Dividendi SRL 2026: come vengono tassati e quanto resta al socio
Distribuire utili da una SRL nel 2026 significa applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui soci persone fisiche non in regime d’impresa. Tra utili pre-2008, post-2017 e partecipazioni qualificate la materia resta ostica: vediamo regole, esempi e codici tributo aggiornati.
- Ritenuta 26% a titolo d’imposta sui dividendi a persone fisiche
- Stratificazione utili: pre-2008, 2008-2016, post-2017
- Esempio numerico su 50.000 euro di utile distribuito
- Codici tributo F24 e adempimenti del sostituto d’imposta
1. Quadro normativo 2026
La distribuzione di dividendi da SRL ai soci è disciplinata dall’art. 47 TUIR (D.P.R. 917/86) per i soci persone fisiche e dagli artt. 89 e 59 TUIR per i soci società. La Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha riformato l’intero impianto, eliminando dal 1° gennaio 2018 la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate per le persone fisiche: tutti i dividendi sono ora soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, prelevata dalla SRL in qualità di sostituto d’imposta ex art. 27 D.P.R. 600/73.
Per il 2026 non sono intervenute modifiche strutturali: l’aliquota resta 26%, il regime transitorio per gli utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 e deliberati entro il 31 dicembre 2022 è ormai esaurito (l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con circ. 26/E/2022 che le delibere successive rientrano interamente nel nuovo regime).
2. Tassazione del socio persona fisica
Il socio persona fisica non imprenditore riceve il dividendo già al netto della ritenuta del 26%: non deve indicarlo in dichiarazione (modello Redditi PF) né cumularlo con altri redditi. Si parla infatti di ritenuta a titolo d’imposta, non d’acconto: chiude il rapporto fiscale.
Diverso è il caso del socio persona fisica imprenditore (impresa individuale, società di persone commerciali): in questo caso il dividendo concorre alla base imponibile IRPEF nella misura del 58,14% (art. 59 TUIR), come reddito d’impresa. La SRL non opera ritenuta. Stesso schema (58,14%) per le società di persone ex art. 5 TUIR.
Per i soci società di capitali (SRL, SpA) opera invece l’esenzione del 95% ex art. 89 TUIR: solo il 5% del dividendo rientra nella base imponibile IRES (aliquota 24%), per un carico effettivo dell’1,2%. È la ragione per cui le holding familiari riducono drasticamente la tassazione sui dividendi infragruppo.
3. Stratificazione e regole transitorie
Fino al 2017 le riserve di utili erano stratificate in tre categorie con tassazione progressivamente più favorevole risalendo nel tempo. La distinzione, formalmente ancora rilevante per scopi contabili e di delibera, non produce più effetti fiscali per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2023 in poi, a seguito della scadenza del regime transitorio della L. 205/2017.
In pratica oggi è irrilevante, in sede di delibera assembleare di SRL, attingere da riserve formate ante 2008, 2008-2016 o post-2017: la ritenuta del 26% si applica uniformemente. Resta utile conoscere la stratificazione solo per riserve di capitale (versamenti soci, sovrapprezzo azioni), che ex art. 47 c. 5 TUIR non costituiscono utili e quindi non sono tassate fino a capienza.
4. Esempio numerico con tabella
Una SRL delibera nel 2026 la distribuzione di 50.000 euro di utili 2025 a due soci persone fisiche al 50% ciascuno (25.000 euro lordi a testa). La SRL trattiene il 26% e versa il netto.
| Voce | Importo (€) |
|---|---|
| Utile lordo deliberato (totale) | 50.000,00 |
| Dividendo lordo per socio | 25.000,00 |
| Ritenuta 26% per socio | 6.500,00 |
| Dividendo netto per socio | 18.500,00 |
| Totale ritenute versate dalla SRL | 13.000,00 |
Esempio 1 — Socio holding al posto del socio persona fisica
Se il 50% della SRL fosse intestato a una holding (SRL madre), su 25.000 euro di dividendo solo il 5% (1.250 euro) concorre alla base IRES. L’imposta è 1.250 × 24% = 300 euro. Risparmio rispetto al socio persona fisica: 6.500 – 300 = 6.200 euro per ogni 25.000 euro distribuiti. È il vantaggio del regime di esclusione ex art. 89 TUIR.
5. Adempimenti SRL e codici F24
La SRL che distribuisce dividendi a persone fisiche deve: (a) operare la ritenuta al momento del pagamento; (b) versare entro il 16 del mese successivo con F24 codice tributo 1035 (ritenute su dividendi corrisposti a soggetti residenti) o 1036 per soggetti non residenti; (c) certificare ai soci la ritenuta tramite Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo dell’anno successivo; (d) compilare il quadro SK del modello 770.
Le società di capitali socie ricevono dividendi senza ritenuta (ex art. 27 D.P.R. 600/73 c. 1-bis): la SRL pagatrice non trattiene nulla, ma include comunque il dato nel quadro SK del 770. La socia tasserà autonomamente nella propria dichiarazione IRES applicando l’esenzione 95%.
Il termine per la delibera di distribuzione segue lo statuto: in genere assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (180 con bilancio consolidato o particolari esigenze, art. 2364 c.c. richiamato per le SRL).
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