Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cc: guida pratica 2026
Introdotto nel 2006, l’art. 2645-ter cc consente di vincolare immobili o mobili registrati a uno scopo meritevole di tutela (interessi della famiglia, persone disabili, pubbliche amministrazioni). Strumento intermedio tra fondo patrimoniale e trust, utile per finalità specifiche con costi contenuti.
- Vincolo trascrivibile, opponibile a terzi
- Durata massima 90 anni o vita beneficiario
- Scopo meritevole di tutela ex art. 1322 cc
- Costituzione con atto pubblico notarile
1. Vincolo di destinazione: cos’è e da dove nasce
L’art. 2645-ter cc è stato introdotto dall’art. 39-novies della L. 51/2006 e disciplina la trascrizione di atti di destinazione di beni a uno scopo meritevole di tutela, per la realizzazione di interessi di persone con disabilità, della pubblica amministrazione, o per altri interessi riferibili a persone fisiche, enti, persone giuridiche.
Testo della norma: “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela […] possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione […]”.
Caratteristiche essenziali del vincolo:
- Vincolo reale: incidente sul bene, opponibile ai terzi tramite trascrizione;
- Beni limitati: solo immobili e mobili registrati (no liquidità, no quote SRL, no polizze);
- Scopo meritevole di tutela ex art. 1322 c. 2 cc;
- Durata: massimo 90 anni o vita della persona fisica beneficiaria;
- Trasferimento di proprietà non necessario: il vincolo può essere posto dal proprietario stesso, che resta titolare ma con limitazioni d’uso e disponibilità.
Il vincolo è una figura italiana, intermedia tra il fondo patrimoniale (limitato al matrimonio) e il trust (più complesso e costoso). Funziona bene per finalità specifiche e immobili identificati.
2. Beni vincolabili e scopi ammessi
L’art. 2645-ter cc limita i beni vincolabili a:
- Beni immobili di qualunque natura (abitazioni, terreni, locali commerciali, garage);
- Beni mobili iscritti in pubblici registri: autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, opere d’arte iscritte in registri specifici.
Sono esclusi: denaro, depositi bancari, polizze, titoli al portatore, quote SRL e azioni non quotate, criptovalute, beni mobili non registrati. Per questi serve un trust o un fondo patrimoniale (limitato al matrimonio).
Lo scopo del vincolo deve essere meritevole di tutela secondo l’art. 1322 c. 2 cc. La giurisprudenza ha riconosciuto come scopi meritevoli:
- Interessi della famiglia: mantenimento del coniuge, istruzione e mantenimento dei figli, assistenza ai genitori anziani (Trib. Reggio Emilia 26/03/2007);
- Tutela di persone disabili: vincolo di destinazione a favore di figlio disabile, anche in combinato con il trust “Dopo di noi” (L. 112/2016);
- Interessi della pubblica amministrazione: vincolo per realizzare opere pubbliche o servizi sociali;
- Interessi di persone giuridiche: enti del terzo settore, fondazioni, associazioni con finalità sociali;
- Tutela patrimoniale di nuclei familiari di fatto: convivenze more uxorio, per le quali il fondo patrimoniale non è ammissibile.
3. Costituzione, durata, opponibilità
Il vincolo si costituisce con atto pubblico notarile (forma obbligatoria) e si trascrive nei registri immobiliari (o nei registri specifici per i mobili registrati). Senza atto pubblico l’atto è nullo; senza trascrizione il vincolo non è opponibile ai terzi acquirenti.
Elementi essenziali dell’atto:
- Identificazione del disponente e del beneficiario (o categoria di beneficiari);
- Indicazione specifica dello scopo meritevole di tutela;
- Durata del vincolo (massimo 90 anni o vita del beneficiario persona fisica);
- Modalità di realizzazione dello scopo (es. canoni di locazione destinati al mantenimento del figlio disabile);
- Eventuale designazione di un soggetto incaricato della gestione (figura simile al trustee);
- Cause di estinzione del vincolo.
La durata massima è di 90 anni, salvo che il beneficiario sia persona fisica: in tal caso il vincolo può durare anche meno (vita del beneficiario), ma non oltre 90 anni cumulativi. Per persone giuridiche o pubbliche amministrazioni il limite è inderogabile a 90 anni.
Una volta trascritto, il vincolo è opponibile erga omnes: i creditori personali del disponente non possono aggredire i beni vincolati per debiti estranei allo scopo (art. 2645-ter c. 2 cc, che richiama l’art. 170 cc per la disciplina); chi compra il bene gravato lo riceve già vincolato fino alla scadenza.
Esempio 1 — Vincolo a favore del figlio disabile
Roberto, padre di Luca affetto da disabilità grave (L. 104), istituisce un vincolo di destinazione su un appartamento (valore catastale 200.000 €) e su un negozio commerciale (valore catastale 150.000 €). Scopo: mantenimento e cure di Luca. I canoni di locazione del negozio (24.000 €/anno) sono destinati al vincolo. Durata: vita di Luca. Effetti: gli immobili e i canoni sono segregati e impignorabili dai creditori personali di Roberto. Alla morte di Luca, il vincolo si estingue e gli immobili rientrano nel patrimonio degli eredi di Roberto. Costo costituzione atto: 3.500 € totali.
4. Tassazione del vincolo di destinazione 2026
La tassazione del vincolo di destinazione è stata oggetto di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e di evoluzioni giurisprudenziali. Dopo il D.Lgs. 139/2024 il quadro 2026 è il seguente:
| Voce | Importo 2026 |
|---|---|
| Imposta registro atto istitutivo | 200 € fissa |
| Imposta ipotecaria (se solo vincolo, no traslazione) | 200 € fissa |
| Imposta catastale (se solo vincolo, no traslazione) | 200 € fissa |
| Bollo, voltura, diritti | ~250 € |
Se il vincolo si accompagna a un trasferimento di proprietà al beneficiario (es. il bene è ceduto al figlio con vincolo di destinazione a suo favore), si applicano le imposte ordinarie di donazione o successione secondo le aliquote previste:
- Coniuge e figli: franchigia 1.000.000 €, oltre 4%;
- Fratelli/sorelle: franchigia 100.000 €, oltre 6%;
- Altri parenti: 6% senza franchigia;
- Estranei: 8% senza franchigia.
Più ipo-catastali ordinarie 2% + 1% sul valore catastale (o fisse 200+200 € se prima casa beneficiario).
Vantaggio fiscale rilevante per i vincoli a favore di disabili gravi: agevolazioni della L. 112/2016 “Dopo di noi” con esenzione totale da imposte donazione e successione, esenzione registro, esenzione bollo, e specifiche tutele patrimoniali.
Esempio 2 — Vincolo “Dopo di noi” per disabile grave
Sara, vedova 65 anni, ha un figlio Marco disabile grave L. 104. Sara istituisce un vincolo di destinazione su un appartamento (valore catastale 250.000 €) a favore di Marco, ai sensi della L. 112/2016. Tassazione: esenzione totale da imposta donazione, registro, ipo-catastali (solo bolli ~250 €). Costo notarile 2.500-3.500 €. Marco riceverà i canoni o uso dell’immobile per tutta la vita; alla sua morte il bene torna agli eredi di Sara. Risparmio fiscale rispetto a donazione ordinaria con prima casa: 3.000-5.000 € se Marco non aveva i requisiti prima casa.
5. Confronto con trust e fondo patrimoniale
Il vincolo di destinazione è una figura intermedia tra fondo patrimoniale e trust. Confronto sintetico:
| Aspetto | Vincolo 2645-ter | Fondo patrimoniale | Trust |
|---|---|---|---|
| Beni vincolabili | Solo immobili e mobili registrati | Immobili, mobili reg., titoli nominativi | Qualsiasi bene |
| Durata massima | 90 anni o vita | Matrimonio | 80-100+ anni |
| Beneficiari | Anche estranei | Famiglia | Qualsiasi |
| Costo costituzione | 2.500-4.000 € | 2.500-3.500 € | 7.000-15.000 € |
| Gestione attiva | Limitata | Coniugi | Trustee professionale |
| Protezione creditori | Buona | Bassa (presunzione familiarità) | Massima |
Quando scegliere il vincolo di destinazione:
- Singolo immobile o pochi immobili identificati;
- Scopo specifico ben individuato (es. residenza di un parente, mantenimento di un disabile, locazione a canone simbolico);
- Budget moderato (vuoi qualcosa di più del fondo ma non puoi permetterti un trust);
- Beneficiari individuati e individuabili;
- Non hai bisogno di una gestione attiva del patrimonio.
Per patrimoni più ampi, esigenze gestionali complesse o protezione globale, il trust resta lo strumento più completo. Per nuclei familiari unitari semplici e standard, il fondo patrimoniale è più economico e familiare (anche se meno protettivo).
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