ZES Unica 2026: il quadro normativo di riferimento
La ZES Unica per il Mezzogiorno è stata istituita dal Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 (c.d. “Decreto Sud”), convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162. L’articolo 16 del decreto ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona Economica Speciale Unica che comprende le regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La misura, originariamente concepita per il periodo d’imposta 2024, è stata estesa al 2025 e al 2026 dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha confermato l’impostazione di fondo con alcune modifiche operative. L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative attraverso la Circolare n. 17/E del 28 giugno 2024, che rimane il documento di riferimento principale per l’interpretazione delle norme applicabili anche al periodo 2026. La norma si inscrive nel quadro degli aiuti di Stato regionali autorizzati dalla Commissione europea tramite la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Territori ammessi e delimitazione geografica
La ZES Unica comprende l’intero territorio delle otto regioni del Mezzogiorno. Non si tratta di zone delimitate all’interno di perimetri specifici come avveniva con le precedenti ZES tradizionali: l’agevolazione copre tutte le strutture produttive situate nelle regioni indicate, a condizione che l’investimento sia destinato a una struttura produttiva ubicata in tale territorio.
La verifica dell’ubicazione non è meramente formale. Ai fini dell’agevolazione, i beni acquisiti devono essere destinati a strutture produttive fisicamente localizzate nel territorio della ZES Unica e devono essere utilizzati per l’attività produttiva dell’impresa in quella sede specifica. Un bene acquistato da un fornitore lombardo ma consegnato e installato in uno stabilimento calabrese è agevolabile se la struttura di destinazione soddisfa i requisiti; viceversa, un bene di un’impresa con sede legale al Sud ma destinato a utilizzo effettivo in altra regione non beneficia del credito.
Aliquote del credito d’imposta e calcolo dell’agevolazione
Il credito d’imposta per la ZES Unica 2026 è determinato in percentuale sugli investimenti ammissibili, con aliquote differenziate in base alla dimensione dell’impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Le aliquote massime applicabili per le regioni del Mezzogiorno sono le seguenti:
| Dimensione impresa | Aliquota credito d’imposta | Investimento massimo agevolabile |
|---|---|---|
| Piccola impresa | 45% | € 100.000.000 |
| Media impresa | 35% | € 100.000.000 |
| Grande impresa | 25% | € 100.000.000 |
La classificazione delle imprese per dimensione segue la definizione comunitaria stabilita nell’Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 (GBER). In sintesi: piccola impresa fino a 49 dipendenti e 10 milioni di euro di fatturato o totale di bilancio; media impresa fino a 249 dipendenti e 50 milioni di fatturato o 43 milioni di totale di bilancio; grande impresa oltre tali soglie. I parametri vanno calcolati considerando anche le imprese associate (quota 25-50%) e le imprese collegate (quota oltre il 50%), evitando che una struttura di gruppo aggiri artificialmente le soglie.
Investimento minimo: l’agevolazione si applica a partire da un investimento minimo di 200.000 euro per progetto.
Beni ammissibili all’agevolazione
Rientrano nell’agevolazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica:
- Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
- Beni immateriali (software, licenze, brevetti) collegati al processo produttivo
- Investimenti nella costruzione, ampliamento o modernizzazione di stabilimenti produttivi
- Immobili strumentali acquistati nell’ambito di un progetto di investimento produttivo
Sono invece esclusi:
- Beni usati
- Beni mobili non strumentali all’attività produttiva
- Investimenti nei settori della siderurgia, del carbone, della pesca e dell’acquacoltura, del settore finanziario e assicurativo
- Beni per i quali il periodo di utilizzo previsto nella struttura produttiva è inferiore a cinque anni
- Veicoli adibiti al trasporto su strada di merci per conto terzi (con limitazioni specifiche previste dalla normativa sugli aiuti regionali)
La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate
La fruizione del credito d’imposta ZES Unica 2026 è subordinata alla presentazione di una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite il software reso disponibile sul sito istituzionale. La comunicazione assolve una funzione essenziale: consente all’Agenzia di verificare la capienza delle risorse stanziate e, se necessario, di operare una riduzione proporzionale del credito riconosciuto.
Il modello richiede le seguenti informazioni principali:
- Dati identificativi dell’impresa (codice fiscale, partita IVA, natura giuridica, dimensione)
- Ubicazione della struttura produttiva oggetto dell’investimento
- Descrizione del progetto di investimento e tipologia dei beni
- Importo complessivo degli investimenti programmati, distinti per tipologia
- Periodo di realizzazione previsto (data inizio e data fine)
- Importo del credito d’imposta calcolato
L’Agenzia delle Entrate comunica successivamente l’ammontare massimo del credito fruibile in compensazione, che può essere inferiore a quello richiesto qualora le risorse disponibili siano insufficienti a coprire il totale delle domande pervenute.
Il codice tributo per la compensazione in F24
Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito ZES Unica tramite modello F24 è 6960, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 19 aprile 2024. Nel modello F24 il codice va indicato nella sezione “Erario”, con l’anno di riferimento corrispondente all’anno di sostenimento delle spese agevolate. La compensazione può avvenire solo dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione da parte dell’Agenzia e nei limiti dell’importo ammesso: utilizzi anticipati o eccedenti l’importo ammesso costituiscono utilizzo di credito inesistente, con le conseguenze sanzionatorie previste dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997.
Tre esempi numerici con calcolo completo
Esempio 1 – Piccola impresa manifatturiera in Campania
Una piccola impresa (15 dipendenti, fatturato 3 milioni di euro) con sede operativa a Napoli acquista nel 2026 un macchinario industriale nuovo:
- Imponibile fattura: € 400.000
- IVA (22%): € 88.000
- Totale fattura: € 488.000
L’investimento ammissibile è pari all’imponibile (l’IVA non concorre se detraibile): € 400.000.
- Aliquota applicabile (piccola impresa): 45%
- Credito d’imposta: € 400.000 × 45% = € 180.000
Il credito di € 180.000 viene fruito in compensazione con i debiti tributari (IRES, IVA, ritenute) tramite F24, codice tributo 6960, dopo la comunicazione di ammissione dell’Agenzia. Il macchinario deve rimanere nella struttura produttiva campana per almeno cinque anni: se ceduto nel terzo anno, il credito viene recuperato pro-quota per il periodo residuo non trascorso.
Esempio 2 – Media impresa agroalimentare in Puglia
Una media impresa (120 dipendenti, fatturato 28 milioni di euro) con stabilimento in provincia di Lecce realizza nel 2026 un programma di investimento articolato:
- Linea di produzione nuova: € 1.200.000
- Impianto fotovoltaico asservito alla produzione: € 300.000
- Software gestionale MES: € 80.000
- Ampliamento fabbricato industriale: € 620.000
- Totale investimento ammissibile: € 2.200.000
- Aliquota applicabile (media impresa): 35%
- Credito d’imposta: € 2.200.000 × 35% = € 770.000
L’impresa compensa il credito di € 770.000 per abbattere i debiti IRES, IRAP e IVA nel corso dell’esercizio. La verifica da effettuare prima della comunicazione riguarda la classificazione dimensionale: se l’impresa è collegata o associata ad altri soggetti ai sensi del Regolamento UE 651/2014, i parametri di dipendenti e fatturato vanno calcolati su base consolidata. Un errore nella classificazione (ad es. qualificarsi come piccola impresa quando si è media) comporta il recupero della differenza di credito fruita.
Esempio 3 – Grande impresa logistica in Calabria: verifica del perimetro ammissibile
Una grande impresa (800 dipendenti) con deposito logistico in provincia di Cosenza programma un investimento di € 6.000.000 in beni diversi. Non tutti sono ammissibili:
- Veicoli adibiti al trasporto su strada (esclusi dalla normativa sugli aiuti regionali): € 1.500.000
- Attrezzature di magazzino, scaffalature e impianti di movimentazione (ammissibili): € 4.500.000
- Investimento ammissibile netto: € 4.500.000
- Aliquota applicabile (grande impresa): 25%
- Credito d’imposta: € 4.500.000 × 25% = € 1.125.000
Il risparmio fiscale effettivo è di € 1.125.000. L’impresa deve documentare con precisione la separazione tra beni ammissibili e non ammissibili già nella fase di ordinazione, poiché in sede di controllo dovrà dimostrare la corretta esclusione dei veicoli dall’importo comunicato all’Agenzia. Una buona pratica è emettere ordini distinti per le due categorie di beni.
Documentazione da preparare prima della comunicazione
La solidità dell’agevolazione si costruisce prima ancora di inviare la comunicazione. I documenti da organizzare comprendono:
- Visura camerale aggiornata con sede legale e sedi operative nel Mezzogiorno
- Contratti di locazione o atti di proprietà degli immobili dove sono ubicati i beni
- Descrizione tecnica del progetto di investimento con indicazione della struttura produttiva coinvolta
- Preventivi o ordini firmati per i beni oggetto dell’agevolazione, con indicazione dell’indirizzo di consegna
- Fatture di acquisto con descrizione dettagliata dei beni (numero di serie, modello, caratteristiche tecniche)
- Prove di pagamento tracciabili (bonifici bancari con causale, estratti conto)
- Documenti di consegna (DDT con luogo di consegna, verbali di collaudo, attestazioni di installazione)
- Perizia o dichiarazione del fornitore attestante la novità dei beni
- Bilancio o situazione contabile a supporto della classificazione dimensionale
- Comunicazione telematica inviata e relativa ricevuta
- Risposta dell’Agenzia delle Entrate con l’importo del credito ammesso
La documentazione va conservata per almeno dieci anni dalla fruizione del credito, tenendo conto dei termini di accertamento estesi previsti per le violazioni che comportano l’utilizzo di crediti inesistenti.
Rischio di recupero e controlli dell’Agenzia delle Entrate
Il credito d’imposta ZES Unica è soggetto a recupero nei casi principali seguenti:
- I beni agevolati vengono ceduti a terzi, destinati a strutture produttive fuori dalla ZES Unica o dismessi prima del decorso di cinque anni dal completamento dell’investimento
- La struttura produttiva in cui i beni sono ubicati viene delocalizzata al di fuori del territorio della ZES
- I beni non soddisfano le caratteristiche di novità o di strumentalità all’attività produttiva
- Il progetto di investimento non soddisfa le condizioni per la qualificazione come investimento iniziale ai fini del diritto degli aiuti di Stato
- La compensazione è avvenuta in misura superiore al credito effettivamente spettante o prima della comunicazione di ammissione
In caso di recupero si applica la sanzione del 30% dell’importo non spettante ex articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997, più gli interessi legali. Il ravvedimento operoso consente di ridurre le sanzioni se la regolarizzazione avviene spontaneamente prima di un formale atto di contestazione.
Casi particolari ed eccezioni
Imprese in difficoltà finanziaria
Le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento UE n. 651/2014 non possono beneficiare del credito d’imposta ZES Unica. La condizione di non difficoltà deve essere verificata al momento della presentazione della comunicazione. Un’impresa in stato di insolvenza, assoggettata a procedura concorsuale attiva o che ha perso oltre la metà del capitale per effetto di perdite cumulate è esclusa dall’agevolazione indipendentemente dall’ammissibilità dell’investimento sotto altri profili.
Investimento di sostituzione senza ampliamento di capacità
Non tutti gli investimenti si qualificano come “investimento iniziale” ai fini del diritto degli aiuti di Stato. La mera sostituzione di un bene esistente con uno equivalente, senza ampliamento della capacità produttiva o sostanziale modifica del processo, potrebbe non qualificarsi per le grandi imprese in alcune regioni. Questa distinzione è rilevante per le grandi imprese che operano in Abruzzo, dove le norme della Carta degli aiuti regionali sono più restrittive rispetto alle regioni classificate interamente in zona “a”.
Ripartizione proporzionale delle risorse
Se le domande presentate superano le risorse disponibili stanziate per la ZES Unica, l’Agenzia delle Entrate provvede a una riduzione proporzionale del credito riconosciuto. L’impresa non può pianificare la compensazione sull’intero importo teorico prima di ricevere la comunicazione di ammissione. È corretto prevedere, nei piani di liquidità, la possibilità che il credito effettivamente fruibile sia inferiore a quello calcolato in sede di business plan.
Cumulo con Transizione 5.0 e altri incentivi
Il credito d’imposta ZES Unica è cumulabile con altri aiuti di Stato a condizione che non si superi l’intensità massima di aiuto prevista dalla Carta degli aiuti regionali per la specifica area e dimensione di impresa. In caso di valutazione congiunta con il credito d’imposta Transizione 5.0, va verificato con attenzione che il medesimo investimento non riceva un’intensità complessiva superiore ai limiti comunitari. Chi sta valutando anche iper-ammortamento e Transizione 5.0 deve confrontare le due misure prima di scegliere quale applicare o come combinarle correttamente.
Beni acquisiti in leasing finanziario
I beni acquisiti in leasing finanziario sono ammissibili. Il costo rilevante ai fini del credito è il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene presso il fornitore, non il totale dei canoni versati dal locatario. L’impresa deve ottenere dalla società di leasing un documento che attesti il costo di acquisto del bene. Ai fini del vincolo quinquennale di permanenza nella struttura produttiva, la durata del contratto di leasing non è determinante: il bene deve restare nella struttura agevolata per cinque anni dalla data di completamento dell’investimento.
Imprese neo-costituite
Le imprese di nuova costituzione che non dispongono ancora di una struttura produttiva operativa al momento della comunicazione devono documentare con particolare cura la destinazione futura dei beni e l’ubicazione della struttura in fase di avvio. L’assenza di una sede operativa già attiva non è di per sé ostativa, purché il progetto sia coerente, documentato e la struttura produttiva venga effettivamente avviata entro i termini previsti.
Interazione con la pianificazione aziendale complessiva
La ZES Unica non va valutata isolatamente rispetto alla struttura societaria. Un’impresa che opera attraverso una holding familiare deve verificare a quale livello della catena societaria si colloca la struttura produttiva agevolabile: il credito spetta alla società che effettua materialmente l’investimento ed è titolare della struttura produttiva nel Mezzogiorno, non alla holding capogruppo.
Chi sta pianificando investimenti rilevanti nel corso del 2026 deve tenere presente le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che possono incidere sul perimetro degli investimenti agevolabili, sulle procedure di comunicazione e sulle dotazioni finanziarie della misura.
Errori frequenti e come evitarli
- Inviare la comunicazione senza progetto ordinato: la comunicazione non è una formalità ma la base documentale dell’agevolazione. Dati approssimativi o incompleti espongono a rischi in sede di controllo.
- Non verificare l’ammissibilità dei beni prima dell’ordine: la verifica va fatta prima della firma del contratto, non dopo la consegna quando eventuali correzioni sono più costose.
- Usare il credito prima dell’ammissione: la compensazione può avvenire solo dopo la comunicazione di ammissione e nei limiti dell’importo ammesso. Un utilizzo anticipato integra utilizzo di credito inesistente.
- Confondere ZES con Transizione 5.0 o altri crediti per investimenti: le misure hanno presupposti, basi giuridiche, codici tributo e procedure distinte. La sovrapposizione richiede una valutazione specifica di cumulo.
- Non conservare prova dell’ubicazione fisica dei beni: in sede di verifica, l’Agenzia può richiedere documentazione che dimostri la presenza fisica dei beni nella struttura produttiva della ZES.
- Trascurare il vincolo di destinazione quinquennale: qualsiasi decisione di cedere, trasferire o dismettere i beni nei cinque anni successivi deve essere preceduta da una verifica dell’impatto fiscale sul credito già fruito.
FAQ – Domande frequenti sulla ZES Unica 2026
1. Un’impresa con sede legale al Nord ma con uno stabilimento in Sicilia può accedere alla ZES Unica?
Sì. Il credito d’imposta ZES Unica spetta in relazione alla struttura produttiva ubicata nel territorio della ZES, indipendentemente dalla sede legale dell’impresa. Ciò che rileva è che i beni siano destinati e fisicamente installati nello stabilimento siciliano e che vengano utilizzati per l’attività produttiva di quella struttura. L’impresa deve documentare con precisione l’ubicazione dei beni attraverso contratto di locazione o atto di proprietà del sito, DDT con indicazione del luogo di consegna e verbali di installazione. Tale documentazione va conservata per l’intero periodo di verifica applicabile.
2. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate riconosce solo una parte del credito richiesto?
Se le risorse disponibili sono insufficienti, l’Agenzia effettua una riduzione proporzionale. Il credito fruibile è quello indicato nella comunicazione di ammissione, non quello calcolato autonomamente. La differenza non riconosciuta non può essere portata in avanti né integrata. L’impresa deve attendere la comunicazione prima di procedere con la compensazione e calibrare la propria pianificazione finanziaria sull’importo effettivamente ammesso. Pianificare la liquidità sul valore teorico massimo prima di ricevere l’ammissione è un errore metodologico con potenziali conseguenze operative significative.
3. Il credito ZES Unica si può cumulare con il credito Transizione 5.0?
Il cumulo è in linea di principio possibile ma richiede una verifica caso per caso. Le due misure hanno basi giuridiche diverse: la ZES Unica si fonda sugli aiuti regionali autorizzati dalla Commissione, la Transizione 5.0 è un incentivo con proprie regole. Quando entrambe le misure si applicano allo stesso investimento, il limite è l’intensità massima di aiuto prevista dalla Carta degli aiuti regionali per la zona e la dimensione di impresa. Prima di cumulare è necessaria un’analisi specifica che verifichi il non superamento dell’intensità massima complessiva per ogni unità di spesa agevolata.
4. I beni acquisiti in leasing finanziario sono ammissibili?
Sì, i beni in leasing finanziario sono ammissibili. Il costo agevolabile è il costo sostenuto dalla società di leasing per l’acquisto del bene dal fornitore, non il totale dei canoni. L’impresa locataria deve ottenere dalla società di leasing una documentazione che attesti il costo di acquisto originario del bene. Ai fini del vincolo quinquennale di permanenza nella struttura produttiva, la durata del contratto di leasing non è determinante: il bene deve restare nella struttura agevolata per cinque anni dalla data di completamento dell’investimento agevolato.
5. Come si determina se l’impresa è piccola, media o grande ai fini delle aliquote?
La classificazione segue l’Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014. Una piccola impresa ha meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro. Una media impresa ha meno di 250 dipendenti e fatturato non superiore a 50 milioni o totale di bilancio non superiore a 43 milioni. I dati vanno calcolati includendo le imprese associate (partecipazione 25-50%) e le imprese collegate (partecipazione oltre il 50%), evitando che gruppi di grandi dimensioni si frammentino artificialmente per accedere alle aliquote più elevate. La verifica deve essere documentata e conservata.
6. Entro quando va presentata la comunicazione per investimenti 2026?
Per il periodo d’imposta 2026 le finestre temporali di presentazione vengono stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito istituzionale. Per il 2024 la comunicazione andava presentata tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024 per gli investimenti già realizzati, e tra il 1° e il 31 gennaio 2025 per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2024. Per il 2026 i termini vengono aggiornati con provvedimento specifico. È fondamentale monitorare i comunicati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per conoscere le finestre esatte applicabili, poiché presentare la comunicazione fuori termine compromette l’intera agevolazione.
7. Cosa succede se vendo un bene agevolato entro cinque anni?
Il trasferimento, la cessione a terzi o la delocalizzazione al di fuori della ZES Unica entro il quinquennio comporta il recupero del credito fruito, maggiorato di interessi e della sanzione del 30% sull’importo recuperato ai sensi dell’articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997. Il recupero è proporzionale al periodo di utilizzo residuo. Prima di cedere o trasferire beni agevolati è necessario quantificare con precisione l’impatto. In alcuni casi è possibile sostituire il bene con uno equivalente o superiore mantenendo l’agevolazione, ma solo in presenza di condizioni specifiche documentabili.
8. Un’impresa in perdita fiscale può usare il credito ZES Unica in compensazione?
Sì. Il credito d’imposta ZES Unica è fruibile in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6960) indipendentemente dall’esistenza di un reddito imponibile IRES o IRAP. Può quindi essere utilizzato per compensare qualsiasi debito tributario: IRES, IRAP, IVA, ritenute. Un’impresa in perdita che non ha debiti tributari sufficienti nell’anno può accumulare il credito e utilizzarlo negli esercizi successivi, nei limiti dei termini di decadenza del credito stesso e nel rispetto dell’ordine cronologico di utilizzo dei crediti in compensazione.
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