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Imposta soggiorno 2026: chi paga, quanto, come versare

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 4 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 29 Maggio 2026

Imposta soggiorno 2026: chi paga, quanto, come versare

L’imposta di soggiorno, disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs. 23/2011, grava sugli ospiti delle strutture ricettive ma viene riscossa e versata dal gestore. Nel 2026 ogni Comune fissa autonomamente l’aliquota entro i limiti di legge: conoscere le regole evita sanzioni che ricadono sul locatore, non sull’ospite.

  • Base normativa: art. 4 D.Lgs. 23/2011 e regolamenti comunali
  • Chi riscuote: il gestore/locatore in qualita’ di responsabile d’imposta
  • Aliquote 2026: da 0,50 a 5 euro per notte per gli affitti brevi
  • Sanzioni per omessa riscossione o versamento tardivo

1. Che cos’e’ l’imposta di soggiorno e chi la deve versare

L’imposta di soggiorno e’ un tributo locale istituito con l’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 (federalismo fiscale municipale). I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi delle localita’ turistiche o delle citta’ d’arte possono deliberarne l’istituzione con proprio regolamento. Non tutti i Comuni la applicano: prima di ospitare turisti occorre verificare la delibera comunale vigente.

Il presupposto dell’imposta e’ il pernottamento presso strutture ricettive situate nel territorio del Comune. Sono soggetti passivi gli ospiti, cioe’ coloro che pernottano. Tuttavia il gestore della struttura ricettiva — sia esso un albergo, un bed & breakfast, un agriturismo o un privato che affitta tramite piattaforme come Airbnb o Booking.com — agisce come responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 64, comma 3, del DPR 600/1973: riscuote il tributo dagli ospiti e lo versa al Comune secondo le scadenze previste dal regolamento locale.

Questa distinzione e’ fondamentale: se l’ospite non paga, il Comune si rivale comunque sul gestore. L’eventuale rivalsa del gestore sull’ospite e’ una questione di rapporto privatistico che non riguarda il fisco comunale. In caso di omessa riscossione o versamento, le sanzioni colpiscono il gestore.

Da ricordare. Il gestore non paga l’imposta di soggiorno di tasca propria: la riscuote dall’ospite al momento del check-out (o del pagamento anticipato) e la trasferisce al Comune. E’ pero’ responsabile in solido per il versamento, anche se l’ospite non ha corrisposto il dovuto.

Sono esenti dall’imposta, in genere, i minori di 14-16 anni (la soglia varia per Comune), i soggetti ricoverati per motivi sanitari e i loro accompagnatori, i lavoratori in trasferta per periodi prolungati (solitamente oltre 30 giorni consecutivi), e in alcuni Comuni i residenti stessi. Le esenzioni devono essere previste esplicitamente dal regolamento comunale.

2. Aliquote 2026 e differenze tra Comuni

L’art. 4 del D.Lgs. 23/2011, nella formulazione vigente, non fissa un tetto massimo uniforme per tutte le tipologie di struttura. La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha alzato il limite massimo a 5 euro per notte per le strutture non alberghiere nelle citta’ d’arte, e la prassi successiva ha confermato questa soglia. I Comuni possono differenziare l’aliquota per tipologia di struttura, stagione turistica, zona urbana e numero di stelle.

La tabella seguente riepiloga le fasce applicative piu’ diffuse nel 2026. I valori sono indicativi: ogni Comune pubblica la propria delibera sul sito istituzionale e sul portale del Ministero del turismo.

Tipologia struttura / Comune tipo Min. per notte Max. per notte Note
Affitti brevi / appartamenti (citta’ d’arte) 1,50 euro 5,00 euro Roma, Venezia, Firenze applicano il massimo o valori prossimi
B&B e case vacanza (comuni turistici) 0,50 euro 3,00 euro Variabile per stagione (alta/bassa)
Hotel 1-2 stelle 1,00 euro 3,00 euro Tetto differenziato in molti regolamenti
Hotel 3-4-5 stelle 2,00 euro 7,00 euro Alcuni Comuni superano 5 euro per strutture di lusso
Comuni non turistici (facoltativa) 0,50 euro 1,50 euro Se deliberata; molti comuni non la applicano

Venezia rappresenta un caso a parte: dal 2024 ha introdotto anche un contributo di accesso giornaliero per i visitatori non pernottanti nelle giornate di punta, distinto dall’imposta di soggiorno tradizionale. Chi affitta a Venezia deve quindi distinguere i due tributi nelle comunicazioni agli ospiti.

Verifica sempre il regolamento locale. Prima di impostare il prezzo su Airbnb o Booking.com, scarica la delibera comunale vigente: le aliquote possono variare anche all’interno dello stesso anno per effetto di delibere di variazione di bilancio.

3. Esempi di calcolo e modalita’ di versamento

Il calcolo dell’imposta e’ semplice: si moltiplica l’aliquota per il numero di notti e per il numero di ospiti adulti soggetti all’imposta. Il gestore deve incassarla separatamente dal canone di locazione e tenerla distinta contabilmente, anche in regime di cedolare secca.

Esempio 1 — Appartamento a Roma, 2 ospiti, 4 notti

Roma applica un’imposta di soggiorno di 3,50 euro per notte per gli affitti brevi in appartamento (delibera 2025, confermata nel 2026). Due ospiti adulti soggiornano 4 notti.

Calcolo: 3,50 euro x 2 ospiti x 4 notti = 28,00 euro di imposta totale.

Il locatore incassa 28 euro in aggiunta al canone, li registra sul registro degli ospiti e li versa al Comune di Roma entro la scadenza trimestrale prevista dal regolamento (solitamente entro il 30 del mese successivo alla fine del trimestre). Se l’appartamento e’ affittato tramite Airbnb, la piattaforma trattiene e versa direttamente l’imposta nei Comuni con cui ha stipulato accordi di riscossione delegata.

Esempio 2 — Casa vacanza a Rimini, 3 ospiti (1 minore di 14 anni), 7 notti

Rimini applica 2,00 euro per notte in alta stagione (giugno-agosto) per case vacanza. Gli ospiti sono 2 adulti e 1 minore di 14 anni, esente per regolamento comunale. Soggiorno: 7 notti in luglio.

Calcolo: 2,00 euro x 2 adulti x 7 notti = 28,00 euro. Il minore non e’ conteggiato.

Il locatore deve conservare per ogni soggiorno la documentazione (nome ospiti, date, importo riscosso) ai fini dei controlli comunali. La modulistica varia per Comune: alcuni richiedono comunicazione telematica mensile, altri un registro cartaceo annuale.

Modalita’ di versamento

Ogni Comune disciplina autonomamente le scadenze e i canali di versamento. I metodi piu’ diffusi nel 2026 sono:

  • Portale online del Comune (la maggior parte dei capoluoghi ha attivato il pagamento elettronico con PagoPA);
  • F24 con codice tributo comunale specifico (meno diffuso, ma presente in alcuni Comuni);
  • Bonifico bancario sul conto corrente del Comune, con causale standard;
  • Sportello fisico dell’ufficio tributi (per importi ridotti o in assenza di strumenti digitali).

Le piattaforme Airbnb e Booking.com hanno stipulato accordi con numerosi Comuni italiani per la riscossione e il versamento automatico dell’imposta. In questi casi il locatore non deve versare nulla direttamente: la piattaforma trattiene l’imposta dal pagamento dell’ospite e la rimette al Comune. E’ indispensabile verificare se il proprio Comune rientra tra quelli convenzionati prima di assumere di dover gestire il versamento in proprio.

4. Adempimenti per Airbnb e piattaforme digitali

Il DL 50/2017 (art. 4) ha introdotto specifici obblighi per i gestori di portali online che intermediano locazioni brevi. Le piattaforme devono: comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti conclusi tramite il loro sito; applicare una ritenuta del 21% sui corrispettivi — che diventa cedolare secca definitiva se il locatore esercita l’opzione. Parallelamente, per l’imposta di soggiorno, le piattaforme che hanno aderito ai protocolli di riscossione agiscono da sostituti d’imposta anche per questo tributo locale.

Per il locatore privato che usa Airbnb, la situazione pratica e’ la seguente:

  • Comuni convenzionati con Airbnb: la piattaforma riscuote e riversa l’imposta automaticamente. Il locatore riceve un rendiconto mensile con l’importo trattenuto. Nessun adempimento ulteriore richiesto al locatore per questo tributo.
  • Comuni non convenzionati: il locatore deve incassare l’imposta dall’ospite (o aggiungerla al prezzo della prenotazione come voce separata), tenerla distinta e versarla autonomamente al Comune con le modalita’ e le scadenze previste dal regolamento locale.

In entrambi i casi, l’imposta di soggiorno non concorre alla formazione del reddito imponibile del locatore: non e’ un suo provento, ma un tributo di pertinenza comunale che transita per le sue mani. Deve pero’ essere documentata nel registro delle presenze e nei report di rendicontazione.

Attenzione alle sanzioni. L’omessa riscossione o il versamento tardivo dell’imposta di soggiorno comporta sanzioni amministrative a carico del gestore. Molti Comuni applicano una sanzione del 30% dell’imposta non versata, oltre agli interessi. Il ravvedimento operoso non e’ sempre applicabile per i tributi locali: verificare il regolamento comunale.

Per chi affitta una o piu’ unita’ immobiliari tramite piattaforme, e’ opportuno verificare annualmente — prima dell’apertura della stagione — sia le aliquote aggiornate sia l’elenco dei Comuni convenzionati con ciascuna piattaforma. Airbnb pubblica l’elenco aggiornato nella sezione dedicata del proprio centro assistenza. Per una guida completa agli obblighi fiscali degli affitti brevi, si veda la guida su affitto breve 2026.

Percorso affitti brevi 2026

Questo approfondimento copre un caso specifico. Per il quadro completo parti dalla guida principale e poi confronta CIN, limite dei quattro immobili, ritenuta piattaforme e imposta di soggiorno.

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Domande frequenti

L’imposta di soggiorno si paga anche per gli affitti brevi su Airbnb?

Si’. L’imposta di soggiorno si applica a tutte le strutture ricettive, inclusi gli appartamenti affittati tramite piattaforme digitali come Airbnb. In molti Comuni Airbnb la riscuote e la versa direttamente, sollevando il locatore dall’adempimento. Nei Comuni non convenzionati con la piattaforma, il locatore deve provvedervi autonomamente, incassando l’importo dall’ospite e versandolo al Comune entro le scadenze del regolamento locale.

L’imposta di soggiorno e’ deducibile o tassata in capo al locatore?

No. L’imposta di soggiorno non e’ un reddito del locatore: transita per le sue mani come responsabile d’imposta, ma la titolarita’ del tributo e’ degli ospiti e il beneficiario e’ il Comune. Non concorre alla formazione del reddito imponibile del locatore, non e’ soggetta a cedolare secca ne’ a IRPEF ordinaria, e non e’ deducibile come costo perche’ il locatore non la sostiene economicamente.

Cosa succede se il Comune non ha deliberato l’imposta di soggiorno?

Se il Comune in cui si trova l’immobile non ha adottato il regolamento istitutivo dell’imposta di soggiorno, non vi e’ alcun obbligo di riscossione. Non tutti i Comuni italiani l’hanno istituita. E’ necessario verificare sul sito del Comune o chiedere all’ufficio tributi se la delibera esiste e da quando e’ in vigore. In assenza di delibera, eventuali richieste di versamento sono prive di base giuridica.

I minori sono esenti dall’imposta di soggiorno?

In genere si’, ma la soglia di eta’ per l’esenzione varia da Comune a Comune: alcuni esentano i minori di 14 anni, altri di 16, altri ancora di 18. Alcuni Comuni esentano solo i bambini fino a 10 anni. E’ indispensabile leggere il regolamento comunale specifico. L’esenzione deve essere documentata (data di nascita dell’ospite) e conservata ai fini di eventuali controlli.

Quanto ammontano le sanzioni per omesso versamento dell’imposta di soggiorno?

Le sanzioni variano per Comune, ma il riferimento piu’ comune e’ una maggiorazione del 30% dell’imposta non versata, oltre agli interessi legali. Alcuni regolamenti prevedono sanzioni piu’ elevate per le violazioni reiterate. Non e’ sempre possibile ricorrere al ravvedimento operoso, istituto previsto per i tributi erariali, perche’ l’imposta di soggiorno e’ un tributo locale soggetto alle regole del D.Lgs. 507/1993 e del regolamento comunale.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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