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Redditi fondiari 2026: come si tassano e quando dichiarare

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 8 Dicembre 2025🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Redditi fondiari 2026: come si tassano e quando dichiarare

I redditi fondiari (terreni e fabbricati) sono tassati IRPEF in base a rendite catastali rivalutate e, per gli affitti, in base al canone effettivo. Nel 2026 si conferma l’opzione cedolare secca (21% o 10%) per le locazioni abitative e la rivalutazione del 5% per i fabbricati.

  • Rendita catastale fabbricato × 1,05 (rivalutazione) × coeff. utilizzo
  • Reddito dominicale + agrario terreni: rivalutazione +80% e +70%
  • Affitto: 95% del canone o cedolare secca al posto di IRPEF
  • Soglia esenzione abitazione principale e pertinenze (art. 10 TUIR)

1. Cosa sono i redditi fondiari (artt. 25-43 TUIR)

I redditi fondiari sono una delle sei categorie reddituali IRPEF previste dall’art. 6 del TUIR (D.P.R. 917/1986) e sono disciplinati in dettaglio dagli artt. 25-43. Si distinguono in tre sottocategorie:

  • Reddito dei terreni, composto da reddito dominicale (chi possiede) e reddito agrario (chi coltiva)
  • Reddito dei fabbricati, attribuito agli immobili iscritti al catasto urbano
  • Reddito agrario delle società agricole (art. 32 TUIR)

Il presupposto di imposizione è il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi), indipendentemente dall’effettivo godimento del bene. Solo il proprietario o titolare di diritto reale dichiara, mai il conduttore. Sono esclusi dalla categoria gli immobili strumentali all’attività d’impresa, professionale o agricola, che confluiscono nel reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

2. Reddito dei fabbricati: calcolo 2026

Per il 2026 il calcolo della base imponibile dei fabbricati segue le regole consolidate del DL 41/1995 e dell’art. 37 TUIR. La rendita catastale ufficiale (visura) va rivalutata del 5%:

Base imponibile fabbricato = Rendita catastale × 1,05 × coefficiente uso

Il coefficiente di utilizzo modula la base in funzione della destinazione:

Tipo utilizzoCoefficiente
Abitazione principale (esclusa, no IRPEF su rendita)0%
A disposizione (2ª casa)+1/3 maggiorazione
Locato a libero mercato (IRPEF)95% canone o rendita se superiore
Locato cedolare secca100% canone (tassato 21% o 10%)

Esempio 1 — Seconda casa al mare a disposizione

Sig. Bianchi possiede un appartamento al mare con rendita catastale 700 €. Calcolo 2026: 700 × 1,05 × (1 + 1/3) = 980 €. Questa quota concorre al reddito complessivo IRPEF. Se l’IRPEF marginale è 35%, l’imposta è circa 343 €. Si paga inoltre IMU sulla seconda casa (rendita × 1,05 × 160 × aliquota comunale).

L’abitazione principale e le sue pertinenze (max 1 per categoria C/2, C/6, C/7) sono esenti da IRPEF (art. 10 c. 3-bis TUIR): una deduzione pari alla rendita catastale rivalutata abbatte completamente la base imponibile.

3. Reddito dominicale e agrario dei terreni

I terreni iscritti al catasto rustico generano due distinti redditi (artt. 27-35 TUIR), dovuti dal proprietario il primo e dal coltivatore il secondo:

Tipo redditoRivalutazione 2026
Reddito dominicale+80%
Reddito agrario+70%

Sull’importo rivalutato si applica un’ulteriore rivalutazione del 30% se il terreno è coltivato da persone non qualificate come imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD). Per IAP e CD iscritti alla previdenza agricola, invece, i redditi dominicali e agrari sono esentati da IRPEF fino al 2026 (art. 1 c. 44 L. 232/2016 e proroghe successive).

Attenzione. Per fruire dell’esenzione IAP/CD nel 2026 occorre l’iscrizione effettiva alla gestione previdenziale INPS agricola e la conduzione diretta del fondo. L’esenzione non si applica alle società di capitali agricole, salvo eccezioni della legge regionale.

4. Affitti: IRPEF ordinaria o cedolare secca

Quando un fabbricato è locato, il proprietario sceglie tra due regimi di tassazione:

A) Tassazione IRPEF ordinaria: base imponibile = 95% del canone annuo (deduzione forfettaria 5% per spese), tassata con aliquote IRPEF marginali (da 23% a 43% nel 2026, vedi art. 11 TUIR riformulato dalla L. 207/2024).

B) Cedolare secca: imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali, imposta di registro e bollo, applicata sul 100% del canone (art. 3 D.Lgs. 23/2011):

Tipo contrattoAliquota cedolare
Libero mercato (4+4)21%
Canone concordato (3+2)10%
Locazione breve fino 4 immobili21%
Locazione breve dal 2° immobile26%

Esempio 2 — Confronto IRPEF vs cedolare 21%

Affitto annuo 9.600 €, contratto 4+4. IRPEF ordinaria: 9.600 × 95% = 9.120 €; con aliquota marginale 35% imposta = 3.192 € (oltre addizionali ~1,7% = 163 €). Cedolare secca: 9.600 × 21% = 2.016 €. Risparmio annuo: circa 1.339 €. La convenienza dipende da aliquota marginale e detrazioni IRPEF altrimenti utilizzabili.

5. Quando dichiarare e quadri da compilare

I redditi fondiari vanno dichiarati ogni anno per l’anno precedente. Per i redditi 2025 da dichiarare nel 2026:

  • Modello 730/2026: dipendenti, pensionati e assimilati. Termine ordinario: 30 settembre 2026
  • Modello Redditi PF 2026: titolari di partita IVA, soci di società di persone, professionisti, contribuenti senza sostituto. Termine ordinario: 31 ottobre 2026 (telematico)

Quadri da utilizzare:

  • Quadro A 730 / Quadro RA Redditi PF: terreni (dominicale + agrario)
  • Quadro B 730 / Quadro RB Redditi PF: fabbricati, con righi distinti per ciascuna unità immobiliare
Attenzione. L’opzione per la cedolare secca va comunicata in sede di registrazione del contratto (modello RLI) o entro 30 giorni dalla scadenza annuale del contratto in corso. Va inoltre indicata nel rigo B11 colonna 2 (730) o RB11 (Redditi PF) per ogni annualità. La revoca è possibile entro lo stesso termine.

Particolare attenzione meritano i fabbricati non locati: l’art. 41 TUIR prevede una maggiorazione del 1/3 della rendita catastale per le abitazioni tenute a disposizione (seconde case sfitte). La maggiorazione non si applica alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che vi abbiano stabilito la residenza, né alle pertinenze dell’abitazione principale.

Per i fabbricati di interesse storico-artistico vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta al 50% del valore ordinariamente determinabile (art. 11 c. 2 L. 413/91). L’agevolazione si applica sia in caso di immobile sfitto che locato. Per i terreni montani inclusi nell’elenco ISTAT dei comuni montani, opera l’esenzione totale IRPEF dei redditi dominicali e agrari fino al raggiungimento di una soglia di proprietà fondiaria (art. 9 D.P.R. 601/1973).

Attenzione. I redditi fondiari, anche se piccoli, devono essere dichiarati per non incorrere in sanzioni per omessa dichiarazione (art. 1 D.Lgs. 471/97, dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con minimo di 250 €). L’omissione è facilmente individuabile dall’AdE grazie all’incrocio con visure catastali e contratti di locazione registrati.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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