Riassunzione e contributi 2026: cosa cambia
Nel 2026 le imprese che riassumono lavoratori precedentemente licenziati o che assumono percettori di NASpI e under 35 possono accedere a esoneri contributivi strutturali e a misure specifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. La riassunzione dello stesso lavoratore ha regole proprie; l’esonero contributivo riduce significativamente il costo del lavoro per le nuove assunzioni stabili.
- Esonero under 35 alla prima occupazione a T.I.
- Incentivo NASpI: fruizione della rata residua
- Riassunzione dopo licenziamento: obblighi e priorità
- Condizioni di accesso e cause di decadenza
1. Esonero contributivo under 35 nel 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato e adeguato l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 35 che non abbiano avuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La misura è strutturata come segue:
- Esonero: 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso il premio INAIL);
- Limite massimo: 3.000 euro su base annua per lavoratore (pari a 250 euro/mese);
- Durata: 36 mesi dall’assunzione (48 mesi per assunzioni nel Mezzogiorno, se applicabile la disciplina ZES);
- Requisiti lavoratore: età inferiore a 35 anni al momento dell’assunzione; assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato pregressi con qualsiasi datore di lavoro;
- Requisiti datore: non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva e per la stessa qualifica del neoassunto.
2. Incentivo per assunzione di percettori NASpI
L’art. 2, co. 10-bis della L. 92/2012 prevede che il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore percettore di NASpI abbia diritto a una somma pari alla metà dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore, per ogni mese di lavoro effettivo. Il beneficio si applica al datore che trasforma il contratto a termine in indeterminato o che assume un nuovo lavoratore in NASpI.
Il beneficio non è cumulabile con l’esonero under 35 se il lavoratore soddisfa entrambi i requisiti: il datore sceglie la misura più vantaggiosa. In caso di risoluzione del rapporto entro sei mesi dall’assunzione, il datore è tenuto a restituire l’incentivo percepito.
| Misura | Beneficio | Durata | Limite |
|---|---|---|---|
| Esonero under 35 | 100% contrib. datore | 36 mesi (48 Sud) | 3.000 euro/anno |
| Incentivo NASpI | 50% NASpI residua/mese | Mesi NASpI residui | Importo NASpI residua |
| Esonero donne svantaggiate | 100% contrib. datore | 12-18 mesi | 6.000 euro/anno |
| Esonero ex percettori Rdc/SFL | 100% contrib. datore | 12 mesi | 6.000 euro/anno |
Esempio 1 — Esonero under 35: risparmio annuo
Un’azienda assume a tempo indeterminato un neolaureato di 28 anni alla sua prima occupazione stabile, con retribuzione lorda mensile di 1.600 euro. Contributi datore (aliquota ~23,81%): circa 381 euro/mese = 4.572 euro/anno. Esonero 100% fino al limite di 3.000 euro/anno: il datore risparmia 3.000 euro nel primo anno. Contributi residui a carico del datore: 4.572 – 3.000 = 1.572 euro/anno. Nei successivi 35 mesi il beneficio rimane attivo alle stesse condizioni.
Esempio 2 — Incentivo NASpI: calcolo del beneficio
Un dipendente licenziato percepisce NASpI di 900 euro/mese per una durata massima di 12 mesi. Al quarto mese di NASpI (ha percepito 4 rate, ne restano 8), un’azienda lo assume a tempo indeterminato. NASpI residua: 8 mesi × 900 euro = 7.200 euro. Il datore ha diritto a ricevere dall’INPS il 50% della NASpI mensile residua per ogni mese di lavoro effettivo: 450 euro/mese per gli 8 mesi residui, per un totale di 3.600 euro. Se il lavoratore viene licenziato entro 6 mesi, il datore restituisce l’incentivo.
3. Riassunzione dopo licenziamento: obblighi specifici
La «riassunzione» in senso stretto è la reintegrazione nel rapporto di lavoro di un lavoratore precedentemente licenziato dallo stesso datore. Sul piano giuridico, si distinguono la riassunzione volontaria (il datore sceglie liberamente di riassumere il lavoratore) dalla riassunzione obbligatoria (imposta da sentenza del giudice in caso di licenziamento illegittimo).
Riassunzione dopo licenziamento collettivo
L’art. 8 della L. 223/1991 prevede che i lavoratori licenziati nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo abbiano un diritto di precedenza per le assunzioni effettuate dallo stesso datore nei 12 mesi successivi, per le stesse mansioni, nell’unità produttiva dalla quale erano stati espulsi. Il datore che assuma nuovo personale nelle stesse mansioni senza rispettare tale precedenza incorre in responsabilità risarcitoria.
Riassunzione dopo licenziamento individuale
Non esiste un obbligo generale di precedenza per i lavoratori licenziati individualmente (salvo norme specifiche di CCNL). Tuttavia, se la riassunzione avviene entro 6 mesi dal licenziamento, l’azienda non può usufruire degli incentivi contributivi di nuova assunzione (clausola antielusiva): il legislatore intende evitare che i datori licenzino e riassumano lo stesso lavoratore solo per fruire delle agevolazioni.
4. Cause di decadenza e cumulo con altri incentivi
Gli esoneri contributivi sono soggetti a clausole di decadenza che il datore deve monitorare attentamente. Le cause più comuni di decadenza sono:
- Licenziamento del lavoratore entro i termini di fruizione dell’esonero (generalmente 6 mesi per l’incentivo NASpI, 36 mesi per l’esonero under 35 in alcuni casi);
- Violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008): la condanna penale definitiva per reati connessi alla sicurezza determina la decadenza retroattiva dall’incentivo;
- Violazione del CCNL applicabile: trattamento economico inferiore al minimo contrattuale durante il periodo di godimento;
- Effettuazione di licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva durante il periodo di godimento dell’incentivo.
Cumulo con altri incentivi
La regola generale è che gli incentivi contributivi non sono cumulabili tra loro, salvo espressa previsione normativa. La Circolare INPS n. 40/2022 ha precisato che il principio di cumulo si valuta incentivo per incentivo: non è ammesso il cumulo dell’esonero under 35 con l’incentivo NASpI per lo stesso lavoratore, ma è possibile fruire dell’esonero under 35 per i dipendenti under 35 e dell’incentivo NASpI per altri dipendenti nella stessa azienda. Per approfondire il trattamento fiscale delle retribuzioni collegate a queste assunzioni, si rimanda alla guida sull’IRPEF 2026.
Stai valutando nuove assunzioni agevolate nel 2026?
Un consulente del lavoro identifica gli incentivi applicabili, verifica i requisiti, gestisce la comunicazione all’INPS e monitora le condizioni di mantenimento per evitare decadenze.
Domande frequenti
L’esonero under 35 vale anche per le assunzioni a tempo determinato?
No. L’esonero contributivo per under 35 si applica esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato (o alle trasformazioni di contratti a termine in tempo indeterminato). Le assunzioni a tempo determinato non beneficiano di questo incentivo, anche se il lavoratore ha meno di 35 anni e non ha avuto precedenti rapporti stabili.
Cosa si intende per «primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato»?
È il primo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella vita del lavoratore, con qualsiasi datore di lavoro. Non rileva la durata del rapporto precedente: anche un contratto a T.I. durato pochi giorni e risolto per mutuo consenso preclude l’accesso all’esonero. La verifica avviene attraverso l’estratto conto previdenziale INPS, che registra tutti i rapporti di lavoro.
Se assunto in NASpI viene poi licenziato entro 6 mesi, cosa succede all’incentivo?
Il datore deve restituire all’INPS l’intero incentivo percepito fino a quel momento (le rate mensili corrispondenti alla NASpI residua già incassate). La decadenza è integrale, non proporzionale. Il lavoratore, dal canto suo, ha diritto di riprendere a percepire la NASpI per il periodo residuo non goduto, a condizione che ne faccia domanda entro i termini previsti.
I lavoratori licenziati collettivamente hanno diritto di essere riassunti per primi?
Si. L’art. 8 della L. 223/1991 prevede il diritto di precedenza per i lavoratori licenziati collettivamente, nei 12 mesi successivi al licenziamento, per assunzioni nella stessa unità produttiva e per le stesse mansioni. Il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria disponibilità entro 3 mesi dalla ricezione dell’offerta del datore. La violazione del diritto di precedenza espone il datore a risarcimento del danno.
L’esonero under 35 si applica anche in caso di trasformazione da part-time a full-time?
Si, a condizione che il lavoratore soddisfi i requisiti (under 35 e primo rapporto T.I.) e che la trasformazione avvenga nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato già agevolato. In pratica, se il rapporto originario a T.I. part-time beneficiava già dell’esonero, anche l’eventuale ampliamento dell’orario rientra nell’agevolazione, nei limiti del massimale annuo (3.000 euro).
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