Approfondimento

Spese tetto 1/3 e 2/3: come si calcolano in condominio

in
Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 6 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026
In sintesi. Per calcolare la ripartizione 1/3 e 2/3 del tetto condominiale: si moltiplica il costo totale per 1/3 (quota fissa del proprietario con uso esclusivo), poi si distribuisce il restante 2/3 tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Il proprietario esclusivo contribuisce anche ai 2/3 per la sua quota millesimale.

Il meccanismo dell’art. 1126 c.c. in dettaglio

L’art. 1126 c.c. è costruito su una logica duale. Da un lato, riconosce che chi usa esclusivamente il tetto (o il lastrico solare) contribuisce al suo deterioramento in misura maggiore rispetto agli altri condomini, che non lo calpestano né lo fruiscono direttamente. Dall’altro, il tetto svolge la funzione di copertura per tutti e la sua manutenzione è nell’interesse dell’intero edificio.

Il risultato normativo è un contributo maggiorato per l’utente esclusivo: la quota fissa di un terzo si somma alla quota millesimale dei due terzi. Non esiste, quindi, un «tetto» massimo alla contribuzione del proprietario esclusivo: se possiede molti millesimi, può arrivare a pagare anche il 55-60% del costo totale dei lavori.

La formula matematica è la seguente:

  • Quota totale proprietario esclusivo = (Costo × 1/3) + (Costo × 2/3 × millesimi_proprietario / 1000)
  • Quota condomino X = Costo × 2/3 × millesimi_X / 1000

Questa formula vale nell’ipotesi standard in cui il tetto copra l’intero edificio. Se il tetto copre solo una parte dell’edificio (es. un corpo di fabbrica), i «1000 millesimi» del denominatore vanno sostituiti con i millesimi del sottogruppo di condomini cui il tetto serve.

Passo per passo: guida al calcolo

Per calcolare correttamente la ripartizione occorre seguire questi passaggi:

  1. Identificare il costo totale dei lavori: importo del contratto di appalto approvato dall’assemblea, IVA inclusa.
  2. Verificare se esiste un proprietario con uso esclusivo: mansarda, attico con tetto esclusivo, lastrico solare privato.
  3. Calcolare la quota fissa 1/3: costo × 0,3333.
  4. Calcolare la quota 2/3: costo × 0,6667.
  5. Distribuire i 2/3 in millesimi: usare la tabella millesimale di proprietà generale o quella specifica del corpo di fabbrica servito dal tetto.
  6. Sommare: per il proprietario esclusivo, addizionare la quota fissa e la quota millesimale; per gli altri, riportare solo la quota millesimale.

Tabelle di esempio con millesimi diversi

Condomino Millesimi Quota nei 2/3 (su 40.000 €) Quota fissa 1/3 Totale (su 60.000 €)
Proprietario mansarda (uso esclusivo) 150/1000 6.000 € 20.000 € 26.000 €
Condomino piano 3 (appartamento A) 200/1000 8.000 € 8.000 €
Condomino piano 3 (appartamento B) 180/1000 7.200 € 7.200 €
Condomino piano 2 (appartamento A) 160/1000 6.400 € 6.400 €
Condomino piano 2 (appartamento B) 140/1000 5.600 € 5.600 €
Condomino piano 1 (appartamento A) 100/1000 4.000 € 4.000 €
Condomino piano 1 (appartamento B) 70/1000 2.800 € 2.800 €
Totale 1000/1000 40.000 € 20.000 € 60.000 €

Esempi numerici avanzati

Esempio 1 — Il proprietario della mansarda ha anche elevati millesimi. Costo tetto: 60.000 euro. Mansarda: 250 millesimi su 1000 (unità di grandi dimensioni).

  • Quota fissa 1/3: 20.000 euro.
  • Quota millesimale nei 2/3: 40.000 × 250/1000 = 10.000 euro.
  • Totale mansarda: 30.000 euro (50% dell’intera spesa).
  • Gli altri 6 condomini si dividono 40.000 × 750/1000 = 30.000 euro.
Esempio 2 — Edificio con due mansarde in uso esclusivo condiviso. Due proprietari condividono l’uso esclusivo del lastrico solare (ciascuno ne usa la metà). Costo totale: 60.000 euro. Millesimi mansarda A: 120/1000; millesimi mansarda B: 100/1000.

  • In caso di uso esclusivo suddiviso in parti uguali, la quota fissa 1/3 (20.000 euro) si ripartisce proporzionalmente tra i due: mansarda A 10.000 euro, mansarda B 10.000 euro.
  • Quota millesimale mansarda A nei 2/3: 40.000 × 120/1000 = 4.800 euro.
  • Quota millesimale mansarda B nei 2/3: 40.000 × 100/1000 = 4.000 euro.
  • Totale mansarda A: 14.800 euro; totale mansarda B: 14.000 euro.
  • Restanti 780 millesimi: 40.000 × 780/1000 = 31.200 euro.

Come si applica il calcolo nella pratica assembleare

In sede di assemblea, l’amministratore condominiale — o il professionista da lui incaricato — predispone il piano di riparto delle spese, indicando per ciascun condomino l’importo a suo carico. Il piano deve specificare:

  • il costo totale approvato (importo contratto + IVA + eventuali imprevisti);
  • la quota fissa 1/3 imputata al proprietario dell’uso esclusivo;
  • la tabella millesimale utilizzata per la distribuzione dei 2/3;
  • l’importo individuale per ciascun condomino.

Se un condomino contesta il piano di riparto, può chiedere all’assemblea di ricalcolarlo o, in caso di mancata correzione, impugnare la delibera entro 30 giorni ai sensi dell’art. 1137 c.c. Il Tribunale competente è quello del luogo in cui si trova il condominio. Per evitare contenziosi, è buona prassi allegare al verbale assembleare il piano di riparto dettagliato e comunicarlo a ciascun condomino prima dell’assemblea.

Per approfondire la natura e la revisione delle tabelle millesimali, si veda Tabelle millesimali condominio: come si formano 2026.

Domande frequenti

Come si trovano i millesimi del proprio appartamento?

I millesimi sono indicati nelle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale. In assenza di regolamento scritto, si trovano nell’atto di acquisto dell’immobile, nel piano di frazionamento catastale, o si possono richiedere all’amministratore condominiale. Se le tabelle non esistono o sono obsolete, occorre farle redigere o revisionare da un perito abilitato, con successiva approvazione assembleare. Le tabelle millesimali hanno valore giuridico e sono vincolanti per tutti i condomini.

È possibile modificare la ripartizione 1/3-2/3 per accordo tra condomini?

Sì, ma solo con un regolamento condominiale di natura contrattuale (approvato all’unanimità da tutti i condomini e trascritto) o con un accordo specifico tra le parti interessate, purché non pregiudichi i diritti dei condomini assenti. Una delibera assembleare a maggioranza non è sufficiente per derogare al criterio legale dell’art. 1126 c.c.: una delibera del genere è annullabile entro 30 giorni su ricorso del condomino dissenziente.

I millesimi del proprietario con uso esclusivo si contano due volte?

In un certo senso sì, ma non è un errore: è il meccanismo voluto dal legislatore. Il proprietario esclusivo paga prima la quota fissa di 1/3 dell’intera spesa (in virtù dell’uso esclusivo), poi partecipa anche alla distribuzione millesimale dei 2/3 (in virtù della sua quota di proprietà comune). È proprio questa somma dei due contributi che rende la sua quota finale sempre superiore al semplice terzo.

Il calcolo cambia se il tetto copre solo un piano e non tutto l’edificio?

No, il meccanismo rimane 1/3 fisso + 2/3 millesimali, ma cambia la base millesimale di riferimento. I 2/3 si distribuiscono soltanto tra i condomini il cui immobile è fisicamente coperto o protetto da quel tetto. Se il tetto copre solo la scala B di un edificio con due scale, i 2/3 gravano esclusivamente sui condomini della scala B, in proporzione ai rispettivi millesimi. I condomini della scala A non partecipano.

Chi fa il calcolo nella pratica: l’amministratore o un tecnico?

Il calcolo matematico della ripartizione è di competenza dell’amministratore condominiale, che deve applicare le tabelle millesimali vigenti. Se le tabelle sono contestate o mancanti, occorre l’intervento di un geometra o ingegnere per la loro formazione o revisione, con costi a carico del condominio. Per i litigi sulla ripartizione, il condomino può rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto condominiale e, ove necessario, all’autorità giudiziaria.

Hai bisogno di assistenza specifica?

Trova avvocato tributarista sul marketplace di Fiscoinvest per ricevere un parere su misura sulla ripartizione delle spese condominiali.

Trova avvocato tributarista

Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


Approfondisci

Guide e analisi correlate per inquadrare meglio il tema.

Hai bisogno di un esperto
Trova avvocato tributarista ›

AM
Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

Scopri di più → · LinkedIn

Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.