Detrazione coniuge a carico 2026: limite reddito 2.840,51 euro e importi
Il coniuge è considerato fiscalmente a carico quando il suo reddito complessivo annuo non supera 2.840,51 euro. In quel caso, chi mantiene il nucleo familiare ha diritto a una detrazione IRPEF variabile in base al proprio reddito, disciplinata dall’art. 12 del TUIR. Nel 2026 gli importi base sono confermati, ma la detrazione decresce al crescere del reddito del dichiarante fino ad azzerarsi sopra i 95.000 euro.
- Soglia reddito coniuge per essere a carico: 2.840,51 euro
- Importi della detrazione per scaglioni di reddito del dichiarante
- Come cambia se il coniuge lavora part-time o percepisce pensione
- Differenza tra detrazione coniuge e detrazione figli a carico
1. Chi è coniuge fiscalmente a carico nel 2026
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a) del TUIR, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è considerato fiscalmente a carico quando il suo reddito complessivo annuo non supera 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. La soglia è rimasta invariata da anni e non è indicizzata all’inflazione.
Il reddito rilevante è quello complessivo ai fini IRPEF: redditi da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, fabbricati, capital gain soggetti a tassazione separata (quando concorrono al reddito), ecc. Non rientrano invece nel computo i redditi esenti (ad esempio alcune indennità di accompagnamento) e i redditi assoggettati a imposta sostitutiva come la cedolare secca sugli affitti. Se il coniuge percepisce un canone in regime di cedolare secca, tale importo non va conteggiato ai fini della verifica della soglia 2.840,51 euro.
La condizione di coniuge a carico deve essere verificata per ogni periodo d’imposta e può variare di anno in anno. Un coniuge che nel 2025 aveva superato la soglia e nel 2026 torna sotto di essa torna a essere a carico per l’anno 2026.
2. Importi e calcolo della detrazione
La detrazione per coniuge a carico non è fissa ma decresce linearmente al crescere del reddito complessivo del dichiarante, secondo la formula prevista dall’art. 12, comma 1, lettera a) del TUIR. L’importo teorico di riferimento è 800 euro, che si riduce progressivamente.
Il meccanismo di riduzione segue la formula:
Per redditi fino a 15.000 euro vige tuttavia un meccanismo speciale: la detrazione è 800 euro, aumentata di un importo che decresce a seconda della fascia.
| Reddito complessivo dichiarante | Detrazione coniuge | Note |
|---|---|---|
| Fino a 15.000 € | fino a 800 € | Calcolo con formula speciale, minimo 690 € |
| 15.001 – 29.000 € | ~690 – 746 € | Fascia con importo variabile per scaglioni interni |
| 29.001 – 50.000 € | ~452 – 690 € | Decrescita proporzionale |
| 50.001 – 80.000 € | ~148 – 451 € | Decrescita accelerata |
| 80.001 – 95.000 € | fino a 147 € | Importi minimi |
| Oltre 95.000 € | 0 € | Detrazione azzerata |
È bene precisare che la detrazione è una riduzione dell’imposta lorda, non del reddito imponibile. Se l’IRPEF lorda risultante fosse inferiore alla detrazione spettante, la detrazione non genera rimborso (non è rimborsabile): vale solo a capienza.
3. Esempi di calcolo con redditi reali
Esempio 1 — Dipendente con reddito 32.000 euro, coniuge senza reddito
Alberto è dipendente con reddito complessivo di 32.000 euro. La moglie Laura è casalinga, reddito complessivo zero. Laura è fiscalmente a carico (0 < 2.840,51). La detrazione spettante ad Alberto viene calcolata con la formula: (95.000 – 32.000) / 95.000 = 0,6632. Detrazione teorica per redditi in quella fascia: circa 690 euro. Detrazione effettiva: 690 × 0,6632 ≈ 457 euro. Questo importo riduce direttamente l’IRPEF lorda di Alberto nel modello 730.
Esempio 2 — Coniuge con reddito part-time sotto soglia
Sara lavora part-time con contratto a 10 ore settimanali. Il suo reddito lordo annuo è 2.600 euro, inferiore a 2.840,51 euro. Il marito Luca ha un reddito di 45.000 euro. Sara è fiscalmente a carico. La detrazione per Luca: (95.000 – 45.000) / 95.000 = 0,5263. Con detrazione teorica di circa 690 euro, quella effettiva è 690 × 0,5263 ≈ 363 euro. Se Sara avesse guadagnato anche solo 300 euro in più (2.900 euro totali), avrebbe superato la soglia e Luca avrebbe perso interamente la detrazione.
4. Casi particolari e verifiche da fare
Coniuge separato o divorziato
Il coniuge legalmente separato (con separazione giudiziale omologata o consensuale) non può più essere dichiarato a carico, indipendentemente dai redditi. La norma parla espressamente di coniuge “non legalmente ed effettivamente separato”. L’ex coniuge divorziato è invece definitivamente escluso.
Unioni civili
Le parti di un’unione civile registrata ai sensi della L. 76/2016 sono equiparate ai coniugi anche ai fini fiscali. Quindi il partner in unione civile con reddito inferiore a 2.840,51 euro è a carico dell’altro partner, che ottiene la medesima detrazione prevista per il coniuge.
Conviventi di fatto
I conviventi di fatto (more uxorio) non hanno diritto alla detrazione per coniuge a carico, anche se convivono stabilmente. La detrazione è riservata ai coniugi (matrimonio civile o concordatario) e alle parti di unione civile. Per i conviventi possono invece operare, in certi limiti, le detrazioni per familiari a carico previste dall’art. 12 TUIR per altre figure (es. figli).
Per una panoramica completa del calcolo IRPEF e di come si inserisce questa detrazione, si rimanda alla guida IRPEF 2026: aliquote e scaglioni. Per le detrazioni sui figli, si veda la guida dedicata detrazione figli a carico 2026.
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Verificare se il coniuge è a carico e calcolare la detrazione effettiva spettante richiede un controllo dei redditi complessivi. Un commercialista evita errori in dichiarazione e recupera quanto spetta.
Domande frequenti
La cedolare secca conta nel reddito per verificare se il coniuge è a carico?
No. I redditi assoggettati a cedolare secca (canoni di locazione in regime sostitutivo) non concorrono al reddito complessivo ai fini IRPEF e non vanno conteggiati per verificare il superamento della soglia di 2.840,51 euro. Lo stesso vale per altri redditi soggetti a imposta sostitutiva definitiva, come gli interessi bancari tassati alla fonte.
Cosa succede se il coniuge supera la soglia di 2.840,51 euro a metà anno?
La condizione di familiare a carico va verificata con riferimento all’intero anno solare. Se il coniuge supera la soglia in qualunque momento dell’anno, non può essere dichiarato a carico per quell’intero anno fiscale. Non è previsto un calcolo pro-quota per i mesi in cui il reddito era sotto soglia.
Il coniuge pensionato con assegno minimo INPS è a carico?
Dipende dall’importo della pensione. La pensione minima INPS nel 2026 è circa 600 euro mensili, pari a circa 7.800 euro annui (13 mensilità). Tale importo supera ampiamente la soglia di 2.840,51 euro, quindi il coniuge pensionato non risulta fiscalmente a carico. Occorre verificare l’importo esatto del CU (Certificazione Unica) rilasciato dall’INPS.
La detrazione coniuge e la detrazione figli a carico sono cumulabili?
Si, le due detrazioni sono indipendenti e cumulabili. Il contribuente con coniuge a carico e figli a carico (per la parte non coperta dall’Assegno Unico Universale) può beneficiare di entrambe le detrazioni in sede di dichiarazione, riducendo ulteriormente l’IRPEF lorda dovuta.
Il partner di un’unione civile ha gli stessi diritti del coniuge per questa detrazione?
Si. La L. 76/2016 ha equiparato fiscalmente le unioni civili al matrimonio. Il partner in unione civile con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro è fiscalmente a carico dell’altro partner, che ha diritto alla medesima detrazione prevista dall’art. 12 TUIR per il coniuge.
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