Cassa integrazione CIGO e CIGS 2026
La cassa integrazione guadagni è lo strumento che consente alle imprese di sospendere o ridurre l’attività lavorativa mantenendo il rapporto di lavoro, con l’INPS che integra la retribuzione del lavoratore. Nel 2026 la disciplina è regolata dal D.Lgs. 148/2015. CIGO (ordinaria) e CIGS (straordinaria) differiscono per causali, durata massima, procedura e settori ammessi.
- CIGO: causali transitorie, max 13 settimane prorogabili
- CIGS: ristrutturazione, crisi, solidarietà — max 24 mesi
- Massimale assegno CIG 2026: due fasce retributive
- Procedura: accordo sindacale, domanda INPS, termini
1. CIGO: cassa integrazione ordinaria
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è disciplinata dagli artt. 10-18 del D.Lgs. 148/2015. Può essere richiesta per causali temporanee e transitorie che non dipendono dall’azienda o dai lavoratori: eventi metereologici, guasti ai macchinari, mancanza di materie prime, interruzioni di forniture. Non può essere utilizzata per crisi strutturali o processi di ristrutturazione.
I settori ammessi alla CIGO sono principalmente le imprese industriali (manifatturiero, costruzioni, installazioni) e le imprese edili. Le imprese commerciali, il terziario e i servizi accedono invece ai Fondi di Integrazione Salariale (FIS) o ai Fondi bilaterali di settore, che applicano regole simili ma con specifiche di settore.
Durata massima CIGO
La CIGO può essere autorizzata per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile fino a un massimo di 52 settimane nel biennio mobile. Trascorse le 52 settimane, non è possibile richiedere nuovamente la CIGO per almeno 52 settimane, salvo che il precedente intervento sia terminato da almeno 26 settimane.
2. CIGS: cassa integrazione straordinaria
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è riservata alle imprese con più di 15 dipendenti (in alcuni settori la soglia è diversa) e può essere richiesta per causali più gravi e strutturali rispetto alla CIGO (artt. 21-25 D.Lgs. 148/2015):
- Riorganizzazione aziendale: processi di ristrutturazione, riconversione o ammodernamento produttivo;
- Crisi aziendale: situazioni di difficoltà non transitorie che richiedono piani di risanamento;
- Contratto di solidarietà: riduzione dell’orario di lavoro concordata con i sindacati per evitare licenziamenti collettivi.
La CIGS richiede un accordo sindacale preventivo con le organizzazioni comparativamente più rappresentative, prima della presentazione della domanda al Ministero del Lavoro (non all’INPS, a differenza della CIGO). La durata massima è di 24 mesi nel quinquennio per la causale riorganizzazione e crisi; per i contratti di solidarietà, fino a 24 mesi prorogabili a 36 in alcuni casi.
| Strumento | Causale | Durata massima | Autorità competente |
|---|---|---|---|
| CIGO | Transitoria, non imputabile | 52 settimane nel biennio | INPS |
| CIGS — Riorganizzazione | Ristrutturazione/riconversione | 24 mesi nel quinquennio | Min. Lavoro |
| CIGS — Crisi aziendale | Difficoltà non transitoria | 12 mesi (+ 12 prorogabili) | Min. Lavoro |
| CIGS — Solidarietà | Accordo sindacale riduzione orario | 24-36 mesi | Min. Lavoro |
3. Massimale, calcolo dell’assegno e contribuzione figurativa
L’assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, entro un massimale che viene aggiornato annualmente dall’INPS. Per il 2026 i massimali sono:
| Fascia retributiva | Retribuzione mensile | Massimale CIG 2026 (mensile) |
|---|---|---|
| Fascia bassa | Fino a circa 2.350 euro | circa 1.321 euro |
| Fascia alta | Oltre circa 2.350 euro | circa 1.591 euro |
I massimali vengono rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT; i valori indicati sono indicativi per il 2026 (verifica il valore esatto sulla circolare INPS di inizio anno). Sul massimale si applica una riduzione del 5,84% a titolo di trattenuta contributiva a carico del lavoratore beneficiario.
Contribuzione figurativa
Per i periodi coperti da CIG, il lavoratore matura contribuzione figurativa ai fini pensionistici: l’INPS accredita i contributi come se il lavoratore avesse effettivamente lavorato, sulla base della retribuzione perduta (non del massimale effettivo). La contribuzione figurativa è computata sia per la pensione di vecchiaia sia per quella anticipata.
Esempio 1 — CIGO per sospensione totale 4 settimane
Un operaio metalmeccanico con retribuzione mensile di 1.900 euro (retribuzione oraria: 1.900 ÷ 174 ore = 10,92 euro/ora) viene sospeso totalmente per 4 settimane (160 ore). Retribuzione persa: 160 ore × 10,92 = 1.747 euro. Assegno CIG teorico (80%): 1.397 euro. Verifica massimale fascia alta (retribuzione > 2.350 euro? No, è 1.900): si applica massimale fascia bassa circa 1.321 euro. Trattenuta 5,84%: 77 euro. Assegno netto percepito: circa 1.244 euro. Il datore anticipa l’assegno e poi recupera dall’INPS, oppure l’INPS paga direttamente se autorizzato.
Esempio 2 — CIGS contratto di solidarietà: riduzione orario 30%
Un’azienda tessile con 50 dipendenti sigla un contratto di solidarietà difensivo: riduzione dell’orario del 30% per tutti i lavoratori per 12 mesi. Un dipendente con retribuzione piena di 2.200 euro/mese (40 ore/settimana) passa a 28 ore. Ore non lavorate: 12 ore/settimana, equivalenti a circa 52 ore/mese. Retribuzione persa: 52 × (2.200 ÷ 174) = 52 × 12,64 = 657 euro/mese. Assegno CIG (80%): 525 euro/mese. Il lavoratore percepisce 1.543 euro (retribuzione ridotta) + 525 euro (CIG) = 2.068 euro/mese, anziché 2.200 euro: una riduzione effettiva del 6%.
4. Procedura e obblighi informativi
La procedura per richiedere la CIG è articolata e deve rispettare termini precisi a pena di decadenza:
CIGO: procedura
L’azienda deve comunicare preventivamente alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con un preavviso non inferiore a tre giorni per i casi di sospensione o riduzione dell’attività. Le parti hanno la facoltà di richiedere un esame congiunto, che si deve concludere entro 3 giorni (7 giorni per sospensioni superiori a 16 ore). La domanda all’INPS va presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione.
CIGS: procedura
L’accordo sindacale è prerequisito per la CIGS. Il procedimento prevede: comunicazione alle RSA/RSU e alle organizzazioni sindacali territoriali; esame congiunto entro 25 giorni (10 per le imprese fino a 50 dipendenti); accordo sindacale (o verbale di mancato accordo); domanda al Ministero del Lavoro — DGLAI entro 7 giorni dalla conclusione dell’esame congiunto.
La domanda tardiva non comporta la perdita dell’intervento ma una riduzione dell’assegno proporzionale al ritardo (per ogni mese di ritardo, si perdono le settimane corrispondenti). Per la gestione dei contratti collettivi e degli accordi sindacali, un consulente del lavoro è la figura professionale di riferimento. Si rimanda anche alla guida sulla riassunzione e contributi 2026 per le correlazioni con le incentivazioni all’occupazione.
Stai valutando l’accesso alla cassa integrazione?
Un consulente del lavoro gestisce l’intera procedura: comunicazione sindacale, domanda INPS o Ministero, calcolo dell’assegno e anticipo ai dipendenti. Confronta i professionisti disponibili.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra CIGO e CIGS?
La CIGO (ordinaria) si richiede per eventi transitori e non imputabili all’azienda o ai lavoratori (guasti, intemperie, mancanza materiali). La CIGS (straordinaria) si richiede per situazioni più strutturali: riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà. La CIGO dura max 52 settimane nel biennio; la CIGS max 24 mesi nel quinquennio. La CIGO si richiede all’INPS; la CIGS al Ministero del Lavoro con accordo sindacale obbligatorio.
Quanto percepisce un lavoratore in cassa integrazione nel 2026?
L’assegno è pari all’80% della retribuzione persa (orario non lavorato), entro un massimale che dipende dalla fascia retributiva. Per il 2026 il massimale indicativo è di circa 1.321 euro/mese per retribuzioni fino a circa 2.350 euro, e circa 1.591 euro per retribuzioni superiori. Sul massimale si applica una riduzione del 5,84% a titolo contributivo a carico del lavoratore.
Il periodo di cassa integrazione conta ai fini pensionistici?
Si. Durante la CIG, l’INPS accredita contribuzione figurativa sulla retribuzione perduta, come se il lavoratore avesse effettivamente lavorato. Il periodo coperto da contribuzione figurativa è computato sia per la maturazione dei requisiti di anzianità contributiva sia per il calcolo dell’importo della pensione.
L’azienda deve avvisare il sindacato prima di richiedere la CIG?
Si. Per la CIGO è richiesta una comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali con preavviso di almeno 3 giorni. Per la CIGS l’accordo sindacale è un prerequisito indispensabile: senza accordo (o verbale di mancato accordo), la domanda al Ministero del Lavoro non è ricevibile. Il mancato rispetto della procedura sindacale può comportare la sospensione o il rigetto dell’intervento.
Un’azienda commerciale può accedere alla cassa integrazione?
Le aziende commerciali e del terziario non accedono alla CIGO/CIGS ma al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) gestito dall’INPS o ai fondi bilaterali di settore (es. Fondo Terzio per il commercio). Le regole sono simili ma non identiche: le soglie dimensionali, le causali e le durate massime possono differire. Le imprese con meno di 5 dipendenti accedono all’assegno di integrazione salariale del FIS con regole specifiche.
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