Le spese telefoniche sono tra le voci di costo più frequenti per professionisti e imprese, eppure la loro deducibilità è spesso gestita in modo approssimativo. Chi deduce il 100% senza le condizioni necessarie rischia contestazioni in sede di accertamento; chi non deduce nulla lascia sul tavolo un risparmio fiscale legittimo.
Nel 2026 il quadro normativo di riferimento resta immutato: l’art. 102 comma 9 del TUIR disciplina la deducibilità per le imprese, l’art. 54 comma 3-bis del TUIR per i professionisti e i lavoratori autonomi. Le percentuali di deducibilità dipendono dall’uso del dispositivo e dalla categoria di soggetto, non dall’ammontare della spesa — a differenza di quanto avviene per le auto aziendali, non esistono massimali di spesa.
Questa guida analizza ogni tipologia di spesa telefonica, le percentuali applicabili, la documentazione necessaria, gli esempi numerici e le regole specifiche per SRL e regime forfettario.
La normativa: art. 102 co. 9 TUIR (imprese) e art. 54 co. 3-bis TUIR (professionisti)
L’art. 102 comma 9 del TUIR stabilisce che le spese relative all’acquisto, all’impiego e alla manutenzione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica sono deducibili nella misura dell’80% del loro ammontare. La norma si applica ai titolari di reddito d’impresa — ditte individuali in ordinario, società di persone, società di capitali quando la spesa è sostenuta per uso promiscuo.
L’art. 54 comma 3-bis del TUIR prevede la stessa percentuale dell’80% per i professionisti e i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni. La norma comprende le spese di acquisto degli apparecchi, i canoni di abbonamento e le spese di traffico (chiamate, dati, SMS).
Il principio comune a entrambe le norme è che l’80% rappresenta una percentuale forfettaria di utilizzo professionale, applicabile automaticamente senza dover dimostrare caso per caso la suddivisione tra uso lavorativo e uso privato. Questo semplifica enormemente la gestione contabile, ma esclude la possibilità di dedurre il 100% salvo in situazioni specifiche.
Telefono fisso aziendale: 100% deducibile se uso esclusivo
La regola dell’80% si applica all’uso promiscuo — cioè quando il dispositivo o la linea vengono utilizzati sia per scopi professionali sia per scopi privati. Se una linea telefonica è esclusivamente dedicata all’attività professionale o d’impresa, la deducibilità è integrale al 100%.
Questo avviene tipicamente per:
- Linee telefoniche fisse installate in un ufficio esclusivamente professionale (non nell’abitazione privata)
- Numeri di telefono fisso intestati all’azienda e utilizzati solo dal personale per scopi lavorativi
- Centralini aziendali e linee VoIP dedicate
Per sostenere la deducibilità al 100% è necessario che l’uso esclusivo sia documentabile e verosimile: una linea fissa dell’ufficio, con contratto intestato all’impresa, è di per sé indicativa di uso professionale esclusivo. Una linea intestata all’imprenditore presso la sua abitazione non gode automaticamente della deduzione integrale.
Smartphone in uso promiscuo: regole per imprese e professionisti
Imprese (art. 102 co. 9 TUIR)
Per i titolari di reddito d’impresa, lo smartphone aziendale usato anche per scopi privati è deducibile all’80% su tutte le componenti di costo:
- Canone mensile del piano tariffario (voce + dati)
- Spese di traffico aggiuntivo (chiamate extracanone, roaming)
- Costo di acquisto dell’apparecchio (con le regole di ammortamento descritte più avanti)
- Spese di riparazione e manutenzione
Professionisti e autonomi (art. 54 co. 3-bis TUIR)
Stessa percentuale dell’80% su canone e traffico. Per il costo di acquisto dell’apparecchio, i professionisti non ammortizzano tecnicamente ma deducono la quota di costo: se il valore è inferiore a 516,46 euro (al netto IVA), il costo è integralmente deducibile nell’esercizio nella misura dell’80%; se supera tale soglia, la deduzione avviene in più anni secondo le stesse logiche dell’ammortamento.
Acquisto dello smartphone: bene strumentale e ammortamento
Lo smartphone acquistato per l’attività è un bene strumentale soggetto ad ammortamento, salvo la soglia di deducibilità immediata:
- Costo di acquisto < 516,46 € (IVA esclusa): deducibile interamente nell’anno di acquisto, nella misura dell’80% (uso promiscuo) o 100% (uso esclusivo aziendale)
- Costo di acquisto > 516,46 € (IVA esclusa): va ammortizzato in quote annuali. L’aliquota di ammortamento per apparecchiature di comunicazione elettronica è il 20% annuo (coefficiente tabellare ministeriale), corrispondente a un piano di ammortamento in 5 anni. Sull’ammortamento si applica poi la percentuale di deducibilità (80% per uso promiscuo)
Esempio pratico: acquisto uno smartphone da 900 € (IVA esclusa). Ammortamento annuo = 900 × 20% = 180 €. Quota deducibile per uso promiscuo = 180 × 80% = 144 € all’anno per 5 anni.
Nel primo anno di acquisto l’aliquota si riduce alla metà (10%), per effetto della norma sull’ammortamento ridotto al 50% nel periodo di imposta di entrata in funzione del bene.
Connessione internet: fibra in ufficio e internet domestico
Le spese per la connessione a internet seguono le stesse logiche delle spese telefoniche:
- Fibra o ADSL in ufficio dedicato: se la connessione è installata in un locale esclusivamente adibito ad attività d’impresa o professionale, la spesa è deducibile al 100%. Non esiste uso promiscuo perché il locale è destinato solo all’attività lavorativa
- Internet domestico con uso professionale: se il professionista o l’imprenditore utilizza la connessione di casa anche per il lavoro (smart working, gestione pratiche serali, ecc.), la deducibilità è dell’80% sul canone totale, applicando la stessa logica forfettaria prevista per gli apparecchi di comunicazione
- Connessione mobile (SIM dati): trattata come spesa telefonica, dunque 80% per uso promiscuo
Nessun massimale di spesa: differenza rispetto alle auto
Un punto spesso frainteso: per le spese telefoniche non esiste un tetto massimo di deducibilità. A differenza dei veicoli aziendali, dove la deducibilità è limitata sia in percentuale sia in valore massimo del bene (es. 18.075,99 € per le autovetture), per i telefoni la norma non prevede alcun massimale.
Questo significa che se un’azienda sostiene 50.000 € annui di spese telefoniche (es. flotta di 100 dispositivi per i commerciali), la quota deducibile è semplicemente 50.000 × 80% = 40.000 €, senza limitazioni di importo. L’unico requisito è che le spese siano inerenti all’attività.
Come dimostrare l’uso professionale
Anche se la percentuale dell’80% è forfettaria e non richiede di documentare ogni singola chiamata, in caso di accertamento fiscale l’Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità se le spese telefoniche appaiono sproporzionate rispetto all’attività svolta. È quindi opportuno mantenere una documentazione di supporto:
- Fatture con dettaglio delle chiamate: i tabulati telefonici forniti dall’operatore mostrano data, ora, durata e numero chiamato. Non è necessario conservarli tutti, ma averli disponibili in caso di richiesta è una tutela
- Registri delle chiamate professionali: per i professionisti con clienti specifici, annotare le chiamate nel software di gestione dello studio (es. Fatture in Cloud, Fiscozen, TeamSystem) crea un collegamento documentale tra le spese e l’attività svolta
- Policy aziendale sull’uso dei dispositivi: nelle imprese con dipendenti, predisporre una policy scritta che delimita l’uso professionale degli smartphone aziendali rafforza la posizione in caso di verifica
- Contratti intestati all’azienda: avere le utenze telefoniche intestate all’impresa (non al titolare come persona fisica) è il primo elemento che segnala l’utilizzo aziendale
- App di gestione del tempo: strumenti come Toggl o Harvest che registrano automaticamente le attività lavorative possono indirettamente documentare che determinate chiamate erano di natura professionale
Regime forfettario: le spese telefoniche non si deducono analiticamente
Per i contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) la deducibilità analitica delle spese telefoniche non è prevista. Il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività al fatturato: dal fatturato si deduce automaticamente una percentuale forfettaria di costi (es. 22% per commercianti, 22% per professionisti, 40% per artigiani), senza possibilità di scorporare le spese effettive.
Le spese telefoniche, come tutte le altre spese, sono quindi già incluse — in forma forfettaria — nel calcolo del reddito imponibile. Non è possibile aggiungere una deduzione analitica separata per canoni telefonici, acquisto di smartphone o abbonamenti internet.
Chi è in regime forfettario e ha spese telefoniche elevate deve valutare se la convenienza del regime forfettario (aliquota sostitutiva agevolata al 5% o 15%) supera il mancato recupero fiscale delle spese effettive. In molti casi sì, ma è un calcolo da fare caso per caso con un commercialista.
SRL: spesa aziendale al 100% e fringe benefit per i dipendenti
Per le Società a Responsabilità Limitata la gestione delle spese telefoniche ha due scenari distinti:
Utenza intestata alla SRL, uso esclusivamente aziendale
Se la SRL acquista smartphone e abbonamenti telefonici intestati alla società, e i dispositivi vengono utilizzati esclusivamente per scopi lavorativi, la spesa è deducibile al 100% dal reddito d’impresa della SRL. Non si applica la limitazione all’80% perché l’uso è esclusivo e il bene è di proprietà della società.
Smartphone aziendale con uso anche privato del dipendente: fringe benefit
Quando la SRL assegna uno smartphone aziendale a un dipendente che lo utilizza anche privatamente, si configura un fringe benefit. Le regole fiscali a partire dal 2025 prevedono che:
- Il valore del benefit concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente (è imponibile IRPEF per il dipendente)
- La SRL può dedurre il costo del fringe benefit come componente del costo del lavoro
- Esistono soglie di esenzione annuali per i fringe benefit: nel 2025-2026 la soglia generale è di 1.000 € per dipendente (2.000 € per dipendenti con figli a carico). Entro tali soglie il benefit non è imponibile per il dipendente
- Uno smartphone aziendale di fascia media (canone + dispositivo) raramente supera la soglia annuale, quindi spesso rimane nel perimetro di esenzione
La SRL ha quindi piena deducibilità dei costi telefonici, indipendentemente dall’uso privato dei dipendenti, a condizione che i costi siano correttamente documentati e imputati alla competenza dell’esercizio.
Esempio 1: professionista in contabilità ordinaria
Un avvocato in regime ordinario sostiene le seguenti spese nel 2026:
- Abbonamento smartphone: 60 €/mese × 12 = 720 € annui
- Acquisto iPhone: 1.100 € (IVA esclusa)
- Connessione internet domestica: 30 €/mese × 12 = 360 € annui
Calcolo della deducibilità:
- Abbonamento smartphone: 720 × 80% = 576 € deducibili
- iPhone (costo > 516,46 €): ammortamento anno 1 = 1.100 × 10% (aliquota ridotta primo anno) = 110 €; quota deducibile = 110 × 80% = 88 €. Dal 2° al 5° anno: 1.100 × 20% = 220 €; quota deducibile = 220 × 80% = 176 €/anno
- Internet domestico: 360 × 80% = 288 € deducibili
Totale deducibile nel 2026 (anno di acquisto del telefono): 576 + 88 + 288 = 952 €
Negli anni 2-5 (senza rinnovo del dispositivo): 576 + 176 + 288 = 1.040 €/anno.
Supponendo un’aliquota marginale IRPEF del 35%, il risparmio fiscale annuo varia tra 333 € e 364 € — tutt’altro che trascurabile.
Esempio 2: SRL con 5 dipendenti con smartphone aziendale
Una SRL di consulenza assegna uno smartphone aziendale a 5 dipendenti commerciali. Ogni dispositivo ha:
- Canone mensile: 40 €/mese
- Costo apparecchio (Samsung Galaxy): 700 €
Costo annuo per dipendente:
- Canone: 40 × 12 = 480 €
- Ammortamento annuo dispositivo: 700 × 20% = 140 € (dal 2° anno; nel 1° anno: 700 × 10% = 70 €)
- Costo totale per dipendente/anno: circa 550-620 €
Fringe benefit:
- Il valore del benefit è inferiore alla soglia di esenzione di 1.000 € per dipendente
- I dipendenti non pagano IRPEF aggiuntiva sul benefit (entro soglia)
- La SRL deduce il 100% del costo come spesa aziendale (intestazione alla società)
Totale costo 5 dipendenti: circa 2.750-3.100 € annui, integralmente deducibili dal reddito d’impresa della SRL.
Risparmio fiscale per la SRL (aliquota IRES 24%): circa 660-744 € annui.
Tabella riepilogativa: deducibilità spese telefoniche per tipo di soggetto
| Tipo di soggetto | Tipo di spesa | % Deducibile | Note |
|---|---|---|---|
| Professionista / autonomo (ordinario) | Canone smartphone e traffico | 80% | Art. 54 co. 3-bis TUIR |
| Professionista / autonomo (ordinario) | Acquisto smartphone < 516,46 € | 80% | Deduzione integrale nell’anno |
| Professionista / autonomo (ordinario) | Acquisto smartphone > 516,46 € | 80% della quota di ammortamento | Aliquota 20%, 5 anni; 1° anno 10% |
| Professionista / autonomo (ordinario) | Internet domestico con uso professionale | 80% | Uso promiscuo forfettario |
| Professionista / autonomo (ordinario) | Telefono fisso ufficio dedicato | 100% | Uso esclusivo professionale |
| Impresa / ditta individuale (ordinario) | Canone smartphone e traffico (uso promiscuo) | 80% | Art. 102 co. 9 TUIR |
| Impresa / ditta individuale (ordinario) | Acquisto smartphone (uso promiscuo) | 80% della quota di ammortamento | Aliquota 20%; < 516,46 € deduzione immediata |
| Impresa / ditta individuale (ordinario) | Internet ufficio dedicato | 100% | Uso esclusivo aziendale |
| SRL | Utenza intestata alla società, uso aziendale | 100% | Costo del personale o spesa aziendale |
| SRL | Smartphone con uso privato dipendente | 100% (fringe benefit) | Soglia esenzione 1.000 € per dipendente |
| Regime forfettario | Qualsiasi spesa telefonica | 0% (analitica) | Rientra nel coefficiente forfettario; no deduzione separata |
FAQ
Posso dedurre il 100% dello smartphone se lo uso solo per lavoro?
Dipende dalla categoria di soggetto. Per un professionista o un’impresa individuale, la norma (art. 54 co. 3-bis e art. 102 co. 9 TUIR) prevede una percentuale forfettaria dell’80%, indipendentemente dall’uso effettivo. La deduzione al 100% è prevista solo per apparecchiature di uso esclusivamente aziendale, circostanza più facile da sostenere per linee fisse di ufficio che per smartphone (per definizione portatili e quindi potenzialmente usati ovunque). Per le SRL, l’utenza intestata alla società con uso esclusivo professionale è deducibile al 100%.
Le spese telefoniche hanno un limite massimo deducibile come le auto?
No. A differenza dei veicoli aziendali, per i quali esiste un tetto al valore fiscalmente riconosciuto (es. 18.075,99 € per le auto), le spese telefoniche non hanno alcun massimale di importo. La deducibilità è semplicemente l’80% (o 100% per uso esclusivo) dell’intera spesa sostenuta, qualunque sia il suo ammontare.
Sono in regime forfettario: posso dedurre lo smartphone?
No, non in modo analitico. Nel regime forfettario il reddito si determina applicando il coefficiente di redditività al fatturato e tutte le spese sono già comprese forfettariamente in quel calcolo. Non è possibile aggiungere deduzioni separate per smartphone, canoni telefonici o internet. Se le spese telefoniche sono elevate, potrebbe valere la pena valutare con un commercialista se la fuoriuscita dal forfettario conviene economicamente.
Come si tratta la SIM dati del tablet aziendale?
La SIM dati è una spesa di comunicazione elettronica e segue le stesse regole dello smartphone. Se il tablet è ad uso esclusivo aziendale (es. dispositivo di fabbrica o cassa POS), la spesa è deducibile al 100%. Se ha uso promiscuo, si applica l’80%. Il tablet stesso come bene strumentale segue le stesse regole di ammortamento dello smartphone (aliquota 20%).
Posso dedurre il telefono se il contratto è intestato a me come persona fisica e non alla mia ditta?
Sì, anche le utenze intestate al titolare come persona fisica possono essere dedotte se l’uso è professionale, a condizione che siano annotate in contabilità come costi aziendali e che l’importo sia inerente all’attività. Tuttavia, avere i contratti intestati alla ditta o alla società è preferibile perché semplifica la documentazione in caso di verifica fiscale.
Cosa succede se acquisto un iPhone da 1.500 € — posso ammortizzarlo in un anno?
No. Essendo il costo superiore a 516,46 €, il costo deve essere obbligatoriamente ammortizzato secondo i coefficienti tabellari ministeriali. Per le apparecchiature di comunicazione elettronica l’aliquota è 20%, quindi il piano di ammortamento è di 5 anni (con aliquota dimezzata al 10% nel primo anno). Non è possibile dedurre l’intero costo in un unico esercizio per i beni che superano la soglia.
La fattura telefonica deve essere intestata all’impresa per essere deducibile?
È fortemente consigliabile ma non sempre obbligatorio. Le fatture intestate all’impresa o al professionista nella sua qualità professionale sono le più solide. Tuttavia la normativa non esclude esplicitamente la deducibilità di spese con fattura al titolare come persona fisica, purché l’inerenza all’attività sia documentabile. In pratica, le fatture intestate all’impresa eliminano ogni possibile contestazione.
Le spese per un secondo smartphone (backup o usato all’estero) sono deducibili?
Sì, se l’inerenza all’attività è dimostrabile. Non esiste un limite al numero di dispositivi deducibili: se un commerciale ha uno smartphone per l’Italia e una SIM estera per i viaggi di lavoro, entrambi i costi sono deducibili nella misura prevista (80% per uso promiscuo). La proporzionalità rispetto al volume d’affari e alla natura dell’attività è il parametro di riferimento per l’Agenzia delle Entrate in caso di verifica.
Come ottimizzare la gestione fiscale delle spese telefoniche
Alcune pratiche operative che riducono il rischio di contestazioni e massimizzano la deducibilità:
- Intestare sempre i contratti all’impresa o allo studio professionale, non al titolare come persona privata
- Pagare con metodi tracciabili (bonifico, carta aziendale) — i pagamenti in contanti sono meno documentabili
- Conservare le fatture periodiche degli operatori telefonici e archiviarle nel gestionale contabile con la corretta classificazione
- Valutare la separazione delle SIM: usare una SIM esclusivamente professionale (deducibile 80% con più solidità) e una privata pagata personalmente, anziché una SIM unica ad uso misto
- Per le SRL: formalizzare la policy aziendale sull’uso dei dispositivi, così da avere documentazione scritta che supporta la qualificazione fiscale del benefit
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Disclaimer: questo articolo ha finalità informative generali e non costituisce consulenza fiscale. Le percentuali e le regole descritte si basano sulla normativa vigente al momento della pubblicazione (TUIR art. 102 co. 9 e art. 54 co. 3-bis). Le situazioni specifiche possono presentare variabili che richiedono una valutazione professionale personalizzata. Si consiglia di rivolgersi a un praticante commercialista in formazione per decisioni fiscali concrete.
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