Cos’è il regime forfettario e chi può accedervi nel 2026
Il regime forfettario, disciplinato dall’art. 1, commi 54–89, della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e successivamente modificato dalla L. 145/2018, dalla L. 197/2022 e dalla Legge di Bilancio 2026, rappresenta il regime fiscale naturale per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale. Il termine “forfettario” indica che la base imponibile non è determinata sulla scorta dei costi effettivamente sostenuti, ma applicando a ogni categoria economica un coefficiente di redditività prestabilito dall’Allegato 4 alla L. 190/2014, indipendentemente dalle spese reali dell’esercizio.
Nel 2026 il regime rimane la scelta principale per chi apre o gestisce una partita IVA individuale: aliquota sostitutiva al 15% (o al 5% per le nuove attività nei primi cinque anni), nessuna IVA da applicare e versare, nessuna IRAP, contabilità semplificata e, dal 1° gennaio 2024, obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfettari senza eccezioni.
Per aderire nel 2026 devono essere soddisfatti due requisiti positivi e non deve ricorrere alcuna causa ostativa.
Requisiti positivi di accesso
- Limite di ricavi o compensi: nell’anno solare precedente non devono aver superato 85.000 euro (soglia introdotta dall’art. 1, comma 54, L. 197/2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2023). Chi supera i 100.000 euro in corso d’anno fuoriesce immediatamente dal regime, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento, senza attendere l’inizio del periodo d’imposta successivo.
- Spese per lavoro dipendente e assimilato: nell’anno precedente non devono essere state sostenute spese superiori a 20.000 euro per lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto, associati in partecipazione o lavoratori accessori.
Cause ostative: chi è escluso dal regime
Le cause ostative sono elencate all’art. 1, comma 57, L. 190/2014 e impediscono l’accesso o la permanenza nel regime. Nel 2026 rimangono invariate rispetto all’anno precedente:
- Utilizzo di regimi speciali IVA: agricoltori in regime speciale (artt. 34 e 34-bis DPR 633/72), rivenditori di beni usati, agenzie di viaggi, venditori a domicilio.
- Residenza fiscale all’estero: salvo i residenti in uno Stato UE o SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
- Esercizio di attività in forma associata: partecipazione in società di persone, associazioni professionali di cui all’art. 5 TUIR (DPR 917/86) o imprese familiari che svolgono l’attività medesima.
- Controllo in SRL con attività riconducibili: possedere, direttamente o indirettamente, il controllo di una SRL o di un’associazione in partecipazione che svolge attività economicamente riconducibile a quella esercitata in regime forfettario. La causa ostativa scatta solo quando entrambe le condizioni coesistono (controllo + riconducibilità dell’attività), come chiarito dalla Circolare AdE n. 9/E del 10 aprile 2019.
- Esercizio prevalente verso l’ex datore di lavoro: aver percepito, nei due anni precedenti, compensi prevalentemente dall’attuale datore di lavoro o da soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili. La prevalenza si intende superamento del 50% del totale dei ricavi forfettari.
- Redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro: se nell’anno precedente il contribuente ha conseguito tali redditi, il regime è precluso — salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia nel frattempo cessato e non ne sussista un altro in corso.
Per una mappa completa di tutti i casi limite e le relative interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, consulta la guida approfondita su requisiti di accesso e cause ostative del regime forfettario 2026.
L’imposta sostitutiva: 15% ordinario o 5% per le nuove attività
Il regime forfettario prevede un’unica imposta sostitutiva che assorbe integralmente IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Nessun’altra imposta colpisce i redditi prodotti nell’attività forfettaria. L’aliquota varia in base all’anzianità dell’attività:
| Condizione | Aliquota | Durata |
|---|---|---|
| Regime ordinario (attività già avviata o oltre il quinto anno) | 15% | A tempo indeterminato |
| Nuova attività — regime start-up | 5% | Primi 5 anni dall’avvio |
L’aliquota ridotta al 5% si applica a chi inizia una nuova attività, a condizione che:
- non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività non costituisca la prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo — con la sola eccezione del periodo di praticantato obbligatorio per l’accesso a professioni regolamentate;
- nel caso di acquisizione di un’azienda preesistente, i ricavi di quest’ultima nel periodo d’imposta precedente l’acquisizione non abbiano superato 85.000 euro.
Come si calcola l’imposta forfettaria: formula e coefficienti 2026
Il calcolo dell’imposta segue sempre la stessa sequenza in tre passi, indipendentemente dall’attività svolta:
- Passo 1 — Base imponibile: Ricavi o compensi lordi × Coefficiente di redditività ATECO
- Passo 2 — Reddito imponibile: Base imponibile − Contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno
- Passo 3 — Imposta: Reddito imponibile × 15% (oppure 5% per i nuovi)
I contributi previdenziali si deducono integralmente e senza limiti dal reddito forfettario. Se eccedono la base imponibile, l’eccedenza è deducibile dal reddito complessivo IRPEF, qualora il contribuente abbia altri redditi tassati in forma ordinaria (art. 1, comma 64, L. 190/2014).
Tabella coefficienti di redditività 2026 (Allegato 4, L. 190/2014)
| Settore di attività | Codici ATECO | Coefficiente |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e bevande | 10–11 | 40% |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45; 46; 47.1–47.7 | 40% |
| Commercio ambulante alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
| Commercio ambulante altri prodotti | 47.82–47.89 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 41–43; 68 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 55–56 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e servizi finanziari | 64–66; 69–75; 85; 86–88 | 78% |
| Altre attività economiche | 01–03; 05–09; 12–33; 35–39; 49–53; 58–63; 77–82; 84; 90–99 | 67% |
Per il dettaglio di ogni codice ATECO e la verifica del coefficiente corretto per la propria attività, consulta la guida completa al calcolo delle tasse in regime forfettario con tutti i coefficienti ed esempi pratici.
Tre esempi numerici completi di calcolo dell’imposta 2026
Esempio 1 — Designer freelance al primo anno (aliquota 5%)
Profilo: designer grafico (ATECO 74.10.21), attività avviata nel 2026, nessuna precedente esperienza imprenditoriale nei tre anni precedenti, iscritto alla Gestione Separata INPS con aliquota 26,23% (senza altra copertura previdenziale).
- Ricavi dell’anno: 40.000 €
- Coefficiente di redditività: 78%
- Base imponibile: 40.000 × 0,78 = 31.200 €
- Contributi Gestione Separata versati: 31.200 × 0,2623 = 8.183,76 € (arrotondati a 8.184 €)
- Reddito imponibile: 31.200 − 8.184 = 23.016 €
- Imposta sostitutiva al 5%: 23.016 × 0,05 = 1.150,80 €
Carico fiscale totale (imposta + contributi): 1.150,80 + 8.184 = 9.334,80 € su 40.000 € di ricavi, pari a circa il 23,3% del fatturato lordo. A parità di ricavi, in regime ordinario con aliquota IRPEF al 23% e costi effettivi limitati, il carico salirebbe sensibilmente.
Esempio 2 — Avvocato in regime ordinario (aliquota 15%, Cassa Forense)
Profilo: avvocato iscritto all’albo e a Cassa Forense (ATECO 69.10.10), attività avviata da oltre cinque anni, contributi alla Cassa versati nell’anno per 9.200 € (importo variabile in base all’anzianità e al volume dei compensi).
- Compensi dell’anno: 75.000 €
- Coefficiente di redditività: 78%
- Base imponibile: 75.000 × 0,78 = 58.500 €
- Contributi Cassa Forense versati e deducibili: 9.200 €
- Reddito imponibile: 58.500 − 9.200 = 49.300 €
- Imposta sostitutiva al 15%: 49.300 × 0,15 = 7.395 €
In regime IRPEF ordinario, con gli stessi 75.000 € di compensi e costi effettivi pari al 22% (analoghi alla franchigia implicita del coefficiente 78%), il reddito netto sarebbe 58.500 € e l’IRPEF, considerando gli scaglioni 2026, supererebbe i 18.000 € — più del doppio rispetto all’imposta forfettaria. Il vantaggio è netto per professionisti con costi bassi e redditi medio-alti.
Esempio 3 — Commerciante al dettaglio con riduzione contributi INPS del 35%
Profilo: titolare di negozio di abbigliamento (ATECO 47.71), iscritto alla gestione commercianti INPS, ha comunicato l’opzione per la riduzione contributiva del 35% entro il 28 febbraio 2026 tramite il Cassetto Previdenziale INPS.
- Ricavi dell’anno: 80.000 €
- Coefficiente di redditività: 40%
- Base imponibile: 80.000 × 0,40 = 32.000 €
- Contributo fisso sul reddito minimale INPS 2026 (≈ 18.415 €, aliquota 24%): 18.415 × 0,24 = 4.419,60 € → ridotto del 35%: 4.419,60 × 0,65 = 2.872,74 €
- Contributo sul reddito eccedente il minimale: (32.000 − 18.415) × 0,24 = 13.585 × 0,24 = 3.260,40 € → ridotto del 35%: 3.260,40 × 0,65 = 2.119,26 €
- Totale contributi INPS (con riduzione 35%): 2.872,74 + 2.119,26 = 4.992 €
- Reddito imponibile: 32.000 − 4.992 = 27.008 €
- Imposta sostitutiva al 15%: 27.008 × 0,15 = 4.051,20 €
Senza la riduzione del 35%, i contributi sarebbero 7.680 € e l’imposta 3.648 €, per un totale di 11.328 €. Con la riduzione il carico scende a 9.043,20 €: un risparmio netto di 2.284,80 € annui ottenuto con una semplice comunicazione telematica entro febbraio.
Contributi INPS nel regime forfettario
Il regime forfettario non esonera dall’obbligo contributivo previdenziale. I contributi versati nell’anno si deducono integralmente dalla base imponibile forfettaria prima dell’applicazione dell’aliquota sostitutiva: è la deduzione più importante disponibile nel regime, e ignorarla porta a calcoli sovrastimati dell’imposta dovuta. Per il calcolo specifico e le modalità di versamento, approfondisci la guida ai contributi INPS in regime forfettario 2026.
Artigiani e commercianti — Gestione INPS
I soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti INPS versano contributi in due componenti:
- Contributo fisso minimale: calcolato sul reddito minimale annuo (circa 18.415 € nel 2026, aggiornato ogni anno dall’INPS con apposita circolare) all’aliquota del 24%. È dovuto anche se il reddito forfettario è inferiore al minimale.
- Contributo eccedente: calcolato sull’eventuale reddito forfettario che supera il minimale, alla stessa aliquota del 24%.
I forfettari iscritti a queste gestioni possono richiedere la riduzione contributiva del 35% sull’intero importo dovuto (fisso + eccedente), comunicando l’opzione entro il 28 febbraio di ogni anno tramite il Cassetto Previdenziale INPS (Circolare INPS n. 17/2015). La scelta è revocabile annualmente e deve essere rinnovata ogni anno: dimenticarla significa perdere il risparmio per quell’annualità.
Professionisti — Gestione Separata INPS
I professionisti privi di cassa previdenziale di categoria sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota è del 26,23% per chi non ha altra copertura previdenziale obbligatoria; scende al 24% per chi è già pensionato o coperto da altra cassa. Non è previsto un minimale contributivo: i contributi si calcolano esclusivamente sul reddito imponibile forfettario effettivo, quindi se il reddito è zero (anno di start-up con poche fatture) i contributi sono zero. I versamenti seguono le scadenze delle imposte: acconto a novembre e saldo a giugno/luglio.
Professionisti con cassa di categoria
Avvocati (Cassa Forense), dottori commercialisti (CNPADC), ingegneri e architetti (Inarcassa), medici (ENPAM) e le altre categorie con cassa previdenziale autonoma versano i contributi secondo i rispettivi regolamenti interni, che prevedono in genere un contributo soggettivo percentuale sul reddito professionale e un contributo minimo obbligatorio. La riduzione del 35% prevista per artigiani e commercianti INPS non è applicabile a queste categorie. I contributi versati sono integralmente deducibili dal reddito forfettario.
IVA e fatturazione nel regime forfettario
I contribuenti forfettari sono esonerati dagli obblighi IVA previsti dal DPR 633/1972 (art. 1, comma 58, L. 190/2014): non addebitano l’imposta nelle fatture emesse, non la detraggono sugli acquisti, non presentano la dichiarazione IVA annuale né le liquidazioni periodiche IVA. L’IVA corrisposta sugli acquisti diventa quindi un costo definitivo non recuperabile.
Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti
Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) è obbligatoria per tutti i soggetti in regime forfettario, indipendentemente dal volume di ricavi (art. 1, L. 197/2022, che ha esteso l’obbligo già vigente dal 1° luglio 2022 per i forfettari con ricavi superiori a 25.000 €). Le specifiche tecniche del formato XML/SDI sono contenute nel Provvedimento AdE del 30 aprile 2018, aggiornato dalla Circolare AdE n. 32/E del 20 dicembre 2023.
Le fatture emesse in regime forfettario devono riportare obbligatoriamente:
- La dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54–89, L. 190/2014 – Regime Forfettario. Imposta non addebitata”
- Il codice natura N2.2 nel tracciato XML (operazioni non soggette ad IVA per effetto di norme specifiche)
- La ritenuta d’acconto del 20%, se il committente è sostituto d’imposta e l’attività rientra nel lavoro autonomo
Ritenuta d’acconto e recupero crediti
I forfettari che svolgono attività di lavoro autonomo subiscono la ritenuta d’acconto del 20% da parte dei committenti sostituti d’imposta, esattamente come i professionisti in regime ordinario. La ritenuta viene recuperata in sede di dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, quadro LM) come credito d’imposta compensabile in F24 o chiesto a rimborso. Chi non ha altri redditi IRPEF tassati in regime ordinario ottiene il rimborso integrale della ritenuta subita, poiché l’imposta sostitutiva del 15% viene versata autonomamente senza possibilità di scomputo delle ritenute subite.
Obblighi dichiarativi e versamenti 2026
I forfettari presentano la dichiarazione annuale dei redditi tramite il Modello Redditi PF, quadro LM (Lavoro autonomo in regime forfettario e d’impresa in regime di vantaggio). Non possono utilizzare il Modello 730, nemmeno nella versione precompilata dall’Agenzia delle Entrate, per dichiarare i redditi forfettari.
Le scadenze di versamento dell’imposta sostitutiva ricalcano quelle dell’IRPEF ordinaria:
- Prima rata di acconto (40% dell’acconto totale): entro il 30 giugno dell’anno in corso (con proroga al 31 luglio con maggiorazione 0,40%)
- Seconda rata di acconto (60% dell’acconto totale): entro il 30 novembre
- Saldo: entro il 30 giugno dell’anno successivo (con proroga al 31 luglio con maggiorazione 0,40%)
L’acconto si calcola con il metodo storico (100% dell’imposta sostitutiva dell’anno precedente) oppure con il metodo previsionale (sulla base del reddito stimato dell’anno in corso, se inferiore). Non sono dovuti versamenti IVA periodici, né il versamento IRAP.
Novità Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 non ha modificato la struttura portante del regime forfettario. La soglia di accesso resta a 85.000 euro, le aliquote rimangono al 15% e al 5%, e i coefficienti di redditività dell’Allegato 4 sono invariati. Le principali conferme operative per il 2026 riguardano:
- Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i forfettari, confermata senza deroghe.
- Riduzione contributiva del 35% per artigiani e commercianti, confermata con comunicazione entro il 28 febbraio tramite Cassetto Previdenziale INPS.
- Fuoriuscita immediata al superamento di 100.000 € in corso d’anno: confermata la regola introdotta dalla L. 197/2022, con applicazione dell’IVA dalle operazioni che determinano il superamento.
- Reddito minimale INPS 2026: aggiornato con la Circolare INPS di inizio anno (circa 18.415 €), con riflesso diretto sul contributo fisso minimo per artigiani e commercianti.
- Concordato preventivo biennale: i forfettari con almeno un biennio di attività restano potenzialmente coinvolti nel CPB 2025-2026, con possibilità di adesione sulla base dell’ISA o del calcolo forfettario. L’adesione non modifica le regole di determinazione dell’imposta sostitutiva.
Casi particolari ed eccezioni
Forfettario e lavoro dipendente in contemporanea
È possibile cumulare il regime forfettario con un rapporto di lavoro dipendente attivo, a condizione che i redditi da lavoro dipendente o assimilati dell’anno precedente non superino i 30.000 euro lordi. Il limite non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato e non ne sussiste un altro in corso al momento dell’apertura della partita IVA. Va tenuta separata la causa ostativa sull’ex datore di lavoro: se oltre il 50% dei compensi forfettari dell’anno proviene dall’attuale datore di lavoro o da ex datori degli ultimi due anni, il regime è inapplicabile — indipendentemente dal superamento della soglia dei 30.000 €.
Passaggio da regime ordinario a forfettario e rettifica IVA
Chi transita dal regime ordinario al forfettario deve effettuare la rettifica della detrazione IVA prevista dall’art. 19-bis2 DPR 633/72, per i beni e servizi acquistati in regime ordinario e non ancora ceduti o utilizzati al momento del cambio regime. La rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di regime ordinario (Circolare AdE n. 10/E del 4 aprile 2016). Analogamente, all’uscita dal forfettario, eventuali rimanenze di magazzino e beni pluriennali entrano nella contabilità del regime ordinario con i valori fiscalmente riconosciuti.
Forfettario e partecipazioni in SRL o SNC
La semplice detenzione di quote in una SRL non costituisce causa ostativa se la società non svolge attività economicamente riconducibile a quella del forfettario. Il problema emerge quando le due attività sono legate da un nesso economico: in tal caso, anche senza controllo formale, la Circolare AdE n. 9/E/2019 richiede una valutazione caso per caso del collegamento funzionale tra le attività. La partecipazione in una SNC o società semplice che esercita attività d’impresa è invece causa ostativa assoluta, indipendentemente dalla percentuale detenuta. Per questa tematica, approfondisci la guida su forfettario e partecipazioni societarie: SRL, SNC e cause ostative.
Ricavi di fine anno vicini alla soglia di 85.000 euro
Il monitoraggio infrannuale dei ricavi è indispensabile. I professionisti applicano il principio di cassa: le fatture emesse ma non ancora incassate entro il 31 dicembre non concorrono ai ricavi dell’anno. È quindi possibile, per chi si avvicina alla soglia, valutare la posticipazione dell’incasso di alcune competenze a gennaio dell’anno successivo. Questa strategia non è applicabile ai soggetti in regime d’impresa (principio di competenza). Attenzione: il superamento di 100.000 € produce la fuoriuscita immediata, senza margine di manovra.
Immobili locati e altri redditi nel regime forfettario
I redditi fondiari da immobili locati non rientrano nella base di calcolo del regime forfettario: sono redditi autonomi soggetti a IRPEF ordinaria (o a cedolare secca, se applicabile). Allo stesso modo, dividendi, interessi, plusvalenze da cessione di titoli o immobili rimangono soggetti ai rispettivi regimi fiscali ordinari. Il regime forfettario copre esclusivamente i redditi d’impresa, d’arte e di professione generati nell’ambito dell’attività per cui è aperta la partita IVA. La compresenza di altri redditi non genera cause ostative, ma può rilevare per il superamento della soglia dei 30.000 € da lavoro dipendente.
Contribuenti in regime forfettario residenti all’estero
I non residenti possono accedere al regime forfettario solo se residenti in uno Stato membro UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, e a condizione che almeno il 75% del reddito complessivo sia prodotto in Italia. I residenti in Paesi extra-UE/SEE sono esclusi, anche se svolgono l’attività in Italia. Questa causa ostativa è stata introdotta per contrastare l’uso distorto del regime da parte di soggetti con residenza nominale all’estero.
Convenienza per codice ATECO: 7 esempi pratici
Il coefficiente di redditività fissato dall’Allegato 4 alla L. 190/2014 cambia drasticamente la convenienza del regime forfettario a parità di fatturato. Un consulente informatico con coefficiente 67% paga molto meno di un commercialista con coefficiente 78% pur generando lo stesso fatturato lordo, e un e-commerce con coefficiente 40% si trova in una posizione ancora diversa. Di seguito sette esempi numerici realistici a fatturato 60.000 € (il taglio tipico del freelance italiano mid-career), con calcolo completo di imposta sostitutiva, contributi previdenziali, netto in tasca e confronto sintetico con il regime ordinario. I contributi INPS sono calcolati secondo le aliquote 2026; per semplicità tutti gli esempi assumono contribuente senza altra copertura previdenziale (Gestione Separata 26,23%) o cassa di categoria, e nessuna riduzione 35%.
1. ATECO 62.01.00 — Consulente informatico (coefficiente 67%)
Sviluppatore software o consulente IT freelance che fattura ad aziende italiane. Coefficiente di redditività 67% (categoria “Altre attività economiche”, codici 58–63), Gestione Separata INPS 26,23%.
| Voce | Importo € |
|---|---|
| Fatturato annuo | 60.000 |
| Coefficiente redditività 67% | 40.200 |
| Contributi Gestione Separata (26,23% su 40.200) | 10.544 |
| Reddito imponibile (40.200 − 10.544) | 29.656 |
| Imposta sostitutiva 15% | 4.448 |
| Netto in tasca (60.000 − contributi − imposta) | 45.008 |
| In regime start-up 5% per i primi 5 anni | imposta 1.483 → netto 47.973 |
Quando conviene: quasi sempre. I costi reali di un consulente IT (laptop, software in abbonamento, formazione) raramente superano il 15–20% del fatturato, ben al di sotto della franchigia implicita del 33% del coefficiente. Il regime ordinario diventa competitivo solo se il consulente assume collaboratori stabili o sostiene affitti di studio elevati.
2. ATECO 69.20.11 — Servizi contabili / commercialista (coefficiente 78%)
Commercialista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza Dottori Commercialisti (CNPADC). Coefficiente 78%, cassa professionale con contributo soggettivo 12% sul reddito netto professionale e contributo minimo (variabile per anzianità; qui ipotizziamo 3.700 € minimi). Per coerenza con gli altri esempi mostriamo anche la variante Gestione Separata, applicabile in fase di praticantato o iscrizione tardiva.
| Voce | Importo € |
|---|---|
| Compensi annui | 60.000 |
| Coefficiente redditività 78% | 46.800 |
| Contributi CNPADC stimati (12% su 46.800 + minimi) | 9.316 |
| Reddito imponibile (46.800 − 9.316) | 37.484 |
| Imposta sostitutiva 15% | 5.623 |
| Netto in tasca | 45.061 |
| In regime start-up 5% | imposta 1.874 → netto 48.810 |
Quando conviene: praticamente sempre fino alla soglia degli 85.000 €. Il commercialista in regime ordinario su 60.000 € di compensi, con costi reali del 15–18% e IRPEF marginale al 35%, supera abbondantemente i 14.000 € di imposte tra IRPEF e addizionali. Il forfettario gli fa risparmiare tra 7.000 e 9.000 € l’anno. La rottura arriva quando lo studio cresce e assume collaboratori: la soglia dei 20.000 € di spese per lavoro dipendente forza il passaggio al regime ordinario.
3. ATECO 70.22.09 — Consulenza aziendale generale (coefficiente 78%)
Consulente strategico, business advisor, management consultant senza iscrizione obbligatoria a cassa di categoria. Coefficiente 78%, Gestione Separata INPS 26,23%.
| Voce | Importo € |
|---|---|
| Compensi annui | 60.000 |
| Coefficiente redditività 78% | 46.800 |
| Contributi Gestione Separata (26,23% su 46.800) | 12.276 |
| Reddito imponibile (46.800 − 12.276) | 34.524 |
| Imposta sostitutiva 15% | 5.179 |
| Netto in tasca | 42.545 |
| In regime start-up 5% | imposta 1.726 → netto 45.998 |
Quando conviene: sempre, perché il consulente aziendale ha tipicamente costi reali minimi (laptop, viaggi rimborsati dal cliente, qualche abbonamento software). Il punto critico è la causa ostativa del 50% dei compensi verso ex datori di lavoro: chi esce da una società di consulenza per aprire partita IVA va valutato caso per caso nei primi due anni.
4. ATECO 71.12.10 — Ingegnere (coefficiente 78%)
Ingegnere libero professionista iscritto a Inarcassa, con contributo soggettivo 14,5% sul reddito professionale netto e contributo minimo soggettivo intorno a 2.530 € (annualità 2026). Per semplicità, qui usiamo 7.286 € (= max tra minimo e 14,5% sul reddito professionale).
| Voce | Importo € |
|---|---|
| Compensi annui | 60.000 |
| Coefficiente redditività 78% | 46.800 |
| Contributi Inarcassa stimati (14,5% su 46.800 + integrativo) | 7.286 |
| Reddito imponibile (46.800 − 7.286) | 39.514 |
| Imposta sostitutiva 15% | 5.927 |
| Netto in tasca | 46.787 |
| In regime start-up 5% | imposta 1.976 → netto 50.738 |
Quando conviene: quasi sempre, con un netto migliore rispetto al consulente aziendale a parità di fatturato grazie alla minore aliquota previdenziale di Inarcassa rispetto alla Gestione Separata. La rottura del modello arriva con grandi cantieri sub-appaltati che generano spese effettive elevate per consulenti esterni, prove di laboratorio, software CAD/BIM in licenza enterprise.
5. ATECO 73.11.02 — Marketing e PR (coefficiente 78%)
Marketing freelance, PR consultant, social media manager senza obbligo di cassa di categoria. Coefficiente 78%, Gestione Separata INPS 26,23%.
| Voce | Importo € |
|---|---|
| Compensi annui | 60.000 |
| Coefficiente redditività 78% | 46.800 |
| Contributi Gestione Separata (26,23% su 46.800) | 12.276 |
| Reddito imponibile (46.800 − 12.276) | 34.524 |
| Imposta sostitutiva 15% | 5.179 |
| Netto in tasca | 42.545 |
| In regime start-up 5% | imposta 1.726 → netto 45.998 |
Quando conviene: sì, ma con attenzione. Il marketing freelance moderno spesso compra ad budget pubblicitario direttamente sui clienti (Meta Ads, Google Ads): in questi casi è essenziale fatturare la advertising spend con riaddebito specifico, oppure escluderla dal fatturato gestendola in conto del cliente, altrimenti il coefficiente 78% pesa su soldi che in realtà passano alle piattaforme. Quando lo spend è strutturalmente sul forfettario, il regime ordinario torna più conveniente.
6. ATECO 47.91.10 — E-commerce / vendita online (coefficiente 40%)
Commercio elettronico (vendita di beni propri online tramite sito o marketplace). Coefficiente 40% (categoria “Commercio all’ingrosso e al dettaglio”), iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti INPS con contributo fisso minimale + eccedente al 24%. Nell’esempio applichiamo la riduzione contributiva del 35%, opzione che la maggioranza degli e-commerce forfettari sceglie.
| Voce | Importo € |
|---|---|
| Fatturato annuo | 60.000 |
| Coefficiente redditività 40% | 24.000 |
| Contributo fisso minimale 2026 (18.415 × 24% × 0,65) | 2.873 |
| Contributo eccedente ((24.000 − 18.415) × 24% × 0,65) | 871 |
| Totale contributi INPS (riduzione 35%) | 3.744 |
| Reddito imponibile (24.000 − 3.744) | 20.256 |
| Imposta sostitutiva 15% | 3.038 |
| Netto contabile (60.000 − contributi − imposta − COGS) | dipende dai COGS |
Quando conviene: solo se i costi reali (costo del venduto, logistica, marketing) sono inferiori al 60% del fatturato. Nell’e-commerce reale, con margini lordi tipici del 30–40% e marketing al 15–20%, il forfettario tassa una “redditività implicita” del 40% che spesso non corrisponde alla realtà economica: l’imprenditore paga imposte su redditi che non esistono. Per fatturati 60–85k€ con costi reali oltre il 60%, il regime ordinario semplificato è quasi sempre più conveniente nonostante la complessità contabile maggiore.
7. ATECO 96.02.01 — Parrucchiere / estetista (coefficiente 67%)
Salone di parrucchiere o estetista titolare individuale. Coefficiente 67% (categoria “Altre attività economiche”), iscrizione obbligatoria alla Gestione Artigiani INPS con regole identiche ai commercianti (contributo minimale + eccedente al 24%, riduzione 35% opzionale).
| Voce | Importo € |
|---|---|
| Ricavi annui | 60.000 |
| Coefficiente redditività 67% | 40.200 |
| Contributo fisso minimale 2026 (18.415 × 24% × 0,65) | 2.873 |
| Contributo eccedente ((40.200 − 18.415) × 24% × 0,65) | 3.399 |
| Totale contributi Gestione Artigiani (riduzione 35%) | 6.272 |
| Reddito imponibile (40.200 − 6.272) | 33.928 |
| Imposta sostitutiva 15% | 5.089 |
| Netto contabile prima dei costi reali | 48.639 |
Quando conviene: con costi reali (affitto locale, prodotti, utenze, eventuale collaboratore part-time) sotto il 33% del fatturato, il forfettario rende. Il problema strutturale è l’affitto del salone in zone commerciali centrali: un affitto annuo di 18.000 € su 60.000 € di ricavi rappresenta già il 30% del fatturato, e a quel punto i margini reali si comprimono pesantemente. Quando si aggiungono uno o due dipendenti, la soglia dei 20.000 € di spese per lavoro dipendente e la complessità degli adempimenti rendono il regime ordinario la scelta naturale.
Confronto forfettario vs regime ordinario: 5 scenari
I sette ATECO analizzati nella sezione precedente mostrano l’effetto del coefficiente di redditività a parità di fatturato. Qui cambiamo prospettiva: prendiamo cinque scenari realistici (per attività e fatturato) e confrontiamo il regime forfettario con il regime ordinario semplificato e, nel caso, con una struttura SRL. L’obiettivo è capire dove il forfettario “si rompe” e diventa subottimale: solitamente accade quando i costi effettivi superano la franchigia implicita del coefficiente, oppure quando il fatturato avvicina la soglia degli 85.000 €.
Scenario 1 — Consulente IT junior, fatturato 25.000 €
Profilo: 26 anni, primo anno di partita IVA, coefficiente 67% (ATECO 62.01.00), Gestione Separata INPS 26,23%, regime start-up 5%, costi reali stimati 3.000 € (laptop, hosting, formazione).
| Voce | Forfettario 5% | Ordinario semplificato |
|---|---|---|
| Ricavi | 25.000 | 25.000 |
| Costi deducibili effettivi | non rilevano | 3.000 |
| Reddito imponibile pre-contributi | 16.750 (25.000×67%) | 22.000 |
| Contributi Gestione Separata 26,23% | 4.393 | 5.770 |
| Reddito imponibile fiscale | 12.357 | 16.230 |
| Imposta (sostitutiva 5% vs IRPEF + addizionali ≈ 25%) | 618 | ≈ 4.058 |
| Carico totale (imposte + contributi) | 5.011 | 9.828 |
Verdetto: forfettario in start-up vince nettamente. Risparmio di circa 4.800 € rispetto all’ordinario. La SRL non ha senso a questi volumi (costi di costituzione, gestione e compenso amministratore renderebbero la struttura antieconomica).
Scenario 2 — Consulente IT senior, fatturato 65.000 €
Profilo: 35 anni, attività avviata da oltre 5 anni (no start-up), coefficiente 67%, Gestione Separata 26,23%, costi reali stimati 6.500 € (10% del fatturato: software, formazione, viaggi, qualche coworking).
| Voce | Forfettario 15% | Ordinario semplificato |
|---|---|---|
| Ricavi | 65.000 | 65.000 |
| Costi deducibili | non rilevano | 6.500 |
| Reddito pre-contributi | 43.550 | 58.500 |
| Contributi Gestione Separata 26,23% | 11.423 | 15.344 |
| Reddito imponibile fiscale | 32.127 | 43.156 |
| Imposta (15% vs IRPEF progressiva) | 4.819 | ≈ 12.110 |
| Carico totale | 16.242 | 27.454 |
Verdetto: forfettario vince con margine ampio (oltre 11.000 € di risparmio). I costi reali (10%) sono molto inferiori alla franchigia implicita del 33% (= 100% − 67%), quindi il forfettario tassa un reddito “ottimistico” che però resta inferiore al reddito reale. La SRL diventa interessante solo se l’imprenditore vuole reinvestire utili nella società (tassazione IRES 24% sull’utile non distribuito) o accedere a credito bancario strutturato.
Scenario 3 — Commercialista, fatturato 85.000 € (vicino alla soglia)
Profilo: 42 anni, studio individuale, coefficiente 78% (ATECO 69.20.11), Cassa CNPADC stimata 12.000 € (12% sul reddito imponibile professionale + integrativo 4%), costi reali stimati 14.000 € (studio in coworking 6.000 €, collaboratore occasionale 4.000 €, software gestionali 2.000 €, formazione 2.000 €). Attenzione: collaboratore occasionale gestito con prestazione occasionale fino a 5.000 € lordi, sotto soglia 20.000 €.
| Voce | Forfettario 15% | Ordinario semplificato | SRL unipersonale |
|---|---|---|---|
| Compensi/ricavi | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Costi deducibili | non rilevano | 14.000 | 14.000 |
| Compenso amministratore | — | — | 30.000 |
| Utile pre-imposte società | — | — | 41.000 |
| IRES 24% | — | — | 9.840 |
| IRAP società (≈ 3,9%) | — | — | 1.599 |
| Reddito amministratore (IRPEF ord.) | — | — | 30.000 |
| IRPEF + addizionali amministratore | — | — | ≈ 8.500 |
| Contributi sul reddito personale | 12.000 (CNPADC) | ≈ 11.500 (CNPADC su reddito netto) | ≈ 5.400 (CNPADC + GS amministratore) |
| Imposta personale (IRPEF/sostitutiva) | 8.220 (15% su 54.800) | ≈ 17.500 | compreso sopra |
| Carico totale | 20.220 | 29.000 | ≈ 25.340 |
Verdetto: forfettario ancora più conveniente in termini fiscali puri, ma il commercialista è letteralmente sulla soglia degli 85.000 €. Un singolo incarico in più nei prossimi mesi gli farebbe perdere il regime per l’anno successivo. A questo livello la pianificazione 2026–2027 conta più del risparmio fiscale dell’anno in corso: vale la pena valutare se transitare proattivamente all’ordinario nel 2027 (per mantenere relazioni con clienti grandi che chiedono IVA) o pianificare il passaggio a SRL nel 2027–2028 se la crescita è strutturale.
Scenario 4 — E-commerce con costi alti, fatturato 70.000 € e costi reali 35.000 €
Profilo: vendita online di prodotti propri (ATECO 47.91.10), coefficiente 40%, Gestione Commercianti INPS con riduzione 35%, costi reali 35.000 € (COGS 20.000 €, advertising 10.000 €, logistica 3.000 €, piattaforma 2.000 €).
| Voce | Forfettario 15% | Ordinario semplificato |
|---|---|---|
| Ricavi | 70.000 | 70.000 |
| Costi deducibili | non rilevano | 35.000 |
| Reddito pre-contributi | 28.000 (70.000×40%) | 35.000 |
| Contributi Gestione Commercianti (con riduzione 35%) | 4.366 | 5.460 |
| Reddito imponibile fiscale | 23.634 | 29.540 |
| Imposta | 3.545 | ≈ 7.500 |
| Carico totale | 7.911 | 12.960 |
Verdetto: il forfettario vince numericamente, ma con un equivoco pericoloso. L’imprenditore e-commerce ha un margine reale lordo di 35.000 € (= 70.000 − 35.000 di costi reali), su cui paga 4.366 € di INPS e 3.545 € di imposta, restando con 27.089 € netti. In regime ordinario incassa 35.000 − 5.460 di contributi − 7.500 di IRPEF = 22.040 € netti. Il forfettario sembra “vincere” di 5.000 €, ma non perché sia più efficiente: vince solo perché il coefficiente 40% sottostima il reddito reale (50% dei ricavi) e il regime sta tassando un reddito inferiore alla realtà economica. È un vantaggio fiscale legittimo, ma fragile: se i COGS aumentano fino a 40.000 € o se l’advertising cresce, il forfettario continua a tassare 28.000 € di reddito teorico mentre il margine reale crolla. A quel punto il regime ordinario è la scelta corretta sia fiscalmente sia gestionalmente.
Scenario 5 — Marketing freelance con dipendente, fatturato 95.000 €
Profilo: senior marketing consultant con un dipendente part-time a 25.000 € lordi annui (oltre il limite di 20.000 € previsto come causa ostativa). Coefficiente 78%, Gestione Separata 26,23%, costi reali 38.000 € (dipendente con oneri 28.000 €, software 4.000 €, advertising tools 3.000 €, viaggi 3.000 €).
| Voce | Forfettario | Ordinario semplificato | SRL |
|---|---|---|---|
| Accesso al regime | PRECLUSO (dipendente > 20.000 €) | OK | OK |
| Compensi/ricavi | — | 95.000 | 95.000 |
| Costi deducibili | — | 38.000 | 38.000 |
| Compenso amministratore SRL | — | — | 35.000 |
| Reddito pre-imposte | — | 57.000 | 22.000 (società) |
| IRES 24% + IRAP 3,9% | — | — | 6.138 |
| Contributi sul reddito personale | — | 14.951 (GS 26,23%) | 9.182 (GS sul compenso ammin.) |
| IRPEF personale | — | ≈ 12.500 | ≈ 7.300 |
| Carico totale | — | 27.451 | 22.620 |
Verdetto: il forfettario è semplicemente non disponibile per via della soglia dipendente. La scelta reale è fra ordinario semplificato e SRL. La SRL diventa interessante per due motivi: (1) il compenso amministratore può essere modulato (35.000 € in questo esempio, ma adattabile annualmente in funzione dei fabbisogni personali); (2) gli utili societari non distribuiti accumulano riserve a tassazione IRES 24% (vs IRPEF marginale al 35% per uno scaglione equivalente), creando una “buffer” da reinvestire in marketing scalabile, nuove assunzioni o uscita successiva con cessione quote tassata al 26% in capital gain.
Casi limite e zone grigie
Le regole del forfettario sembrano lineari sulla carta: soglia 85.000 €, coefficiente, aliquota. Nella pratica esistono almeno otto zone grigie dove i contribuenti commettono errori e si trovano contestazioni in fase di controllo. Le riassumo per non bloccare l’operatività di chi è già nel regime e per evitare scelte affrettate a chi sta valutando l’accesso.
Partecipazioni in società: la regola del 5% e del nesso economico
La causa ostativa sulle partecipazioni in SRL (art. 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014) scatta in due ipotesi: (1) controllo diretto o indiretto, anche tramite familiari; (2) attività della SRL “economicamente riconducibile” a quella esercitata in forma forfettaria. La Circolare AdE n. 9/E/2019 ha chiarito che entrambe le condizioni devono coesistere: detenere il 100% di una SRL che fa attività totalmente diversa (es. consulente IT che possiede una SRL immobiliare ereditata) non preclude il forfettario. Detenere il 4% di una SRL nel proprio stesso settore non è di per sé controllo, ma se quella partecipazione è accompagnata da poteri gestori (amministratore, procuratore), l’Agenzia può comunque contestare il “controllo di fatto”. Le partecipazioni in SNC, SAS e società semplici con attività d’impresa sono invece causa ostativa assoluta, indipendentemente dalla percentuale.
Lavoro dipendente concorrente: la trappola dell’ex datore di lavoro
La causa ostativa sull’ex datore di lavoro (lett. d-bis, art. 1 comma 57) blocca il regime quando oltre il 50% dei compensi del forfettario proviene dall’attuale datore di lavoro o da datori degli ultimi due anni. Il caso classico: dipendente di un’azienda che apre partita IVA per fatturare alla stessa azienda lo stesso lavoro che faceva da dipendente. La norma esiste proprio per impedire abusi di “esternalizzazione fittizia” della forza lavoro. Attenzione: il limite del 50% si calcola sui ricavi forfettari, non sul totale del reddito; e la riconducibilità si valuta anche per società dello stesso gruppo dell’ex datore (riconducibilità diretta o indiretta). Eccezione esplicita: il praticante di studio professionale che diventa professionista può continuare a fatturare al “vecchio” dominus senza scattare la causa ostativa, perché la circolare AdE riconosce la naturale prosecuzione del rapporto formativo.
Pluriattività: sommare codici ATECO diversi
Chi svolge più attività sotto la stessa partita IVA (es. consulente IT che è anche formatore in aula) deve dichiarare un codice ATECO prevalente e applicare il coefficiente di quell’attività a tutti i ricavi della partita IVA. Se le attività hanno coefficienti diversi, la corretta gestione richiede una contabilità interna per centro di ricavo, ma la base imponibile fiscale si calcola sempre con un unico coefficiente (quello prevalente). La soglia di 85.000 € è cumulativa: non esiste una soglia per ogni attività, esiste una soglia per la partita IVA nel suo complesso. Se la composizione delle attività cambia significativamente nel tempo (es. il formatore diventa prevalente sul consulente IT), va modificato il codice ATECO prevalente con comunicazione all’Agenzia.
Soglia 85.000 €: cosa succede se la superi
Se i ricavi superano 85.000 € durante l’anno ma restano sotto 100.000 €, non succede nulla nell’immediato: si resta nel regime forfettario per tutto l’anno in corso, si paga l’imposta sostitutiva sul reddito forfettario calcolato normalmente. Il regime cessa dal 1° gennaio dell’anno successivo, con passaggio obbligato al regime ordinario (semplificato o contabilità ordinaria a scelta) e con l’obbligo di applicare l’IVA fin dalla prima fattura del nuovo anno. La rettifica della detrazione IVA per beni e servizi acquistati in regime forfettario si fa nella prima dichiarazione IVA dell’anno ordinario (art. 19-bis2 DPR 633/72). La pianificazione corretta: nel terzo trimestre dell’anno, se i ricavi maturati lasciano prevedere il superamento, prepararsi al passaggio (software di contabilità, comunicazione clienti, eventuale rivisitazione prezzi per “assorbire” l’IVA che ora va addebitata).
Soglia 100.000 €: fuoriuscita immediata
Diverso il caso del superamento dei 100.000 € in corso d’anno. La L. 197/2022 ha introdotto la fuoriuscita immediata: dalla prima operazione che supera la soglia occorre addebitare l’IVA nelle fatture e seguire le regole del regime ordinario per il resto dell’anno. Le fatture emesse prima del superamento restano valide come emesse in forfettario; quelle emesse dopo richiedono la fatturazione elettronica ordinaria con IVA al 22% (o aliquote specifiche). Questa regola crea uno scenario operativo complesso: cambio software di fatturazione a metà anno, registrazione IVA delle fatture, prima liquidazione IVA da fare entro il mese successivo. Chi è vicino ai 100.000 € deve monitorare i ricavi mensili e, se possibile, programmare incassi e fatturazioni per evitare di trovarsi a dover gestire l’IVA da un giorno all’altro.
Cassa professionale vs Gestione Separata INPS
Chi versa cosa? I professionisti iscritti ad albo con cassa autonoma (avvocati Cassa Forense, commercialisti CNPADC, ingegneri Inarcassa, medici ENPAM, architetti Inarcassa, notai Cassa Notariato) versano alla propria cassa secondo regolamento. I professionisti privi di cassa autonoma (psicologi, sociologi, marketing consultant, formatori, web designer) sono iscritti d’ufficio alla Gestione Separata INPS con aliquota 26,23% (24% per i pensionati o per chi è già iscritto ad altra cassa). Gli artigiani e i commercianti sono iscritti alla propria gestione INPS specifica con il sistema fisso minimale + eccedente al 24% e diritto alla riduzione 35%. Tutti i contributi versati sono integralmente deducibili dalla base imponibile forfettaria.
Ritenute d’acconto: subite vs operate
Il forfettario non subisce la ritenuta d’acconto se in fattura inserisce la dicitura corretta del regime e l’indicazione “Imposta non addebitata ai sensi dell’art. 1, commi 54–89, L. 190/2014″… sbagliato. Il forfettario subisce la ritenuta del 20% quando emette fatture verso committenti sostituti d’imposta (aziende, enti pubblici, professionisti con dipendenti) per prestazioni di lavoro autonomo. La ritenuta si recupera in dichiarazione (Modello Redditi PF, quadro LM) come credito d’imposta. Per evitarla esiste una procedura specifica: il forfettario può richiedere al committente di non applicare la ritenuta presentando una dichiarazione sostitutiva in cui attesta di essere in regime forfettario. La dichiarazione è prevista dalla Risoluzione AdE n. 33/E del 27 aprile 2020. Diverso il caso opposto: se il forfettario ha collaboratori occasionali o lavoratori autonomi, è lui che deve operare la ritenuta d’acconto come sostituto d’imposta e versarla con F24 entro il giorno 16 del mese successivo.
Fatturazione elettronica 2026: tutti dentro, senza eccezioni
Dal 1° gennaio 2024 (art. 1, L. 197/2022) la fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio è obbligatoria per tutti i forfettari, senza più la soglia dei 25.000 € che esonerava i piccoli operatori. Nel 2026 è una realtà consolidata, ma restano due ambiti dove emergono confusione e sanzioni: (1) le fatture verso consumatori finali privati (codice destinatario 0000000, fattura inviata anche in PDF al cliente per visione); (2) le note di credito, che devono seguire lo stesso canale elettronico delle fatture originarie. La sanzione per fattura non elettronica (ancora cartacea o PDF semplice) va dal 90% al 180% dell’IVA non applicata, con minimo 250 €. Per il forfettario, che non addebita IVA, la sanzione si calcola in misura fissa, ma resta significativa.
💡 Hai dubbi sul tuo caso specifico? richiedi una consulenza una tantum o consulta i pacchetti annuali.
Dal pensare al fare: workflow apertura P.IVA forfettaria
Sapere come funziona il regime è un terzo del lavoro. L’altro paio di terzi è il workflow operativo concreto per aprire la partita IVA, iscriversi alle gestioni previdenziali corrette e dotarsi dei tool minimi per operare. Otto step in sequenza, con tempistiche realistiche.
Step 1 — Verifica preliminare dei requisiti
Prima di qualsiasi adempimento, verifica i requisiti positivi e l’assenza di cause ostative. Tre domande chiave: (a) i ricavi attesi nei primi 12 mesi sono sotto 85.000 €? (b) non possiedo quote di controllo in SRL con attività riconducibili o partecipazioni in società di persone? (c) i miei principali clienti previsti non sono datori di lavoro attuali o degli ultimi due anni? Se la risposta è “sì” a tutte e tre, il regime è accessibile. Altrimenti vai al regime ordinario o riprogetta la struttura (cessione quote, modifica clientela target).
Step 2 — Scelta del codice ATECO
Il codice ATECO si trova sul sito ISTAT (classificazione ATECO 2007 aggiornata al 2025). Si parte dalla sezione (lettera A–U), si scende alla divisione (2 cifre), poi al gruppo (3 cifre), classe (4 cifre) e categoria (5 cifre). Per un consulente IT freelance la catena è: J Servizi di informazione → 62 Produzione software → 62.01 Sviluppo software → 62.01.00 Consulenza nel settore informatico. La precisione conta perché determina il coefficiente di redditività e l’eventuale obbligo di iscrizione a casse professionali specifiche. In caso di dubbio fra due codici plausibili, scegli quello con coefficiente più favorevole solo se rispecchia realmente l’attività prevalente: una classificazione forzata può essere riqualificata in sede di controllo con recupero di imposta e sanzioni.
Step 3 — Apertura partita IVA (modello AA9/12)
L’apertura della partita IVA si fa con il modello AA9/12 per le persone fisiche, in tre modalità: (1) online sul sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID/CIE, gratuito e immediato; (2) presentazione cartacea allo sportello dell’Agenzia, anche senza appuntamento; (3) tramite un commercialista o un CAF abilitato. La compilazione richiede: dati anagrafici, codice ATECO, data di inizio attività, indicazione del regime forfettario (quadro per regimi agevolati), eventuale opzione per la fatturazione elettronica obbligatoria per legge dal 2024. Il numero di partita IVA è rilasciato in tempo reale o entro 24–48 ore.
Step 4 — Iscrizione previdenziale
L’iscrizione previdenziale dipende dall’attività: Gestione Separata INPS per professionisti senza cassa autonoma (iscrizione contestuale all’apertura della P.IVA tramite il sistema ComUnica, attiva in 3–4 settimane); cassa di categoria per professionisti regolamentati (Cassa Forense, CNPADC, Inarcassa, ENPAM, etc., con tempistiche variabili 1–3 mesi); Gestione Artigiani o Commercianti INPS per chi svolge attività d’impresa, con iscrizione tramite la Camera di Commercio (REA – Repertorio Economico Amministrativo) entro 30 giorni dall’inizio attività. Per artigiani e commercianti, ricorda di valutare la riduzione contributiva del 35% da comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno.
Step 5 — Eventuale SCIA al Comune
Le attività commerciali (negozi, e-commerce, somministrazione alimenti, parrucchieri, estetisti, artigiani con locale aperto al pubblico) richiedono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune della sede operativa, generalmente tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). La SCIA si presenta in via telematica con SPID/CIE entro l’inizio attività e ha effetto immediato (è una segnalazione, non una autorizzazione). Per le attività professionali non commerciali (consulenza, design, scrittura) la SCIA non è richiesta. Per gli e-commerce di beni propri va comunque presentata la SCIA in modalità “commercio elettronico”, indicando il dominio del sito di vendita.
Step 6 — Conto corrente dedicato (consigliato)
Per i forfettari il conto dedicato non è obbligatorio (l’obbligo riguarda solo i regimi ordinari per gli incassi sopra una certa soglia). È comunque fortemente consigliato per separare i flussi personali da quelli professionali: facilita la rendicontazione interna, semplifica la dichiarazione dei redditi, riduce il rischio di contestazioni in caso di controllo. Le banche offrono conti dedicati per partite IVA forfettarie a costi contenuti (alcune zero spese se sotto certe soglie di operazioni). Conti online (Hype Business, Qonto, Tot, Revolut Business) sono validi se prevedono SDD per F24 e bonifici SEPA per pagamenti previdenziali.
Step 7 — Software di fatturazione elettronica 2026
La fatturazione elettronica via SDI è obbligatoria. Le opzioni 2026 si dividono in tre categorie: (a) il servizio gratuito “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (accesso con SPID/CIE), funzionale ma minimale, senza gestione clienti e prodotti articolata; (b) software commerciali con piani per forfettari, come Fatture in Cloud (TeamSystem), Aruba Fatturazione Elettronica, Fattura24, FatturaPA, Libero Fatturazione, con piani da 30 a 100 € l’anno; (c) software gestionali completi come Cassa in Cloud o Cliens, indicati per chi ha bisogno anche di registro corrispettivi, prima nota, gestione magazzino. La scelta dipende dal volume di fatture: sotto 30 fatture l’anno il servizio gratuito basta; oltre, conviene un software commerciale per produttività e gestione clienti.
Step 8 — Primi adempimenti e cadenza operativa
Una volta aperta la partita IVA, gli adempimenti immediati sono: (1) prima fattura entro 12 giorni dal momento di “ultimazione della prestazione” o dall’incasso (dipende dal tipo di operazione); (2) tenuta del registro elettronico dei corrispettivi se attività di commercio al dettaglio; (3) prima dichiarazione annuale dei redditi entro il 30 settembre dell’anno successivo all’apertura (Modello Redditi PF, quadro LM). La cadenza tipica del forfettario è: emissione fattura → incasso → controllo mensile dei ricavi cumulati → versamento dei contributi previdenziali secondo scadenze INPS o cassa → dichiarazione annuale e versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno (o 31 luglio con maggiorazione 0,40%). Acconti d’imposta solo dal secondo anno.
Continua ad approfondire
Questa guida copre il quadro completo del regime forfettario. Per i dettagli operativi, ho scritto 10 articoli specifici che approfondiscono ogni aspetto:
- Requisiti e cause ostative — chi può accedere e chi no
- Calcolo tasse forfettario — esempi numerici dettagliati
- Contributi INPS — gestione separata vs cassa
- IVA e fatturazione — fatturazione elettronica 2026
- Forfettario e lavoro dipendente — quando si può
- Passaggio al forfettario — da ordinario a forfait
- Uscita dal forfettario — soglie e tempistiche
- Forfettario e partecipazioni — i limiti
- Conviene davvero? — analisi convenienza
- Novità 2026 — cosa cambia quest’anno
Domande frequenti (FAQ)
Posso aderire al regime forfettario se sono anche socio di una SNC?
La partecipazione in una società di persone (SNC, SAS, società semplice con attività d’impresa) che esercita attività d’impresa costituisce causa ostativa assoluta: impedisce l’accesso o la permanenza nel regime forfettario indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta e dall’attività svolta dalla società. Se la SNC opera in un settore completamente diverso da quello del forfettario, la causa ostativa permane comunque. L’unica zona grigia riguarda le società semplici che non esercitano attività commerciale (es. holding immobiliari passive), la cui valutazione resta caso per caso secondo la Circolare AdE n. 9/E/2019. La soluzione strutturale è la cessione della quota prima dell’apertura della partita IVA.
Cosa succede se supero 85.000 euro a novembre?
Se i ricavi superano 85.000 € in corso d’anno ma rimangono sotto 100.000 €, non c’è alcun effetto immediato: si resta nel regime forfettario per l’intero anno in corso, ma si è obbligati a transitare al regime ordinario a partire dall’anno successivo, con tutti gli adempimenti IVA e contabili connessi. Al contrario, se si superano i 100.000 € in qualsiasi momento dell’anno, la fuoriuscita è immediata: dall’operazione che determina il superamento occorre addebitare l’IVA nelle fatture emesse e seguire le regole del regime ordinario per il resto dell’anno, anche se mancano poche settimane al 31 dicembre.
Posso dedurre l’acquisto di un computer o di attrezzature?
No. Nel regime forfettario non è possibile dedurre i costi effettivi, nemmeno i beni strumentali come computer, software, automezzi o attrezzature professionali. La deducibilità è integralmente sostituita dal coefficiente di redditività: applicando il 78% a 60.000 € di ricavi, si riconosce forfettariamente che il 22% (13.200 €) rappresenta costi, senza dover documentare nulla. L’unica eccezione sono i contributi previdenziali obbligatori, deducibili integralmente. Questa rigidità è il principale svantaggio del regime per i professionisti con costi strutturali elevati (affitti, collaboratori, strumenti costosi): in questi casi, il confronto con il regime ordinario va fatto con calcoli precisi prima di scegliere.
La ritenuta d’acconto si applica anche ai forfettari?
Sì. I forfettari che svolgono attività di lavoro autonomo subiscono la ritenuta d’acconto del 20% da parte dei committenti sostituti d’imposta, esattamente come i professionisti in regime ordinario. La dicitura “regime forfettario” in fattura non esonera dalla ritenuta. L’importo ritenuto si recupera in dichiarazione annuale (Modello Redditi PF, quadro LM) come credito d’imposta, compensabile in F24 o chiesto a rimborso. I committenti privati non sostituti d’imposta (persone fisiche, enti non commerciali senza dipendenti) non applicano la ritenuta: in questi casi il forfettario versa integralmente l’imposta sostitutiva calcolata in dichiarazione.
Posso aprire la partita IVA forfettaria se sono già pensionato?
Sì. Non esiste una causa ostativa legata allo status di pensionato. Tuttavia, se la pensione percepita nell’anno precedente supera i 30.000 € lordi (reddito assimilato al lavoro dipendente), si è esclusi dal regime forfettario. Con pensione inferiore a 30.000 €, l’apertura della partita IVA in regime forfettario è possibile. I contributi INPS varranno con aliquota ridotta: sulla Gestione Separata si applica il 24% invece del 26,23%, proprio perché il pensionato ha già copertura previdenziale. Alcune categorie con cassa di categoria (es. avvocati in pensione) devono verificare le regole specifiche della propria cassa.
Come funziona il primo anno di attività: devo versare gli acconti a novembre?
No. Nel primo anno di apertura della partita IVA in regime forfettario non è dovuto alcun acconto d’imposta sostitutiva, perché non esiste un anno d’imposta precedente di riferimento. Il primo versamento sarà il saldo dell’imposta maturata nel primo anno, da corrispondere entro il 30 giugno dell’anno successivo (o 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%). Dal secondo anno in poi si verseranno gli acconti calcolati sull’imposta del primo anno. Anche i contributi previdenziali seguono la stessa logica: nel primo anno si versa solo il saldo, con acconto a partire dal secondo anno.
Posso emettere fatture a clienti esteri?
Sì. I forfettari possono emettere fatture a clienti italiani ed esteri senza limitazioni. Per le operazioni con soggetti passivi IVA stabiliti in altri Paesi UE, la fattura non riporta l’IVA (come per i clienti italiani), ma occorre verificare le regole di territorialità: alcune prestazioni di servizi B2B verso soggetti UE sono tassate nel Paese del committente (reverse charge), e in tal caso il forfettario deve registrarsi ai fini IVA nel Paese estero o nominare un rappresentante fiscale. Per le operazioni con soggetti privati UE e con clienti extra-UE, le regole cambiano in base alla tipologia di servizio. La Circolare AdE n. 10/E del 4 aprile 2016 fornisce i chiarimenti di riferimento per i soggetti in regime agevolato.
Il regime forfettario conviene rispetto al regime ordinario?
Dipende da tre variabili principali: il volume dei ricavi, l’incidenza reale dei costi effettivi e l’aliquota IRPEF marginale che si applicherebbe in regime ordinario. Il forfettario conviene quando i costi effettivi sono inferiori alla franchigia implicita del coefficiente (es. un professionista con coefficiente 78% che ha costi reali del 10%), quando l’aliquota IRPEF sarebbe medio-alta (27%–43%) e quando non esistono detrazioni significative (mutuo prima casa, figli a carico, spese mediche rilevanti) che nel forfettario vengono perdute. Per i commercianti con coefficiente al 40% e costi reali superiori al 60% del fatturato, il regime ordinario può risultare più conveniente nonostante la complessità contabile maggiore.
Testo completo degli articoli di legge citati in questa guida, su leggeinchiaro.it:
📥 Scarica gratis la Checklist fiscale annuale SRL 2026 (utile anche per forfettari che pianificano il passaggio a SRL): vai al download.
Approfondisci il tema Regime Forfettario
- Regime Forfettario 2026: requisiti di accesso e cause ostative
- Calcolo Tasse Regime Forfettario 2026: Formula e Coefficienti
- Contributi INPS Regime Forfettario 2026: calcolo, scadenze e come ridurli
- IVA e Fatturazione Regime Forfettario 2026: Guida Pratica
- Forfettario e Lavoro Dipendente: Limite 30.000 Euro 2026
- Passaggio al Regime Forfettario 2026: Guida alla Transizione
- Uscita dal Regime Forfettario 2026: Limiti e Ritorno
- Forfettario e Partecipazioni Societarie: SRL, SNC, Cause Ostative
- Trova un esperto fiscale personalizzato
Vedi anche
Casi concreti correlati
Trova il professionista qualificato
Hai un caso simile? Affidati a un professionista del network
Fiscoinvestimenti è un marketplace di professionisti qualificati: commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro, consulenti finanziari indipendenti selezionati per albo, specializzazione e geografia. Triage gratuito entro 24-72 ore.
Trova il professionista giusto →