Auto aziendale 2026: deducibilita’ completa professionisti e SRL
La deducibilita’ delle spese per auto aziendali nel 2026 e’ disciplinata dall’art. 164 del TUIR (DPR 917/1986) e dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024), che ha introdotto nuove percentuali per il fringe benefit dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti in base al tipo di alimentazione. Per professionisti e SRL la percentuale base resta al 20%, con limite di costo rilevante a 18.075,99 euro, ma il leasing operativo al 70% offre alternative interessanti.
- Art. 164 TUIR: 20% per professionisti e imprese (limite costo 18.075,99 euro)
- 70% per auto in leasing operativo con uso esclusivamente aziendale documentato
- 80% per agenti e rappresentanti di commercio
- Fringe benefit 2026: BEV 25%, ibridi plug-in 50%, altri 70% del costo ACI km
1. Quadro normativo: art. 164 TUIR e Legge Bilancio 2026
L’art. 164 del TUIR regola la deducibilita’ delle spese relative ai veicoli a motore (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli) per i soggetti che producono reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Il principio generale e’ che le spese per veicoli non strumentali all’attivita’ sono deducibili solo parzialmente, in quanto si presume un utilizzo misto (professionale e personale).
Le percentuali di deducibilita’ previste dall’art. 164 TUIR nel 2026 sono le seguenti, senza modifiche sostanziali rispetto all’anno precedente per le categorie principali:
- Veicoli strumentali all’attivita’ (uso esclusivo aziendale): 100% — valido solo per veicoli per cui l’uso personale e’ oggettivamente impossibile per natura (es. taxi, veicoli speciali);
- Veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti: 70% — in forza di un contratto specifico; il costo per il dipendente genera fringe benefit;
- Veicoli di agenti e rappresentanti di commercio: 80% — con limite di costo 25.822,84 euro;
- Veicoli di professionisti e imprenditori (uso non esclusivo): 20% — con limite di costo 18.075,99 euro;
- Veicoli in leasing operativo (uso promiscuo imprese): 70% dei canoni.
2. Percentuali di deducibilita’ per categoria di soggetto
La tabella seguente riepiloga le percentuali di deducibilita’ applicabili nel 2026 alle diverse categorie di soggetti, con i limiti di costo rilevante ai fini IRPEF/IRES:
| Categoria soggetto | % deducibilita’ | Limite costo rilevante | Note |
|---|---|---|---|
| Lavoratore autonomo / professionista | 20% | 18.075,99 euro | Art. 164, comma 1, lett. b), TUIR. Un solo veicolo per professionista. |
| Impresa individuale / societa’ di persone | 20% | 18.075,99 euro | Stessa regola del professionista |
| SRL / SpA / societa’ di capitali | 20% | 18.075,99 euro | Salvo uso promiscuo dipendenti (70%) o uso esclusivo aziendale (100%) |
| Agente / rappresentante di commercio | 80% | 25.822,84 euro | Art. 164, comma 1, lett. b-bis), TUIR |
| Dipendente con auto aziendale uso promiscuo | 70% (societa’) | Nessun limite | Fringe benefit per il dipendente; costo interamente deducibile dalla societa’ (70%) |
| Leasing operativo (uso promiscuo imprese) | 70% | Nessun limite sul canone | I canoni di leasing operativo per veicoli in uso promiscuo sono deducibili al 70% |
Limite di costo: come si applica
Il limite di costo di 18.075,99 euro per i professionisti e le imprese funziona come segue: se il veicolo e’ stato acquistato per 30.000 euro, ai fini della deduzione si considera un costo massimo di 18.075,99 euro. La deduzione massima e’ quindi: 18.075,99 x 20% = 3.615,20 euro annui di ammortamento deducibile (applicando il coefficiente di ammortamento del 25% previsto dal D.M. 31 dicembre 1988 per gli autoveicoli).
Per un veicolo da 30.000 euro: min(30.000; 18.075,99) x 20% x 25% = 18.075,99 x 20% x 25% = 903,80 euro/anno di ammortamento deducibile. Su un periodo di ammortamento ordinario di 4 anni (25% per anno), la deduzione totale e’ 903,80 x 4 = 3.615,20 euro, su un costo effettivo di 30.000 euro.
3. Esempi di calcolo: professionista e SRL a confronto
Esempio 1 — Avvocato in studio individuale, auto acquistata 35.000 euro
Dott. Rossi, avvocato con partita IVA in regime ordinario, acquista nel 2026 una berlina da 35.000 euro (IVA esclusa).
Costo rilevante ai fini IRPEF: min(35.000; 18.075,99) = 18.075,99 euro.
Coefficiente ammortamento auto (D.M. 31.12.1988): 25%. Primo anno si applica il 50% del coefficiente (12,5%).
Ammortamento deducibile anno 1: 18.075,99 x 20% x 12,5% = 451,90 euro.
Anni 2-4: 18.075,99 x 20% x 25% = 903,80 euro/anno.
Totale deduzione in 4 anni: 451,90 + 903,80 x 3 = 3.163,30 euro su 35.000 euro di costo reale (deduzione effettiva: 9%).
Ai fini IVA: l’IVA sull’acquisto di autovetture e’ detraibile solo al 40% (art. 19-bis1, comma 1, lett. c, DPR 633/1972): IVA detraibile = 35.000 x 22% x 40% = 3.080 euro su 7.700 euro totali.
Esempio 2 — SRL con auto assegnata all’amministratore in uso promiscuo
Una SRL acquista una berlina ibrida plug-in da 45.000 euro (IVA esclusa) e la assegna all’amministratore per uso promiscuo (lavoro + privato). L’amministratore percepisce uno stipendio da lavoro dipendente dalla SRL.
Deducibilita’ per la SRL: uso promiscuo a dipendenti/collaboratori = 70%. Ammortamento annuo deducibile: non si applica il limite di 18.075,99 euro per l’uso promiscuo a dipendenti. Ammortamento totale 25% su 45.000 euro = 11.250 euro/anno x 70% = 7.875 euro/anno deducibili.
Fringe benefit per l’amministratore (2026 — ibrido plug-in): percorrenza convenzionale ACI 15.000 km/anno per il modello specifico. Ipotesi costo ACI/km per ibrido plug-in: 0,60 euro/km. Fringe benefit annuo = 15.000 km x 0,60 euro x 50% = 4.500 euro da aggiungere al reddito da lavoro dipendente dell’amministratore.
L’amministratore paga IRPEF su 4.500 euro aggiuntivi: se la sua aliquota marginale e’ 35%, IRPEF aggiuntiva = 1.575 euro/anno.
4. Fringe benefit, IVA e scelta tra acquisto e leasing
Fringe benefit 2026: le percentuali per tipologia di alimentazione
Per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti (e agli amministratori con contratto di lavoro dipendente), il fringe benefit da includere nel reddito del dipendente si calcola applicando una percentuale al costo di percorrenza ACI per 15.000 km/anno:
- Veicoli BEV (solo elettrici): 25% del costo ACI;
- Veicoli ibridi plug-in (PHEV): 50% del costo ACI;
- Veicoli con altre alimentazioni (benzina, diesel, GPL, metano, full hybrid): 70% del costo ACI.
Le percentuali si applicano ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° luglio 2020. Per i contratti precedenti, si applica la vecchia regola del 30% indipendentemente dall’alimentazione.
IVA sull’acquisto e sulla gestione
L’IVA sull’acquisto di autovetture e’ detraibile al 40% per i professionisti e le imprese che non utilizzano il veicolo in modo esclusivo per l’attivita’. Per il carburante e le manutenzioni, l’IVA segue lo stesso limite proporzionale del 40%. Solo per i veicoli strumentali all’uso esclusivo aziendale (es. autocarri, veicoli speciali, taxi) l’IVA e’ detraibile al 100%.
Acquisto vs. leasing operativo
Il leasing operativo (noleggio a lungo termine) offre per le imprese una deducibilita’ del 70% dei canoni, senza limite di costo come invece accade per l’acquisto con il tetto di 18.075,99 euro. Questo rende il leasing operativo particolarmente conveniente per veicoli di valore superiore al tetto, che in caso di acquisto avrebbero una percentuale di deduzione effettiva molto bassa. Occorre pero’ considerare che il leasing non crea un asset patrimoniale e i canoni sono integralmente a carico del conto economico.
Per approfondire la pianificazione fiscale per la SRL in un contesto piu’ ampio, si rimanda alla guida su SRL vs SRLS 2026.
Confronta il tuo regime con un commercialista
La scelta tra acquisto, leasing finanziario e leasing operativo per l’auto aziendale dipende dalla struttura dell’impresa, dal regime fiscale, dall’utilizzo effettivo del veicolo e dalle esigenze di liquidita’. Un commercialista elabora il confronto numerico per la tua situazione specifica e ti aiuta a ottimizzare la deducibilita’ nel rispetto delle norme.
Domande frequenti
Un professionista puo’ dedurre piu’ di un’auto?
La norma (art. 164, comma 1, lett. b, TUIR) prevede che la deduzione al 20% con il limite di 18.075,99 euro si applichi a un solo veicolo per professionista. Un secondo veicolo non e’ deducibile, a meno che non sia strumentale all’attivita’ in senso assoluto (ipotesi molto rara per le professioni liberali). L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione in piu’ risoluzioni.
La SRL puo’ dedurre il 100% delle spese per un’auto?
Si’, ma solo se l’auto e’ strumentale all’attivita’ in senso assoluto: deve essere impossibile o irrilevante l’uso personale per la natura del veicolo o dell’attivita’. Per le comuni autovetture assegnate ad amministratori o dipendenti, la deducibilita’ e’ al 70% (uso promiscuo) o al 20% (uso generico). La deducibilita’ al 100% e’ circoscritta a casi molto specifici come taxi, autoscuole, veicoli di pronto soccorso privati.
Come si calcola il fringe benefit per un’auto elettrica assegnata a un dipendente nel 2026?
Per i veicoli BEV (solo elettrici) assegnati in uso promiscuo, il fringe benefit si calcola come il 25% del costo di percorrenza ACI per 15.000 km/anno. Il costo ACI varia per modello e anno: e’ pubblicato annualmente dall’ACI. Ad esempio, se il costo ACI e’ 0,50 euro/km, il fringe benefit e’ 15.000 x 0,50 x 25% = 1.875 euro/anno da aggiungere al reddito del dipendente.
Il leasing operativo e’ piu’ conveniente dell’acquisto per la SRL?
Dipende dal valore del veicolo. Per auto di valore superiore a 18.075,99 euro (il limite per la deduzione al 20% per acquisto), il leasing operativo al 70% dei canoni e’ spesso piu’ vantaggioso perche’ non ha un limite di costo. Per auto economiche sotto il tetto, l’acquisto con deduzione al 20% e il leasing operativo al 70% vanno confrontati numericamente tenendo conto dei canoni effettivi e dei tassi di finanziamento impliciti.
L’IVA sul carburante per l’auto aziendale e’ detraibile al 100%?
No. L’IVA sul carburante segue le stesse limitazioni dell’acquisto del veicolo: e’ detraibile al 40% per le autovetture non strumentali all’attivita’. Per i veicoli strumentali all’uso esclusivo aziendale, l’IVA sul carburante e’ detraibile al 100%. Con il sistema di pagamento elettronico (carte carburante o app) l’IVA sul carburante e’ detraibile al 40% senza bisogno di ricevuta fiscale nominativa separata.
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