Il regime forfettario è lo strumento fiscale più diffuso tra i liberi professionisti e le piccole imprese italiane: nel 2025 oltre 2,5 milioni di partite IVA operavano in questo regime. Ma la domanda che ogni contribuente dovrebbe porsi non è se il forfettario sia vantaggioso in assoluto, bensì se lo sia per la propria specifica situazione. La risposta dipende da tre variabili determinanti: le spese effettivamente sostenute, il livello annuo dei ricavi e la struttura del reddito complessivo. Questa guida analizza in modo rigoroso i casi in cui il regime forfettario conviene davvero e quelli in cui il regime ordinario produce un carico fiscale inferiore, con esempi numerici passo per passo aggiornati al 2026.
Quadro normativo di riferimento per il 2026
Il regime forfettario è disciplinato dall’art. 1, commi 54–89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), modificata più volte negli anni successivi. Le regole vigenti nel 2026 derivano principalmente da:
- Soglia di ricavi/compensi: 85.000 €, innalzata dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) rispetto ai precedenti 65.000 €.
- Fuoriuscita immediata se nel corso dell’anno i ricavi superano 100.000 €, con tassazione ordinaria sin dall’inizio dell’anno (art. 1, comma 71, L. 190/2014, come modificato dalla L. 197/2022).
- Aliquota sostitutiva al 15% (o 5% per i primi 5 anni di attività in presenza delle condizioni previste dal comma 65).
- Esclusione automatica da IRAP, IVA, ritenute d’acconto in qualità di sostituto d’imposta.
I coefficienti di redditività per categoria ATECO sono fissati nella Tabella allegata alla L. 190/2014 e variano dal 40% (commercio al dettaglio, ristorazione, artigianato) all’86% (attività di intermediazione). Il reddito imponibile si calcola come: ricavi lordi × coefficiente, senza possibilità di dedurre le spese effettive, salvo i contributi previdenziali obbligatori (art. 1, comma 64, L. 190/2014).
I chiarimenti interpretativi più rilevanti sono contenuti nelle Circolari AdE n. 10/E del 4 aprile 2016 e n. 9/E del 10 aprile 2019, che definiscono le cause ostative e le condizioni di accesso, nonché nella Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di soglia e fuoriuscita immediata.
I vantaggi fiscali strutturali del regime forfettario
Prima di analizzare quando il forfettario conviene, è utile riepilogare i vantaggi strutturali rispetto al regime ordinario IRPEF:
- Aliquota piatta al 15% (5% nei primi 5 anni), contro l’IRPEF progressiva che nel 2026 raggiunge il 43% oltre i 50.000 € di reddito imponibile. Per chi si trova nello scaglione più alto, il risparmio di aliquota può superare i 28 punti percentuali.
- Nessuna IRAP: l’esclusione è automatica per i soggetti forfettari, con un risparmio diretto pari all’aliquota IRAP ordinaria (3,9% o aliquote regionali maggiorate).
- Nessuna addizionale regionale e comunale: risparmio oscillante tra l’1,5% e il 3,5% del reddito imponibile, a seconda della regione e del comune di residenza.
- Riduzione dei contributi INPS del 35% per artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni autonome (art. 1, comma 77, L. 190/2014). Per approfondire il calcolo, consulta la guida sui contributi INPS nel regime forfettario 2026 e la riduzione del 35%.
- Semplificazione contabile e riduzione dei costi di gestione: niente registri IVA, niente liquidazioni periodiche, niente dichiarazione IVA annuale. Il costo del commercialista si riduce mediamente del 30–50% rispetto al regime ordinario.
Quando il regime forfettario conviene davvero
Professionisti con spese reali inferiori al coefficiente di redditività
Il caso più favorevole al forfettario si verifica quando le spese effettivamente sostenute sono inferiori alla quota di costo implicita nel coefficiente. Per un consulente con coefficiente 78%, il regime presume che il 22% dei ricavi sia assorbito dai costi. Se il professionista spende realmente il 10% dei ricavi, in regime ordinario dedurrebbe solo il 10% e pagherebbe su una base del 90%; in forfettario paga su una base del 78%. La differenza di 12 punti sulla base imponibile, combinata con un’aliquota al 15% contro un’IRPEF media al 27–35%, produce un risparmio netto molto significativo.
Categorie tipicamente avvantaggiate: consulenti informatici, avvocati con pochi costi di studio, copywriter, formatori, coach, sviluppatori software, grafici freelance.
Fascia di ricavi tra 20.000 e 65.000 euro
In questa fascia il forfettario è quasi sempre più conveniente del regime ordinario per i professionisti con spese moderate. L’IRPEF ordinaria si colloca tra il 23% e il 35%, mentre l’imposta sostitutiva rimane ferma al 15%. Il risparmio fiscale netto si traduce in 2.000–12.000 € all’anno, a seconda del livello di ricavi e dell’incidenza delle spese effettive. Sopra i 65.000 € la convenienza dipende in misura crescente dalla struttura dei costi reali.
Start-up nei primi 5 anni con aliquota al 5%
Con l’aliquota ridotta al 5% prevista dal comma 65 per chi avvia una nuova attività (condizioni: non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti; non continuare attività già esercitata da terzi), il forfettario è conveniente in quasi tutti i casi, a qualunque livello di ricavi e spese entro la soglia di 85.000 €. Un professionista che fattura 50.000 € con il 5% paga 50.000 × 78% × 5% = 1.950 € di imposta sostitutiva. In regime ordinario, con spese del 20%, pagherebbe IRPEF su 40.000 €, superando gli 8.000 €: un risparmio di oltre 6.000 €. Questi cinque anni vanno massimizzati con un’attenta pianificazione.
Pensionati con piccola attività professionale
Il pensionato che apre una partita IVA forfettaria tassa il reddito da attività con l’imposta sostitutiva al 15%, separatamente dalla pensione. In regime ordinario, il reddito professionale si sommerebbe alla pensione, trascinandola negli scaglioni IRPEF più alti (35% o 43%). Il forfettario isola il reddito professionale e lo tassa a parte: un vantaggio strutturale che raramente si inverte, anche con spese relativamente elevate.
Tre esempi numerici completi passo per passo
Esempio 1 – Consulente informatico, ricavi 40.000 €, spese 3.000 €
Profilo: programmatore freelance, codice ATECO 62.01.09, coefficiente di redditività 78%, ricavi annui 40.000 €, spese effettive (software, hardware, formazione) 3.000 €. Nessun dipendente.
Regime forfettario:
- Base imponibile: 40.000 € × 78% = 31.200 €
- Imposta sostitutiva 15%: 31.200 × 15% = 4.680 €
- Totale imposte dirette: 4.680 €
Regime ordinario (IRPEF 2026 – tre scaglioni):
- Reddito imponibile: 40.000 − 3.000 = 37.000 €
- IRPEF primo scaglione (0–28.000 €, aliquota 23%): 28.000 × 23% = 6.440 €
- IRPEF secondo scaglione (28.001–37.000 €, aliquota 35%): 9.000 × 35% = 3.150 €
- Totale IRPEF lorda: 9.590 €
- Addizionali regionali e comunali (media nazionale ~2,3%): 37.000 × 2,3% = 851 €
- Totale imposte dirette: 10.441 €
Risparmio netto con il forfettario: 10.441 − 4.680 = 5.761 €
Il vantaggio è netto e rilevante: oltre 5.700 € all’anno. Anche considerando i contributi INPS alla Gestione Separata — che si pagano in entrambi i regimi — il forfettario rimane nettamente più conveniente per questo profilo.
Esempio 2 – Consulente con ricavi 70.000 €, spese 5.000 €
Stesso profilo ATECO (coeff. 78%), ricavi 70.000 €, spese effettive 5.000 €. Siamo al di sotto della soglia di 85.000 €.
Regime forfettario:
- Base imponibile: 70.000 × 78% = 54.600 €
- Imposta sostitutiva 15%: 54.600 × 15% = 8.190 €
Regime ordinario:
- Reddito imponibile: 70.000 − 5.000 = 65.000 €
- IRPEF primo scaglione (0–28.000 €): 28.000 × 23% = 6.440 €
- IRPEF secondo scaglione (28.001–50.000 €): 22.000 × 35% = 7.700 €
- IRPEF terzo scaglione (50.001–65.000 €): 15.000 × 43% = 6.450 €
- Totale IRPEF lorda: 20.590 €
- Addizionali (~2,3%): 65.000 × 2,3% = 1.495 €
- Totale imposte dirette: 22.085 €
Risparmio netto con il forfettario: 22.085 − 8.190 = 13.895 €
A questo livello di ricavi il vantaggio del forfettario è massiccio: quasi 14.000 € annui di risparmio, pari al 20% dei ricavi lordi. Questo profilo esprime il massimo potenziale del regime. Per il dettaglio sui coefficienti ATECO e sul meccanismo di calcolo, consulta la guida al calcolo delle tasse nel regime forfettario 2026.
Esempio 3 – Artigiano idraulico, ricavi 60.000 €, spese effettive 43.000 €
Profilo: idraulico con ditta individuale, codice ATECO 43.22.01, coefficiente 40%, ricavi 60.000 €, spese effettive 43.000 € (materiali 30.000 €, subappalti 8.000 €, carburante e veicolo 5.000 €). Incidenza delle spese: 71,6% dei ricavi.
Regime forfettario:
- Base imponibile: 60.000 × 40% = 24.000 €
- Imposta sostitutiva 15%: 24.000 × 15% = 3.600 €
Regime ordinario:
- Reddito imponibile: 60.000 − 43.000 = 17.000 €
- IRPEF (aliquota 23% su tutto il reddito): 17.000 × 23% = 3.910 €
- Addizionali (~2,3%): 17.000 × 2,3% = 391 €
- Totale imposte dirette: 4.301 €
In questo caso il regime ordinario è più conveniente di 701 €.
La differenza in termini di imposta diretta sembra contenuta, ma a questo vanno aggiunti il recupero dell’IVA sugli acquisti di materiali (stimabile in 3.000–4.000 € annui, considerando che 30.000 € di materiali con IVA al 22% generano 6.600 € di IVA) e la deducibilità degli ammortamenti su furgone e attrezzature. Complessivamente il regime ordinario può valere 4.000–6.000 € in più all’anno per questo profilo: un caso paradigmatico in cui il forfettario non conviene.
Tabella comparativa: regime forfettario vs regime ordinario
La tabella confronta sei profili tipici. I valori sono stimati e non includono contributi INPS né detrazioni personali.
| Profilo | Ricavi | Spese effettive | Coeff. | Imposta forfettaria | Imposta ordinaria | Vantaggio forfettario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulente IT (aliquota 5% start-up) | 40.000 € | 3.000 € | 78% | 1.560 € | 10.441 € | +8.881 € |
| Consulente IT (aliquota 15%) | 40.000 € | 3.000 € | 78% | 4.680 € | 10.441 € | +5.761 € |
| Consulente IT (aliquota 15%) | 70.000 € | 5.000 € | 78% | 8.190 € | 22.085 € | +13.895 € |
| Avvocato con studio affittato | 55.000 € | 15.000 € | 78% | 6.435 € | 11.960 € | +5.525 € |
| Artigiano idraulico | 60.000 € | 43.000 € | 40% | 3.600 € | 4.301 € | −701 € (ordinario conviene) |
| Commerciante con magazzino | 80.000 € | 60.000 € | 40% | 4.800 € | 5.060 € | −260 € (ordinario conviene) |
Calcoli semplificati senza INPS e senza detrazioni personali. Per il consulente start-up: aliquota 5% sul reddito forfettario. Utilizzare il simulatore di un professionista per valutazioni precise sulla propria situazione.
Il costo nascosto del forfettario: IVA indetraibile e ammortamenti perduti
Uno degli svantaggi più sottovalutati del regime forfettario è l’IVA indetraibile. Il soggetto forfettario non addebita IVA sui propri servizi, ma non può nemmeno detrarre l’IVA sugli acquisti: quell’IVA diventa un costo definitivo, incorporato nel prezzo dei beni acquistati.
Esempio concreto: un professionista forfettario acquista un laptop da 1.500 € + IVA al 22% = 1.830 € totali. Paga 330 € di IVA che non recupera mai. In regime ordinario quegli stessi 330 € sarebbero detraibili nella prima liquidazione periodica. Se le spese annue con IVA ammontano a 20.000 € imponibili, l’IVA non recuperata è 4.400 €: è come pagare 4.400 € in più rispetto a un collega in ordinario, a parità di spese. Questo effetto riduce — e in alcuni casi annulla — il vantaggio dell’aliquota bassa del 15%.
L’altro costo nascosto riguarda gli ammortamenti: in regime forfettario non è possibile dedurre quote di ammortamento su beni strumentali (automezzi, macchinari, attrezzature informatiche). Chi acquista un furgone da 30.000 € perde la possibilità di dedurre 6.000 € annui per 5 anni (ammortamento al 20%) e non recupera i 6.600 € di IVA: una perdita totale di 9.600 € nel primo anno rispetto al regime ordinario.
Il vantaggio competitivo nei rapporti con clienti privati (B2C)
Per chi lavora prevalentemente con consumatori finali, il forfettario offre un vantaggio di prezzo strutturale: non essendo tenuto ad addebitare l’IVA, il prezzo finale al cliente privato è inferiore rispetto a quello di un professionista in regime ordinario a parità di margine.
Un medico estetico forfettario che pratica una visita da 200 € fa pagare 200 € al paziente. Lo stesso specialista in regime ordinario, per incassare 200 € netti, deve fatturare 244 € (200 + 22% IVA). Il paziente privato paga 44 € in più. Questo vantaggio competitivo non si applica nei rapporti B2B, dove il cliente aziendale recupera comunque l’IVA a credito. Il beneficio è più rilevante in settori dove la clientela privata è predominante: professioni sanitarie, formazione, consulenza alle famiglie, artigianato di servizio.
Quando il regime ordinario può essere più conveniente
Spese effettive molto elevate rispetto al coefficiente
Come illustrato nell’Esempio 3, quando le spese reali superano in modo significativo la quota di costo implicita nel coefficiente (100% − coefficiente), il regime ordinario consente di dedurre le spese reali, abbassando la base imponibile sotto quella del forfettario. Il meccanismo si innesca soprattutto in settori con forte incidenza di costi variabili: commercio all’ingrosso, ristorazione con molte materie prime, artigianato con subappalti, trasporto merci. La soglia critica va calcolata caso per caso: non esiste una regola universale valida per tutti i coefficienti.
Investimenti significativi con IVA e ammortamenti
Chi pianifica acquisti rilevanti di beni strumentali deve includere nel confronto sia l’IVA indetraibile sia la perdita degli ammortamenti. Con un furgone da 30.000 € + IVA, un macchinario da 20.000 € + IVA e una ristrutturazione ufficio da 15.000 €, la perdita di IVA e ammortamenti nel primo anno può superare i 15.000 €: un importo superiore al risparmio fiscale annuo garantito dal forfettario nella maggior parte dei profili.
Ricavi strutturalmente vicini alla soglia di 85.000 €
Chi opera costantemente tra i 75.000 e gli 85.000 € di ricavi vive ogni anno con il rischio di perdere il regime forfettario. Il superamento della soglia comporta il passaggio al regime ordinario dall’anno successivo — o in corso d’anno se si superano i 100.000 €. Questa incertezza può rendere preferibile il regime ordinario per una pianificazione fiscale più stabile, evitando la gestione emergenziale della fuoriuscita. Per tutti i dettagli su cosa cambia al superamento dei limiti, è utile leggere la guida sull’uscita dal regime forfettario e il ritorno al regime ordinario.
Casi particolari ed eccezioni
Soci di SRL e cause ostative da verificare
Una delle cause ostative più rilevanti riguarda chi detiene partecipazioni di controllo o è socio in SRL che esercitano attività economiche riconducibili a quella della partita IVA individuale (art. 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014, come interpretato dalla Circolare AdE n. 9/E del 10 aprile 2019). Il criterio è la riconducibilità diretta dell’attività: se la SRL svolge un’attività compatibile con quella individuale del socio, quest’ultimo non può accedere al forfettario. Questa causa ostativa richiede un’analisi specifica da svolgere con un professionista.
Forfettario e reddito da lavoro dipendente
Dal 1° gennaio 2019 (L. 145/2018, Legge di Bilancio 2019) è possibile combinare forfettario e lavoro dipendente, ma con un limite preciso: se i redditi da lavoro dipendente o assimilati nell’anno precedente superano 30.000 €, l’accesso al forfettario è precluso per l’anno successivo (art. 1, comma 57, lett. d-ter, L. 190/2014). La verifica va effettuata anno per anno. Un dipendente con reddito di 28.000 € può aprire partita IVA forfettaria; se nell’anno successivo supera i 30.000 € da lavoro dipendente, perderà il forfettario dall’anno seguente.
Fuoriuscita temporanea e condizioni per rientrare
Chi esce dal regime forfettario per superamento della soglia può rientrare dall’anno in cui i ricavi tornano sotto 85.000 €. Non ci sono penalità per il rientro. Tuttavia, nell’anno di transizione dal regime ordinario al forfettario, occorre gestire la rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72: i beni in rimanenza e i beni ammortizzabili acquistati in regime ordinario non generano più IVA detraibile, con eventuali rettifiche a debito. Questo aspetto tecnico richiede un’attenta pianificazione con il proprio commercialista.
Attività con coefficiente basso e costi reali bassi
Un caso anomalo riguarda le attività con coefficiente basso (es. 40%) e costi reali anch’essi bassi (es. sotto il 30% dei ricavi). In questo scenario il forfettario paga su una base del 40%, ma il regime ordinario pagherebbe su una base del 70% — più alta. Con IRPEF al 23%, il risultato ordinario può essere peggiore del forfettario anche con spese basse. È un caso che si verifica raramente ma va verificato: dimostra che l’analisi deve sempre partire dai numeri reali, non da regole generali.
Regime di vantaggio per i contribuenti minimi (storico)
I soggetti che avevano adottato il regime dei minimi (DL 98/2011) prima del 2016 hanno goduto dell’aliquota al 5% fino all’esaurimento del quinquennio agevolato. Dal 2026, tutti i soggetti che avevano aderito al forfettario dopo il 2015 hanno già completato il quinquennio al 5% e applicano l’aliquota ordinaria del 15%, salvo chi ha avviato attività in anni più recenti.
Come valutare la convenienza: metodo in cinque passi
Per determinare se il forfettario conviene nella propria situazione concreta, seguire questo percorso operativo:
- Passo 1 – Identificare il coefficiente ATECO: consultare la tabella allegata alla L. 190/2014 o il sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata al regime forfettario.
- Passo 2 – Calcolare la base forfettaria ipotetica: ricavi previsti × coefficiente.
- Passo 3 – Calcolare l’imposta forfettaria: base × 15% (o 5% se nei primi 5 anni con i requisiti).
- Passo 4 – Calcolare l’imposta ordinaria ipotetica: reddito reale (ricavi − spese effettive documentate) → applicare gli scaglioni IRPEF 2026 + addizionali regionali e comunali stimate.
- Passo 5 – Sommare i costi nascosti: aggiungere al costo del forfettario l’IVA non recuperata sugli acquisti; sottrarre dal costo dell’ordinario le maggiori spese di gestione (commercialista, registri, dichiarazioni). Il saldo finale indica il regime più conveniente.
Il confronto va aggiornato ogni anno al variare di ricavi, spese e aliquote fiscali: una convenienza accertata in un anno non è necessariamente valida per sempre.
Domande frequenti (FAQ)
Conviene il forfettario se ho molte spese di aggiornamento professionale?
Dipende dall’entità complessiva dei costi. Se le spese di formazione, corsi, libri e iscrizioni a ordini professionali ammontano al 5–15% dei ricavi, la convenienza del forfettario rimane elevata per chi ha coefficiente 78%, poiché la quota di costo implicita nel coefficiente (22%) è comunque superiore. Il confronto diventa meno favorevole se a questi costi si aggiungono altri oneri fissi rilevanti come affitto ufficio, software in abbonamento e assicurazioni professionali. In quel caso è necessario calcolare le due ipotesi con dati reali, includendo anche l’IVA non detraibile sulle spese soggette a imposta.
Posso applicare il forfettario se ho dipendenti o collaboratori?
La presenza di dipendenti non è una causa ostativa assoluta, ma è soggetta a un limite di spesa preciso. L’art. 1, comma 57, lett. b, L. 190/2014 esclude dal forfettario chi ha sostenuto nell’anno precedente spese per lavoro dipendente, collaboratori o associati in partecipazione superiori a 20.000 € lordi complessivi (comprensivi dei contributi INPS a carico del datore). Con dipendenti che generano costi totali sotto questa soglia, il regime è accessibile. È però opportuno monitorare la soglia ogni anno, poiché aumenti salariali o premi possono avvicinarla o superarla.
Il forfettario conviene a un’architetta con studio in affitto?
Un architetto con studio fisico ha spese effettive che possono facilmente raggiungere il 30–40% dei ricavi: affitto, software CAD, consulenze esterne, assicurazione professionale, trasferte. Il coefficiente ATECO per i servizi di architettura è 78%, quindi il forfettario presume costi del 22%. Se le spese reali sono significativamente più alte, in ordinario si dedurrebbero più costi, abbassando la base imponibile. Tuttavia, con IRPEF al 35–43% sulle fasce alte, il forfettario rimane spesso conveniente anche con spese elevate. È consigliabile fare il calcolo comparativo sui dati reali dell’anno precedente prima di decidere.
Cosa succede se supero 85.000 € a metà anno?
Se il superamento rimane sotto i 100.000 €, si perde il forfettario dall’anno successivo: l’anno in corso si chiude comunque in forfettario. Se invece si superano i 100.000 €, la fuoriuscita è immediata: dall’operazione che ha determinato il superamento si applica il regime ordinario per l’intero anno solare, con obbligo di versare l’IVA a partire da quella data e di presentare dichiarazione IVA annuale. È una situazione delicata che richiede assistenza professionale immediata. Per tutti i dettagli su come gestire questa transizione, consulta la guida sull’uscita dal regime forfettario e superamento dei limiti.
Con il forfettario si risparmia anche sui contributi INPS?
La riduzione del 35% sui contributi INPS si applica esclusivamente agli artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni autonome INPS (art. 1, comma 77, L. 190/2014). Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS o alle Casse professionali autonome (INARCASSA, Cassa Forense, ENPAM, ecc.), la riduzione del 35% non è prevista: i contributi si calcolano sulle aliquote ordinarie applicate al reddito forfettario. Il risparmio contributivo per artigiani e commercianti con diritto alla riduzione vale mediamente 2.000–4.500 € all’anno, a seconda del livello di ricavi e dei minimali INPS.
Il forfettario conviene se lavoro anche come dipendente part-time?
Se il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente è inferiore a 30.000 €, il forfettario è accessibile ed è quasi sempre conveniente: la partita IVA tassa il reddito aggiuntivo al 15% invece di trascinarlo negli scaglioni IRPEF più alti (35–43%). È il caso classico del dipendente part-time che fa consulenze o del docente che tiene corsi. La convenienza è quasi sempre confermata, salvo che le spese della partita IVA non siano molto elevate — in quel caso il confronto va fatto con i numeri reali, includendo l’IVA indetraibile.
Esistono regimi alternativi al forfettario per redditi bassi?
Dal 2016 il regime forfettario ha sostanzialmente sostituito tutti i precedenti regimi agevolati per persone fisiche (regime dei minimi, regime di vantaggio). Non esistono regimi intermedi legalmente vigenti per partite IVA individuali nel 2026. Chi non può accedere al forfettario per cause ostative o superamento della soglia rientra nel regime ordinario, con contabilità semplificata se i ricavi non superano le soglie dell’art. 18 DPR 600/73 (400.000 € per servizi, 700.000 € per attività diverse). Per le attività strutturate, la valutazione dell’apertura di una SRL può aprire scenari fiscali differenti che meritano un’analisi separata con un consulente.
Come influisce il forfettario sul calcolo della pensione futura?
Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, il reddito forfettario (base imponibile = ricavi × coefficiente, dedotti i contributi versati) è la base su cui si calcolano i contributi previdenziali e quindi i coefficienti pensionistici. Poiché il reddito forfettario è spesso inferiore al reddito effettivo, la contribuzione pensionistica risulta più bassa rispetto al regime ordinario. Questo implica che, a lungo termine, il risparmio contributivo del forfettario si traduce parzialmente in una pensione più bassa. Chi ha un orizzonte previdenziale lungo dovrebbe includere questa variabile nella valutazione complessiva della convenienza del regime.
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