita IVA). Il conteggio non dipende dall’effettivo volume di ricavi realizzati: anche se il primo anno il contribuente fattura zero, conta comunque come primo anno di attività.
| Anno attività | Aliquota applicabile |
|---|---|
| 1° anno | 5% |
| 2° anno | 5% |
| 3° anno | 5% |
| 4° anno | 5% |
| 5° anno | 5% |
| 6° anno e successivi | 15% |
Casistiche problematiche e orientamenti dell’Agenzia delle Entrate
L’applicazione della norma ha dato origine a numerosi chiarimenti interpretativi. I casi più frequenti riguardano:
Tirocinio professionale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il tirocinio obbligatorio per l’iscrizione all’albo (es. pratica forense, tirocinio per commercialisti) non costituisce esercizio di attività professionale ai fini del requisito di assenza triennale. Il tirocinante che apre la partita IVA al termine del percorso di tirocinio può accedere all’aliquota del 5%.
Attività d’impresa cessata da meno di tre anni. Se il contribuente ha chiuso una ditta individuale due anni prima e apre una nuova partita IVA per un’attività completamente diversa, il requisito dell’assenza triennale non è rispettato: i tre anni devono essere pienamente maturati prima dell’apertura della nuova attività.
Passaggio da dipendente a professionista nello stesso settore. Un dipendente di uno studio di architettura che si mette in proprio come architetto rischia di non soddisfare il requisito della “non prosecuzione”, perché l’attività è riconducibile a quella svolta come dipendente. La valutazione richiede un’analisi caso per caso.
Calcolo del risparmio fiscale con l’aliquota del 5%
Domande frequenti
Chi ha già avuto una partita IVA in passato può avere l’aliquota del 5%?
Dipende da quando l’ha chiusa. Se sono trascorsi almeno tre anni dalla chiusura della precedente partita IVA, il contribuente soddisfa il requisito dell’assenza triennale e può accedere all’aliquota del 5%, a condizione che la nuova attività non sia la prosecuzione di quella precedente. Se la chiusura è avvenuta meno di tre anni prima, l’aliquota del 5% non è applicabile.
L’aliquota del 5% si applica automaticamente o va richiesta?
Non è necessaria una richiesta formale preventiva all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente applica autonomamente l’aliquota del 5% in sede di dichiarazione dei redditi, verificando di rispettare i tre requisiti aggiuntivi. È tuttavia consigliabile documentare il rispetto delle condizioni (es. certificato di non titolarità di partita IVA nei tre anni precedenti) per essere in grado di fornire prova in caso di verifica fiscale.
Se perdo il requisito per l’aliquota del 5% durante i cinque anni, cosa succede?
Se vengono meno le condizioni di accesso al regime forfettario ordinario (es. superamento della soglia di 85.000 euro), il contribuente fuoriesce dall’intero regime forfettario e non può più beneficiare né dell’aliquota del 5% né del 15%. Se invece perde solo uno dei requisiti aggiuntivi dell’aliquota ridotta (es. emerge che l’attività è la prosecuzione di una precedente), l’imposta va ricalcolata al 15% con potenziale recupero della differenza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’aliquota del 5% si applica anche ai contributi INPS?
No. L’aliquota del 5% riguarda esclusivamente l’imposta sostitutiva sul reddito. I contributi previdenziali — gestione separata INPS al 26,07% per i professionisti senza Cassa, o contributi fissi per artigiani e commercianti — si calcolano con le aliquote ordinarie indipendentemente dall’aliquota dell’imposta sostitutiva. L’eventuale riduzione del 35% dei contributi per artigiani e commercianti è una misura separata e cumulabile.
Una persona che apre partita IVA a 60 anni ha comunque i cinque anni al 5%?
Sì, purché rispetti i tre requisiti: assenza di attività nei tre anni precedenti, nuova attività non in prosecuzione, e ricavi delle eventuali attività precedenti entro 30.000 euro. L’età del contribuente non è un criterio di accesso né di esclusione dall’aliquota agevolata. Un pensionato che apre una nuova partita IVA per un’attività effettivamente nuova può beneficiare dei cinque anni al 5%.
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