Ecobonus 65% 2026: interventi ammessi, limiti e procedura ENEA
L’ecobonus disciplinato dal D.L. 63/2013 è confermato per il 2026 con aliquota 65% per gli interventi di riqualificazione energetica più impegnativi, 50% per quelli minori. La detrazione si recupera in 10 anni, richiede comunicazione ENEA obbligatoria entro 90 giorni e ha massimali di detrazione che variano per tipologia di intervento.
- Aliquota 65%: pompe di calore, solare termico, coibentazione involucro
- Aliquota 50%: infissi, schermature solari, caldaie a condensazione classe A
- Detrazione recuperata in 10 quote annuali costanti
- Comunicazione ENEA obbligatoria entro 90 giorni dalla fine lavori
1. Quadro normativo ecobonus 2026
L’ecobonus (detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica) è stato introdotto dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e successivamente prorogato e ridisegnato dal D.L. 63/2013, convertito in L. 90/2013. La normativa ha subito una stratificazione di interventi negli anni, fino al consolidamento operato dalle Leggi di Bilancio 2018-2026.
Per il 2026 le aliquote previste sono articolate in due fasce:
- 65% per gli interventi più efficaci sul piano del risparmio energetico (involucro opaco, pompe di calore, solare termico, sistemi di building automation, schermature solari di classe C-D);
- 50% per gli interventi minori (sostituzione infissi, caldaie a condensazione classe A, schermature solari di classe inferiore).
La detrazione è alternativa al bonus 50% ristrutturazione (art. 16-bis TUIR) sulla stessa spesa: ogni intervento può beneficiare di un solo bonus alla volta. La scelta dipende dalla tipologia tecnica e dalla resa energetica, oltre che dalla disponibilità di massimale residuo.
2. Aliquote per tipologia di intervento
| Intervento | Aliquota 2026 | Limite detrazione |
|---|---|---|
| Riqualificazione globale edificio | 65% | 100.000 euro |
| Isolamento termico (cappotto) | 65% | 60.000 euro |
| Pompa di calore alta efficienza | 65% | 30.000 euro |
| Solare termico | 65% | 60.000 euro |
| Sistemi di building automation | 65% | 15.000 euro |
| Sostituzione infissi | 50% | 60.000 euro |
| Caldaia a condensazione classe A | 50% | 30.000 euro |
| Schermature solari (tende, persiane, brise-soleil) | 50% | 60.000 euro |
I limiti riportati sono espressi come tetto massimo di detrazione, NON di spesa. Per ricavare la spesa massima si divide il tetto per l’aliquota: ad esempio, sul cappotto termico il tetto detrazione è 60.000 euro, quindi la spesa massima agevolabile è di circa 92.300 euro (60.000 / 65%).
3. Massimali di detrazione e limiti di spesa
Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi fissati dal D.M. 6 agosto 2020 (cd. “Decreto Requisiti”) e successivi aggiornamenti, in particolare:
- Trasmittanza termica degli infissi inferiore al valore tabellato per zona climatica;
- Pompe di calore con COP minimo prescritto;
- Caldaie a condensazione classe almeno A (etichetta energetica europea Ecodesign);
- Solare termico con certificazione Solar Keymark o equivalente.
La detrazione si applica all’intera spesa sostenuta nell’anno (criterio di cassa), comprensiva di IVA, costi accessori, oneri professionali (progettazione, asseverazione, APE). Per ciascun intervento la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti da indicare nel quadro E (rigo E61-E62) del 730 o nel quadro RP del Modello Redditi PF.
Beneficiari: tutti i contribuenti IRPEF residenti (proprietari, usufruttuari, inquilini, comodatari, familiari conviventi) e i soggetti IRES (società, enti) per i propri immobili strumentali. Diversamente dal bonus 50% (riservato ai privati IRPEF), l’ecobonus è fruibile anche dalle imprese.
4. Procedura: bonifico parlante, ENEA, asseverazione
Gli adempimenti per fruire dell’ecobonus sono:
- Pagamento con bonifico parlante contenente causale ex L. 296/2006, codice fiscale del beneficiario della detrazione e P.IVA del fornitore. La banca applica ritenuta d’acconto 11% sull’importo per conto dell’impresa.
- Comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori (data del collaudo o fine lavori dichiarata): si effettua sul portale ENEA – sezione “Bonus Casa” / “Ecobonus”.
- Asseverazione di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici minimi. L’asseverazione è obbligatoria per la maggior parte degli interventi ecobonus 65%, in particolare per cappotto, pompa di calore, solare termico.
- Documentazione conservazione per 10 anni successivi alla decennale + termine accertamento: fatture, bonifici, asseverazione, copia comunicazione ENEA, schede tecniche, scheda APE pre e post intervento (se richiesto).
L’omessa o tardiva comunicazione ENEA può essere sanata con la remissione in bonis (art. 2 c. 1 D.L. 16/2012): versamento sanzione di 250 euro art. 11 D.Lgs. 471/97 ed effettuazione tardiva dell’invio prima della scadenza del primo termine utile per la dichiarazione successiva.
5. Esempi numerici 2026 ed errori frequenti
Esempio 1 – Pompa di calore + fotovoltaico
Famiglia Rossi installa nel 2026 una pompa di calore aria-acqua per la villa unifamiliare (15.000 euro) e un impianto fotovoltaico da 6 kW (12.000 euro).
- Pompa di calore: ecobonus 65% x 15.000 = 9.750 euro di detrazione
- Fotovoltaico: bonus 50% ristrutturazione (art. 16-bis TUIR) x 12.000 = 6.000 euro di detrazione
- Detrazione annua complessiva: (9.750 + 6.000) / 10 = 1.575 euro/anno per 10 anni
- Adempimenti: bonifico parlante, ENEA entro 90 gg, asseverazione tecnica
Esempio 2 – Sostituzione infissi e caldaia
Andrea sostituisce tutti gli infissi del proprio appartamento (12.000 euro) e installa caldaia a condensazione classe A (4.500 euro) nel 2026.
- Infissi: ecobonus 50% x 12.000 = 6.000 euro
- Caldaia: ecobonus 50% x 4.500 = 2.250 euro
- Detrazione totale: 8.250 euro in 10 quote da 825 euro/anno
- Verifica capienza: Andrea deve avere almeno 825 euro IRPEF netta annua
Errori frequenti:
- Aliquota errata: la sostituzione semplice degli infissi è al 50%, non al 65%. L’errore in dichiarazione comporta avviso bonario e riliquidazione.
- Cumulo con bonus 50% sulla stessa spesa: vietato. Bisogna scegliere il bonus più conveniente (in genere ecobonus 65% per gli interventi che lo prevedono).
- ENEA tardiva o omessa: sanabile con remissione in bonis e 250 euro di sanzione.
- Caldaia classe inferiore ad A: non ammessa all’ecobonus, ma può rientrare nel 50% ristrutturazione se inserita in lavori di manutenzione straordinaria.
- Pompa di calore con COP insufficiente: non ammessa all’ecobonus 65% se non rispetta i parametri tecnici D.M. 6 agosto 2020.
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