Regime forfettario 2026: quadro normativo e struttura del regime
Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge 190/2014 (art. 1, commi 54-89), modificata dalla Legge 145/2018, dalla Legge 160/2019 e, più recentemente, dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) che ha innalzato la soglia di ricavi a 85.000 euro. La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e la Legge di Bilancio 2026 hanno confermato l’impianto senza modifiche strutturali alla soglia di accesso.
Si tratta di un regime naturale per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, e che rispettano determinate condizioni. L’accesso avviene automaticamente all’apertura della partita IVA, senza opzione espressa: è il regime che si applica in assenza di diversa scelta, a condizione che i requisiti siano verificati.
La struttura centrale del regime si basa su tre pilastri: un coefficiente di redditività prestabilito per ciascuna categoria ATECO (che sostituisce il calcolo analitico dei costi), un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti start-up), e l’esclusione dal regime IVA ordinario con conseguente non addebito dell’imposta nelle fatture emesse.
Per chi sta valutando se aprire una partita IVA in regime forfettario nel 2026, il primo passaggio non è il calcolo del risparmio fiscale atteso, ma la verifica sistematica di tutti i requisiti di accesso e di tutte le cause ostative. Un errore in questa fase può comportare l’applicazione retroattiva del regime ordinario, con recupero di IVA non versata, sanzioni e interessi.
Requisiti di accesso: soglia dei ricavi e condizioni operative
Il requisito principale di accesso al regime forfettario per il 2026 è il rispetto della soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi nell’anno precedente. Per chi inizia l’attività nel corso dell’anno, la soglia viene ragguagliata ai mesi di effettiva attività (art. 1, comma 54, lettera a, L. 190/2014).
La soglia si calcola considerando:
- I ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente, indipendentemente dalla data di emissione della fattura (principio di cassa per i professionisti, competenza per le imprese).
- La somma dei ricavi da tutte le attività esercitate, anche se con codici ATECO diversi.
- I compensi lordi, prima di eventuali ritenute d’acconto subite.
Oltre alla soglia principale, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una soglia di uscita immediata a 100.000 euro: se nel corso dell’anno i ricavi superano tale importo, il regime forfettario cessa dal momento del superamento, con conseguente obbligo di applicare l’IVA su tutte le operazioni successive dell’anno. Se invece la soglia superata è quella degli 85.000 euro ma non quella dei 100.000, l’uscita avviene dall’anno successivo.
| Evento | Soglia | Effetto | Decorrenza uscita |
|---|---|---|---|
| Superamento soglia ordinaria | 85.001 – 100.000 € | Uscita dal regime forfettario | Anno successivo |
| Superamento soglia straordinaria | Oltre 100.000 € | Uscita immediata con obbligo IVA | Dall’operazione che determina il superamento |
| Attività iniziata in corso d’anno | 85.000 € ragguagliati ai mesi | Verifica proporzionale | Dal 1° gennaio anno successivo |
Cause ostative: quando il regime forfettario non si può applicare
La verifica delle cause ostative è spesso più critica della verifica della soglia di ricavi. Le cause ostative sono elencate all’art. 1, comma 57, L. 190/2014 e comportano l’esclusione dal regime indipendentemente dal livello dei ricavi.
Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari
Non può accedere al regime forfettario chi, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipa a una società di persone (SNC, SAS), a un’associazione professionale o a un’impresa familiare. La causa ostativa è operativa e simultanea: basta la partecipazione al momento dell’applicazione del regime, non è necessario che si producano redditi da essa.
Esempio concreto: un geometra che è socio al 30% di una SNC di costruzioni non può applicare il regime forfettario per la propria attività professionale individuale, anche se i ricavi della partita IVA individuale restano sotto gli 85.000 euro.
Partecipazioni di controllo o collegamento in SRL con attività prevalentemente riconducibile al soggetto
Non può accedere al regime chi controlla, direttamente o indirettamente, una SRL o associazione in partecipazione che svolge attività economiche riconducibili a quelle esercitate con la partita IVA forfettaria. La nozione di controllo si valuta ai sensi dell’art. 2359 c.c. Il punto critico è la “riconducibilità” dell’attività: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 che la verifica riguarda la natura economica dell’attività, non la sola coincidenza del codice ATECO.
Redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro
Chi nell’anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati (compresi i compensi da collaborazione coordinata e continuativa) superiori a 30.000 euro lordi non può accedere al regime. La soglia include anche la quota esente del reddito di lavoro dipendente dei “frontalieri”. Fa eccezione il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente o nell’anno corrente: in questo caso il limite non opera se il rapporto è definitivamente concluso.
La Circolare AdE n. 32/E/2023 ha precisato che la verifica va fatta sul reddito complessivo da lavoro dipendente/assimilato del periodo d’imposta precedente, non sull’imponibile previdenziale né sull’imponibile fiscale al lordo delle detrazioni.
Attività esercitate prevalentemente nei confronti di ex datori di lavoro
Se nei due anni precedenti all’inizio dell’attività autonoma si è avuto un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, e il primo cliente della partita IVA è il medesimo ex datore di lavoro (o un’impresa a esso collegata), il regime forfettario non è applicabile. Il criterio è la “prevalenza”: se oltre il 50% dei ricavi del periodo d’imposta provengono dall’ex datore di lavoro, scatta l’esclusione dal regime. Questa causa ostativa vale per il periodo d’imposta in cui si verifica la condizione, non per sempre.
Riepilogo cause ostative 2026
| Causa ostativa | Riferimento normativo | Verifica |
|---|---|---|
| Partecipazione in società di persone / imprese familiari | Art. 1, c. 57, lett. d), L. 190/2014 | Simultanea con l’attività |
| Controllo SRL con attività riconducibile | Art. 1, c. 57, lett. d), L. 190/2014 | Simultanea con l’attività |
| Redditi da lavoro dipendente/assimilati > 30.000 € | Art. 1, c. 57, lett. d-bis), L. 190/2014 | Anno precedente |
| Prevalenza ricavi da ex datore di lavoro | Art. 1, c. 57, lett. d-ter), L. 190/2014 | Anno in corso (ultimi 2 anni) |
| Attività non compatibili (es. regimi speciali IVA) | Art. 1, c. 57, lett. a)-c), L. 190/2014 | Tipo di attività / regime IVA speciale |
Calcolo del reddito imponibile e dell’imposta: coefficienti e aliquote 2026
Il meccanismo forfettario calcola il reddito imponibile applicando al totale dei ricavi/compensi un coefficiente di redditività fisso, diverso per categoria ATECO. Il coefficiente sostituisce integralmente la deduzione analitica dei costi reali: non rilevano le spese effettivamente sostenute, i costi dei collaboratori, gli ammortamenti né alcun’altra voce di costo ordinaria. L’unica deduzione consentita in forma analitica è quella dei contributi previdenziali obbligatori (art. 1, comma 64, L. 190/2014).
La formula di calcolo è:
- Ricavi/Compensi lordi × Coefficiente di redditività = Reddito lordo forfettario
- Reddito lordo forfettario − Contributi previdenziali obbligatori = Reddito imponibile netto
- Reddito imponibile netto × 15% (o 5%) = Imposta sostitutiva dovuta
| Categoria ATECO (macro) | Coefficiente redditività | Esempio ricavi 60.000 € | Reddito forfettario |
|---|---|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande (gruppo 10-11) | 40% | 60.000 € | 24.000 € |
| Commercio al dettaglio / ingrosso (45-47) | 40% | 60.000 € | 24.000 € |
| Costruzioni e attività immobiliari (41-43, 68) | 86% | 60.000 € | 51.600 € |
| Professioni intellettuali, scientifiche, tecniche (69-75) | 78% | 60.000 € | 46.800 € |
| Attività di servizi finanziari / assicurativi (64-66) | 78% | 60.000 € | 46.800 € |
| Altre attività economiche (residuale) | 67% | 60.000 € | 40.200 € |
Esempio numerico 1 — Consulente informatico (cod. ATECO 62.01)
Dati: compensi annui 55.000 euro, contributi INPS Gestione Separata 16.500 euro (aliquota 30% circa per i non iscritti ad altra cassa).
- Coefficiente redditività: 78%
- Reddito lordo forfettario: 55.000 × 78% = 42.900 euro
- Deduzione contributi previdenziali: 16.500 euro
- Reddito imponibile netto: 42.900 − 16.500 = 26.400 euro
- Imposta sostitutiva 15%: 26.400 × 15% = 3.960 euro
- Totale uscite fiscali + previdenziali: 3.960 + 16.500 = 20.460 euro
- Netto disponibile: 55.000 − 20.460 = 34.540 euro
Esempio numerico 2 — Agente di commercio (cod. ATECO 46.19)
Dati: provvigioni annue 70.000 euro, contributi ENASARCO (obbligatori per gli agenti) 3.640 euro a carico del preponente + 3.640 euro a carico dell’agente, contributi INPS Gestione Commercianti 4.200 euro (quota fissa minimale 2026).
- Coefficiente redditività agenti di commercio (ATECO 46): 62%
- Reddito lordo forfettario: 70.000 × 62% = 43.400 euro
- Contributi deducibili (solo quota a carico del soggetto): ENASARCO 3.640 + INPS 4.200 = 7.840 euro
- Reddito imponibile netto: 43.400 − 7.840 = 35.560 euro
- Imposta sostitutiva 15%: 35.560 × 15% = 5.334 euro
- Totale uscite fiscali + previdenziali: 5.334 + 7.840 = 13.174 euro
Esempio numerico 3 — Artigiano elettricista (cod. ATECO 43.21) — regime start-up
Dati: primo anno di attività, ricavi 42.000 euro, contributi INPS artigiani quota fissa 4.427 euro + quota eccedente minimale stimata 2.100 euro = totale contributi 6.527 euro. Aliquota agevolata 5% (primi 5 anni).
- Coefficiente redditività: 86%
- Reddito lordo forfettario: 42.000 × 86% = 36.120 euro
- Deduzione contributi: 6.527 euro
- Reddito imponibile netto: 36.120 − 6.527 = 29.593 euro
- Imposta sostitutiva 5%: 29.593 × 5% = 1.480 euro
- Totale uscite fiscali + previdenziali: 1.480 + 6.527 = 8.007 euro
- Netto disponibile: 42.000 − 8.007 = 33.993 euro (≈80,9% del fatturato)
I requisiti per l’aliquota 5% nei primi 5 anni sono: non aver esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti; non proseguire un’attività già esercitata da altri (es. cessione di azienda o di clientela); il limite non vale se l’attività precedente svolta in forma dipendente è cessata.
IVA e fatturazione in regime forfettario: obblighi, esoneri e criticità
Il forfettario è esonerato da una serie di obblighi IVA previsti dal DPR 633/72: non è tenuto a liquidare l’IVA, non applica l’IVA nelle fatture emesse (che riportano la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”), non detrae l’IVA sugli acquisti e non presenta la dichiarazione IVA annuale né le liquidazioni periodiche. La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari dal 1° luglio 2022 (L. 234/2021), indipendentemente dal livello dei ricavi.
Le principali criticità operative nel 2026 riguardano:
Acquisti intracomunitari e servizi dall’estero
Il forfettario che effettua acquisti di beni da fornitori UE superiori a 10.000 euro all’anno (soglia cumulativa) è soggetto all’IVA intracomunitaria e deve identificarsi ai fini IVA, presentare dichiarazioni Intrastat e versare l’imposta. Per i servizi ricevuti da soggetti esteri (sia UE che extra-UE) si applica il meccanismo del reverse charge: il forfettario deve integrare la fattura del fornitore estero, versare l’IVA corrispondente all’Erario tramite F24, senza però poterla detrarre. Si tratta di un costo aggiuntivo da quantificare nelle simulazioni di convenienza.
Ritenute d’acconto
I forfettari non subiscono la ritenuta d’acconto sui compensi percepiti da sostituti d’imposta (art. 1, comma 67, L. 190/2014). Devono però indicare nella fattura la dicitura specifica e possono ricevere dall’Agenzia delle Entrate comunicazioni di anomalia se il sostituto ha erroneamente applicato la ritenuta. Per i pagamenti effettuati da PA, va richiesta esplicitamente l’esenzione. Maggiori dettagli sulla ritenuta d’acconto in regime ordinario sono disponibili nell’articolo Ritenute d’acconto sui professionisti 2026.
Clienti in regime ordinario: impatto sulla detrazione IVA del cliente
Poiché il forfettario non addebita IVA, il cliente in regime ordinario non riceve IVA da detrarre. Questo non ha impatto fiscale diretto, ma può influire sulla percezione del prezzo in mercati B2B: il forfettario che applica un corrispettivo di 10.000 euro “netto” equivale, per un cliente con detraibilità piena al 22%, a un costo effettivo di circa 10.000 euro contro 9.016 euro (= 11.000 / 1,22) dell’alternativo fornitore ordinario. In fase di acquisizione clienti B2B questo differenziale va considerato nel pricing.
Contributi previdenziali: gestione separata, artigiani/commercianti e casse professionali
La scelta del regime forfettario non determina la cassa previdenziale applicabile: quella dipende dall’attività svolta e dall’iscrizione obbligatoria. Un forfettario può essere iscritto a:
- Gestione Separata INPS (liberi professionisti senza cassa propria, collaboratori): aliquota 2026 per i non iscritti ad altra previdenza obbligatoria = 26,23% sul reddito imponibile netto forfettario.
- Gestione Commercianti INPS (attività di commercio, servizi connessi): prevede una quota fissa annua sul minimale reddituale (circa 4.427 euro nel 2026) e una quota variabile sulla parte eccedente il minimale. La riduzione del 35% opzionale (art. 1, c. 77, L. 190/2014) è disponibile su richiesta tramite dichiarazione all’INPS.
- Gestione Artigiani INPS (attività artigianali): struttura simile ai commercianti, aliquote leggermente diverse.
- Casse professionali (es. Inarcassa per architetti/ingegneri, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici): le regole contributive sono proprie di ciascuna cassa e non è prevista la riduzione del 35%.
La riduzione contributiva del 35%: quando richiederla e perché
Per i forfettari iscritti alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS, l’art. 1, comma 77, L. 190/2014 consente di richiedere una riduzione del 35% dei contributi INPS. La richiesta va presentata all’INPS tramite il cassetto previdenziale entro il 28 febbraio dell’anno per cui si chiede la riduzione (o entro 30 giorni dall’inizio dell’attività per i nuovi iscritti). La riduzione riduce sia la quota fissa che la quota variabile, abbassando significativamente il carico previdenziale ma riducendo anche il montante contributivo accumulato per la pensione futura. Una valutazione attuariale è opportuna prima di adottare questa scelta in modo sistematico.
| Regime previdenziale | Aliquota 2026 | Riduzione 35% disponibile | Contributo minimo annuo indicativo |
|---|---|---|---|
| Gestione Separata (non iscritti altrove) | 26,23% | No | Nessun minimo fisso |
| Gestione Commercianti | 24,48% + 0,72% (ISV) | Sì (−35%) | ≈ 4.427 € (minimale pieno) / ≈ 2.878 € (con riduzione) |
| Gestione Artigiani | 24,00% | Sì (−35%) | ≈ 4.335 € (minimale pieno) / ≈ 2.818 € (con riduzione) |
Casi particolari ed eccezioni: situazioni non ovvie
Forfettario e immobili: affitti, plusvalenze e cedolare secca
I redditi fondiari (da affitto di immobili) non rientrano nel reddito forfettario e non sono soggetti all’imposta sostitutiva del 15%. Vengono tassati separatamente: con cedolare secca (10% o 21%) se si opta per essa, o con IRPEF ordinaria. La coesistenza di reddito forfettario e reddito fondiario è pienamente legale e frequente. Attenzione però alla verifica del limite per i redditi da lavoro dipendente/assimilati: i redditi da affitto non rientrano in quel calcolo, ma i redditi da partecipazioni societarie sì se imputati per trasparenza.
Professionista in forfettario che apre SRL: la causa ostativa da verificare
Un professionista forfettario che decide di costituire una SRL per parte della sua attività deve verificare scrupolosamente se l’attività della SRL è “riconducibile” a quella svolta individualmente. Se la SRL svolge la stessa tipologia di servizi del titolare della partita IVA, la causa ostativa scatta anche senza un vero “controllo” formale, se c’è influenza dominante (es. socio unico o maggioritario). La Circolare AdE 9/E/2019 ha chiarito che anche il collegamento indiretto può far scattare l’esclusione. Informazioni dettagliate sull’assetto SRL e partecipazioni forfettario nell’articolo Forfettario e Partecipazioni Societarie.
Cambio di attività e codice ATECO nel corso dell’anno
Chi esercita più attività con codici ATECO diversi deve applicare il coefficiente corrispondente alla singola attività per i ricavi a essa riferibili. Se l’attività cambia nel corso dell’anno (apertura di un nuovo codice ATECO, cessazione di un altro), i ricavi vanno ripartiti per ciascun periodo e ciascuna attività. La modifica del codice ATECO va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni tramite modello AA9/12.
Contributi forfettario + pensione: attenzione al cumuloilità
I forfettari che percepiscono contemporaneamente una pensione (di vecchiaia, anticipata o di inabilità) sono soggetti alle regole di incumulabilità tra redditi da lavoro e pensione fino al raggiungimento dell’età di 67 anni. Per i pensionati in attività che applicano il forfettario, la Gestione Separata prevede un’aliquota ridotta al 24% invece del 26,23%.
Inizio attività a metà anno: calcolo della soglia 85.000 euro
Chi apre partita IVA il 1° luglio 2026 ha una soglia di ricavi proporzionata: 85.000 × (6/12) = 42.500 euro per il secondo semestre 2026. Per il 2027 potrà applicare il forfettario se nel 2026 non ha superato i 42.500 euro (soglia ragguagliata) oppure se – avendo superato questa cifra ma non i 100.000 euro – ha comunque rispettato il criterio di non superamento dei 100.000 euro (in quel caso decade solo per il 2027, non immediatamente nel 2026).
Sostituto d’imposta: i forfettari non sono sostituti
Il forfettario non è sostituto d’imposta ai sensi degli articoli 23-29 del DPR 600/73. Non deve quindi operare ritenute sui compensi pagati a professionisti o dipendenti occasionali. Questa semplificazione ha però un risvolto operativo: se assume un dipendente, acquisisce automaticamente la qualifica di sostituto d’imposta ed esce parzialmente dalla semplificazione (l’obbligo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente resta). La presenza di un dipendente non esclude il forfettario, ma impone adempimenti aggiuntivi.
Confronto regime forfettario vs regime ordinario: quando conviene davvero
La valutazione di convenienza del regime forfettario rispetto al regime ordinario (IRPEF + IVA) non è mai univoca: dipende dal livello dei ricavi, dall’incidenza dei costi reali, dal livello dei contributi, dalla presenza di detrazioni IRPEF significative e dalla struttura dei clienti. Il confronto va effettuato anno per anno, tenendo conto che nel regime ordinario si possono dedurre anche: spese per collaboratori, ammortamenti, costi di affitto, utenze, formazione, assicurazioni professionali, interessi passivi su finanziamenti. Una guida approfondita con esempi comparativi è disponibile nell’articolo Conviene il Regime Forfettario? Analisi Costi-Benefici con Esempi 2026.
Un elemento spesso trascurato è la perdita delle detrazioni IRPEF: chi è in forfettario non può fruire delle detrazioni per carichi familiari, per spese sanitarie, per interessi sul mutuo, per bonus ristrutturazioni, per fondi pensione (deducibilità IRPEF ordinaria). Questi benefici fiscali, nel regime ordinario, possono ridurre significativamente l’imposta dovuta per contribuenti con redditi medio-bassi e molti carichi familiari. Per chi ha un coniuge a carico e figli, la perdita delle detrazioni può rendere il forfettario meno conveniente di quanto appaia a prima vista. Per le detrazioni sui figli a carico consultare l’articolo Figli a carico: detrazioni, assegno unico e documenti.
| Elemento di confronto | Regime forfettario | Regime ordinario (IRPEF) |
|---|---|---|
| Aliquota base | 15% (5% start-up) | 23%-43% progressiva IRPEF |
| Deduzione costi reali | No (solo coefficiente) | Sì, analitica |
| Deduzione contributi previdenziali | Sì, analitica | Sì, analitica |
| Detrazioni IRPEF (carichi, spese, mutuo) | No | Sì |
| IVA applicata ai clienti | No | Sì |
| Detrazione IVA sugli acquisti | No | Sì |
| Obblighi contabili | Minimi (registro incassi e pagamenti) | Contabilità ordinaria o semplificata |
| Convenienza indicativa (attività con costi < 30%) | Spesso conveniente | Meno conveniente |
| Convenienza indicativa (attività con costi > 60%) | Spesso sconveniente | Più conveniente |
Domande frequenti
Posso aprire partita IVA in regime forfettario se ho già un lavoro dipendente a tempo pieno?
Sì, a condizione che i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente non abbiano superato 30.000 euro lordi. Se nell’anno precedente hai guadagnato, ad esempio, 28.000 euro come dipendente, puoi accedere al forfettario per la partita IVA che apri nel 2026. Se invece hai guadagnato 35.000 euro, la causa ostativa impedisce l’applicazione del regime per quell’anno. Il limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno corrente o in quello precedente. Compatibilità e limiti precisi sono trattati nell’articolo Forfettario e Lavoro Dipendente.
Se nel 2026 supero gli 85.000 euro di ricavi, quando perdo il forfettario?
Dipende dalla soglia superata. Se superi gli 85.000 euro ma rimani sotto i 100.000 euro, il regime forfettario cessa dall’1° gennaio 2027: nel 2026 rimani forfettario per tutto l’anno, anche se hai già superato la soglia. Se invece superi i 100.000 euro, perdi il regime immediatamente, dall’operazione che ha causato il superamento. Da quel momento devi addebitare l’IVA nelle fatture emesse per il resto dell’anno e regolarizzare le operazioni precedenti. L’uscita dal regime e le sue conseguenze sono dettagliate nell’articolo Uscita dal Regime Forfettario.
Nel forfettario posso dedurre le spese del commercialista o dell’affitto dello studio?
No. Nel regime forfettario nessuna spesa di gestione è deducibile in modo analitico: né il compenso del commercialista, né l’affitto dell’ufficio, né le utenze, né il leasing dell’auto, né l’acquisto di attrezzature. Il regime si basa su un coefficiente di redditività prestabilito che incorpora forfettariamente tutti i costi. L’unica eccezione è la deduzione analitica dei contributi previdenziali obbligatori. Chi sostiene costi elevati deve valutare attentamente se il forfettario è conveniente rispetto al regime ordinario con deduzione analitica. Questa valutazione è sempre da fare in termini di imposta netta finale, non di aliquota nominale.
L’aliquota del 5% per i nuovi contribuenti vale sempre o ci sono condizioni?
L’aliquota ridotta del 5% (invece del 15%) si applica per i primi cinque anni di attività, ma solo se il contribuente non ha esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività, neppure in forma occasionale rilevante. Non deve inoltre proseguire, anche in forma diversa, un’attività precedentemente svolta dallo stesso soggetto o ceduta da terzi (es. acquisto di studio professionale con clientela). L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che anche la semplice cessione della clientela possa far perdere il requisito “start-up”. La norma di riferimento è l’art. 1, comma 65, lettera b), L. 190/2014.
Come funziona il versamento dell’imposta sostitutiva? Ci sono acconti?
L’imposta sostitutiva del 15% (o 5%) segue le stesse regole degli acconti IRPEF previsti dagli artt. 17 e 25 del DPR 600/73. Si versa un acconto a novembre (o in due rate: 40% a giugno e 60% a novembre, se l’acconto supera certi importi) e il saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo (con la dichiarazione dei redditi). Nel primo anno di attività non sono dovuti acconti. Dal secondo anno si calcolano usando il metodo storico (imposta dell’anno precedente) o il metodo previsionale (stima del reddito dell’anno corrente). Le logiche di scelta tra i due metodi sono spiegate nell’articolo Acconti imposte: metodo storico o previsionale.
Posso avere dipendenti o collaboratori e restare in forfettario?
Sì. La presenza di dipendenti o collaboratori non è una causa ostativa al regime forfettario: non esiste un limite al numero di dipendenti o all’ammontare dei costi del personale come condizione di accesso. Tuttavia, come già evidenziato, assumendo un dipendente il forfettario diventa sostituto d’imposta limitatamente ai redditi di lavoro dipendente, con relativi obblighi di dichiarazione e versamento delle ritenute. Occorre poi considerare che il costo del personale non è deducibile nel calcolo del reddito forfettario: se il costo del lavoro è elevato rispetto ai ricavi, il regime forfettario può diventare sconveniente.
Come si calcolano i contributi INPS se scelgo la riduzione del 35%?
La riduzione del 35% dei contributi INPS (Gestione Commercianti o Artigiani) si applica sia alla quota fissa annua sia alla quota percentuale sulla parte eccedente il minimale reddituale. Per il 2026, un artigiano con reddito imponibile forfettario di 30.000 euro pagherebbe indicativamente: quota fissa piena ≈ 4.335 euro, quota variabile su eccedenza ≈ 2.000 euro, totale ≈ 6.335 euro. Con riduzione 35%: circa 4.118 euro totali. La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2026 tramite il cassetto previdenziale INPS. Attenzione: la riduzione abbassa il montante pensionistico accumulato, con effetti sulla pensione futura da valutare caso per caso. Dettagli nel dedicato Contributi INPS Regime Forfettario 2026.
Posso tornare al regime forfettario dopo esserne uscito?
Sì. L’uscita dal regime forfettario (per superamento della soglia 85.000 euro o per sopravvenienza di una causa ostativa) non è definitiva. È possibile rientrarvi negli anni successivi, non appena i ricavi scendono sotto la soglia e le cause ostative cessano. Tuttavia, nel primo anno di rientro, occorre gestire con attenzione la rettifica della detrazione IVA (art. 19-bis2 DPR 633/72) per i beni ammortizzabili acquistati nel quinquennio precedente: i beni per i quali si è detratta l’IVA nel regime ordinario devono essere “rettificati” se il loro utilizzo cambia dal regime con IVA al regime senza IVA. Il meccanismo di rettifica può comportare un versamento aggiuntivo all’Erario e va quantificato prima del rientro. Guida al passaggio disponibile nell’articolo Passaggio al Regime Forfettario.
Per collegare questo tema a una decisione concreta, parti da questi approfondimenti collegati.
Guida SRL 2026 SRL o forfettario IRPEF vs IRES 2026 Come scegliere il commercialista Guide pilastro
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