Approfondimento

Innovazioni condominiali 2026: maggioranze e quorum

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 13 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 19 Giugno 2026
In sintesi. Le innovazioni condominiali ai sensi dell’art. 1120 c.c. richiedono la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’edificio (667 millesimi). Le innovazioni voluttuarie che rendano più gravosa la partecipazione possono essere rifiutate dai dissenzienti con adeguata richiesta. Alcune innovazioni speciali (energie rinnovabili, barriere architettoniche) richiedono maggioranze ridotte.

Cosa si intende per innovazione condominiale

L’innovazione condominiale è qualsiasi opera che comporti una modifica strutturale o funzionale delle parti comuni, volta a migliorarle, renderle più comode o sicure, o ad aggiungere nuove utilità. Si differenzia dalla manutenzione straordinaria, che si limita a conservare o ripristinare le parti comuni nel loro stato originario senza apportare modifiche funzionali.

La distinzione tra innovazione e manutenzione straordinaria è giuridicamente rilevante perché:

  • richiedono maggioranze assembleari diverse;
  • hanno regimi di ripartizione delle spese potenzialmente diversi;
  • il diritto dei condomini dissenzienti di essere esonerati varia.

Esempi tipici di innovazione: installazione di ascensore, realizzazione di piscina condominiale, installazione di impianto fotovoltaico comune, creazione di parcheggi su suolo comune, trasformazione del giardino in terrazza, realizzazione di una portineria dove prima non esisteva.

Esempi tipici di manutenzione straordinaria (non innovazione): rifacimento del tetto (sostituzione del manto, impermeabilizzazione), sostituzione dell’impianto di riscaldamento con uno equivalente, tinteggiatura delle facciate, rifacimento della scala.

Maggioranza richiesta: art. 1136, comma 5, c.c.

Le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. richiedono, ai sensi dell’art. 1136, comma 5, c.c., la delibera adottata con un numero di voti che rappresenti:

  • la maggioranza degli intervenuti all’assemblea (più della metà dei presenti), e
  • almeno i due terzi del valore dell’edificio (667 millesimi su 1000).

È una maggioranza qualificata che combina il criterio numerico (testa) e il criterio millesimale. Entrambe le soglie devono essere raggiunte simultaneamente. In seconda convocazione, la maggioranza richiesta è invariata: per le innovazioni non è prevista la riduzione del quorum tipica delle altre delibere.

Non è possibile approvare un’innovazione in forma implicita o per silenzio-assenso: la delibera deve risultare espressamente dal verbale assembleare, con indicazione dei voti favorevoli per testa e per millesimi.

Tabella delle maggioranze assembleari per tipologia

Tipo di delibera Prima convocazione Seconda convocazione Norma
Manutenzione ordinaria Maggioranza intervenuti >500 mill. 1/3 condomini + 1/3 mill. Art. 1136 c.c.
Manutenzione straordinaria Maggioranza intervenuti + ≥500 mill. 1/3 condomini + 1/3 mill. Art. 1136, co. 2, c.c.
Innovazioni (art. 1120 c.c.) Maggioranza intervenuti + ≥667 mill. Identica (nessuna riduzione) Art. 1136, co. 5, c.c.
Installazione impianti energie rinnovabili Maggioranza intervenuti + ≥500 mill. 1/3 condomini + 1/3 mill. Art. 1120, co. 2, c.c.
Abbattimento barriere architettoniche Maggioranza intervenuti + ≥500 mill. 1/3 condomini + 1/3 mill. Art. 1120, co. 2, c.c.
Modifica regolamento (natura assembleare) Maggioranza ≥500 mill. Maggioranza ≥500 mill. Art. 1138, co. 3, c.c.

Innovazioni voluttuarie e diritto di esonero

L’art. 1121 c.c. introduce una categoria speciale: le innovazioni voluttuarie, ovvero quelle che, pur essendo approvate con la maggioranza richiesta, comportano una spesa molto gravosa e non riguardano il decoro, la solidità o la sicurezza dell’edificio. I condomini che non intendano trarne vantaggio possono essere esonerati da qualsiasi contributo alla spesa, purché manifestino la loro opposizione prima dell’inizio dei lavori.

L’esonero non è automatico: richiede una dichiarazione formale del condomino dissenziente rivolta all’assemblea prima che i lavori abbiano inizio. Il condomino esonerato non può tuttavia utilizzare il bene comune innovato fino a quando non corrisponda la quota di spesa a suo tempo rifiutata, con gli interessi legali.

Un esempio pratico: un condominio decide a maggioranza di installare una piscina condominiale. Il condomino del piano terra, anziano, non intende usarla. Può opporsi prima dei lavori ed essere esonerato dalla spesa. Successivamente, se vorrà usufruire della piscina, dovrà versare la sua quota originaria con gli interessi maturati.

Innovazioni vietate: art. 1120, comma 4, c.c.

Anche con la maggioranza qualificata, alcune innovazioni sono vietate. L’art. 1120, comma 4, c.c. (nel testo post-riforma 2012) vieta le innovazioni che:

  • rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino;
  • pregiudichino la stabilità o la sicurezza del fabbricato;
  • alterino il decoro architettonico in modo significativo;
  • rechino danno rilevante alla proprietà di qualcuno dei condomini.

Una delibera che approvi un’innovazione vietata è nulla (non semplicemente annullabile): la nullità può essere rilevata in qualsiasi momento, senza i limiti temporali del giudizio di annullamento. Un condomino può impugnarla anche anni dopo, poiché la nullità non è soggetta a prescrizione.

Per approfondire la disciplina delle deleghe nelle assemblee condominiali, si veda Deleghe condominiali 2026: limiti, validità, abusi. Per le spese di parti comuni e tabelle millesimali, si rimanda a Tabelle millesimali condominio: come si formano 2026.

Domande frequenti

La maggioranza per le innovazioni si calcola sui presenti o su tutti i condomini?

La maggioranza dei due terzi dei millesimi (667/1000) si calcola sul valore dell’edificio, non soltanto sui presenti all’assemblea. Deve essere raggiunta dai voti favorevoli tra gli intervenuti all’assemblea. Il quorum di presenti per la validità dell’assemblea resta invariato (metà del valore dell’edificio in prima convocazione). In seconda convocazione, l’assemblea è valida con un numero inferiore di presenti, ma per approvare innovazioni la delibera richiede comunque i due terzi millesimali.

Un singolo condomino può bloccare un’innovazione con il veto?

No, non esiste il diritto di veto individuale per le innovazioni ordinarie. La maggioranza qualificata dei 2/3 millesimali è sufficiente. Tuttavia, se l’innovazione rientra nelle categorie vietate dall’art. 1120, comma 4, c.c. (pregiudica la sicurezza, il decoro o l’uso di un condomino), anche un solo condomino può impugnare la delibera come nulla. Per le innovazioni voluttuarie, il singolo può ottenere l’esonero dalla spesa ma non bloccare il progetto.

La sostituzione dell’impianto di riscaldamento è un’innovazione?

Dipende dal tipo di sostituzione. La sostituzione con un impianto equivalente (stessa tecnologia, stesso rendimento) è manutenzione straordinaria, deliberabile con la maggioranza dell’art. 1136, comma 2, c.c. (500 millesimi). La trasformazione da impianto centralizzato a caldaie autonome individuali, o l’introduzione di una tecnologia radicalmente diversa (es. pompa di calore condominiale), è invece innovazione e richiede la maggioranza qualificata dei 2/3.

Le innovazioni approvate vincolano anche i condomini assenti?

Sì. La delibera assembleare, una volta approvata con la maggioranza richiesta, vincola tutti i condomini, inclusi gli assenti e i dissenzienti, salvo il caso delle innovazioni voluttuarie (art. 1121 c.c.) per le quali gli assenti possono esercitare il diritto di esonero entro un termine ragionevole dalla comunicazione della delibera. I condomini dissenzienti o assenti che volessero impugnarla devono agire entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale (art. 1137 c.c.).

Cosa succede se un’innovazione è approvata con quorum insufficiente?

Una delibera approvata con quorum inferiore a quello richiesto per le innovazioni è annullabile (non nulla, salvo violazione di norma imperativa). Il condomino dissenziente o assente può proporre ricorso al tribunale competente entro 30 giorni dalla delibera o dalla sua comunicazione. Il tribunale, ove ritenga fondato il ricorso, annulla la delibera con effetti ex tunc. L’annullamento obbliga il condominio a riconvocare l’assemblea per una nuova votazione.

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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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