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Ecobonus 2026: cappotti, infissi, caldaie e aliquote

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 1 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Ecobonus 2026: cappotti, infissi, caldaie e aliquote

L’ecobonus rimane nel 2026 lo strumento principale per detrarre fiscalmente le spese di riqualificazione energetica degli edifici, con aliquote dal 50% al 65% a seconda dell’intervento. Cappotti termici, sostituzione di infissi e finestre, caldaie a condensazione e pompe di calore: ciascun intervento ha un massimale di spesa detraibile e requisiti tecnici specifici. Questa guida illustra le aliquote 2026, i requisiti di accesso e i calcoli pratici.

  • Aliquote ecobonus 2026: 65% per cappotti, infissi, pompe di calore
  • Asseverazione energetica e comunicazione ENEA: obbligatorie
  • Massimali di spesa per categoria di intervento
  • Calcoli pratici con esempi di risparmio fiscale

1. Quadro normativo: art. 14, D.L. 63/2013 e Legge Bilancio 2026

L’ecobonus (detrazione IRPEF/IRES per riqualificazione energetica degli edifici) e’ disciplinato dall’art. 14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 90/2013. La Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024) ha prorogato le detrazioni per il 2026, mantenendo le aliquote principali del 65% per gli interventi di maggiore efficienza energetica e del 50% per quelli con impatto energetico minore.

L’ecobonus si differenzia dal bonus ristrutturazione ordinario (art. 16-bis TUIR) per due elementi principali:

  1. Aliquota piu’ alta: 65% invece del 50% per gli interventi energeticamente piu’ significativi
  2. Requisiti tecnici obbligatori: asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica, e trasmissione della comunicazione all’ENEA

Il recupero avviene in 10 rate annuali uguali (come per il bonus ristrutturazione). Non e’ piu’ possibile, per la generalita’ dei contribuenti, cedere il credito o applicare lo sconto in fattura.

Ecobonus e superbonus: diversi. L’ecobonus “ordinario” al 65% e’ distinto dal superbonus. Il superbonus prevedeva requisiti aggiuntivi (trainanti/trainate, miglioramento di 2 classi energetiche) e aliquote inizialmente piu’ alte. L’ecobonus 2026 al 65% non richiede il salto di due classi energetiche.

2. Interventi ammissibili e aliquote per tipologia

La normativa distingue gli interventi per aliquota e massimale di spesa detraibile:

Tipo di intervento Aliquota Spesa max (euro) Detrazione max
Riqualificazione energetica globale edificio 65% 100.000 65.000
Struttura opaca orizzontale (tetto/copertura) 65% 100.000 65.000
Struttura opaca verticale (cappotto pareti) 65% 100.000 65.000
Infissi e finestre (compreso il vetro) 65% 92.307 60.000
Caldaia a condensazione classe A+ con valvole termostatiche 65% 30.000 19.500
Pompe di calore (sostituzione impianto termico) 65% 46.153 30.000
Pannelli solari termici 65% 92.307 60.000
Schermature solari e chiusure oscuranti 50% 60.000 30.000
Caldaia a condensazione classe A (senza termoregolazione) 50% 30.000 15.000

I massimali si riferiscono alla singola unita’ immobiliare. Per i condomini, il massimale si moltiplica per il numero di unita’ immobiliari dell’edificio per gli interventi sulle parti comuni.

3. Requisiti tecnici: asseverazione e APE

Per accedere all’ecobonus e’ necessario soddisfare specifici requisiti tecnici, certificati da un professionista abilitato:

  • Rispetto dei valori di trasmittanza termica: gli infissi, le pareti isolate o il tetto devono raggiungere i valori limite di trasmittanza termica (U) previsti dal D.M. 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti Minimi) per la zona climatica dell’immobile. I valori variano per zona (A-F) e per tipo di struttura.
  • Asseverazione tecnica: un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra) deve asseverare che i lavori rispettano i requisiti minimi di legge. L’asseverazione deve essere depositata prima di inviare la comunicazione ENEA.
  • APE post-intervento: per alcuni interventi (riqualificazione globale, impianti termici) e’ obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica redatto dopo i lavori da un tecnico certificato.

I valori di trasmittanza limite variano significativamente tra le zone climatiche italiane. Ad esempio, per le finestre (infisso + vetro), il valore limite U in zona C (Roma, Milano) e’ piu’ restrittivo rispetto alla zona A (Sicilia, Sardegna meridionale). La scelta del fornitore degli infissi deve tenere conto di questi requisiti per non perdere l’ecobonus al 65%.

Attenzione alla zona climatica. Prima di acquistare infissi o materiale isolante, verificare con il tecnico asseveratore che le caratteristiche del prodotto scelto rispettino i valori limite per la propria zona climatica. Un prodotto non conforme fa decadere il diritto all’ecobonus al 65%, riducendo la detrazione al 50% del bonus ordinario.

4. Adempimenti: comunicazione ENEA e bonifico parlante

Gli adempimenti formali per accedere all’ecobonus sono piu’ numerosi rispetto al bonus ristrutturazione ordinario:

  1. Bonifico parlante: ogni pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale con causale specifica che riporti: codice fiscale del beneficiario della detrazione, P.IVA o codice fiscale dell’impresa esecutrice, e riferimento normativo (“art. 14, D.L. 63/2013”). La banca applica una ritenuta d’acconto dell’8%.
  2. Comunicazione ENEA: entro 90 giorni dalla data di fine lavori (o collaudo), il contribuente (o il tecnico delegato) deve trasmettere all’ENEA via portale dedicato (efficienza.enerpa.it) la scheda descrittiva dell’intervento e i dati tecnici. La mancata comunicazione fa decadere l’ecobonus.
  3. Asseverazione e APE: da conservare con la documentazione fiscale per eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate.
  4. Fatture e documentazione: le fatture delle imprese devono essere intestate al soggetto che porta in detrazione la spesa.
Adempimento Quando Sanzione omissione
Bonifico parlante Al momento del pagamento Decadenza agevolazione
Comunicazione ENEA Entro 90 gg fine lavori Decadenza agevolazione
Asseverazione tecnica Prima della comunicazione ENEA Decadenza agevolazione
APE post-intervento Dopo i lavori (se richiesto) Decadenza agevolazione

5. Esempi di calcolo della detrazione

Esempio 1 — Sostituzione 8 finestre, spesa 14.000 euro

Paolo sostituisce 8 finestre del proprio appartamento con infissi a taglio termico conformi ai requisiti D.M. 2015. Spesa totale: 14.000 euro (IVA inclusa). Il tecnico redige l’asseverazione e viene trasmessa la comunicazione ENEA.

  • Aliquota: 65% (ecobonus infissi)
  • Detrazione totale: 14.000 × 65% = 9.100 euro
  • Rate annuali (10 anni): 910 euro/anno
  • Vs. bonus ordinario 50%: 7.000 euro totali — risparmio ecobonus: 2.100 euro

Esempio 2 — Cappotto termico su villa, spesa 55.000 euro

Elena installa un cappotto termico esterno su una villetta bifamiliare con spesa di 55.000 euro. L’asseverazione certifica la conformita’ ai requisiti di trasmittanza della zona climatica E (nord Italia).

  • Aliquota: 65% (struttura opaca verticale)
  • Detrazione totale: 55.000 × 65% = 35.750 euro
  • Rate annuali (10 anni): 3.575 euro/anno
  • IRPEF lorda necessaria: almeno 3.575 euro/anno (reddito lordo ~ 22.000 euro)

Esempio 3 — Sostituzione caldaia con pompa di calore, spesa 12.000 euro

Marco sostituisce la vecchia caldaia a gas con una pompa di calore aria-acqua per il riscaldamento. Spesa: 12.000 euro.

  • Aliquota: 65% (pompa di calore per riscaldamento)
  • Detrazione totale: 12.000 × 65% = 7.800 euro
  • Rate annuali (10 anni): 780 euro/anno
  • Risparmio energetico atteso: 30-50% sui costi di riscaldamento

Per confrontare con le detrazioni ordinarie, si veda Bonus ristrutturazione 2026: detrazione 50%. Per il superbonus residuo sui condomini, Superbonus 2026: stato aggiornato.

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Domande frequenti

Se installo infissi su una seconda casa, ho diritto all’ecobonus?

Si’. L’ecobonus si applica a qualsiasi immobile, non solo all’abitazione principale. La detrazione del 65% per la sostituzione degli infissi spetta anche per le seconde case, a condizione che i requisiti tecnici (trasmittanza termica nella zona climatica) siano rispettati e che venga trasmessa la comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

E’ obbligatorio il tecnico asseveratore anche per la sostituzione di una sola finestra?

Si’, l’asseverazione tecnica e’ obbligatoria per accedere all’ecobonus al 65%, anche per la sostituzione di un singolo infisso. Il tecnico certifica che la finestra installata rispetta i valori di trasmittanza della zona climatica. Senza asseverazione, non e’ possibile accedere all’aliquota agevolata. L’onorario del tecnico e’ detraibile come spesa accessoria.

La comunicazione ENEA si puo’ fare in ritardo pagando una sanzione?

No. La comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori e’ un requisito di accesso alla detrazione, non un adempimento sanzionabile. Il mancato invio nei termini comporta la decadenza totale dall’ecobonus, senza possibilita’ di ravvedimento. L’unico rimedio e’ verificare se i lavori possano rientrare nel bonus ristrutturazione ordinario (50%), che non richiede la comunicazione ENEA.

L’ecobonus spetta anche sugli immobili commerciali?

Si’. L’ecobonus si applica agli interventi su qualsiasi edificio, compresi gli immobili commerciali e strumentali delle imprese. Per le imprese (IRES), la detrazione funziona allo stesso modo: 65% della spesa, recupero in 10 rate annuali portate in diminuzione dell’IRES. L’asseverazione ENEA e il bonifico parlante sono obbligatori anche per le imprese.

Posso cumulare l’ecobonus con il bonus mobili?

No, direttamente. Il bonus mobili (50% su acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza) e’ collegato al bonus ristrutturazione ordinario, non all’ecobonus. Se si fa anche un intervento di ristrutturazione (ad esempio sostituzione del bagno) agevolato con il 50%, e’ possibile cumulare su quello stesso intervento il bonus mobili fino a 5.000 euro di spesa. Ma l’ecobonus da solo non “sblocca” il bonus mobili.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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