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Buoni pasto 2026: importo esentasse e tracciabilita

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 21 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Buoni pasto 2026: importo esentasse e tracciabilità

I buoni pasto restano uno degli strumenti di welfare aziendale più diffusi: esenti da IRPEF e contributi entro soglie fisse, rappresentano un vantaggio netto sia per il dipendente che per il datore di lavoro. Nel 2026 i limiti sono 4 euro per i cartacei e 8 euro per gli elettronici, con obblighi di tracciabilità per questi ultimi.

  • Soglie di esenzione fiscale e contributiva aggiornate al 2026
  • Differenza tra buoni cartacei ed elettronici
  • Deducibilità per il datore di lavoro
  • Esempi numerici di risparmio reale

1. Cos’è il buono pasto e come funziona

Il buono pasto (o ticket restaurant) è un documento cartaceo o elettronico che il datore di lavoro attribuisce al dipendente in sostituzione o integrazione della mensa aziendale. Consente al lavoratore di consumare un pasto o acquistare generi alimentari presso esercizi convenzionati — ristoranti, bar, supermercati, rosticcerie — durante l’orario di lavoro.

Sul piano giuridico, il buono pasto non costituisce retribuzione ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR (D.P.R. 917/1986): non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è soggetto a contribuzione previdenziale, entro i limiti di legge. Questa caratteristica lo rende uno degli strumenti di welfare aziendale più convenienti, sia per il lavoratore (che lo riceve senza tassazione) sia per l’azienda (che lo deduce integralmente).

Il buono pasto spetta per ogni giornata lavorativa in cui il dipendente effettua la prestazione. Non matura nei giorni di malattia, ferie, assenza, permesso retribuito o festività. Se il lavoratore è in smart working, la spettanza dipende dal contratto o dall’accordo aziendale: in assenza di previsione esplicita, la giurisprudenza tende a escluderla per le giornate in cui non viene resa la prestazione in sede.

In sintesi. Il buono pasto non è retribuzione: entro i limiti di legge, è esente da IRPEF e da contributi previdenziali sia per il dipendente che per il datore di lavoro.

2. Soglie di esenzione 2026 e normativa

L’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR fissa le soglie di non concorrenza al reddito. Nel 2026 i valori, invariati rispetto agli ultimi anni, sono:

Tipologia buono pasto Soglia esenzione Base normativa
Cartaceo (ticket tradizionale) 4,00 €/giorno Art. 51 c. 2 lett. c) TUIR
Elettronico (card/app) 8,00 €/giorno Art. 51 c. 2 lett. c) TUIR
Eccedenza cartaceo (es. 5 €) 1,00 € imponibile Concorre al reddito per la parte eccedente
Eccedenza elettronico (es. 10 €) 2,00 € imponibile Concorre al reddito per la parte eccedente
Esenzione contributiva Stessi limiti Circ. INPS n. 326/1997 + art. 51 TUIR

La distinzione tra buono cartaceo ed elettronico è rilevante: il buono elettronico — che include sia le card prepagate sia le soluzioni su app mobile — gode di una soglia doppia proprio perché garantisce maggiore tracciabilità. Il Ministero dell’Economia, con successive circolari, ha chiarito che il buono elettronico deve essere nominativo, non cedibile, non convertibile in denaro e utilizzabile solo presso gli esercizi convenzionati.

L’eccedenza rispetto alle soglie concorre normalmente al reddito del dipendente e soggiace alle ordinarie aliquote IRPEF e alle aliquote contributive di legge. Per questa ragione è prassi consolidata erogare buoni fino esattamente alla soglia massima esentasse, senza superarla.

Nota operativa. Se l’azienda eroga 9 € al giorno con buono elettronico, solo 8 € sono esenti: il restante euro è reddito imponibile e deve essere assoggettato a IRPEF e contributi nel cedolino paga.

3. Esempi numerici: risparmio effettivo nel 2026

Il vantaggio del buono pasto si misura concretamente confrontando il costo netto per l’azienda con il beneficio netto per il dipendente. Nei due esempi seguenti si considerano aliquote IRPEF medie e contributi previdenziali ordinari (aliquota dipendente ~9,19%, aliquota datore ~28% circa sul costo retributivo lordo).

Esempio 1 — Impiegato con RAL 30.000 euro, buono elettronico 8 euro

Un dipendente che lavora in media 22 giorni al mese riceve 22 buoni da 8 euro = 176 euro mensili di welfare. Poiché l’importo rientra interamente nella soglia di esenzione, il lavoratore li riceve senza alcuna decurtazione fiscale o contributiva: 176 euro netti in busta. Se lo stesso importo fosse erogato come aumento retributivo lordo, con un’aliquota marginale IRPEF del 27% (scaglione 28.001-50.000 euro) e contributi a carico dipendente del 9,19%, il netto sarebbe circa 112 euro. Il risparmio mensile per il lavoratore è dunque circa 64 euro, equivalente a un vantaggio annuo di circa 768 euro. Per l’azienda, il costo del buono è interamente deducibile come spesa per prestazioni di lavoro, senza ulteriori oneri previdenziali a proprio carico.

Esempio 2 — Confronto cartaceo vs elettronico, stessa azienda

L’azienda Alfa Srl valuta se passare dai buoni cartacei (4 euro/giorno) a quelli elettronici (8 euro/giorno) per i 20 dipendenti. Con i cartacei: costo mensile 4 × 22 × 20 = 1.760 euro, interamente esente. Con gli elettronici: costo mensile 8 × 22 × 20 = 3.520 euro, ancora interamente esente. Il passaggio all’elettronico raddoppia il benefit netto per i lavoratori senza oneri contributivi aggiuntivi. Il costo netto per l’azienda (dopo deduzione fiscale, con aliquota IRES 24%) scende a circa 2.675 euro mensili per il buono elettronico contro 1.338 euro per il cartaceo. La differenza di costo netto aziendale è di circa 1.337 euro mensili, mentre il benefit netto ai dipendenti aumenta di 1.760 euro mensili: il moltiplicatore è superiore a 1, rendendo il passaggio al buono elettronico vantaggioso su base economica.

4. Obblighi di tracciabilità e deducibilità aziendale

Tracciabilità del buono elettronico

Il buono pasto elettronico deve rispettare precisi requisiti tecnici fissati dal D.M. 7 giugno 2017, n. 122 (Regolamento sui buoni pasto). In particolare, deve essere: nominativo e non trasferibile; univocamente identificato (codice seriale o equivalente); utilizzabile esclusivamente per acquistare pasti o generi alimentari; non convertibile in denaro o in altre utilità; dotato di data di scadenza. Il gestore (società emittente) è tenuto a trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico i dati dei buoni emessi e utilizzati.

Deducibilità per il datore di lavoro

Il costo dei buoni pasto è deducibile integralmente dalla base imponibile IRES/IRPEF come spesa per il personale (art. 95 TUIR), senza alcun limite percentuale, a condizione che i buoni siano erogati in forma generalizzata o per categorie omogenee di dipendenti. Non è ammessa la deduzione se l’erogazione è discriminatoria o limitata a singoli soggetti senza adeguate motivazioni contrattuali. Ai fini IVA, i buoni pasto sono fuori campo IVA al momento dell’erogazione al dipendente; l’IVA viene regolata nei rapporti tra esercente e società emittente secondo le aliquote ordinarie.

Smart working e buoni pasto

La Legge di Bilancio 2021 aveva chiarito che i lavoratori in smart working non hanno diritto automatico ai buoni pasto, salvo diversa previsione contrattuale o accordo aziendale. Nel 2026 questa impostazione rimane invariata: i contratti aziendali di secondo livello possono prevedere espressamente il diritto anche per le giornate di lavoro agile, ma in assenza di tale previsione il buono non matura. Consulta la tua situazione contrattuale specifica con un professionista, soprattutto in caso di lavoro ibrido con alternanza sede/remoto.

Per approfondire il trattamento fiscale degli altri benefit aziendali — tra cui auto aziendale e fringe benefit — si rinvia alla guida auto aziendale: deducibilità 2026 e alle norme sull’IRPEF 2026.

Hai dubbi sulla gestione dei buoni pasto in azienda?

Un consulente del lavoro può verificare la corretta impostazione del cedolino, la soglia di esenzione applicata e la tracciabilità dei buoni elettronici, evitando contestazioni in caso di ispezione.

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Domande frequenti

Qual è il limite giornaliero esentasse per i buoni pasto nel 2026?

Nel 2026 il limite è di 4 euro al giorno per i buoni pasto cartacei e di 8 euro al giorno per i buoni pasto elettronici. Entro queste soglie, il valore del buono non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è soggetto a contribuzione previdenziale, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR. La parte eccedente è invece normalmente imponibile.

I buoni pasto spettano anche in caso di smart working?

In assenza di una specifica previsione contrattuale o di un accordo aziendale, i buoni pasto non spettano nelle giornate lavorate in modalità agile. Il diritto può essere riconosciuto dal contratto collettivo nazionale o dal contratto aziendale di secondo livello. Prima di rinunciare al benefit, è opportuno verificare il proprio accordo di smart working e il CCNL applicato.

Il datore di lavoro può dedurre integralmente il costo dei buoni pasto?

Sì. I buoni pasto erogati a dipendenti sono deducibili al 100% come spese per il personale ai sensi dell’art. 95 del TUIR, senza limiti percentuali, a condizione che vengano attribuiti in maniera generalizzata o per categorie omogenee di lavoratori. Non sono ammessi in deduzione i buoni erogati a singoli soggetti in modo discriminatorio e privo di motivazione contrattuale.

Cosa succede se il valore del buono supera la soglia di esenzione?

La parte del valore del buono che eccede la soglia (4 euro per il cartaceo, 8 euro per l’elettronico) concorre normalmente al reddito da lavoro dipendente. Di conseguenza, l’eccedenza è soggetta alle ordinarie aliquote IRPEF applicabili in base allo scaglione di reddito del dipendente e alle aliquote contributive sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro.

Qual è la differenza tra buono pasto elettronico e cartaceo ai fini pratici?

Oltre alla differente soglia di esenzione fiscale (8 euro contro 4 euro), il buono elettronico offre maggiore tracciabilità e flessibilità d’uso: può essere caricato su card o app, permette pagamenti contactless e viene accettato in un circuito più ampio di esercenti, inclusi supermercati e piattaforme di food delivery convenzionate. Il cartaceo rimane fisicamente più immediato ma è ormai meno diffuso per i nuovi contratti.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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