Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività sale dal 26% al 33% (Legge di Bilancio 2026). È inoltre abrogata la soglia di esenzione di 2.000 € (già dal 2025): tutte le plusvalenze sono imponibili.
Resta un’eccezione al 26% per i token di moneta elettronica (e-money token in euro conformi al Reg. UE 2023/1114).
I riferimenti al 26% nel testo che segue valgono per il regime previgente o per altri redditi finanziari: verifica sempre la regola dell’anno d’imposta che ti interessa.
Quadro RW criptoattività 2026: come dichiarare wallet e exchange esteri
Dal 2026 le criptoattività detenute su exchange esteri o in wallet self-custody (Ledger, Trezor, MetaMask) vanno dichiarate nel Quadro RW con il codice natura 14, introdotto dal D.Lgs. 192/2024. Questa guida illustra quali wallet sono obbligatori, come valorizzare le posizioni al 31 dicembre, l’IVAFE del 2 per mille e i casi limite.
- Codice natura 14 per criptoattività nel Quadro RW (dal 2025)
- Obbligo per wallet self-custody e exchange esteri senza sede italiana
- IVAFE 2 per mille sul valore al 31/12 — esonero per exchange italiani con sostituto
- Valutazione al valore di mercato in euro al 31 dicembre
1. Quali wallet e exchange vanno dichiarati nel Quadro RW
Il D.Lgs. 192/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025) ha completato il quadro normativo sulla tassazione delle cripto-attività, estendendo esplicitamente gli obblighi di monitoraggio fiscale anche alle criptoattività. A partire dal periodo d’imposta 2025 (dichiarazione da presentare nel 2026), le criptoattività detenute all’estero vanno indicate nel Quadro RW con il codice natura 14.
Exchange esteri
Rientrano nell’obbligo tutti gli exchange che non hanno una stabile organizzazione in Italia e non sono iscritti al registro degli operatori in cripto-attività (VASP) tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). I principali exchange esteri soggetti all’obbligo RW includono: Coinbase (USA), Kraken (USA), Binance (con sede in varie giurisdizioni), Bybit (Dubai), OKX (Seychelles). Anche gli exchange europei senza sede italiana (Bitstamp con sede in Lussemburgo, Bitfinex con sede a Hong Kong) richiedono la dichiarazione RW.
Wallet self-custody
I wallet hardware (Ledger, Trezor, Coldcard) e i wallet software non custodial (MetaMask, Phantom, Trust Wallet) costituiscono una forma di detenzione diretta delle criptoattività. Non vi è un intermediario che funge da sostituto d’imposta. L’obbligo di monitoraggio RW si applica anche a questi wallet, con alcune specificità:
- Il “Paese” da indicare in colonna 1 del Quadro RW è il Paese in cui è registrata la blockchain (convenzionalmente, per Bitcoin e Ethereum si usa il codice XK — assenza di Paese specifico — o il Paese in cui risiede il titolare del wallet);
- Il valore è il valore di mercato delle cripto detenute nel wallet al 31 dicembre dell’anno di riferimento;
- Non vi è una soglia di esonero per i wallet self-custody: l’obbligo è assoluto anche per importi modesti.
Posizioni DeFi e staking
Le posizioni in protocolli DeFi (liquidity pool, yield farming, lending protocol come Aave o Compound) rientrano nell’obbligo RW come criptoattività. Il valore da dichiarare è il valore del capitale depositato nel protocollo al 31 dicembre, valorizzato in euro. I token di governance eventualmente detenuti come provento di staking sono anch’essi soggetti a monitoraggio.
2. Come valorizzare le criptoattività al 31 dicembre
La valorizzazione delle criptoattività ai fini del Quadro RW avviene al valore di mercato al 31 dicembre dell’anno d’imposta precedente (per il Modello Redditi 2026 si dichiara il periodo d’imposta 2025, quindi il valore al 31/12/2025).
| Tipologia | Fonte del valore di mercato | Conversione EUR |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | Prezzo medio exchange (es. Coinbase, Binance) al 31/12 | Cambio BTC/EUR al 31/12 |
| Ether (ETH) | Prezzo medio exchange al 31/12 | Cambio ETH/EUR al 31/12 |
| Stablecoin USD (USDT, USDC) | Valore nominale 1 USD per token | Cambio EUR/USD al 31/12 |
| Token DeFi / governance | Prezzo CoinGecko o CoinMarketCap al 31/12 | Cambio token/EUR al 31/12 |
| NFT | Ultimo prezzo di vendita o stima di mercato | Cambio ETH/EUR al 31/12 |
Per i token illiquidi o senza mercato attivo (token in attesa di listing, project token), il D.Lgs. 192/2024 prevede che si utilizzi il costo di acquisto documentato in mancanza di un prezzo di mercato affidabile. Per gli NFT senza transazioni recenti sul mercato OpenSea o equivalenti, si può utilizzare una stima prudenziale basata sull’ultimo prezzo noto.
3. Esempi pratici di compilazione
Esempio 1 — Portafoglio su Kraken (exchange USA)
Davide ha su Kraken al 31/12/2025:
– 0,15 BTC @ 93.000 euro/BTC = 13.950 euro
– 2 ETH @ 3.200 euro/ETH = 6.400 euro
– 500 USDT = 500 × (1/1,05) = circa 476 euro
Valore totale portafoglio: 13.950 + 6.400 + 476 = 20.826 euro
Quadro RW — colonne principali:
– Col. 1: US (codice USA)
– Col. 3: 14 (cripto-attività)
– Col. 7: 20.826 (valore al 31/12)
– Col. 16: 20.826 × 0,20% = 41,65 euro (IVAFE)
Nota: Davide deve anche indicare il valore iniziale (al 1/1/2025 o alla data di apertura del conto) nella colonna 6 del Quadro RW.
Esempio 2 — Wallet hardware Ledger con Bitcoin
Sara ha un Ledger con 0,08 BTC. Valore al 31/12/2025: 0,08 × 93.000 = 7.440 euro.
Obbligo RW: Sì — wallet self-custody, nessuna soglia.
Paese da indicare: Convenzionalmente si utilizza il codice del Paese di residenza del titolare (IT) o la categoria “assente” per blockchain non localizzate. L’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito istruzioni esplicite: l’approccio prudenziale è indicare IT con natura 14.
IVAFE: 7.440 × 0,20% = 14,88 euro.
Nessun sostituto d’imposta: Sara deve versare autonomamente sia l’IVAFE che le eventuali imposte su plusvalenze realizzate nel corso dell’anno nel Quadro RT.
Esempio 3 — Posizione in protocollo DeFi Aave
Marco ha depositato 5.000 USDC nel protocollo Aave (lending DeFi su Ethereum). Al 31/12/2025 la posizione vale 5.000 USDC + 120 USDC di interessi maturati = 5.120 USDC = circa 4.876 euro (cambio USD/EUR 0,952).
Obbligo RW: Sì — posizione in protocollo DeFi estero, natura 14.
IVAFE: 4.876 × 0,20% = 9,75 euro.
Tassazione interessi DeFi: I 120 USDC di interessi da lending Aave sono redditi di capitale (art. 44 TUIR post D.Lgs. 192/2024), tassati al 26% → 120 × 0,952 × 26% = circa 29,70 euro di imposta. Da dichiarare nel Quadro RL.
4. IVAFE cripto e interazione con il Quadro RT
IVAFE sulle criptoattività
L’IVAFE sulle cripto-attività detenute presso operatori esteri è pari al 2 per mille annuo del valore delle criptoattività al 31 dicembre. Per le criptoattività detenute presso operatori italiani iscritti all’OAM, l’IVAFE è trattenuta e versata direttamente dall’operatore (sostituto d’imposta). Per i wallet self-custody, il contribuente calcola e versa autonomamente l’IVAFE con F24, codice tributo 1727 (introdotto con il D.Lgs. 192/2024 o successivo provvedimento). L’imposta è proporzionale ai giorni di detenzione nell’anno.
Interazione con il Quadro RT
Il Quadro RW riguarda il monitoraggio patrimoniale e la liquidazione dell’IVAFE. Il Quadro RT riguarda le plusvalenze realizzate (eventi imponibili: vendite, swap, utilizzo per pagamenti). I due quadri sono autonomi: si può avere obbligo RW senza avere plusvalenze nel RT (es. se non si è venduto nulla nell’anno), e si possono avere plusvalenze RT senza RW (es. se si usa un exchange italiano OAM che fa da sostituto).
Per approfondire la tassazione delle plusvalenze e il regime del Quadro RT, si veda Tassazione crypto 2026: 26%, plusvalenze e dichiarazione. Per il monitoraggio degli asset finanziari esteri in senso generale, si rimanda a Quadro RW 2026: monitoraggio e soglia 15.000.
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La corretta dichiarazione di wallet, exchange esteri e posizioni DeFi nel Quadro RW richiede aggiornamento continuo sulla normativa in evoluzione. Un consulente specializzato in fiscalità delle criptoattività garantisce conformità e ottimizzazione.
Domande frequenti
Binance è un exchange estero ai fini del Quadro RW?
Sì, in generale. Binance opera tramite diverse entità legali: Binance Holdings Ltd (Isole Cayman), Binance Europe Services Ltd (Malta). Nessuna di queste entità è iscritta al registro OAM italiano come operatore residente. Le cripto detenute su Binance vanno dichiarate nel Quadro RW con codice natura 14. Attenzione: la situazione giuridica di Binance è in evoluzione; verificare l’iscrizione OAM sul sito ufficiale prima di ogni dichiarazione.
Se ho un wallet MetaMask con solo piccole quantità di ETH (es. 50 euro), devo comunque compilare il Quadro RW?
Tecnicamente sì. Per i wallet self-custody non esiste una soglia di esonero: qualunque importo, anche modesto, è soggetto all’obbligo dichiarativo. Nella pratica, molti contribuenti omettono la dichiarazione di wallet con importi trascurabili, ma questa omissione è formalmente una violazione dell’art. 4 D.L. 167/1990. L’IVAFE su 50 euro sarebbe di 0,10 euro, quindi l’impatto economico è nullo ma il rischio sanzionatorio formale esiste.
Come ci si comporta se il wallet self-custody gestisce cripto su più blockchain (Ethereum, Solana, Bitcoin)?
Per ogni blockchain si indica una riga separata nel Quadro RW, con il relativo valore al 31 dicembre. Non è necessario indicare un Paese specifico per le blockchain decentralizzate: si può utilizzare convenzionalmente il codice IT (residenza del titolare) o, se la blockchain ha un riferimento geografico (es. Solana Labs ha sede negli USA), il codice US. L’importante è che il valore totale delle cripto sia correttamente dichiarato.
Gli NFT in un wallet MetaMask vanno dichiarati nel Quadro RW?
Sì. Gli NFT sono qualificati come cripto-attività ai fini del D.Lgs. 192/2024 e del monitoraggio fiscale. Vanno dichiarati nel Quadro RW con codice natura 14. Il valore è l’ultimo prezzo noto al 31 dicembre (ultimo prezzo di vendita su marketplace come OpenSea), oppure, se non vi sono transazioni recenti, una stima prudenziale. Per gli NFT con valore puramente artistico e mercato illiquido, si applica il costo di acquisto in mancanza di un prezzo di mercato affidabile.
Se trasferisco cripto da un exchange estero a un exchange italiano OAM nel corso dell’anno, come gestisco il Quadro RW?
Il Quadro RW fotografa la situazione al 31 dicembre. Se le cripto sono state trasferite all’exchange italiano prima del 31 dicembre, al 31/12 non vi sono più cripto sull’exchange estero: non si compila il Quadro RW per quell’exchange. Si indica invece il periodo di detenzione all’estero attraverso la colonna del valore iniziale (al 1° gennaio o alla data di acquisto). L’IVAFE si calcola proporzionalmente ai giorni di detenzione presso l’operatore estero.
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