Superbonus 2026: stato aggiornato, cessione del credito e sconto
Il superbonus, nato con l’aliquota del 110%, ha subito una progressiva riduzione negli anni successivi. Nel 2026, l’aliquota e’ al 65% per i condomini che hanno avviato i lavori entro determinate scadenze, mentre cessione del credito e sconto in fattura rimangono riservati a categorie specifiche. Questa guida fa il punto sulla situazione aggiornata al 2026, le condizioni per accedere all’aliquota residua e le alternative disponibili.
- Superbonus 2026: aliquota 65% solo per condomini con SAL entro scadenza
- Cessione del credito e sconto in fattura: chi puo’ ancora usarli
- Differenza tra superbonus e bonus ristrutturazione ordinario
- Cantieri aperti: cosa fare per non perdere l’agevolazione
1. Evoluzione normativa: dal 110% al 65% del 2026
Il superbonus e’ stato introdotto dall’art. 119, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) con l’aliquota straordinaria del 110%. Nel corso degli anni la normativa ha subito modifiche continue, con una progressiva riduzione delle aliquote e un restringimento dei soggetti beneficiari.
| Anno | Aliquota | Soggetti principali |
|---|---|---|
| 2020-2022 | 110% | Tutti i condomini, IACP, persone fisiche |
| 2023 | 110% / 90% | Condomini con SAL al 30% entro giu. 2022; poi 90% |
| 2024 | 70% | Condomini con specifici requisiti SAL |
| 2025 | 65% | Condomini con SAL al 30% entro dic. 2023 |
| 2026 | 65% | Limitato ai cantieri con requisiti SAL specifici |
La normativa aggiornata al 2026 prevede che il superbonus al 65% sia applicabile esclusivamente ai condomini che avevano avviato i lavori entro le scadenze previste dalla normativa e che abbiano maturato gli stati di avanzamento lavori (SAL) nelle percentuali e nei termini indicati dal legislatore. I lavori avviati nel 2026 senza il rispetto di questi requisiti transitori non possono accedere al superbonus.
2. Chi puo’ ancora accedere al superbonus nel 2026
Nel 2026, il superbonus al 65% e’ accessibile in presenza delle seguenti condizioni (indicate dalla normativa e dalle circolari AE):
- Condomini: gli edifici condominiali che avevano presentato la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) entro il 25 novembre 2022 e che hanno completato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 (o entro altre scadenze previste dalla normativa intermedia)
- IACP e assimilati: Istituti Autonomi Case Popolari e enti assimilati, con specifici requisiti temporali
- Onlus, cooperative di abitazione, associazioni: in presenza dei requisiti soggettivi e temporali previsti dall’art. 119, D.L. 34/2020
I privati (persone fisiche) su villette e abitazioni unifamiliari non accedono piu’ al superbonus dal 2024, salvo che abbiano rispettato le condizioni transitorie (SAL al 30% entro il 30 settembre 2022). Per i nuovi interventi 2026 su abitazioni unifamiliari, si applica esclusivamente il bonus ristrutturazione ordinario al 50% o l’ecobonus.
3. Cessione del credito e sconto in fattura nel 2026
Il D.L. 11/2023 (“Decreto blocca cessioni”) ha vietato, con decorrenza immediata, la cessione del credito e lo sconto in fattura per la generalita’ degli interventi. Nel 2026, questi strumenti sono accessibili solo a categorie specifiche:
- Soggetti ISEE basso: contribuenti con reddito familiare non superiore a 15.000 euro, per le spese relative al superbonus su abitazione principale
- Zone colpite da eventi calamitosi: interventi su immobili in Comuni colpiti da calamita’ naturali con stato di emergenza dichiarato entro il 14 febbraio 2023
- Case popolari (IACP): gli IACP e assimilati possono ancora cedere il credito o applicare lo sconto in fattura
- Bonus barriere architettoniche: per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (L/13/1989), la cessione del credito e lo sconto restano accessibili fino al 31 dicembre 2025, con incertezze sulla proroga al 2026
Per i condomini in possesso dei requisiti superbonus 2026, la cessione del credito e’ possibile solo per le categorie sopra indicate. Per tutti gli altri contribuenti che fanno lavori con il bonus ristrutturazione ordinario o l’ecobonus nel 2026, il recupero avviene esclusivamente in dichiarazione dei redditi in 10 anni.
Esempio — Condominio con superbonus residuo al 65%
Un condominio di 10 unita’ a Milano ha avviato i lavori superbonus nel 2022 (CILAS depositata entro i termini). I lavori sono proseguiti fino al 2025 con piu’ SAL. Nel 2026 devono completare la coibentazione del tetto per una spesa residua di 180.000 euro.
- Spesa residua 2026: 180.000 euro
- Aliquota superbonus: 65%
- Detrazione totale: 180.000 × 65% = 117.000 euro
- Pro quota per 10 unita’: 11.700 euro per unita’
- Recupero in 4 anni (per le spese superbonus)
4. Cantieri aperti e SAL: cosa fare adesso
Per i condomini con cantieri superbonus aperti, la gestione dei SAL e’ critica per preservare l’agevolazione:
- Verifica lo stato del cantiere: richiedere all’amministratore e al direttore lavori un quadro preciso delle percentuali di avanzamento e delle spese gia’ sostenute
- Asseverazioni SAL: ogni SAL deve essere asseverato da un tecnico abilitato e comunicato all’ENEA e al portale Superbonus. Un SAL non asseverato nei termini puo’ far perdere l’aliquota agevolata per quella tranche di lavori
- Comunicazione Enea: obbligatoria per ogni SAL; verificare che tutte le comunicazioni siano state trasmesse correttamente
- Documentazione fiscale: conservare tutti i bonifici parlanti, le fatture delle imprese, le asseverazioni e le comunicazioni ENEA per almeno 5 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si porta in detrazione la spesa
5. Alternative al superbonus: il bonus ordinario e l’ecobonus
Per chi non accede piu’ al superbonus nel 2026, le alternative principali sono:
| Agevolazione | Aliquota | Limite spesa | Cessione credito |
|---|---|---|---|
| Bonus ristrutturazione ordinario | 50% | 96.000 euro | No (salvo eccezioni) |
| Ecobonus cappotto/infissi | 65% | Varia per intervento | No (salvo eccezioni) |
| Sismabonus | 70-85% | 96.000 euro | No (salvo eccezioni) |
| Superbonus (cantieri aperti) | 65% | Nessun cap aggiuntivo | Solo per categorie ammesse |
Per i nuovi lavori avviati nel 2026, la scelta piu’ pratica per la generalita’ dei contribuenti e’ tra il bonus ristrutturazione al 50% e l’ecobonus al 65%, a seconda della tipologia degli interventi e del beneficio energetico conseguito. La guida dettagliata su questi strumenti e’ disponibile su Bonus ristrutturazione 2026 e Ecobonus 2026.
Parla con un commercialista esperto
La situazione normativa del superbonus nel 2026 e’ complessa e in continua evoluzione. Verificare se il tuo cantiere e’ ancora agevolabile, gestire i SAL e ottimizzare la fruizione della detrazione residua richiede una consulenza fiscale e tecnica specializzata.
Domande frequenti
Il superbonus al 110% e’ ancora applicabile per i lavori del 2026?
No. L’aliquota del 110% non e’ piu’ applicabile nel 2026. I condomini con cantieri aperti in presenza dei requisiti transitori (CILAS depositata entro i termini e SAL maturati nelle percentuali previste) possono al massimo accedere all’aliquota del 65%. Per i nuovi cantieri avviati nel 2026, non e’ possibile accedere al superbonus.
Posso ancora cedere il credito derivante dal superbonus nel 2026?
Solo per categorie specifiche: contribuenti con ISEE familiare non superiore a 15.000 euro (per l’abitazione principale), Comuni in zone calamitate e IACP. Per la generalita’ dei condomini, la cessione del credito e’ vietata dal D.L. 11/2023. Il recupero avviene esclusivamente in dichiarazione dei redditi in 4 rate annuali.
Il condominio deve nominare un amministratore per accedere al superbonus?
Si’. I condomini devono avere un amministratore nominato per poter accedere al superbonus condominiale. L’amministratore e’ il soggetto responsabile della trasmissione della CILAS, della gestione dei SAL, delle comunicazioni ENEA e dell’organizzazione della documentazione fiscale. In assenza di amministratore, occorre procedere alla sua nomina prima dell’avvio dei lavori.
Se ho gia’ ceduto il credito superbonus, cosa succede se il cantiere e’ ancora aperto?
Le cessioni di credito gia’ perfezionate prima del D.L. 11/2023 rimangono valide e produttive di effetti. Il divieto di cessione si applica alle nuove cessioni. Se il cantiere e’ ancora aperto, le spese future non cedute possono essere recuperate solo in dichiarazione dei redditi (o attraverso le categorie ancora ammesse alla cessione), mentre quelle gia’ cedute continuano a produrre effetti nei confronti del cessionario.
Qual e’ la differenza tra CILAS e CILA ai fini del superbonus?
La CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) e’ il titolo abilitativo specifico per i lavori superbonus, introdotto dal D.L. 77/2021. Si differenzia dalla CILA ordinaria perche’ include un’asseverazione tecnica specifica sullo stato legittimo dell’immobile. La data di deposito della CILAS e’ uno degli elementi determinanti per verificare l’accesso alle aliquote transitorie del superbonus.
Approfondisci
Guide e analisi correlate per inquadrare meglio il tema.
- Bonus prima casa under 36: stato nel 2026 e agevolazioni vigenti
- Bonus Pubblicità 2026: credito d’imposta
- Superbonus 2026: aliquota attuale
- Bonus mobili 2026: limite 5.000 euro, elettrodomestici e condizioni
- Ecobonus 2026: cappotti, infissi, caldaie e aliquote
- Mutuo per ristrutturazione 2026: come funziona
Per collegare questo tema a una decisione concreta, parti da questi approfondimenti collegati.
Area fisco Calcolatori fiscali Ravvedimento operoso 2026 Come scegliere il commercialista Guide pilastro
