La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) lascia intatta la struttura del regime forfettario disciplinata dagli articoli 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014. Il limite di ricavi a 85.000 euro, i coefficienti di redditività dell’Allegato 4 e le aliquote sostitutive non cambiano. Cambiano però alcune norme fiscali generali che producono effetti concreti su chi è forfettario: la rimodulazione IRPEF, l’aliquota all’1% sui premi di risultato, la tassazione al 33% sulle criptovalute e l’obbligo PEC per tutte le partite IVA. Questa analisi esamina ogni misura con i commi di riferimento della L. 199/2025, le norme del TUIR (DPR 917/86) e esempi numerici passo per passo.
La struttura del regime forfettario nel 2026: parametri invariati
Prima di analizzare le novità, è essenziale fotografare i parametri confermati per il 2026. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, ha definito il framework applicativo del regime introdotto dalla L. 190/2014 e successivamente modificato dalla L. 145/2018 e dalla L. 197/2022 (che ha portato il limite a 85.000 euro). Nessuno di questi pilastri viene toccato dalla manovra 2026.
| Parametro | Valore 2025 | Valore 2026 | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|
| Limite di ricavi/compensi | 85.000 € | 85.000 € | L. 197/2022 – art. 1 co. 54, L. 190/2014 |
| Soglia uscita immediata | 100.000 € | 100.000 € | Art. 1, co. 71, L. 190/2014 |
| Aliquota sostitutiva ordinaria | 15% | 15% | Art. 1, co. 64, L. 190/2014 |
| Aliquota ridotta (primi 5 anni) | 5% | 5% | Art. 1, co. 65, L. 190/2014 |
| Riduzione contributi INPS artigiani/commercianti | 35% | 35% | Art. 1, co. 76, L. 190/2014 |
| Obbligo fattura elettronica | Sì (dal 2024) | Sì | D.Lgs. 127/2015, art. 1 |
| Esclusione dal CPB ordinario | Sì | Sì | D.Lgs. 13/2024 |
| Cause ostative (reddito dipendente > 30.000 €) | Sì | Sì | Art. 1, co. 57, lett. d-bis, L. 190/2014 |
I coefficienti di redditività dell’Allegato 4 alla L. 190/2014 — che vanno dal 40% per il commercio al dettaglio all’86% per alcune attività professionali — restano invariati. È su questo imponibile forfettizzato che si applica l’imposta sostitutiva, in luogo di IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. Il regime è per definizione un sistema chiuso: i forfettari non detraggono costi reali, non fruiscono di detrazioni IRPEF e non compensano le perdite con altri redditi.
Novità della Legge di Bilancio 2026 che toccano i forfettari
1. Rimodulazione IRPEF: tre scaglioni dal 2026 (comma 3, L. 199/2025)
La L. 199/2025 ridisegna la struttura dell’IRPEF riducendo i scaglioni da quattro a tre. I forfettari non pagano IRPEF sulla componente forfettaria dell’attività — l’imposta sostitutiva sostituisce sia l’IRPEF sia le addizionali — ma l’impatto è concreto e misurabile per chi cumula il forfettario con redditi da lavoro dipendente, da locazione ordinaria o da altre fonti IRPEF.
Per approfondire il funzionamento dei nuovi scaglioni e il calcolo dell’imposta, si rimanda all’analisi su IRPEF 2026: aliquote, scaglioni e calcolo passo per passo.
I nuovi scaglioni 2026:
- Fino a 28.000 €: aliquota 23%
- Da 28.001 € a 50.000 €: aliquota 35%
- Oltre 50.000 €: aliquota 43%
La novità sostanziale rispetto al 2025 è la fusione degli scaglioni che prima prevedevano una fascia al 38% nella zona 28.000–50.000 euro. Per i forfettari con reddito da dipendente superiore a 28.000 euro, l’eliminazione dell’aliquota marginale al 38% su quella fascia produce un risparmio IRPEF. Il calcolo si fa solo sul reddito da dipendente: la componente forfettaria rimane fuori dall’IRPEF.
2. Premi di risultato tassati all’1% (comma 385, L. 199/2025)
I premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 51, comma 2, del TUIR (DPR 917/86) e della L. 208/2015 (art. 1, commi 182-190) sono tassati nel 2026 con imposta sostitutiva dell’1% in luogo del 10% ordinario. Il limite del premio agevolabile è 3.000 euro (o 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori).
Per i forfettari che hanno anche un rapporto di lavoro dipendente, questa misura ha due risvolti:
- Il premio di risultato è tassato all’1%, con un risparmio di 9 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria del 10% (e ben maggiore rispetto all’aliquota marginale IRPEF ordinaria).
- I premi devono essere inclusi nel calcolo del reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente ai fini della verifica della causa ostativa dei 30.000 euro (art. 1, co. 57, lett. d-bis, L. 190/2014). Come precisato dalla Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, si considerano i redditi da dipendente percepiti nell’anno precedente a quello in cui si applica il regime forfettario: se il totale (stipendio + premi) supera 30.000 euro, l’accesso al regime forfettario per l’anno successivo è precluso.
3. IRES premiale al 20% per le società (comma 436, L. 199/2025)
Le imprese che nel 2025 hanno destinato almeno l’80% degli utili a riserve con reinvestimento in beni strumentali o assunzioni possono applicare per il 2026 un’aliquota IRES ridotta al 20% invece del 24% ordinario. La misura non riguarda direttamente i forfettari (persone fisiche), ma è un elemento di valutazione per chi considera il passaggio da struttura individuale forfettaria a SRL. Con l’IRES al 20%, la differenza tra imposta sostitutiva al 15% e tassazione societaria si riduce ulteriormente — ma si deve aggiungere la tassazione sui dividendi (26% come capital gain, o con ritenuta) e i contributi previdenziali obbligatori del socio. La scelta tra individuale e societaria richiede una simulazione personalizzata.
4. Criptovalute: plusvalenze al 33% dal 2026 (comma 1057, L. 199/2025)
Le plusvalenze da criptovalute, tassate al 26% nel 2025 ai sensi dell’art. 68, comma 9-bis, del TUIR (DPR 917/86), salgono al 33% a partire dal 1° gennaio 2026. Per i forfettari, questa tassazione è completamente separata dall’imposta sostitutiva sull’attività: se il forfettario detiene criptovalute come investimento personale (non come corrispettivo dell’attività professionale), le plusvalenze realizzate sono soggette all’aliquota del 33% indipendentemente dal regime forfettario.
La soglia di esenzione (controvalore della cripto detenuta inferiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continuativi nel periodo d’imposta) rimane invariata. Per i dettagli su come dichiarare l’imposta e compilare il Quadro RT, si rimanda alla guida su criptovalute e tasse in Italia 2026: capital gain, quadro RT e IVAFE.
5. Previdenza complementare: deducibilità confermata a 5.164,57 euro
Il limite di deducibilità dei contributi versati a fondi pensione complementari ai sensi del D.Lgs. 252/2005 e dell’art. 10, comma 1, lettera e-bis, del TUIR (DPR 917/86) è confermato a 5.164,57 euro annui. Questa deduzione opera esclusivamente sull’IRPEF. I forfettari non hanno IRPEF sulla componente forfettaria, quindi i contributi alla previdenza complementare non producono alcun beneficio fiscale immediato per chi non ha altri redditi IRPEF. La deduzione è fruibile solo su eventuali altri redditi IRPEF del contribuente (es. reddito da lavoro dipendente). Per i forfettari puri senza altre fonti di reddito IRPEF, i versamenti al fondo pensione sono una scelta previdenziale economicamente neutra dal punto di vista fiscale immediato, ma restano utili per costruire rendita pensionistica integrativa.
6. Bonus edilizi 2026: i forfettari restano esclusi
La L. 199/2025 ridetermina le percentuali di detrazione per interventi edilizi (bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus). I forfettari, non avendo IRPEF sulla componente forfettaria, non possono utilizzare detrazioni fiscali per ridurre l’imposta sostitutiva. L’unica eccezione è il caso del forfettario che ha anche altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria (es. reddito da lavoro dipendente): su quella parte del reddito, le detrazioni sono applicabili normalmente, nei limiti dell’IRPEF capiente. La situazione è strutturalmente invariata rispetto agli anni precedenti: la non IRPEF del regime forfettario esclude di fatto il beneficio delle detrazioni edilizie.
Concordato preventivo biennale 2026: esclusione confermata per i forfettari
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024 (articoli 6-22), è prorogato al biennio 2026-2027 per i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) ai sensi dell’art. 9-bis, D.L. 50/2017. I forfettari non sono soggetti ISA e rimangono esclusi dal CPB ordinario.
L’estensione sperimentale del CPB ai forfettari per il biennio 2024-2025 — prevista dall’art. 2-bis del D.Lgs. 13/2024 con meccanismi specifici di calcolo della proposta su base storica — non è stata rinnovata per il 2026. Chi aveva aderito al CPB sperimentale per il 2025 deve verificare la propria posizione a conclusione del biennio e monitorare eventuali proroghe normative di ultimo momento. Al momento della redazione di questo articolo (maggio 2026), nessuna proroga strutturale è stata introdotta.
Contributi INPS 2026: aliquote invariate, minimali aggiornati
Le aliquote contributive per le principali categorie di forfettari non subiscono modifiche strutturali nel 2026. Le tre aliquote di riferimento sono:
- Artigiani: 24% (con riduzione del 35% per chi esercita l’opzione ex art. 1, co. 76, L. 190/2014)
- Commercianti: 24,48% (riduzione del 35% applicabile)
- Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa privata): 26,07% per gli iscritti in via esclusiva
I minimali contributivi cambiano ogni anno per effetto dell’adeguamento ISTAT del minimale di reddito (art. 1, L. 233/1990). L’INPS pubblica la circolare con i valori aggiornati a gennaio di ogni anno. Per il calcolo puntuale dei contributi dovuti con e senza la riduzione del 35%, e per comprendere l’impatto della riduzione sulla copertura pensionistica futura, si rimanda alla guida su contributi INPS regime forfettario 2026: calcolo e riduzione 35%.
Obbligo di PEC per tutte le partite IVA dal 2026
Dal 2026 l’obbligo di PEC (Posta Elettronica Certificata) si estende alle persone fisiche titolari di partita IVA che non rientrano già nelle categorie obbligate. L’obbligo era già vigente per:
- Imprenditori individuali iscritti al Registro Imprese (art. 5, D.L. 179/2012, conv. L. 221/2012)
- Professionisti iscritti ad albi o ordini (art. 16, D.L. 185/2008, conv. L. 2/2009)
La norma estende l’obbligo ai forfettari che svolgono attività senza iscrizione ad albi (es. consulenti generici, talune categorie artigianali non soggette all’iscrizione al Registro Imprese) e che finora non erano tenuti ad avere una PEC. Chi non ha ancora una PEC attiva deve provvedere all’attivazione e alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il costo annuale è generalmente compreso tra 5 e 30 euro a seconda del provider certificato scelto.
Tre esempi numerici completi
Esempio 1 — Consulente informatico con 68.000 euro di compensi
Dati: libero professionista (ATECO 62.01.09), al 6° anno di attività (aliquota ordinaria 15%), compensi 2026 pari a 68.000 euro. Coefficiente di redditività: 78%.
- Reddito imponibile forfettario: 68.000 × 78% = 53.040 €
- Contributi INPS Gestione Separata (26,07%): 53.040 × 26,07% = 13.827,53 €
- Deduzione contributi dall’imponibile (art. 1, co. 64, L. 190/2014): 53.040 − 13.827,53 = 39.212,47 €
- Imposta sostitutiva (15%): 39.212,47 × 15% = 5.881,87 €
- Carico fiscale e contributivo totale: 5.881,87 + 13.827,53 = 19.709,40 €
- Reddito netto: 68.000 − 19.709,40 = 48.290,60 €
- Incidenza totale: 28,99%
Impatto novità 2026: nessuna variazione diretta su questo profilo. Se il professionista avesse anche un reddito da dipendente di 22.000 euro, l’IRPEF su quella parte si calcola con i nuovi tre scaglioni: 22.000 × 23% = 5.060 € lordi, al netto delle detrazioni da lavoro dipendente.
Esempio 2 — Artigiana nel primo anno di attività (aliquota 5%)
Dati: artigiana (ATECO 43.22.01), primo anno di attività (nessuna attività analoga nei 3 anni precedenti come dipendente), compensi 2026 pari a 42.000 euro. Coefficiente di redditività: 67%.
- Reddito imponibile forfettario: 42.000 × 67% = 28.140 €
- Contributi INPS artigiani (senza riduzione 35%): quota fissa sul minimale INPS 2026 ≈ 4.208 € + quota variabile sull’eccedenza: (28.140 − 17.504) × 24% = 10.636 × 24% = 2.552,64 €
- Contributi totali: 4.208 + 2.552,64 = 6.760,64 €
- Imponibile netto dopo deduzione contributi: 28.140 − 6.760,64 = 21.379,36 €
- Imposta sostitutiva (5%): 21.379,36 × 5% = 1.068,97 €
- Carico totale: 1.068,97 + 6.760,64 = 7.829,61 €
- Reddito netto: 42.000 − 7.829,61 = 34.170,39 €
Con la riduzione INPS del 35%, i contributi scendono a circa 4.394 €, con ulteriore risparmio di circa 2.366 € ma con una minore copertura contributiva ai fini pensionistici.
Esempio 3 — Forfettario con lavoro dipendente e premio di risultato
Dati: grafico freelance (ATECO 74.10.21, coefficiente 78%), compensi forfettari 2026 pari a 24.000 euro, reddito da lavoro dipendente principale pari a 26.500 euro + premio di risultato 2.000 euro.
Step 1 — Verifica causa ostativa: reddito da dipendente anno precedente = 26.500 + 2.000 = 28.500 €. Limite: 30.000 €. 28.500 < 30.000 → causa ostativa non scattata, il regime forfettario si mantiene per il 2026.
Step 2 — Calcolo imposta forfettaria:
- Imponibile forfettario: 24.000 × 78% = 18.720 €
- Contributi Gestione Separata (26,07%): 18.720 × 26,07% = 4.880,30 €
- Imponibile netto: 18.720 − 4.880,30 = 13.839,70 €
- Imposta sostitutiva (15%): 13.839,70 × 15% = 2.075,96 €
Step 3 — Calcolo IRPEF sul reddito da dipendente (scaglioni 2026):
- Reddito da dipendente: 26.500 € (tutto nel primo scaglione al 23%)
- IRPEF lorda: 26.500 × 23% = 6.095 €
- Detrazione da lavoro dipendente (art. 13, TUIR): circa 1.880 €
- IRPEF netta stimata: 6.095 − 1.880 = 4.215 €
Step 4 — Premio di risultato (tassazione separata all’1%):
- Premio: 2.000 € → imposta: 2.000 × 1% = 20 €
- Risparmio rispetto all’aliquota ordinaria al 10%: 2.000 × 10% = 200 € − 20 € = 180 € risparmiati
Carico complessivo: 2.075,96 (forfettario) + 4.880,30 (INPS) + 4.215 (IRPEF dipendente) + 20 (premio) = 11.191,26 € su un reddito totale di 24.000 + 26.500 + 2.000 = 52.500 €.
Casi particolari ed eccezioni
Superamento di 85.000 euro nel 2026
Il superamento del limite di 85.000 euro nel corso del 2026 comporta la fuoriuscita dal regime a partire dal 1° gennaio 2027. Se il superamento avviene direttamente oltre i 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata: il forfettario deve applicare l’IVA sulle operazioni effettuate dopo il superamento della soglia nell’anno in corso (art. 1, co. 71, L. 190/2014, come interpretato dalla Circolare n. 9/E/2019). In questo caso scatta anche l’obbligo di regolarizzare le fatture emesse senza IVA per il periodo d’imposta in corso.
Forfettari con partecipazioni societarie
La causa ostativa dell’art. 1, co. 57, lett. d, L. 190/2014 riguarda chi detiene partecipazioni di controllo o collegamento in SRL con attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate in forfettario. Non è sufficiente detenere quote: è necessario che l’attività della SRL sia riconducibile a quella forfettaria. La valutazione è fattuale e richiede un’analisi caso per caso, in linea con le indicazioni operative della Circolare n. 9/E/2019.
Professionisti iscritti a casse previdenziali private
Avvocati, ingegneri, medici e altri professionisti iscritti ad albi versano i contributi obbligatori alla propria cassa di categoria (es. Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM) anziché alla Gestione Separata INPS. Le aliquote variano a seconda dell’ente. Anche in questi casi, i contributi obbligatori sono deducibili dall’imponibile forfettario prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva (art. 1, co. 64, L. 190/2014). Le aliquote delle casse private non sono state modificate dalla L. 199/2025.
Acquisti intracomunitari e soglia IVA
I forfettari sono esonerati dagli obblighi IVA ordinari (art. 1, co. 58, L. 190/2014), ma se effettuano acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro annui, sono soggetti agli obblighi IVA sugli acquisti intra-UE ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. c, D.L. 331/1993. Nel 2026, i forfettari che si approvvigionano da fornitori UE devono monitorare questa soglia per evitare l’insorgere di obblighi IVA imprevisti (registrazione al VIES, liquidazione IVA sugli acquisti).
Ritenute d’acconto e regime forfettario
I forfettari non subiscono ritenute d’acconto sui propri compensi (art. 1, co. 67, L. 190/2014), a condizione che in fattura venga indicata espressamente l’applicazione del regime forfettario. In assenza di tale indicazione, il committente è tenuto ad operare la ritenuta. In caso di ritenuta erroneamente subita, il recupero avviene in sede di dichiarazione dei redditi attraverso il credito d’imposta.
Domande frequenti
1. Nel 2026 cambia l’aliquota del regime forfettario?
No, le aliquote del regime forfettario restano invariate nel 2026. L’aliquota sostitutiva ordinaria è confermata al 15% e quella ridotta per le nuove attività (primi cinque anni, con i requisiti di legge stabiliti dall’art. 1, co. 65, L. 190/2014) rimane al 5%. La L. 199/2025 non ha apportato modifiche alla struttura dell’imposta sostitutiva forfettaria. Restano invariati anche i coefficienti di redditività dell’Allegato 4 alla L. 190/2014 e il limite di ricavi a 85.000 euro. Il 2026 è un anno di stabilità normativa per chi è già in regime.
2. Un forfettario con reddito da dipendente risente della rimodulazione IRPEF 2026?
Sì, indirettamente. Il forfettario non paga IRPEF sulla componente forfettaria, ma se ha anche un reddito da lavoro dipendente questo è soggetto all’IRPEF ordinaria con i nuovi tre scaglioni della L. 199/2025. La novità principale è la fusione della vecchia fascia 28.000-50.000 € in un unico scaglione al 35%, eliminando di fatto la precedente aliquota del 38% sulla fascia superiore ai 28.000 euro. Per chi ha redditi da dipendente compresi tra 28.001 e 50.000 euro, questa modifica può produrre un risparmio IRPEF rispetto al 2025 su quella parte di reddito.
3. L’aliquota all’1% sui premi di risultato si applica anche ai forfettari?
Sì, ma solo sulla parte di reddito da lavoro dipendente. Il forfettario che ha anche un rapporto di lavoro dipendente con premi di produttività beneficia dell’aliquota sostitutiva dell’1% (comma 385, L. 199/2025) sui premi nel limite di 3.000 euro. È però fondamentale verificare che il reddito da dipendente dell’anno precedente — comprensivo dei premi — non superi la soglia di 30.000 euro che costituisce causa ostativa all’accesso al regime forfettario ex art. 1, co. 57, lett. d-bis, L. 190/2014. Il superamento della soglia comporta la perdita del regime per l’anno successivo.
4. I forfettari possono aderire al concordato preventivo biennale nel 2026?
No. Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2026-2027, disciplinato dal D.Lgs. 13/2024, è riservato ai soggetti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale). I forfettari non sono soggetti ISA e rimangono strutturalmente esclusi. L’estensione sperimentale del CPB ai forfettari per il biennio 2024-2025 — con meccanismi di proposta su base storica — non è stata rinnovata per il 2026. Al momento non esistono norme di proroga. Chi era nel CPB sperimentale 2025 è uscito dal concordato a fine biennio e per il 2026 torna alle modalità ordinarie di tassazione del regime forfettario.
5. Come viene tassata una plusvalenza da Bitcoin per un forfettario nel 2026?
Le plusvalenze da criptovalute sono tassate al 33% dal 1° gennaio 2026 (comma 1057, L. 199/2025), modificando l’art. 68, comma 9-bis, del TUIR (DPR 917/86). Questo si applica indipendentemente dal regime fiscale adottato per l’attività principale: un forfettario che detiene Bitcoin come investimento personale paga il 33% sul capital gain realizzato. La soglia di esenzione (controvalore delle cripto detenute inferiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi nel periodo d’imposta) rimane invariata. La tassazione si dichiara nel Quadro RT della dichiarazione dei redditi, separatamente dall’imposta sostitutiva forfettaria.
6. I forfettari devono avere la PEC nel 2026?
Dal 2026 l’obbligo di PEC si estende a tutte le persone fisiche titolari di partita IVA, inclusi i forfettari che non rientravano nelle categorie già obbligate (imprenditori individuali iscritti al Registro Imprese ex D.L. 179/2012, e professionisti iscritti ad albi ex D.L. 185/2008). Chi non ha ancora una PEC deve attivarla e comunicarla all’Agenzia delle Entrate. Il costo annuale di una PEC è generalmente compreso tra 5 e 30 euro. La mancata attivazione può comportare sanzioni amministrative e difficoltà nelle comunicazioni ufficiali con l’Amministrazione finanziaria.
7. Un forfettario può beneficiare dei bonus edilizi 2026?
In linea generale no. I forfettari non pagano IRPEF sulla componente forfettaria dell’attività, quindi non possono utilizzare le detrazioni edilizie (bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus rideterminati dalla L. 199/2025) per ridurre l’imposta sostitutiva. L’eccezione riguarda i forfettari che hanno anche altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria — reddito da lavoro dipendente, redditi fondiari da locazione con canone non in cedolare secca — sui quali le detrazioni si applicano normalmente, nei limiti dell’IRPEF capiente. Per i forfettari puri senza altri redditi IRPEF, i bonus edilizi 2026 non producono alcun risparmio fiscale diretto.
8. Conviene ancora il regime forfettario nel 2026?
La risposta dipende dal profilo individuale. Il regime forfettario resta conveniente per chi ha ricavi sotto 85.000 euro, costi effettivi bassi rispetto ai ricavi forfettizzati (cioè inferiori al coefficiente di redditività applicabile) e nessuna causa ostativa. La stabilità normativa del 2026 — aliquote invariate, nessuna nuova limitazione — conferma l’attrattività del regime. Le variabili critiche da valutare sono: l’incidenza dei contributi INPS sulla redditività netta, la presenza di redditi IRPEF paralleli su cui sarebbe utile applicare detrazioni non fruibili in forfettario, e la traiettoria di crescita dei ricavi verso la soglia di uscita.
Conclusione: stabilità strutturale, attenzione alle novità indirette
Il 2026 è un anno di conferma per il regime forfettario: la struttura portante — limite a 85.000 euro, aliquote al 15%/5%, coefficienti di redditività invariati, riduzione INPS del 35% confermata — non subisce modifiche. Per la grande maggioranza dei forfettari, il 2026 non richiede alcuna revisione strategica del regime adottato. Le novità rilevanti arrivano in modo indiretto e riguardano profili specifici: la rimodulazione IRPEF beneficia chi ha redditi da dipendente nella fascia 28.000-50.000 euro, l’aliquota all’1% sui premi di risultato offre un risparmio concreto ai forfettari dipendenti, e l’aumento al 33% sulle plusvalenze da criptovalute colpisce chi investe in asset digitali. Per chi si trova in prossimità della soglia di 30.000 euro di reddito da dipendente, la verifica della causa ostativa — tenendo conto dei premi di risultato — è il controllo prioritario da fare prima della fine dell’anno fiscale.
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