Approfondimento

Credito d’Imposta Commissioni POS 2026: come funziona

in
Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 24 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Ogni volta che un cliente paga con carta di credito, bancomat o carta prepagata, il commerciante o il professionista sostiene un costo: la commissione addebitata dalla banca o dal provider POS. Un costo spesso percepito come inevitabile, ma parzialmente recuperabile grazie al credito d’imposta introdotto dall’art. 22 del D.L. 124/2019 (convertito dalla L. 157/2019).

Nel 2026 questa agevolazione è ancora in vigore e applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione. Eppure molti operatori economici non la utilizzano, o la utilizzano in modo scorretto, lasciando sul tavolo risorse che spettano loro di diritto.

Questa guida analizza ogni aspetto del credito d’imposta sulle commissioni POS: normativa di riferimento, soggetti ammessi, commissioni che contano, modalità di calcolo, utilizzo in compensazione, documenti da conservare e i criteri di controllo adottati dall’Agenzia delle Entrate.

La normativa: art. 22 D.L. 124/2019

Il credito d’imposta sulle commissioni POS è disciplinato dall’art. 22 del Decreto Fiscale D.L. 124/2019, introdotto nel quadro delle misure per il contrasto all’evasione fiscale e la promozione dell’uso dei pagamenti elettronici. La norma riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico da parte di consumatori finali.

L’obiettivo del legislatore era duplice: ridurre il costo percepito dei pagamenti digitali per gli esercenti (che spesso scoraggiavano l’uso della carta proprio per le commissioni) e incentivare la tracciabilità dei flussi commerciali al dettaglio.

La norma non ha un orizzonte temporale definito: salvo interventi legislativi futuri, si applica anche nel 2026 con le stesse condizioni previste dalla legge originaria e dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

Chi può accedere al credito d’imposta

Il credito d’imposta spetta esclusivamente ai soggetti che:

  • Esercitano attività d’impresa (individuali o in forma societaria: ditte individuali, SRL, SNC, SAS, SPA, ecc.)
  • Esercitano arti e professioni (avvocati, commercialisti, medici, architetti, consulenti, liberi professionisti in generale)
  • Accettano pagamenti con strumenti elettronici da consumatori finali (persone fisiche che acquistano per uso privato, non nell’esercizio di un’attività economica)

Sono esclusi:

  • I consumatori finali (privati): l’agevolazione riguarda solo chi esercita un’attività economica
  • Le pubbliche amministrazioni
  • I soggetti in regime forfettario che non sostengono commissioni POS nell’ambito di transazioni B2C con consumatori

Non esiste un limite di fatturato per accedere all’agevolazione: un libero professionista con 30.000 € di incassi annui ha lo stesso diritto di un’azienda con 5 milioni di euro di giro d’affari.

Quali commissioni sono ammesse

Non tutte le commissioni POS danno diritto al credito d’imposta. La legge circoscrive l’agevolazione alle commissioni relative a transazioni B2C (Business to Consumer), cioè effettuate da consumatori finali. Le transazioni B2B (tra imprese o professionisti) sono escluse.

Commissioni ammesse

  • Commissioni su pagamenti con carte di credito (Visa, Mastercard, Amex, ecc.) effettuati da privati
  • Commissioni su pagamenti con carte di debito (Bancomat, Maestro) effettuati da privati
  • Commissioni su pagamenti con carte prepagate (Postepay, N26, Revolut usati come strumento di pagamento) effettuati da privati
  • Commissioni su pagamenti tramite wallet digitali (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) laddove riconducibili a strumenti di pagamento elettronico

Commissioni non ammesse

  • Commissioni su transazioni B2B (pagamenti da part di imprese o professionisti)
  • Canoni fissi mensili del terminale POS (non sono commissioni sulla transazione)
  • Costi di noleggio o acquisto del dispositivo POS
  • Spese di assistenza tecnica o manutenzione del POS
  • Commissioni su bonifici bancari ordinari

In pratica, il credito d’imposta si applica alla parte variabile del costo POS — quella che varia in funzione del numero e del valore delle transazioni — e solo per i pagamenti ricevuti da persone fisiche che acquistano per uso personale.

Misura del credito: il 30% delle commissioni

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate nell’anno di riferimento per le transazioni B2C con strumenti elettronici. Si calcola sulle commissioni, non sul fatturato.

Esempio base: se in un anno le commissioni POS su pagamenti da consumatori ammontano a 2.000 €, il credito d’imposta è di 600 € (30% × 2.000).

Non è previsto un importo massimo di credito d’imposta: più sono le transazioni elettroniche da consumatori, maggiore sarà il credito maturato. Non esistono neppure soglie minime: anche un professionista con poche transazioni annue può beneficiarne.

Come calcolarlo: estratti conto POS mensili

Il calcolo del credito d’imposta segue un processo in tre fasi:

  1. Raccolta degli estratti conto POS mensili: ogni mese il gestore del terminale (banca, PayTech, Nexi, SumUp, Square, ecc.) invia o mette a disposizione un estratto conto con il dettaglio delle transazioni e le commissioni addebitate
  2. Selezione delle transazioni B2C: se il terminale è usato esclusivamente per pagamenti da privati, si sommano tutte le commissioni dell’anno. Se invece si accettano anche pagamenti da aziende (B2B), è necessario isolare le transazioni da consumatori finali
  3. Calcolo del 30%: si applica l’aliquota del 30% sulla somma annua delle commissioni B2C ammissibili

Attenzione ai conti misti: molti terminali POS non distinguono automaticamente tra transazioni B2C e B2B. Se l’esercente vende sia a privati che ad aziende con la stessa carta, è necessario un criterio di ripartizione documentato (ad esempio basato sul numero di transazioni o sull’importo medio per tipologia di cliente).

Due esempi numerici

Esempio 1: libero professionista (avvocato o commercialista)

Un professionista incassa nel 2025 complessivamente 80.000 €, di cui 80.000 € pagati con carta da clienti privati (persone fisiche). Il suo gestore POS applica una commissione media dell’1,5%.

  • Incassato con carta da consumatori finali: 80.000 €
  • Commissioni POS totali (1,5% × 80.000): 1.200 €
  • Credito d’imposta (30% × 1.200): 360 €
  • Anno di utilizzo in compensazione: 2026 (periodo d’imposta successivo)

Il credito di 360 € verrà utilizzato in F24 nel 2026, codice tributo 6916, riducendo i versamenti IRPEF, IVA o contributi INPS.

Esempio 2: ristorante con pagamenti prevalentemente elettronici

Un ristorante incassa nel 2025 circa 200.000 € tramite pagamenti elettronici da parte di clienti (tutti consumatori finali). Il gestore POS applica una commissione media dell‘1,8%.

  • Incassato con carta da consumatori finali: 200.000 €
  • Commissioni POS totali (1,8% × 200.000): 3.600 €
  • Credito d’imposta (30% × 3.600): 1.080 €
  • Anno di utilizzo in compensazione: 2026

Il risparmio di 1.080 € si traduce direttamente in minori versamenti in F24 durante il 2026. Su base annua, il costo netto delle commissioni si riduce dall’1,8% all’1,26% effettivo.

Utilizzo in compensazione: codice tributo 6916

Il credito d’imposta sulle commissioni POS non viene erogato direttamente in denaro: viene utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le commissioni.

Le istruzioni operative sono:

  • Codice tributo: 6916 (istituito con Risoluzione n. 6/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate)
  • Anno di riferimento: l’anno in cui sono state sostenute le commissioni (es. 2025)
  • Utilizzo a partire da: il 1° gennaio del periodo d’imposta successivo (es. dal 1° gennaio 2026)
  • Limite annuo: non è soggetto al limite generale di 250.000 € previsto per i crediti da dichiarazione, né al limite di 700.000 € per i crediti d’imposta agevolativi, in quanto è di importo generalmente contenuto
  • Visto di conformità: non obbligatorio per importi ordinari

Il credito può essere compensato con qualsiasi tributo versabile tramite F24: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, contributi INPS, ritenute su lavoro dipendente e autonomo. Non è necessario aspettare la presentazione della dichiarazione dei redditi per iniziare a utilizzarlo.

Il credito non è tassato: niente IRPEF, IRES o IRAP

Un aspetto favorevole spesso trascurato: il credito d’imposta sulle commissioni POS non concorre alla formazione del reddito imponibile. Non è soggetto a IRPEF, IRES o IRAP.

Questo significa che il beneficio è netto: i 360 € di credito del professionista dell’esempio precedente non aumentano il reddito su cui si calcolano le imposte. Non c’è il meccanismo delle “sovvenzioni tassabili” che erode parzialmente il vantaggio fiscale.

Allo stesso modo, il credito non è soggetto a IRAP e non rileva ai fini del calcolo del reddito minimo per le società di comodo.

Tabella: commissioni medie per tipo di carta e gestore POS 2026

Tipo di carta / GestoreCommissione media indicativaNote
Bancomat / Pagobancomat (carte debito nazionali)0,20% – 0,50%Commissioni più basse, regolate da accordi interbancari
Carte di debito Visa / Mastercard (circuito internazionale)0,20% – 0,40%Cap regolamentare UE 0,20%
Carte di credito consumer Visa / Mastercard0,90% – 1,50%Cap regolamentare UE 0,30% sull’interchange fee
Carte di credito American Express1,50% – 2,50%Non soggetta ai cap UE su interchange
Carte corporate / business (B2B)1,50% – 3,00%Escluse dal credito d’imposta (transazioni B2B)
SumUp (flat rate)1,69% – 1,95%Tariffa unica, semplice da rendicontare
Nexi (contratto bancario standard)0,80% – 1,80%Varia per tipologia di carta e volume
PayPal (transazioni in negozio)1,20% – 2,90%Dipende da metodo di pagamento sottostante
Square / Zettle / Stripe Terminal1,75% – 2,00%Flat rate, rendicontazione semplificata

Le commissioni indicate sono indicative e possono variare in funzione del volume mensile delle transazioni, del tipo di contratto e delle promozioni applicate dal gestore. Verificare sempre il contratto specifico con il proprio provider POS.

Documenti da conservare per il credito d’imposta

Il credito d’imposta è auto-liquidante: il contribuente lo calcola autonomamente e lo utilizza in F24 senza presentare preventivamente alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Questo rende indispensabile la conservazione di una documentazione completa e ordinata, in caso di controllo.

Documenti obbligatori da conservare

  • Estratti conto POS mensili (o annuali, se disponibili): devono indicare il numero di transazioni, gli importi e le commissioni addebitate per ciascun periodo
  • Fatture del gestore del terminale POS: le fatture periodiche emesse da Nexi, SumUp, Square, banca o altro provider che documentano le commissioni fatturate
  • Ricevute degli addebiti bancari: gli estratti conto del conto corrente aziendale o professionale che mostrano gli addebiti effettivi delle commissioni
  • Contratto con il gestore POS: per documentare le condizioni economiche applicate (aliquote di commissione, tipologie di carte accettate)
  • Prospetto di calcolo del credito: un documento interno (anche un foglio Excel) che mostra il calcolo: somma commissioni B2C × 30% = credito utilizzato. È il raccordo tra i dati di input e il credito indicato in F24

Per quanto tempo conservare i documenti

La regola generale è quella prevista dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973 per gli accertamenti: 5 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è stato utilizzato. In caso di omessa dichiarazione, il termine si estende a 7 anni. Per maggior sicurezza, molti professionisti conservano i documenti per 10 anni.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate può verificare la legittimità del credito d’imposta POS nell’ambito dei controlli automatizzati (art. 36-bis D.P.R. 600/1973) o degli accertamenti sostanziali. I principali criteri di selezione e i rischi da considerare sono:

Criteri di selezione per i controlli

  • Incongruenza tra credito dichiarato e fatturato: un credito elevato rispetto al volume d’affari può generare un’anomalia statistica che attira attenzione. Ad esempio, dichiarare 5.000 € di credito con un fatturato di 50.000 € implica commissioni di circa 16.000 €, poco plausibile con commissioni medie del mercato
  • Utilizzo in compensazione senza credito esplicitato in dichiarazione: il credito va indicato nel modello REDDITI o nel modello IVA per consentire il riscontro automatizzato
  • Discrepanze con i dati trasmessi dai PSP: le banche e i Payment Service Provider trasmettono dati sui pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti all’Agenzia delle Entrate; incongruenze tra i dati trasmessi e il credito dichiarato possono innescare controlli
  • Assenza di registrazione del terminale POS: gli esercenti obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (quasi tutti dal 2020) sono facilmente incrociabili con i dati POS

Documentazione richiesta in caso di controllo

In caso di verifica, l’Ufficio richiederà tipicamente:

  1. Gli estratti conto POS di tutti i mesi del periodo in esame
  2. Le fatture del gestore POS corrispondenti
  3. Il prospetto di calcolo del credito (commissioni × 30%)
  4. La documentazione che dimostra che le transazioni sono B2C (scontrini, registrazione corrispettivi)
  5. Il modello F24 in cui il credito è stato utilizzato (codice tributo 6916)

In assenza di documentazione adeguata, l’Agenzia può disconoscere il credito e irrogare sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta non versata, oltre agli interessi.

Regime forfettario e credito d’imposta POS

I contribuenti in regime forfettario possono anch’essi accedere al credito d’imposta sulle commissioni POS, a condizione che esercitino un’attività d’impresa, arte o professione e sostengano effettivamente commissioni su pagamenti da consumatori finali.

Poiché i forfettari non versano IVA e sono esenti da IRES/IRAP, il credito viene tipicamente compensato con i contributi INPS o con le ritenute di acconto (se il cliente applica la ritenuta). È un utilizzo meno immediato ma perfettamente legittimo.

Interazione con altri incentivi ai pagamenti elettronici

Il credito d’imposta sulle commissioni POS è cumulabile con altre agevolazioni che non abbiano per oggetto le stesse commissioni. In particolare:

  • È cumulabile con i crediti d’imposta per acquisto o noleggio di terminali POS di ultima generazione (quando previsti da leggi finanziarie successive)
  • È cumulabile con eventuali contributi regionali all’acquisto di dispositivi POS
  • Non è cumulabile con deduzioni o detrazioni che abbiano per oggetto le medesime commissioni (principio del divieto di doppia agevolazione)

Come indicare il credito nella dichiarazione dei redditi

Il credito d’imposta POS va indicato:

  • Nel Modello REDDITI PF (persone fisiche, imprenditori individuali, professionisti): nel quadro RU, con il codice credito specifico
  • Nel Modello REDDITI SP (società di persone): nel quadro RU
  • Nel Modello REDDITI SC (società di capitali, SRL): nel quadro RU
  • Nel Modello 770 (per i sostituti d’imposta): non rilevante per questo credito specifico

L’indicazione in dichiarazione è necessaria per la trasparenza verso l’Amministrazione finanziaria e per consentire il controllo automatizzato ex art. 36-bis. Un credito utilizzato in F24 ma non indicato in dichiarazione può essere oggetto di rettifica automatica.

FAQ: domande frequenti sul credito d’imposta commissioni POS

Chi può utilizzare il credito d’imposta sulle commissioni POS?

Tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione e accettano pagamenti con strumenti elettronici da consumatori finali (privati). Non spetta ai consumatori finali, né alle pubbliche amministrazioni.

Il credito si applica anche ai pagamenti B2B tra imprese?

No. Il credito d’imposta riguarda esclusivamente le commissioni su transazioni da consumatori finali (B2C). I pagamenti effettuati da imprese o professionisti (B2B) sono esclusi. Se si accettano entrambe le tipologie sullo stesso terminale, è necessario isolare le transazioni B2C.

Il canone mensile del terminale POS è incluso nel calcolo?

No. Il credito si applica solo alle commissioni variabili sulle singole transazioni, non ai canoni fissi di noleggio o abbonamento al servizio POS, né ai costi di acquisto del dispositivo.

Quando posso iniziare a usare il credito in F24?

Il credito maturato nell’anno X può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno X+1. Le commissioni sostenute nel 2025 generano un credito utilizzabile dal 1° gennaio 2026 con il codice tributo 6916.

Devo inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per attivare il credito?

No. Non è prevista alcuna comunicazione preventiva o domanda di accesso. Il credito è auto-liquidante: si calcola autonomamente e si utilizza direttamente nel modello F24, indicando il codice tributo 6916. È sufficiente riportarlo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito d’imposta POS è soggetto al limite dei 250.000 euro?

No. Il credito d’imposta sulle commissioni POS non è soggetto al limite annuo di 250.000 € previsto per alcuni crediti d’imposta da dichiarazione (art. 34 L. 388/2000). Può essere compensato senza tale limite, anche se nella pratica gli importi sono raramente rilevanti.

Cosa rischio se utilizzo il credito senza avere la documentazione in ordine?

In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere il credito. La sanzione prevista per indebita compensazione va dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato, oltre agli interessi di mora. È quindi fondamentale conservare estratti conto POS, fatture del gestore e il prospetto di calcolo.

I professionisti in regime forfettario possono accedervi?

Sì, anche i forfettari che sostengono commissioni su pagamenti da consumatori finali maturano il credito. Dovranno utilizzarlo in compensazione con contributi INPS, ritenute o altri tributi versabili in F24, poiché non versano IVA né IRES/IRAP.

Come dimostro che le transazioni sono B2C e non B2B?

La prova migliore è la coerenza tra i corrispettivi giornalieri registrati (scontrini elettronici, ricevute fiscali) e i movimenti POS. Se l’attività è rivolta esclusivamente a privati (es. ristorante, negozio al dettaglio, studio medico), la natura B2C è implicita. In caso di clientela mista, è opportuno tenere un registro separato o adottare un criterio di ripartizione documentato.

Vuoi verificare se stai recuperando tutti i crediti d’imposta a cui hai diritto? Richiedi un consulenza con un commercialista del network patrimoniale — analizziamo la tua posizione fiscale, i crediti maturati e le opportunità di ottimizzazione per il 2026.

Disclaimer: questo articolo ha finalità informative generali e non costituisce consulenza fiscale o legale. La normativa in materia di crediti d’imposta è soggetta a modifiche e a interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria. Per situazioni specifiche è sempre necessario rivolgersi a un professionista abilitato (commercialista o autore).

Hai un caso simile? Affidati a un professionista del network

Fiscoinvestimenti è un marketplace di professionisti qualificati: commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro, consulenti finanziari indipendenti selezionati per albo, specializzazione e geografia. Triage gratuito entro 24-72 ore.

Trova il professionista giusto →

Approfondisci

Guide e analisi correlate per inquadrare meglio il tema.

Hai bisogno di un esperto Trova commercialista ›
AM
Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

Scopri di più → · LinkedIn

Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.