Transizione 5.0 2026: credito d’imposta, aliquote e documentazione
Il piano Transizione 5.0, introdotto dall’art. 38 del D.L. 19/2024, riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi abilitanti la transizione digitale ed energetica. A differenza del precedente 4.0, il 5.0 lega il beneficio al risparmio energetico effettivamente conseguito. Le aliquote variano dal 35% al 45% in funzione della dimensione dell’impresa e dell’entità del risparmio energetico.
- Credito d’imposta dal 35% al 45% sugli investimenti qualificati
- Obbligatorio dimostrare risparmio energetico del processo almeno del 3%
- Beni strumentali, software, formazione connessa
- Procedura GSE: prenotazione e certificazione obbligatorie
1. Cos’è Transizione 5.0 e base normativa
Il piano Transizione 5.0 è stato istituito dall’art. 38 del D.L. 19/2024 (convertito con L. 56/2024) nell’ambito delle misure finanziate dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto alle imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali materiali e immateriali compresi negli allegati A e B della L. 232/2016 (il piano Industria 4.0), ma con un requisito aggiuntivo fondamentale: gli investimenti devono comportare una riduzione dei consumi energetici.
La differenza sostanziale rispetto al credito d’imposta beni strumentali 4.0 (art. 1, c. 1057-bis, L. 178/2020) sta proprio in questo requisito energetico: nel 4.0 il beneficio è automatico per chi investe in beni degli allegati A e B; nel 5.0 il credito scatta solo se l’investimento riduce i consumi energetici del processo produttivo di almeno il 3% (o del 5% a livello di stabilimento). La norma incentiva così non solo la digitalizzazione, ma anche la decarbonizzazione del sistema produttivo italiano.
Possono accedere al piano 5.0 tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato (anche in regime forfettario, se applicabile). Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali.
2. Aliquote, limiti di investimento e beni ammissibili
Le aliquote del credito d’imposta Transizione 5.0 variano in funzione di due variabili: la fascia di investimento e l’entità del risparmio energetico conseguito. La struttura è la seguente:
| Fascia di investimento | Risparmio energetico 3-6% | Risparmio 6-10% | Risparmio oltre 10% |
|---|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 35% | 40% | 45% |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro | 15% | 15% | 15% |
| Da 10 a 50 milioni di euro | 5% | 5% | 5% |
I limiti di investimento massimo agevolabile sono di 50 milioni di euro per ciascun anno d’imposta per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta è calcolato sull’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno d’imposta in cui è avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.
Beni ammissibili
Rientrano nel piano 5.0: (a) beni materiali e immateriali 4.0 (allegati A e B della L. 232/2016), purchè connessi alla riduzione dei consumi energetici; (b) impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (solare fotovoltaico, eolico); (c) spese per la formazione del personale finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica, nel limite del 10% degli investimenti ammissibili (massimo 300.000 euro).
3. Esempi di calcolo del credito d’imposta
Esempio 1 — PMI con investimento 1,5 milioni, risparmio energetico 7%
La Meccanica Rossi Srl acquista nuovi centri di lavoro 4.0 per 1.500.000 euro. La relazione tecnica del certificatore indipendente attesta un risparmio energetico del processo produttivo del 7% (fascia 6-10%). Credito d’imposta applicabile: 40% su 1.500.000 euro = 600.000 euro. Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo (200.000 euro/anno). Non genera reddito imponibile.
Esempio 2 — Impresa con investimento 3 milioni (fascia mista), risparmio 4%
L’Elettrotecnica Bianchi SpA investie 3.000.000 euro totali in beni 5.0. Il risparmio energetico attestato è del 4% (fascia 3-6%). Il calcolo del credito segue le fasce: sui primi 2.500.000 euro si applica il 35% = 875.000 euro; sui restanti 500.000 euro si applica il 15% = 75.000 euro. Credito totale: 950.000 euro, utilizzabile in tre rate annuali da circa 316.667 euro.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto. Non è cumulabile con il credito d’imposta beni strumentali 4.0 (art. 1, c. 1057-bis, L. 178/2020) per gli stessi beni: l’impresa deve scegliere se accedere al 4.0 o al 5.0. Dato che le aliquote del 5.0 (35-45% nella prima fascia) sono significativamente più elevate rispetto al 4.0 (20%), la convenienza del 5.0 è di norma superiore per chi riesce a dimostrare il risparmio energetico richiesto. Per il confronto con il 4.0, si veda la sezione dedicata nella guida sul credito d’imposta 4.0.
4. Procedura GSE, documentazione e adempimenti
Prenotazione presso il GSE
La procedura per accedere al credito 5.0 è più complessa rispetto al 4.0 e prevede obbligatoriamente il coinvolgimento del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). L’impresa deve presentare al GSE una comunicazione preventiva (prenotazione) che descriva il progetto di innovazione, i beni oggetto di investimento e la riduzione attesa dei consumi energetici. Solo dopo la conferma da parte del GSE è possibile procedere con gli investimenti.
Certificazione ex ante ed ex post
Il piano 5.0 richiede due certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente (EGE o ESCo iscritti all’albo): (a) la certificazione ex ante, che attesta la riduzione attesa dei consumi energetici sulla base del progetto; (b) la certificazione ex post, che attesta il raggiungimento effettivo del risparmio energetico a investimento completato. Solo con la certificazione ex post è possibile utilizzare il credito d’imposta.
Documentazione da conservare
Il beneficiario deve conservare: le fatture dei fornitori con indicazione dei beni acquistati e del riferimento al piano 5.0; le ricevute dei pagamenti tramite strumenti tracciati; la documentazione tecnica dei beni (specifiche tecniche, interconnessione 4.0); le certificazioni ex ante ed ex post; la comunicazione GSE di prenotazione e conferma. La documentazione va conservata per almeno cinque anni dall’ultima rata del credito utilizzato.
Un commercialista esperto in agevolazioni alle imprese è essenziale per pianificare correttamente l’investimento, selezionare i beni ammissibili, coordinarsi con il certificatore energetico e gestire la procedura GSE. La complessità del piano 5.0 rispetto al 4.0 richiede un presidio professionale dall’inizio alla fine del processo. Si rimanda anche alla guida sul confronto SRL vs SRLS per considerazioni sulla struttura societaria più adatta a pianificare investimenti agevolati.
Confronta il tuo regime con un commercialista
Transizione 5.0 offre crediti d’imposta fino al 45%, ma la procedura richiede certificazioni energetiche, prenotazione GSE e documentazione specifica. Un commercialista esperto ti guida dall’analisi di convenienza alla fruizione del credito.
Domande frequenti
Transizione 5.0 e credito 4.0 sono cumulabili per lo stesso bene?
No. Per lo stesso bene strumentale si può accedere solo a uno dei due incentivi, non a entrambi. L’impresa deve scegliere se utilizzare il credito 4.0 (aliquote più basse, procedura semplificata) o il 5.0 (aliquote più elevate ma con obbligo di certificazione energetica e procedura GSE). La scelta dipende dalla capacità di dimostrare il risparmio energetico richiesto dal 5.0.
Anche le imprese in regime forfettario possono accedere al 5.0?
Sì, in linea di principio le imprese in regime forfettario possono accedere al credito 5.0, ma la fruizione presenta limitazioni pratiche: il credito è utilizzabile in compensazione F24, ma i soggetti forfettari non versano IRPEF tramite F24 nello stesso modo dei soggetti ordinari. Occorre verificare con un commercialista se la struttura delle imposte da pagare consente un’effettiva compensazione.
Chi certifica il risparmio energetico?
Il risparmio energetico deve essere certificato da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato UNI CEI 11339 o da un’Energy Service Company (ESCo) certificata UNI CEI 11352, iscritti negli appositi registri. Il certificatore deve essere indipendente rispetto all’impresa beneficiaria e ai fornitori dei beni.
In quante rate si usa il credito 5.0?
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno di completamento dell’investimento e dell’ottenimento della certificazione ex post. La prima quota è utilizzabile dall’anno in cui è stata emessa la certificazione definitiva.
Gli impianti fotovoltaici da soli danno diritto al 5.0?
No. Gli impianti fotovoltaici sono ammissibili solo se abbinati a investimenti in beni strumentali 4.0 e se contribuiscono alla riduzione dei consumi energetici del processo produttivo. Un impianto fotovoltaico isolato, senza connessione a beni 4.0 e senza un progetto di riduzione dei consumi, non dà accesso al credito 5.0.
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