Dichiarazione successione 2026: come compilarla, scadenza
La dichiarazione di successione va presentata entro dodici mesi dall’apertura della successione, esclusivamente per via telematica dal 2025. L’art. 28 D.Lgs. 346/1990 stabilisce chi è obbligato, cosa includere e quali documenti allegare. Con la riforma D.Lgs. 139/2024 l’imposta si autoliquida contestualmente alla dichiarazione.
- Scadenza 12 mesi dalla data del decesso
- Chi è obbligato a presentarla e chi è esonerato
- Quadri del modello AdE e documenti necessari
- Sanzioni per omissione o presentazione tardiva
1. Chi deve presentare la dichiarazione di successione
L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione è stabilito dall’art. 28 D.Lgs. 346/1990. Sono tenuti alla presentazione, in solido tra loro, i seguenti soggetti: gli eredi (sia legittimi che testamentari), i legatari e i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso dei beni (anche in via temporanea), gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti.
Non sono tenuti alla dichiarazione quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l’attivo ereditario ha un valore inferiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Questa esenzione dall’obbligo dichiarativo non significa esenzione dall’imposta: se successivamente emergono beni o il valore supera la soglia, la dichiarazione va presentata entro un anno dalla data in cui si è verificata la variazione.
Termine di presentazione
Il termine ordinario è di dodici mesi dall’apertura della successione (data del decesso). Se il defunto risiedeva all’estero, il termine è di dodici mesi dal rientro in Italia dei soggetti tenuti alla presentazione o dalla data in cui hanno avuto notizia della morte. In caso di successione testamentaria, il termine decorre dalla data di pubblicazione del testamento.
Dal 1° gennaio 2025, per le successioni aperte dopo tale data, la dichiarazione può essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o per il tramite di intermediari abilitati (professionisti iscritti agli albi, Caf).
2. Struttura del modello AdE e documenti necessari
Il modello di dichiarazione di successione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed è articolato in quadri distinti, ciascuno dedicato a una categoria di beni o a informazioni sui soggetti coinvolti.
| Quadro | Contenuto | Note |
|---|---|---|
| Frontespizio | Dati del defunto e dei dichiaranti | Codice fiscale obbligatorio |
| Quadro EA | Eredi e legatari | Quote e grado di parentela |
| Quadro EB | Beni immobili e diritti reali | Valore catastale rivalutato |
| Quadro EC | Aziende, quote societarie, azioni | Perizia se non quotate |
| Quadro ED | Navi, imbarcazioni, aeromobili | Valore di libro o di mercato |
| Quadro EE | Altri beni e diritti (liquidità, crediti) | Estratti conto alla data del decesso |
| Quadro EP | Passività deducibili | Debiti documentati con data certa |
| Quadro EF | Liquidazione dell’imposta | Autoliquidazione dal 2025 |
Documenti da allegare
La dichiarazione deve essere corredata dei seguenti documenti: copia del certificato di morte o della dichiarazione sostitutiva; copia del testamento (se presente), con l’atto di pubblicazione del notaio; estratto catastale aggiornato per ogni immobile; estratti conto bancari e postali alla data del decesso; perizia giurata per le partecipazioni in società non quotate; documentazione delle passività (contratti di mutuo, fatture, estratti conto creditori).
3. Calcolo dell’imposta autoliquidata
Con la riforma D.Lgs. 139/2024, il dichiarante calcola autonomamente l’imposta nel quadro EF e versa il dovuto entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate può successivamente controllare la dichiarazione e notificare avvisi di accertamento in caso di errori.
Esempio 1 — Successione con due eredi e immobile
Attivo ereditario: appartamento valore catastale rivalutato 480.000 euro + conti 60.000 euro = 540.000 euro.
Passività deducibili: mutuo residuo 80.000 euro + spese funebri 1.032 euro = 81.032 euro.
Attivo netto: 458.968 euro.
Eredi: due figli in parti uguali (229.484 euro ciascuno).
Franchigia per figlio: 1.000.000 euro.
Imposta di successione: 0 euro (quota sotto franchigia).
Da versare entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione: 0 euro di imposta successione + imposte ipotecaria e catastale per l’immobile.
Esempio 2 — Successione testamentaria con legatario estraneo
Lascito testamentario: 200.000 euro in denaro a un amico del defunto (legatario estraneo).
Aliquota applicabile: 8% (nessuna franchigia per estranei).
Imposta autoliquidata: 200.000 × 8% = 16.000 euro.
Termine di pagamento: entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Rateizzazione: importo superiore a 1.000 euro, quindi possibile in massimo 8 rate trimestrali da 2.000 euro ciascuna.
4. Sanzioni per omissione e ravvedimento operoso
La mancata presentazione della dichiarazione di successione entro il termine di dodici mesi espone gli eredi a sanzioni amministrative. L’omissione è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (art. 50 D.Lgs. 346/1990). Se non vi è imposta dovuta, la sanzione è da 250 euro a 1.000 euro.
La presentazione tardiva entro 30 giorni dalla scadenza è punita con la sanzione ridotta al 25%. Dopo i 30 giorni e fino a 90 giorni dalla scadenza, la riduzione è al 50%. Oltre i 90 giorni si applica la sanzione piena.
Ravvedimento operoso
È possibile sanare spontaneamente l’omissione o l’errore dichiarativo tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), presentando la dichiarazione tardiva e versando la sanzione ridotta secondo le percentuali previste dalla norma, che si riducono progressivamente in funzione della tempestività del ravvedimento. Per le modalità operative del ravvedimento si rinvia alla guida Ravvedimento operoso 2026: errori su versamenti e dichiarazioni.
Valuta il caso con un avvocato tributarista
Errori nella dichiarazione di successione possono generare sanzioni rilevanti. Un avvocato tributarista può assistere nella compilazione e nella liquidazione dell’imposta.
Domande frequenti
Qual è la scadenza per la dichiarazione di successione nel 2026?
La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con la data del decesso (art. 28 D.Lgs. 346/1990). Se il defunto risiedeva all’estero, il termine decorre dalla data in cui gli eredi residenti in Italia hanno avuto notizia della morte. Non sono previste proroghe automatiche.
Si può presentare la dichiarazione di successione senza intermediario?
Sì, dal 2025 la dichiarazione si presenta esclusivamente per via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa ci si può rivolgere a un intermediario abilitato (commercialista, avvocato, CAF) che trasmette telematicamente per conto dell’erede.
Cosa succede se ci sono più eredi che devono presentare la dichiarazione?
Gli eredi sono obbligati in solido: è sufficiente che uno di loro presenti la dichiarazione per adempiere all’obbligo per tutti. Tuttavia, ciascun erede risponde solidalmente per l’imposta relativa alla propria quota. In pratica, di norma un solo erede o il professionista incaricato trasmette l’unica dichiarazione comprensiva di tutte le quote.
Come si valorizza il conto corrente bancario nella dichiarazione?
I conti correnti bancari e postali si dichiarano per il saldo risultante alla data del decesso, documentato da estratto conto rilasciato dalla banca. Ai depositi bancari non si applica alcun moltiplicatore catastale: il valore dichiarato è quello nominale. I titoli di Stato (BOT, BTP, CCT) sono esenti dall’imposta di successione ma vanno comunque indicati per completezza.
È possibile pagare l’imposta di successione a rate?
Sì. Quando l’imposta autoliquidata supera 1.000 euro, è possibile rateizzare in massimo otto rate trimestrali di pari importo. La prima rata va versata entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Sulle rate successive si applicano gli interessi legali. La rateizzazione non richiede istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate.
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