Approfondimento

Dimissioni online 2026: procedura, portale e revoca

in
Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 4 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Dimissioni online 2026: procedura, portale e revoca

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro, pena l’inefficacia dell’atto. Nel 2026 la procedura rimane invariata: il lavoratore accede tramite SPID o CIE, compila il modulo e lo invia. La revoca è possibile entro 7 giorni.

  • Portale e accesso con SPID o CIE
  • Passaggi della procedura telematica passo per passo
  • Revoca delle dimissioni: termini e modalità
  • Eccezioni: chi non usa il portale online

1. Perché le dimissioni devono essere telematiche

L’obbligo di presentare le dimissioni in via telematica è stato introdotto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act), attuato con il D.M. 15 dicembre 2015. La ratio della norma è contrastare le cosiddette “dimissioni in bianco” — la pratica illegale di far firmare al lavoratore un foglio di dimissioni in bianco all’atto dell’assunzione, così da poterlo poi utilizzare in qualunque momento — e garantire la tracciabilità dell’atto di recesso.

Il lavoratore che rassegna le dimissioni con lettera cartacea, e-mail ordinaria o qualunque altro mezzo diverso dal portale telematico compie un atto giuridicamente inefficace. Il rapporto di lavoro non si intende cessato. Il datore di lavoro non può considerare il dipendente come dimissionario e, se lo fa, rischia di essere considerato a sua volta inadempiente.

L’obbligo vale per i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato o determinato (prima della scadenza naturale). Non si applica — come vedremo — ad alcune categorie specifiche.

Norma di riferimento. Art. 26, D.Lgs. 151/2015; D.M. 15 dicembre 2015 (GU n. 7 del 12.1.2016). La procedura telematica è obbligatoria dal 12 marzo 2016.

2. Procedura passo per passo sul portale

Il portale di riferimento è il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accessibile all’indirizzo dedicato alle dimissioni telematiche (sezione “cliclavoro” o il portale dedicato dimissioni.lavoro.gov.it). Nel 2026 l’accesso avviene esclusivamente tramite identità digitale.

Passo Azione Note
1 Accedi con SPID (livello 2 o superiore) o CIE Non è più accettato il PIN INPS
2 Seleziona “Presenta comunicazione di recesso” Scegli la tipologia: dimissioni / risoluzione consensuale
3 Inserisci i dati del datore di lavoro Codice fiscale azienda, sede, CCNL
4 Indica la data di decorrenza del recesso Deve rispettare il preavviso previsto dal CCNL
5 Specifica il motivo (facoltativo) Non obbligatorio; utile per giusta causa
6 Invia la comunicazione Ricevi copia via e-mail e il codice identificativo dell’atto

Al termine della procedura, il sistema genera automaticamente una comunicazione al datore di lavoro (tramite il canale ministeriale) e al Centro per l’Impiego competente per territorio. Il lavoratore riceve via e-mail una ricevuta con il codice identificativo dell’atto, che ha valore probatorio.

Assistenza da parte del patronato o del sindacato

Il lavoratore che non dispone di SPID o non è in grado di accedere autonomamente al portale può delegare la procedura a un patronato, a un sindacato affiliato alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, o a un consulente del lavoro. In questo caso, il delegato accede al portale con le proprie credenziali professionali e trasmette la comunicazione per conto del lavoratore, che deve rilasciare apposita delega scritta.

3. Casi pratici e situazioni frequenti

Esempio 1 — Lavoratrice che si dimette durante la maternità

Una dipendente con contratto a tempo indeterminato decide di dimettersi durante il periodo di congedo di maternità (o nei primi 3 anni di vita del bambino). In questo caso, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 151/2001, le dimissioni volontarie presentate nel periodo protetto devono essere convalidate dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro. La procedura telematica ordinaria non è sufficiente: occorre recarsi fisicamente all’ITL per la convalida. Senza convalida, le dimissioni sono inefficaci. La lavoratrice mantiene il diritto all’indennità di maternità fino alla scadenza anche in caso di dimissioni convalidate, ma perde il diritto all’eventuale NASpI (le dimissioni volontarie non danno di norma accesso alla NASpI, salvo giusta causa).

Esempio 2 — Lavoratore che ha ricevuto pressioni per dimettersi

Un dipendente dichiara di essersi dimesso a seguito di pressioni del datore (mobbing, mancato pagamento dello stipendio da 3 mesi). In questo caso le dimissioni potrebbero qualificarsi come dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. La procedura telematica rimane obbligatoria, ma nel campo “motivo” (facoltativo) conviene specificare la giusta causa. La qualificazione come dimissioni per giusta causa permette l’accesso alla NASpI (circolare INPS 163/2003) e sospende l’obbligo di preavviso. La prova della giusta causa grava sul lavoratore: è fondamentale documentare le condotte datoriali (raccomandate, e-mail, cedolini) prima di presentare le dimissioni. Per approfondire, si rinvia alla guida sulle dimissioni per giusta causa e NASpI 2026.

4. Revoca, eccezioni e conseguenze delle dimissioni inefficaci

Revoca delle dimissioni entro 7 giorni

Il lavoratore che ha presentato le dimissioni telematicamente può revocarle entro 7 giorni dalla trasmissione, con la medesima modalità telematica (portale dimissioni). La revoca è esercitabile una sola volta ed è efficace anche senza il consenso del datore di lavoro: il rapporto di lavoro si intende proseguito come se le dimissioni non fossero mai state presentate. Il datore non può opporsi alla revoca esercitata nei termini.

Eccezioni: chi non usa il portale

La procedura telematica non si applica a: (a) lavoratori domestici (colf, badanti), per i quali le dimissioni seguono modalità ordinarie; (b) lavoro marittimo; (c) lavoratori in prova durante il periodo di prova stesso; (d) risoluzione consensuale del rapporto, che pure deve essere trasmessa telematicamente ma segue un iter diverso. Per i lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni, la procedura telematica si applica nelle stesse modalità del privato.

Dimissioni rassegnate in forma cartacea: cosa succede

Le dimissioni presentate con lettera cartacea, e-mail o qualunque altro mezzo non telematico sono inefficaci ex lege. Il datore di lavoro che tratti il dipendente come dimissionario — ad esempio interrompendone la retribuzione o non ammettendolo in servizio — si espone a: pagamento delle retribuzioni non corrisposte, sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015, e rischio di impugnazione del licenziamento.

Stai per dimetterti o hai ricevuto una comunicazione di recesso irregolare?

Un consulente del lavoro può guidarti nella procedura telematica, verificare la correttezza dell’iter e tutelarti in caso di contestazioni.

Trova consulente del lavoro

Domande frequenti

Le dimissioni per e-mail sono valide nel 2026?

No. Le dimissioni trasmesse via e-mail ordinaria, lettera cartacea o qualunque altro mezzo diverso dal portale telematico ministeriale sono inefficaci ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 151/2015. Il rapporto di lavoro non si intende cessato. È necessario ripresentare le dimissioni tramite il portale con SPID o CIE, oppure avvalersi di un patronato o consulente del lavoro delegato.

Entro quanto tempo posso revocare le dimissioni presentate online?

La revoca può essere esercitata entro 7 giorni dalla trasmissione telematica delle dimissioni, attraverso la medesima procedura online. La revoca è unilaterale e non richiede il consenso del datore di lavoro. Trascorsi i 7 giorni, la revoca non è più ammessa in via telematica e richiede un accordo con il datore.

Il lavoratore domestico deve usare il portale per dimettersi?

No. I lavoratori domestici (colf, badanti, baby-sitter) sono espressamente esclusi dall’obbligo della procedura telematica. Le loro dimissioni possono essere rassegnate con le modalità ordinarie previste dal CCNL dei lavoratori domestici (comunicazione scritta con il preavviso contrattuale).

Devo indicare il motivo delle dimissioni nel portale?

No, l’indicazione del motivo è facoltativa. Tuttavia, se ci si dimette per giusta causa (mancato pagamento dello stipendio, mobbing, condotte gravi del datore), è opportuno indicarlo nel campo apposito e conservare tutta la documentazione a supporto. La qualificazione come giusta causa è requisito per accedere alla NASpI e per sospendere l’obbligo di preavviso.

Cosa succede se il datore di lavoro non riceve la comunicazione telematica?

Il sistema ministeriale invia automaticamente la comunicazione al datore di lavoro e al Centro per l’Impiego al momento della trasmissione. Il lavoratore riceve una ricevuta con codice identificativo dell’atto. In caso di mancata ricezione da parte del datore, il lavoratore può esibire la ricevuta come prova dell’avvenuta trasmissione. La validità dell’atto non dipende dalla ricezione da parte del datore.

Approfondisci

Guide e analisi correlate per inquadrare meglio il tema.

Hai bisogno di un esperto
Trova consulente del lavoro ›

Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

AM
Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

Scopri di più → · LinkedIn

Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.